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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 24798/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 4 7 9 8 / 2 0 2 1 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : p a g a m e n t o f a t t u r e
T R A
(C.F. ), in persona del Sindaco e suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con l'Avv. Davide Diani c.f. pec C.F._1
E davide apoli e l'avv. Stefano Canzio Moriconi c.f. Email_1 Pt_1 C.F._2
pec Email_3
Opponente
CONTRO
in p.lrpt p.iva Controparte_1
con l'avv. Raimondo Aiello c.f. pec P.IVA_2 C.F._3
Email_4
Opposta
Conclusioni: come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In data 9 settembre 2021 veniva notificato all' amministrazione opponente il decreto ingiuntivo n. 6612/2021 – R.G. 20401/21 - emesso dal Tribunale di Napoli nella persona del G. Dott. C.
Caccaviello il 7 settembre 2021 con il quale veniva ingiunto al di pagare alla Parte_1
la somma da questa richiesta pari ad € 153.235,52 dovuti a Controparte_1
titolo di sorta capitale residua, oltre ad interessi moratori calcolati ai sensi del d.lgs. 213/02, nonché spese e competenze di procedura.
A seguito di opposizione il eccepiva la revoca della provvisoria esecutorietà Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione era fondata su prova scritta e di pronta soluzione e la revoca dello stesso decreto, perché nullo, invalido, privo di effetti in quanto 1) non sussistono i presupposti per l'emissione dell'ingiunzione, ex art.633 e ss. c.p.c., 2) la pretesa azionata
è inammissibile per abusivo frazionamento del credito e, comunque 3) per l'avvenuto pagamento della somma ingiunta ben prima dell'emissione del provvedimento monitorio richiesto.
Si costituiva in giudizio la società opposta che concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., nel merito, per il rigetto dell'opposizione formulata dal e, conseguentemente la conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 6612/21, in via subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo impugnato, la condanna del al pagamento del diverso importo che dovesse Parte_1
risultare all'esito dell'istruttoria, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 c.c., fino al soddisfo;
concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice Dr. Ciro Caccaviello disponeva la C.T.U. con ordinanza del 3.10.22 nominando il Dr. e, a seguito del deposito dell'elaborato peritale Persona_1
e della successiva integrazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 settembre 2024, dove la scrivente gop tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La Gop rileva sul divieto di frazionamento del credito eccepito dal che esso appare Pt_1 giustificato (cfr. l'ordinanza del Giudice Caccaviello del 3.2.22).
Nel merito, il CTU dr. a seguito del deposito della relazione in data 20 ottobre 2023 Per_1
concludeva -in riferimento ai quesiti posti dal precedente G.I. - che, tenuto conto delle fatture azionate sia nella presente procedura sia in quella del D.I. n. 1906/17, il Parte_1
aveva effettuato i pagamenti esaminati ma gli stessi erano avvenuti senza il rispetto delle scadenze contrattualmente convenute.
Pertanto, sviluppati gli opportuni conteggi alla data del 31 maggio 2021, è ancora dovuta una
2 sorte capitale di €47.502,47, e interessi moratori per €7291,18, oltre interessi successivi.
Il tardivo pagamento delle fatture generava interessi moratori a cui andavano imputati gli importi genericamente versati, con la conseguenza che i pagamenti disposti dall'opponente non estinguevano il debito capitale integralmente ma solo parzialmente, dovendosi imputare le somme versate prima agli interessi e poi al capitale.
Ricostruendo il rapporto, al primo DI non opposto, il n. 1965/2017 relativo all'rg 1906/17 seguiva un'esecuzione per ottenere il pagamento ingiunto che arrivava con ritardo, e pertanto essendo maturati ulteriori interessi moratori le somme pagate non erano sufficienti a saldare sia gli interessi che anche il capitale. Pertanto, gli interessi moratori previsti dal Dl 231/02 per pagamento ritardato trovavano applicazione per la sorte capitale non soddisfatta. Gli interessi moratori andavano dovuti anche se non previsti contrattualmente, tra l'altro senza l'onere per il creditore di provare il danno subito. Non si applicava l'anatocismo. Cont La ritiene di aderire alla quantificazione del Ctu, accogliendo parzialmente la domanda e per l'effetto modificando il D.I. opposto per la somma ingiunta come accertata con la Ctu. Le spese di lite del giudizio di opposizione si compensano stante la parziale fondatezza della domanda, eccetto le spese di Ctu già liquidate che pone a carico dell'opposta.
PQM
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6612/2021
Rg 20401/21 dichiarando dovute dal in plrpt le sole somme accertate in Parte_1 istruttoria e quantificate alla data del 31 maggio 2021 in €47.502,47 per sorte capitale e in €7291,18 per interessi moratori oltre gli interessi moratori successivi;
- condanna, pertanto, il in plrpt a pagare alla Parte_1 Controparte_1
in p.lrpt la somma ingiunta e quantificata al 31 maggio 2021 in
[...]
€47.502,47 per sorte capitale e in €7291,18 per interessi moratori oltre gli interessi moratori successivi sino al soddisfo e le spese legali come già liquidate in D.I. con attribuzione ai sensi dell'art. 93 cpc;
- compensa le spese di lite del presente giudizio, eccetto le spese di Ctu che pone definitivamente a carico dell'opposta.
Napoli, 5.4.2025
La Gop
Angela Ronconi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 4 7 9 8 / 2 0 2 1 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : p a g a m e n t o f a t t u r e
T R A
(C.F. ), in persona del Sindaco e suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con l'Avv. Davide Diani c.f. pec C.F._1
E davide apoli e l'avv. Stefano Canzio Moriconi c.f. Email_1 Pt_1 C.F._2
pec Email_3
Opponente
CONTRO
in p.lrpt p.iva Controparte_1
con l'avv. Raimondo Aiello c.f. pec P.IVA_2 C.F._3
Email_4
Opposta
Conclusioni: come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In data 9 settembre 2021 veniva notificato all' amministrazione opponente il decreto ingiuntivo n. 6612/2021 – R.G. 20401/21 - emesso dal Tribunale di Napoli nella persona del G. Dott. C.
Caccaviello il 7 settembre 2021 con il quale veniva ingiunto al di pagare alla Parte_1
la somma da questa richiesta pari ad € 153.235,52 dovuti a Controparte_1
titolo di sorta capitale residua, oltre ad interessi moratori calcolati ai sensi del d.lgs. 213/02, nonché spese e competenze di procedura.
A seguito di opposizione il eccepiva la revoca della provvisoria esecutorietà Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione era fondata su prova scritta e di pronta soluzione e la revoca dello stesso decreto, perché nullo, invalido, privo di effetti in quanto 1) non sussistono i presupposti per l'emissione dell'ingiunzione, ex art.633 e ss. c.p.c., 2) la pretesa azionata
è inammissibile per abusivo frazionamento del credito e, comunque 3) per l'avvenuto pagamento della somma ingiunta ben prima dell'emissione del provvedimento monitorio richiesto.
Si costituiva in giudizio la società opposta che concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., nel merito, per il rigetto dell'opposizione formulata dal e, conseguentemente la conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 6612/21, in via subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo impugnato, la condanna del al pagamento del diverso importo che dovesse Parte_1
risultare all'esito dell'istruttoria, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 c.c., fino al soddisfo;
concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice Dr. Ciro Caccaviello disponeva la C.T.U. con ordinanza del 3.10.22 nominando il Dr. e, a seguito del deposito dell'elaborato peritale Persona_1
e della successiva integrazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 settembre 2024, dove la scrivente gop tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La Gop rileva sul divieto di frazionamento del credito eccepito dal che esso appare Pt_1 giustificato (cfr. l'ordinanza del Giudice Caccaviello del 3.2.22).
Nel merito, il CTU dr. a seguito del deposito della relazione in data 20 ottobre 2023 Per_1
concludeva -in riferimento ai quesiti posti dal precedente G.I. - che, tenuto conto delle fatture azionate sia nella presente procedura sia in quella del D.I. n. 1906/17, il Parte_1
aveva effettuato i pagamenti esaminati ma gli stessi erano avvenuti senza il rispetto delle scadenze contrattualmente convenute.
Pertanto, sviluppati gli opportuni conteggi alla data del 31 maggio 2021, è ancora dovuta una
2 sorte capitale di €47.502,47, e interessi moratori per €7291,18, oltre interessi successivi.
Il tardivo pagamento delle fatture generava interessi moratori a cui andavano imputati gli importi genericamente versati, con la conseguenza che i pagamenti disposti dall'opponente non estinguevano il debito capitale integralmente ma solo parzialmente, dovendosi imputare le somme versate prima agli interessi e poi al capitale.
Ricostruendo il rapporto, al primo DI non opposto, il n. 1965/2017 relativo all'rg 1906/17 seguiva un'esecuzione per ottenere il pagamento ingiunto che arrivava con ritardo, e pertanto essendo maturati ulteriori interessi moratori le somme pagate non erano sufficienti a saldare sia gli interessi che anche il capitale. Pertanto, gli interessi moratori previsti dal Dl 231/02 per pagamento ritardato trovavano applicazione per la sorte capitale non soddisfatta. Gli interessi moratori andavano dovuti anche se non previsti contrattualmente, tra l'altro senza l'onere per il creditore di provare il danno subito. Non si applicava l'anatocismo. Cont La ritiene di aderire alla quantificazione del Ctu, accogliendo parzialmente la domanda e per l'effetto modificando il D.I. opposto per la somma ingiunta come accertata con la Ctu. Le spese di lite del giudizio di opposizione si compensano stante la parziale fondatezza della domanda, eccetto le spese di Ctu già liquidate che pone a carico dell'opposta.
PQM
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6612/2021
Rg 20401/21 dichiarando dovute dal in plrpt le sole somme accertate in Parte_1 istruttoria e quantificate alla data del 31 maggio 2021 in €47.502,47 per sorte capitale e in €7291,18 per interessi moratori oltre gli interessi moratori successivi;
- condanna, pertanto, il in plrpt a pagare alla Parte_1 Controparte_1
in p.lrpt la somma ingiunta e quantificata al 31 maggio 2021 in
[...]
€47.502,47 per sorte capitale e in €7291,18 per interessi moratori oltre gli interessi moratori successivi sino al soddisfo e le spese legali come già liquidate in D.I. con attribuzione ai sensi dell'art. 93 cpc;
- compensa le spese di lite del presente giudizio, eccetto le spese di Ctu che pone definitivamente a carico dell'opposta.
Napoli, 5.4.2025
La Gop
Angela Ronconi
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