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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5967/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
17/10/2024 da:
Parte_1
con l'avv. FORLIN NADIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GALLINA CHIARA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
21/11/2024 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
MONTEBELLUNA (TV) il 29/06/1989 e nato a [...] Parte_2
(TV) il 12/12/1980 , matrimonio contratto il 14/09/2013 e trascritto al n. 11, Parte II, Serie A, Ufficio
1, Anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ISTRANA, alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ognuno di fissare ove credono la propria residenza.
1. I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori e manterranno la residenza con Per_1 Per_2
la madre;
vivranno con la madre presso l'abitazione sita in Crocetta del Montello (TV) alla via Ponte di Pietra 3.
2. I genitori eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse, ed in particolare quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute dei minori. I coniugi si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale con i figli, a contattare l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino la prole, a condividere con l'altro genitore le informazioni che la riguardano, a favorire il mantenimento e lo sviluppo di un sano rapporto tra , e l'altro genitore, ad informarsi personalmente -utilizzando gli Per_1 Per_2
strumenti messi a disposizione dalla scuola- dell'andamento scolastico dei figli. In particolare, il
2 signor terrà con sé e a fine settimana alternati dal venerdì dalla fine Pt_2 Per_1 Per_2
dell'orario di lavoro del padre alla domenica alle ore 20 -curando nella giornata di sabato l'accompagnamento del figlio maggiore all'istituto agrario di Montbelluna e del figlio Per_1
minore alle sue attività extrascolastiche quando li riaccompagnerà alla casa familiare. Il Per_2
padre trascorrerà con i figli anche una sera a settimana dalle h. 17,00 avendo cura di riaccompagnarli all'abitazione familiare entro le ore 22,00. Il padre, inoltre, si rende disponibile a tenere con sé i figli quando la SI dovrà svolgere turni serali e notturni;
a tale scopo la SI Parte_1
comunicherà mensilmente, appena, disponibili, i propri turni al signor Pt_2
Durante il periodo estivo, i figli trascorreranno almeno due settimane anche non consecutive di vacanza con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre;
entro la fine di maggio di ogni anno i coniugi concorderanno i periodi di competenza.
I ragazzi trascorreranno i giorni dall'inizio delle vacanze natalizie alle ore 21 fino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre fino al termine delle vacanze con l'altro genitore che provvederà ad accompagnare la prole a scuola, alternativamente di anno in anno, nel rispetto dei loro impegni.
Il giorno di Natale i figli pranzeranno con un genitore e ceneranno con l'altro. I figli trascorreranno con il padre metà delle vacanze pasquali, precisando che il giorno di Pasqua verrà trascorso un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; le festività infrasettimanali saranno trascorse dalla prole alternativamente con un genitore e con l'altro. In ogni caso i genitori potranno liberamente concordare altre occasioni di visita.
3. Il signor verserà mensilmente l'importo di Euro 400,00 a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento ordinario dei figli (200,00 euro ciascuno); tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi al 50% secondo lo schema indicato dal Protocollo per il Processo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di
Treviso che qui si intende integralmente richiamato e che le parti dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia dai rispettivi legali.
3 4. L'importo dell'assegno unico ed universale per figli sarà percepito interamente dalla SI
. Parte_1
5. Le detrazioni spetteranno a ciascun genitore in misura del 50 %.
6. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di carattere economico e patrimoniale derivanti dal matrimonio, i coniugi hanno stabilito quanto segue. I coniugi risultano comproprietari di un immobile sito in Istrana (TV) alla via Montello n. 34/A (doc. 02 atto di compravendita), attualmente locato con un canone mensile di Euro 425,00. Per l'acquisto di tale immobile i coniugi hanno stipulato contratto di mutuo ipotecario (doc. 03 contratto di mutuo) che stanno pagando ciascuno per la propria quota;
per tale ragione, ciascuno continuerà ad alimentare mensilmente il conto corrente cointestato, versando l'importo di Euro 130,00. La rata del mutuo sarà quindi pagata in pari misura dai signori e a mezzo versamento diretto e utilizzando il ricavato Pt_2 Parte_1
derivante dal contratto di locazione in essere. Qualora l'importo della rata del mutuo dovesse ridursi, i coniugi ridurranno proporzionalmente anche l'importo mensile destinato al pagamento dello stesso. Alla cessazione del rapporto di locazione, i signori e concordano di Pt_2 Parte_1
voler procedere alla vendita dell'abitazione di Istrana ad un prezzo non inferiore ad € 130.000,00, quindi, di estinguere il residuo importo dovuto alla banca per mutuo e di dividere in parti uguali quanto sarà ricavato dalla vendita al netto delle spese. I coniugi si dichiarano economicamente autonomi ed indipendenti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra per il proprio mantenimento.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 21/11/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
4 dott.ssa Marina Righi
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