TRIB
Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2024, n. 9597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9597 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
RGN 18701/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18701 Ruolo Generale dell'anno 2020, rimessa per la decisione al collegio all'udienza cartolare del 19.12.2023, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Tiberina n. 128, presso lo studio legale dell'Avv. Cesare Galloni, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione
Attore
E
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 76, presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni
Salomone, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
1 • La difesa dell'Attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: Preliminarmente: Accertare e dichiarare il Sig. Controparte_1
inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di cessione delle quote societarie della – All. A;
Per l'effetto: Condannare il Sig. Org_1 P_
alla restituzione della complessiva somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) od
[...]
a quella maggiore o minore somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi legali
e danno da svalutazione monetaria dal dì dei versamenti, al saldo. Condannare, altresì, il Sig.
alla restituzione delle due cambiali poste a garanzia delle Controparte_1
obbligazioni assunte dal Sig. (cfr. Art. 9 del contratto preliminare di Parte_1 cessione delle quote societarie della – All. A), che andavano restituite avendo Org_1 quest'ultimo regolarmente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% spese generali, da liquidare in favore dell'Avv. Cesare GALLONI, procuratore antistatario”;
• La difesa del Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e produzione, 1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente la domanda formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi
indicati nel corpo del presente atto;
[…] In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio come per legge.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
, esponendo: Controparte_1
- che, con contratto preliminare, il convenuto si era impegnato a cedergli le proprie quote della società per l'importo di € 15.000,00, secondo il piano di ammortamento Org_1
contrattualmente previsto;
- che in forza del contratto intercorso tra le parti era stata revocata la fideiussione rilasciata in favore della e a carico del cedente;
CP
- che , previo incasso della somma pattuita, non aveva più Controparte_1
corrisposto le quote societarie, trattenendo anche le due cambiali poste a garanzia;
- che, dunque, istava per la dichiarazione della risoluzione del contratto preliminare con conseguente restituzione dell'importo di € 15.000,00 e delle due cambiali indebitamente trattenute dal convenuto.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
esponeva:
2 - che aveva costituito la insieme con parte attrice, avente capitale sociale pari Org_1
a € 10.000,00, detenuto per il 50% ciascuno dai due soci;
- che, a norma dello Statuto, l'attore era stato nominato amministratore unico della società
e non veniva costituita alcuna assemblea dei soci;
- che il era stato amministratore unico sino al 16.07.2018; Parte_1
- che il contratto preliminare de quo, sottoscritto in data 19.12.2014, prevedeva “il diritto e la piena facoltà di acquistare la totalità delle quote di partecipazione al capitale della società entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015”, previa comunicazione al Org_1
venditore della intenzione di esercitare il diritto di opzione, da effettuarsi a mezzo di raccomandata A/R sino al 07.12.2015;
- che, inoltre, era stato previsto che al momento della stipula del definitivo la Org_1
dovesse essere nella titolarità del patrimonio aziendale;
- che il prezzo di € 15.000,00 doveva essere corrisposto in rate da € 1.000,00, con applicazione di interessi moratori pari allo 0,50% annui per il caso di ritardo superiore a dieci giorni;
- che il , inoltre, con la stipula del preliminare si era impegnato a estinguere, Parte_1
prima del trasferimento delle quote, tutte le passività sociali o, comunque, a comunicarle;
- che, inoltre, era stato previsto che “nel caso in cui il PROMISSARIO ACQUIRENTE intenda mantenere le linee di credito in essere in capo alla società, dovrà ottenere il benestare
degli istituti di credito finanziatori e liberare il PROMITTENTE VENDITORE della società
a ogni e qualsiasi garanzia sia personale sia reale prestata in relazione a tali Org_1
linee di credito, di modo che lo stesso socio venga sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in merito alle stesse”, nonché che “Tutte le obbligazioni giuridicamente sorte anteriormente alla data della cessione delle quote saranno ad esclusivo carico del PROMISSARIO ACQUIRENTE, che si obbliga a tenerne indenne il PROMITTENTE VENDITORE, anche da qualsiasi pagamento
derivante da fatti o eventi o liti giudiziarie riguardanti il periodo antecedente alla data di cessione delle quote”;
- che, già il 10.12.2015, aveva sollecitato l'attore ad adempiere a tutte le prescrizioni del contratto preliminare e, in data 04.01.2016, aveva evidenziato il mancato rispetto del termine per stipulare il definitivo, inteso quale termine perentorio;
- che l'Istituto di credito coinvolto, in data 13.04.2016, gli aveva comunicato la sussistenza di debiti per € 4.217,00 sorti anteriormente alla revoca della fideiussione;
- che il 10.01.2016, quando il aveva provveduto a versare un terzo del prezzo Parte_1 stabilito per la cessione, l'attore aveva proposto di versare successivi € 5.000,00 quale valore
3 nominale delle quote e di corrisponderne altrettanti a titolo di restituzione finanziamento socio, per evitare un aumento del capitale sociale;
- che, pagato per intero l'importo di € 15.000,00, residuavano comunque gli interessi moratori relativi alle ultime due rate;
- che la mancata cessione di quote era stata causata dal comportamento di parte attrice, la quale non aveva fornito documentazione contabile, fiscale e contributiva della società, né aveva reso informazioni inerenti ai beni aziendali oggetto di garanzia prevista dal preliminare;
- che aveva tentato di raggiungere un accordo transattivo con la controparte;
- che l'attore aveva agito in contrasto con i principi di buona fede e correttezza;
- che l'attore, inoltre, quale ex amministratore unico della , aveva disatteso i doveri Org_1
informativi posti a proprio carico.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
La causa, respinta la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. formulata dall'attore, era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza cartolare del 19.12.2023, era rimessa per la decisione al collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Nel caso di specie, può dirsi pacifica e provata documentalmente la stipulazione del contratto preliminare di cessione delle quote societarie con opzione di acquisto di quote (cd. opzione call),
intercorso tra le parti il 19.12.2014, con il quale si è impegnato a trasferire Controparte_1 le proprie quote della società all'altro socio, anche amministratore unico sino al Org_1
2018, , il quale, previo esercizio del proprio diritto di opzione (entro il Parte_1
termine perentorio del 31.12.2015 e da comunicarsi entro il 07.12.2015), si è impegnato a versare all'alienante l'importo di € 15.000,00, da corrispondersi secondo il piano rateale predisposto dalle parti (cfr. all. A parte attrice).
È pacifico, inoltre, che, a garanzia del proprio adempimento, ha Parte_1
rilasciato a parte convenuta due cambiali, delle quali una per il pagamento del prezzo pattuito e l'altra per l'estinzione di un mutuo bancario e del fido rilasciato per alcune garanzie sottoscritte all'atto della stipula del mutuo e del fido.
Nel contratto intercorso tra le parti, inoltre, all'art. 10, sono stati previsti ulteriori impegni in capo ai contraenti, tra cui quello in capo all'opzionario consistente nell'“estinguere, Parte_1
alla data del subentro, tutte le passività esistenti in capo alla società ovvero a comunicarne
4 l'esistenza […]”, nonché di “liberare il PROMITTENTE VENDITORE della società […] da ogni
e qualsiasi garanzia sia personale sia reale prestata in relazione a […] linee di credito” qualora fosse stato deciso il mantenimento delle stesse.
Inoltre, all'art. 11 del predetto accordo negoziale, con un impegno che può dirsi attuale, il
[...]
si è obbligato a tenere indenne il venditore da qualsivoglia pagamento derivante da fatti Pt_1
riguardanti il periodo precedente alla cessione delle quote.
Così ricostruito l'ordito negoziale predisposto dalle parti, è possibile affermare che
[...]
ha sostanzialmente adempiuto alle proprie obbligazioni. Parte_1
In primo luogo, il convenuto ha lamentato il pagamento tardivo dell'importo stabilito in contratto, con un motivo di contestazione, che, tuttavia, è privo di pregio.
Ed invero, nonostante la natura perentoria del termine predisposto dalle parti per l'esercizio del diritto di opzione da parte dell'acquirente, dal compendio probatorio e dalla volontà manifestata da parte convenuta (anche con le note scritte di precisazione delle conclusioni) di addivenire comunque alla cessione delle quote, si desume la non essenzialità del termine stesso.
Ai fini della qualificazione del termine come essenziale, infatti, non è dirimente la previsione di espressione di mero stile quali “entro e non oltre” o “perentorio” (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
n. 2263/1993), in quanto è necessario verificare la effettiva volontà delle parti o un'eventuale rinuncia al termine essenziale, che può essere anche implicita e risultare da atti univoci e indicativi della intenzione del creditore di accettare l'adempimento tardivo, in quanto più conforme ai propri interessi (Cass. Civ., n. 8733/1998).
In particolare, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di una o di entrambe le parti, “non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo” (Cass. Civ. sent. n. 32238/2019).
Sul punto, come anzidetto, nonostante l'asserito tardivo adempimento da parte del
[...]
nel corrispondere la totalità delle rate predisposte dal piano di ammortamento stabilito Pt_1
tra le parti, il venditore ha affermato di aver comunque incamerato Controparte_1
l'importo di € 15.000,00 e di aver trattenuto le cambiali in attesa dell'adempimento delle ulteriori condizioni dedotte in contratto, con ciò dando atto, a prescindere dalla qualificazione del termine come essenziale, di aver rinunciato all'efficacia del termine stesso.
Il , infatti, costituendosi in giudizio ha contestato la domanda di risoluzione P_ attorea sostanzialmente eccependo l'inadempimento dell'attore, con un'eccezione che, ai sensi dell'art. 1460 c.c., consente ad ogni parte di rifiutare di adempiere alla propria obbligazione
5 allorquando l'altra parte non adempia o non offra di adempiere la propria (cd. inadimplenti non est adimplendum).
A tale ultimo riguardo, tuttavia, l'art. 1460, co. 2, c.c., prevede che non può essere rifiutato l'adempimento se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede e, dunque, non giustificato dall'intera economia contrattuale.
In tema di inadempimento contrattuale, infatti, la facoltà concessa dall'istituto di cui all'art. 1460 c.c. di rifiutare di eseguire la propria prestazione si fonda su due specifici presupposti, ossia l'esistenza dell'inadempimento dell'altra parte e la “proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti”, la quale deve essere valutata in relazione alla situazione oggettivo – economica dettata dal contratto e non sulla base di valutazioni puramente soggettive delle parti (Cass. Civ., ord. n. 17020 del 26 maggio 2022).
Pertanto, quando siano in contestazione due reciproci inadempimenti, vi è la necessità di procedere a “una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta
l'eccezione non è grave ovvero a scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 3,
c.c.” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 22626/2016).
Nel caso di specie, ha rifiutato di trasferire le quote all'attore, Controparte_1 asserendo che quest'ultimo non abbia estinto le passività esistenti in capo alla e Org_1
non lo abbia sollevato da qualsivoglia responsabilità inerente a debiti riconducibili alla società
precedenti alla cessione delle quote.
Ebbene, tali circostanze non hanno trovato riscontro nella documentazione versata in atti.
Con riguardo alla lamentata mancata estinzione delle passività della società, la stessa non è stata prevista quale elemento condizionante il perfezionamento della cessione, tanto è vero che, come risulta per tabulas, l'art. 10 del contratto ha previsto in capo all'acquirente l'alternativa di estinguere le passività ovvero di comunicare le stesse.
Relativamente, poi, alla mancata esclusione di responsabilità del venditore con riferimento a debiti maturati dalla società nei confronti della si rileva quanto segue. CP
Con missiva del 13.01.2016 (cfr. all. F parte attrice), l'Istituto di credito ha confermato la revoca della fideiussione rilasciata dal in data 12.01.2011 nell'interesse della P_
6 pur mantenendone ferma l'efficacia per il pagamento dell'importo di € 4.217,00, Org_1
pari al debito maturato anteriormente alla revoca comunicata dal convenuto.
Contestualmente, tuttavia, alla sottoscrizione dell'accordo di opzione, il ha Parte_1 assunto l'obbligo di mantenere indenne il convenuto da qualsivoglia richiesta di pagamento per debiti sorti anteriormente alla cessione delle quote, non potendo egli comunque ingerirsi nel rapporto fideiussorio intercorso tra e il , ai sensi e per gli Organizzazione_2 P_ effetti dell'art. 1372 c.c..
Sicché, unitamente alla costituzione del quale unico fideiussore della Parte_1 Org_1
a decorrere dal 10/01/2016 (cfr. all. I parte attrice), la revoca della fideiussione accordata
[...] dalla Banca e l'assunzione dell'obbligazione di manleva da parte dell'attore in favore del hanno senz'altro raggiunto lo scopo utile al venditore, ossia quello di essere P_
sollevato da qualsivoglia responsabilità in ordine a debiti pregressi in capo alla società.
Tanto è vero che, con mail del 29.01.2016, il ha comunicato all'attore di essere P_
d'accordo nel procedere alla stipula del contratto di cessione delle quote innanzi al Notaio, chiedendo all'attore di prendere appuntamento e di fornire indicazioni sulla data stabilita per la stipulazione (cfr. all. I parte attrice).
Non merita accoglimento, inoltre, l'asserita violazione, da parte del degli Parte_1 obblighi di cui all'art. 2476 secondo comma c.c., per come lamentato da parte convenuta.
Il convenuto, invero, ha subordinato la cessione delle quote all'invio dei bilanci della
(condizione, tuttavia, non dedotta nel contratto di opzione), dei quali ha affermato Org_1 di non aver mai avuto conoscenza, pur a fronte di diverse richieste rivolte all'ex amministratore unico nel periodo di incarico, delle quali, però, non è stato dato riscontro probatorio.
La prima richiesta documentata in tal senso, infatti, è risalente al 07.08.2019, periodo in cui l'attore non figurava più quale amministratore unico della , carica ricoperta, a partire dal Org_1
16.07.2018, da (cfr. visura del 2018, all. 8 comparsa di costituzione Controparte_3
e risposta), sicché il , il quale era al tempo della richiesta socio al pari di Parte_1 P_
, non era tenuto alla trasmissione della predetta documentazione sociale, né il
[...]
convenuto ha dato prova di averla richiesta utilmente al succedutosi amministratore unico.
Al contrario, l'attore ha correttamente allegato l'inadempimento perpetrato da P_
, sotteso alla domanda di risoluzione contrattuale di cui all'art. 1453 c.c..
[...]
A tal fine, devesi premettere che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
7 controparte, mentre il convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533).
Nella specie, il ha dato prova del contratto di cessione del diritto di opzione per Parte_1
l'acquisto delle quote de quibus intercorso tra le parti e della manifestata intenzione di volerlo esercitare (cfr. comunicazione dell'01.12.2015 richiamata nell'all. D di parte attrice).
La stessa parte attrice, inoltre, ha dato prova di aver corrisposto il quantum stabilito in contratto e di aver rilasciato le garanzie richieste.
Il ritardo nel pagamento, infatti, per quanto anzidetto, non rileva nel caso di specie.
L'attore, inoltre, impegnandosi a manlevare il convenuto dai debiti pregressi facenti capo alla società, nonché costituendosi quale unico fideiussore della in luogo del convenuto, in Org_1
nome del quale è stata anche disposta la revoca della garanzia prestata in favore dell'Istituto di credito, ha dato prova di aver adempiuto anche alle ulteriori condizioni contrattuali dedotte in contratto.
Relativamente, poi, alla estinzione del mutuo al tempo rilasciato dalla in favore della CP
, lo stesso può dirsi essere stato estinto, a seguito della mancata contestazione della Org_1
circostanza - dedotta dall'attore nella corrispondenza intercorsa tra le parti (all. I parte attrice) –
ad opera del convenuto (art. 115 c.p.c.).
Al contrario, l'eccezione di inadempimento formulata da parte convenuta al fine di contrastare la domanda di risoluzione attorea non può trovare accoglimento, per le ragioni sopraesposte.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni svolte, la domanda attorea va accolta e il contratto sottoscritto il 19.12.2014 deve essere dichiarato risolto, con tutti gli effetti restitutori conseguenti.
, pertanto, deve essere condannato alla restituzione, in favore di parte Controparte_1
attrice, dell'importo di € 15.000,00, oltre interessi legali sino al saldo, nonché alla restituzione delle cambiali consegnategli dal a titolo di garanzia dell'adempimento. Parte_1
Non può, invece, essere riconosciuta a parte attrice alcuna ulteriore somma a titolo di risarcimento danni da svalutazione monetaria.
Nel caso di specie, infatti, si controverte in punto di un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c. e, di conseguenza, il creditore dello stesso che intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224, co. 2, c.c., non potendo tuttavia limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della
8 rivalutazione, non essendo quest'ultima conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (cfr. Cass. Civ., n. 4039/2016; Cass. Civ. SS.UU. 23 marzo 2015, n. 5743).
Nella fattispecie concreta, , tuttavia, non ha dato prova dei danni Parte_1 derivanti dall'asserita svalutazione monetaria, con ciò dovendo essere rigettata la relativa domanda risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti e sottoscritto in data 19.12.2014;
2) condanna alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € Controparte_1
15.000,00, oltre interessi legali sino al saldo, nonché delle cambiali ricevute dall'attore a titolo di garanzia dell'adempimento;
3) rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni da svalutazione monetaria;
4) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, da Controparte_1
distrarsi in favore del procuratore antistatario, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre rimb.
spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.5.2024.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice est.
Dott. Paolo Goggi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18701 Ruolo Generale dell'anno 2020, rimessa per la decisione al collegio all'udienza cartolare del 19.12.2023, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Tiberina n. 128, presso lo studio legale dell'Avv. Cesare Galloni, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione
Attore
E
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 76, presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni
Salomone, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
1 • La difesa dell'Attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: Preliminarmente: Accertare e dichiarare il Sig. Controparte_1
inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di cessione delle quote societarie della – All. A;
Per l'effetto: Condannare il Sig. Org_1 P_
alla restituzione della complessiva somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) od
[...]
a quella maggiore o minore somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi legali
e danno da svalutazione monetaria dal dì dei versamenti, al saldo. Condannare, altresì, il Sig.
alla restituzione delle due cambiali poste a garanzia delle Controparte_1
obbligazioni assunte dal Sig. (cfr. Art. 9 del contratto preliminare di Parte_1 cessione delle quote societarie della – All. A), che andavano restituite avendo Org_1 quest'ultimo regolarmente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% spese generali, da liquidare in favore dell'Avv. Cesare GALLONI, procuratore antistatario”;
• La difesa del Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e produzione, 1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente la domanda formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi
indicati nel corpo del presente atto;
[…] In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio come per legge.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
, esponendo: Controparte_1
- che, con contratto preliminare, il convenuto si era impegnato a cedergli le proprie quote della società per l'importo di € 15.000,00, secondo il piano di ammortamento Org_1
contrattualmente previsto;
- che in forza del contratto intercorso tra le parti era stata revocata la fideiussione rilasciata in favore della e a carico del cedente;
CP
- che , previo incasso della somma pattuita, non aveva più Controparte_1
corrisposto le quote societarie, trattenendo anche le due cambiali poste a garanzia;
- che, dunque, istava per la dichiarazione della risoluzione del contratto preliminare con conseguente restituzione dell'importo di € 15.000,00 e delle due cambiali indebitamente trattenute dal convenuto.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
esponeva:
2 - che aveva costituito la insieme con parte attrice, avente capitale sociale pari Org_1
a € 10.000,00, detenuto per il 50% ciascuno dai due soci;
- che, a norma dello Statuto, l'attore era stato nominato amministratore unico della società
e non veniva costituita alcuna assemblea dei soci;
- che il era stato amministratore unico sino al 16.07.2018; Parte_1
- che il contratto preliminare de quo, sottoscritto in data 19.12.2014, prevedeva “il diritto e la piena facoltà di acquistare la totalità delle quote di partecipazione al capitale della società entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015”, previa comunicazione al Org_1
venditore della intenzione di esercitare il diritto di opzione, da effettuarsi a mezzo di raccomandata A/R sino al 07.12.2015;
- che, inoltre, era stato previsto che al momento della stipula del definitivo la Org_1
dovesse essere nella titolarità del patrimonio aziendale;
- che il prezzo di € 15.000,00 doveva essere corrisposto in rate da € 1.000,00, con applicazione di interessi moratori pari allo 0,50% annui per il caso di ritardo superiore a dieci giorni;
- che il , inoltre, con la stipula del preliminare si era impegnato a estinguere, Parte_1
prima del trasferimento delle quote, tutte le passività sociali o, comunque, a comunicarle;
- che, inoltre, era stato previsto che “nel caso in cui il PROMISSARIO ACQUIRENTE intenda mantenere le linee di credito in essere in capo alla società, dovrà ottenere il benestare
degli istituti di credito finanziatori e liberare il PROMITTENTE VENDITORE della società
a ogni e qualsiasi garanzia sia personale sia reale prestata in relazione a tali Org_1
linee di credito, di modo che lo stesso socio venga sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in merito alle stesse”, nonché che “Tutte le obbligazioni giuridicamente sorte anteriormente alla data della cessione delle quote saranno ad esclusivo carico del PROMISSARIO ACQUIRENTE, che si obbliga a tenerne indenne il PROMITTENTE VENDITORE, anche da qualsiasi pagamento
derivante da fatti o eventi o liti giudiziarie riguardanti il periodo antecedente alla data di cessione delle quote”;
- che, già il 10.12.2015, aveva sollecitato l'attore ad adempiere a tutte le prescrizioni del contratto preliminare e, in data 04.01.2016, aveva evidenziato il mancato rispetto del termine per stipulare il definitivo, inteso quale termine perentorio;
- che l'Istituto di credito coinvolto, in data 13.04.2016, gli aveva comunicato la sussistenza di debiti per € 4.217,00 sorti anteriormente alla revoca della fideiussione;
- che il 10.01.2016, quando il aveva provveduto a versare un terzo del prezzo Parte_1 stabilito per la cessione, l'attore aveva proposto di versare successivi € 5.000,00 quale valore
3 nominale delle quote e di corrisponderne altrettanti a titolo di restituzione finanziamento socio, per evitare un aumento del capitale sociale;
- che, pagato per intero l'importo di € 15.000,00, residuavano comunque gli interessi moratori relativi alle ultime due rate;
- che la mancata cessione di quote era stata causata dal comportamento di parte attrice, la quale non aveva fornito documentazione contabile, fiscale e contributiva della società, né aveva reso informazioni inerenti ai beni aziendali oggetto di garanzia prevista dal preliminare;
- che aveva tentato di raggiungere un accordo transattivo con la controparte;
- che l'attore aveva agito in contrasto con i principi di buona fede e correttezza;
- che l'attore, inoltre, quale ex amministratore unico della , aveva disatteso i doveri Org_1
informativi posti a proprio carico.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
La causa, respinta la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. formulata dall'attore, era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza cartolare del 19.12.2023, era rimessa per la decisione al collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Nel caso di specie, può dirsi pacifica e provata documentalmente la stipulazione del contratto preliminare di cessione delle quote societarie con opzione di acquisto di quote (cd. opzione call),
intercorso tra le parti il 19.12.2014, con il quale si è impegnato a trasferire Controparte_1 le proprie quote della società all'altro socio, anche amministratore unico sino al Org_1
2018, , il quale, previo esercizio del proprio diritto di opzione (entro il Parte_1
termine perentorio del 31.12.2015 e da comunicarsi entro il 07.12.2015), si è impegnato a versare all'alienante l'importo di € 15.000,00, da corrispondersi secondo il piano rateale predisposto dalle parti (cfr. all. A parte attrice).
È pacifico, inoltre, che, a garanzia del proprio adempimento, ha Parte_1
rilasciato a parte convenuta due cambiali, delle quali una per il pagamento del prezzo pattuito e l'altra per l'estinzione di un mutuo bancario e del fido rilasciato per alcune garanzie sottoscritte all'atto della stipula del mutuo e del fido.
Nel contratto intercorso tra le parti, inoltre, all'art. 10, sono stati previsti ulteriori impegni in capo ai contraenti, tra cui quello in capo all'opzionario consistente nell'“estinguere, Parte_1
alla data del subentro, tutte le passività esistenti in capo alla società ovvero a comunicarne
4 l'esistenza […]”, nonché di “liberare il PROMITTENTE VENDITORE della società […] da ogni
e qualsiasi garanzia sia personale sia reale prestata in relazione a […] linee di credito” qualora fosse stato deciso il mantenimento delle stesse.
Inoltre, all'art. 11 del predetto accordo negoziale, con un impegno che può dirsi attuale, il
[...]
si è obbligato a tenere indenne il venditore da qualsivoglia pagamento derivante da fatti Pt_1
riguardanti il periodo precedente alla cessione delle quote.
Così ricostruito l'ordito negoziale predisposto dalle parti, è possibile affermare che
[...]
ha sostanzialmente adempiuto alle proprie obbligazioni. Parte_1
In primo luogo, il convenuto ha lamentato il pagamento tardivo dell'importo stabilito in contratto, con un motivo di contestazione, che, tuttavia, è privo di pregio.
Ed invero, nonostante la natura perentoria del termine predisposto dalle parti per l'esercizio del diritto di opzione da parte dell'acquirente, dal compendio probatorio e dalla volontà manifestata da parte convenuta (anche con le note scritte di precisazione delle conclusioni) di addivenire comunque alla cessione delle quote, si desume la non essenzialità del termine stesso.
Ai fini della qualificazione del termine come essenziale, infatti, non è dirimente la previsione di espressione di mero stile quali “entro e non oltre” o “perentorio” (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
n. 2263/1993), in quanto è necessario verificare la effettiva volontà delle parti o un'eventuale rinuncia al termine essenziale, che può essere anche implicita e risultare da atti univoci e indicativi della intenzione del creditore di accettare l'adempimento tardivo, in quanto più conforme ai propri interessi (Cass. Civ., n. 8733/1998).
In particolare, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di una o di entrambe le parti, “non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo” (Cass. Civ. sent. n. 32238/2019).
Sul punto, come anzidetto, nonostante l'asserito tardivo adempimento da parte del
[...]
nel corrispondere la totalità delle rate predisposte dal piano di ammortamento stabilito Pt_1
tra le parti, il venditore ha affermato di aver comunque incamerato Controparte_1
l'importo di € 15.000,00 e di aver trattenuto le cambiali in attesa dell'adempimento delle ulteriori condizioni dedotte in contratto, con ciò dando atto, a prescindere dalla qualificazione del termine come essenziale, di aver rinunciato all'efficacia del termine stesso.
Il , infatti, costituendosi in giudizio ha contestato la domanda di risoluzione P_ attorea sostanzialmente eccependo l'inadempimento dell'attore, con un'eccezione che, ai sensi dell'art. 1460 c.c., consente ad ogni parte di rifiutare di adempiere alla propria obbligazione
5 allorquando l'altra parte non adempia o non offra di adempiere la propria (cd. inadimplenti non est adimplendum).
A tale ultimo riguardo, tuttavia, l'art. 1460, co. 2, c.c., prevede che non può essere rifiutato l'adempimento se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede e, dunque, non giustificato dall'intera economia contrattuale.
In tema di inadempimento contrattuale, infatti, la facoltà concessa dall'istituto di cui all'art. 1460 c.c. di rifiutare di eseguire la propria prestazione si fonda su due specifici presupposti, ossia l'esistenza dell'inadempimento dell'altra parte e la “proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti”, la quale deve essere valutata in relazione alla situazione oggettivo – economica dettata dal contratto e non sulla base di valutazioni puramente soggettive delle parti (Cass. Civ., ord. n. 17020 del 26 maggio 2022).
Pertanto, quando siano in contestazione due reciproci inadempimenti, vi è la necessità di procedere a “una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta
l'eccezione non è grave ovvero a scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 3,
c.c.” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 22626/2016).
Nel caso di specie, ha rifiutato di trasferire le quote all'attore, Controparte_1 asserendo che quest'ultimo non abbia estinto le passività esistenti in capo alla e Org_1
non lo abbia sollevato da qualsivoglia responsabilità inerente a debiti riconducibili alla società
precedenti alla cessione delle quote.
Ebbene, tali circostanze non hanno trovato riscontro nella documentazione versata in atti.
Con riguardo alla lamentata mancata estinzione delle passività della società, la stessa non è stata prevista quale elemento condizionante il perfezionamento della cessione, tanto è vero che, come risulta per tabulas, l'art. 10 del contratto ha previsto in capo all'acquirente l'alternativa di estinguere le passività ovvero di comunicare le stesse.
Relativamente, poi, alla mancata esclusione di responsabilità del venditore con riferimento a debiti maturati dalla società nei confronti della si rileva quanto segue. CP
Con missiva del 13.01.2016 (cfr. all. F parte attrice), l'Istituto di credito ha confermato la revoca della fideiussione rilasciata dal in data 12.01.2011 nell'interesse della P_
6 pur mantenendone ferma l'efficacia per il pagamento dell'importo di € 4.217,00, Org_1
pari al debito maturato anteriormente alla revoca comunicata dal convenuto.
Contestualmente, tuttavia, alla sottoscrizione dell'accordo di opzione, il ha Parte_1 assunto l'obbligo di mantenere indenne il convenuto da qualsivoglia richiesta di pagamento per debiti sorti anteriormente alla cessione delle quote, non potendo egli comunque ingerirsi nel rapporto fideiussorio intercorso tra e il , ai sensi e per gli Organizzazione_2 P_ effetti dell'art. 1372 c.c..
Sicché, unitamente alla costituzione del quale unico fideiussore della Parte_1 Org_1
a decorrere dal 10/01/2016 (cfr. all. I parte attrice), la revoca della fideiussione accordata
[...] dalla Banca e l'assunzione dell'obbligazione di manleva da parte dell'attore in favore del hanno senz'altro raggiunto lo scopo utile al venditore, ossia quello di essere P_
sollevato da qualsivoglia responsabilità in ordine a debiti pregressi in capo alla società.
Tanto è vero che, con mail del 29.01.2016, il ha comunicato all'attore di essere P_
d'accordo nel procedere alla stipula del contratto di cessione delle quote innanzi al Notaio, chiedendo all'attore di prendere appuntamento e di fornire indicazioni sulla data stabilita per la stipulazione (cfr. all. I parte attrice).
Non merita accoglimento, inoltre, l'asserita violazione, da parte del degli Parte_1 obblighi di cui all'art. 2476 secondo comma c.c., per come lamentato da parte convenuta.
Il convenuto, invero, ha subordinato la cessione delle quote all'invio dei bilanci della
(condizione, tuttavia, non dedotta nel contratto di opzione), dei quali ha affermato Org_1 di non aver mai avuto conoscenza, pur a fronte di diverse richieste rivolte all'ex amministratore unico nel periodo di incarico, delle quali, però, non è stato dato riscontro probatorio.
La prima richiesta documentata in tal senso, infatti, è risalente al 07.08.2019, periodo in cui l'attore non figurava più quale amministratore unico della , carica ricoperta, a partire dal Org_1
16.07.2018, da (cfr. visura del 2018, all. 8 comparsa di costituzione Controparte_3
e risposta), sicché il , il quale era al tempo della richiesta socio al pari di Parte_1 P_
, non era tenuto alla trasmissione della predetta documentazione sociale, né il
[...]
convenuto ha dato prova di averla richiesta utilmente al succedutosi amministratore unico.
Al contrario, l'attore ha correttamente allegato l'inadempimento perpetrato da P_
, sotteso alla domanda di risoluzione contrattuale di cui all'art. 1453 c.c..
[...]
A tal fine, devesi premettere che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
7 controparte, mentre il convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533).
Nella specie, il ha dato prova del contratto di cessione del diritto di opzione per Parte_1
l'acquisto delle quote de quibus intercorso tra le parti e della manifestata intenzione di volerlo esercitare (cfr. comunicazione dell'01.12.2015 richiamata nell'all. D di parte attrice).
La stessa parte attrice, inoltre, ha dato prova di aver corrisposto il quantum stabilito in contratto e di aver rilasciato le garanzie richieste.
Il ritardo nel pagamento, infatti, per quanto anzidetto, non rileva nel caso di specie.
L'attore, inoltre, impegnandosi a manlevare il convenuto dai debiti pregressi facenti capo alla società, nonché costituendosi quale unico fideiussore della in luogo del convenuto, in Org_1
nome del quale è stata anche disposta la revoca della garanzia prestata in favore dell'Istituto di credito, ha dato prova di aver adempiuto anche alle ulteriori condizioni contrattuali dedotte in contratto.
Relativamente, poi, alla estinzione del mutuo al tempo rilasciato dalla in favore della CP
, lo stesso può dirsi essere stato estinto, a seguito della mancata contestazione della Org_1
circostanza - dedotta dall'attore nella corrispondenza intercorsa tra le parti (all. I parte attrice) –
ad opera del convenuto (art. 115 c.p.c.).
Al contrario, l'eccezione di inadempimento formulata da parte convenuta al fine di contrastare la domanda di risoluzione attorea non può trovare accoglimento, per le ragioni sopraesposte.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni svolte, la domanda attorea va accolta e il contratto sottoscritto il 19.12.2014 deve essere dichiarato risolto, con tutti gli effetti restitutori conseguenti.
, pertanto, deve essere condannato alla restituzione, in favore di parte Controparte_1
attrice, dell'importo di € 15.000,00, oltre interessi legali sino al saldo, nonché alla restituzione delle cambiali consegnategli dal a titolo di garanzia dell'adempimento. Parte_1
Non può, invece, essere riconosciuta a parte attrice alcuna ulteriore somma a titolo di risarcimento danni da svalutazione monetaria.
Nel caso di specie, infatti, si controverte in punto di un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c. e, di conseguenza, il creditore dello stesso che intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224, co. 2, c.c., non potendo tuttavia limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della
8 rivalutazione, non essendo quest'ultima conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (cfr. Cass. Civ., n. 4039/2016; Cass. Civ. SS.UU. 23 marzo 2015, n. 5743).
Nella fattispecie concreta, , tuttavia, non ha dato prova dei danni Parte_1 derivanti dall'asserita svalutazione monetaria, con ciò dovendo essere rigettata la relativa domanda risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti e sottoscritto in data 19.12.2014;
2) condanna alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € Controparte_1
15.000,00, oltre interessi legali sino al saldo, nonché delle cambiali ricevute dall'attore a titolo di garanzia dell'adempimento;
3) rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni da svalutazione monetaria;
4) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, da Controparte_1
distrarsi in favore del procuratore antistatario, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre rimb.
spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.5.2024.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice est.
Dott. Paolo Goggi
9