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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/07/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1269/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._1 appello, dagli avv.ti Giuseppe Della Monica e Francesco Di Benedetto, presso i cui indirizzi di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
appellante
E
1. , nato a [...] il [...] e ivi residente, alla via Villamena, Parte_2
n. 21, cod. fisc. , , nata ad [...] il 3 novembre C.F._2 Parte_3
1933, residente in [...], cod. fisc. C.F._3
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Vittorio Parte_4
Emanuele, n. 119, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di C.F._4 mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Pasquale Capone, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Maiori, piazza D'Amato, n. 7;
2. “ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Controparte_1 cod. fisc. e p. iva , in persona dei procuratori generali, avv.ti Federico P.IVA_1
Camozzi e Massimo Nespoli, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Federico Camozzi, Massimo Nespoli,
1 Mariachiara Camosci e EC BI ed elettivamente domiciliata in Salerno, al corso
Garibaldi, n. 153, presso lo studio di quest'ultimo;
3. (GIA' Controparte_2 Controparte_3
), con sede legale in Milano, alla via Cernaia, n. 8/10, p. iva in
[...] P.IVA_2 persona del procuratore speciale, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di CP_4 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Federico Camozzi,
Massimo Nespoli, Mariachiara Camosci e EC BI ed elettivamente domiciliata in
Salerno, al corso Garibaldi, n. 153, presso lo studio di quest'ultimo; appellati
4. , nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. ; C.F._5 appellato contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4315/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO - RIPETIZIONE INDEBITO E RISARCIMENTO DANNI;
NONCHE'
nella riunita causa iscritta al n. 1287/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
1. , nato a [...] il [...] e ivi residente, alla via Villamena, Parte_2
n. 21, cod. fisc. , , nata ad [...] il 3 novembre C.F._2 Parte_3
1933, residente in [...], cod. fisc. C.F._3
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Vittorio Parte_4
Emanuele, n. 119, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di C.F._4 mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore nel primo grado del giudizio, dall'avv. Pasquale Capone, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Maiori, piazza D'Amato, n. 7; appellanti
E
1. , nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. ; C.F._5 appellato contumace
2. , nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._1 introduttivo del giudizio di appello n. 1269/2013 RG, dagli avv.ti Giuseppe Della 2 Monica e Francesco Di Benedetto, presso i cui indirizzi di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
2. “ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Controparte_1 cod. fisc. e p. iva , in persona dei procuratori generali, avv.ti Federico P.IVA_1
Camozzi e Massimo Nespoli, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Federico Camozzi, Massimo Nespoli,
Mariachiara Camosci e EC BI ed elettivamente domiciliata in Salerno, al corso
Garibaldi, n. 153, presso lo studio di quest'ultimo; appellati
3. (GIA' Controparte_2 Controparte_3
), con sede legale in Milano, alla via Cernaia, n. 8/10, p. iva in
[...] P.IVA_2 persona del procuratore speciale, sott. , rappresentata e difesa, in virtù di CP_4 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Federico Camozzi,
Massimo Nespoli, Mariachiara Camosci e EC BI ed elettivamente domiciliata in
Salerno, al corso Garibaldi, n. 153, presso lo studio di quest'ultimo; intimata ex art. 332, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4315/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO - RIPETIZIONE INDEBITO E RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante nel giudizio n. 1269/2023 RG (come da atto di Parte_1 appello) – “in via preliminare, - ritenere l'appello proponibile, procedibile e fondato in fatto ed in diritto;
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.; in via principale, in ogni caso, in accoglimento dell'appello proposto,
A) riformare integralmente, in virtù delle causali di cui sopra, la sentenza impugnata, conseguentemente a) in via principale, in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda formulata dai signori e nei confronti della sig.ra Pt_2 Pt_3 Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarando l'esclusiva responsabilità
[...] del promotore finanziario, sig. , nonché della ( ) Parte_5 CP_5 CP_1
e/o della società di gestione del risparmio ( per le perdite subite dai CP_2 coniugi e;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento Pt_2 Pt_3 anche parziale della domanda formulata dagli attori nei confronti della sig.ra in _1 riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento della domanda di manleva risarcitoria spiegata in primo grado, sulla quale il giudice di prime cure non si è pronunciato, dichiarare tenuti e condannare il sig. nonché la Parte_5
3 e la società (già Controparte_6 Controparte_2 [...]
…, in solido tra loro, a manlevare la sig.ra Controparte_7 Parte_1 da quanto questa sia eventualmente condannata a corrispondere agli attori, a titolo di restituzione e/o risarcimento danni a seguito dei fatti descritti in citazione;
c) in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, ed in riforma della sentenza di primo grado, 1. preso atto della rilevata la nullità dei contratti stipulati tra la sig.ra e le società di intermediazione finanziaria e di tutte le altre operazioni _1 di investimento analiticamente descritte nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, in quanto formate in violazione di norme imperative da parte dell'intermediario e del promotore finanziario e/o in assenza degli elementi essenziali previsti dagli artt. 1418, comma 2, e 1325 c.c., alla luce delle attività illecite o illegittime poste in essere dal promotore , condannare gli appellati - anche ai Parte_5 sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c. - …, in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra della somma di euro 4.351,37, pari alla differenza Parte_1 tra versamenti effettuati e rimborsi ottenuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli versamenti fino all'effettivo soddisfo;
2. in ulteriore subordine, anche in assenza della invocata declaratoria di nullità, dichiarare comunque la risoluzione dei contratti stipulati tra la Sig.ra e le società di intermediazione finanziaria e di tutte _1 le altre operazioni di investimento analiticamente descritte nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, per inadempimento e violazione dei doveri di buona fede pre- contrattuale e contrattuale da parte degli intermediari finanziari e del promotore finanziario e, per l'effetto, condannare gli appellati - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c. - …, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla restituzione in favore della sig.ra della somma di euro 4.351,37, pari alla differenza Parte_1 tra versamenti effettuati e rimborsi ottenuti, con interessi e rivalutazione monetaria;
3. in estremo subordine, accertare e dichiarare comunque la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c.
- e, di conseguenza, condannarli al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra che risultano riconducibili alle attività Parte_1 illecite o illegittime poste in essere dal promotore , con rivalutazione Parte_5 monetaria e interessi legali fino alla effettiva soddisfazione di quanto richiesto;
in ogni caso, con vittoria dei compensi e delle spese del doppio grado di giudizio”; per gli appellati e nel giudizio n. Parte_2 CP_8 Parte_4
1269/2023 RG (come da comparsa di costituzione) – “in limine litis: rigettare la richiesta
4 di inibitoria avanzata dall'appellante, con condanna alle spese. Nel rito: disporre la riunione al presente appello n. 1269/2023 di quello proposto avverso la medesima sentenza dagli attori , e , distinto dal n. Parte_2 Parte_4 Parte_3
1287/2023 …. Nel merito: all'esito della disposta riunione riformare la sentenza di primo Co grado nella parte in cui esclude la legittimazione passiva della , accogliendo l'appello sul medesimo punto proposto dai concludenti;
rigettare i motivi di cui a nn. 4 e 6 del presente atto di appello proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare la _1 sentenza nella parte in cui dispone la condanna alle spese legali di essa appellante, in solido con il promotore, alla restituzione, delle somme provenienti dalla posizione patrimoniale degli attori . I motivi di cui ai nn. 2 (manleva) 3 (legittimazione Parte_6 passiva di e 5 (riconvenzionale per €.4351,37), attengono a capi estranei alla CP_2 posizione processuale e ai diritti dei comparenti che, pertanto, si rimettono alle valutazioni che l'Ecc.m Corte riterrà di compiere secondo Giustizia. Condannare l'appellante _1
e gli appellati e al pagamento delle spese del doppio grado, con CP_1 Pt_5 attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per l'appellata “ nel giudizio n. 1269/2023 RG (come da comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta) – “in sede preliminare - in caso di mancata costituzione in giudizio del Sig. , fissare nuova udienza di prima comparizione, Parte_5 onde consentire a di notificare al medesimo la presente comparsa di Controparte_1 risposta, contenente domanda di manleva reiterata nei suoi confronti. In sede di merito - dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto dalla sig.ra e _1 comunque assolvere da tutte le domande formulate dalla sig.ra Controparte_1
in quanto inammissibili, nulle, infondate e comunque in relazione Parte_1 alla carenza di legittimazione passiva della stessa società rispetto alle domande di nullità, risoluzione, responsabilità contrattuale e restituzione, nonché all'intervenuta prescrizione dei (contestati) diritti azionati. In via subordinata, e salvo gravame - previo accertamento della concorrente responsabilità della sig.ra nella causazione del danno _1 lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. In ogni caso - dichiarare tenuto e pertanto condannare il sig. a manlevare Parte_5 da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima Controparte_1 per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'appellante sig.ra nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente all'appellante e/o a _1 rifondere a tutte le somme che la società stessa fosse eventualmente Controparte_1
5 condannata a corrispondere all'appellante sig.ra e comunque a rifondere a _1 tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto Controparte_1 dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'appellante sig.ra nel _1 presente giudizio. - Con vittoria di spese e competenze di causa”; per l'appellata “ nel giudizio n. 1269/2023 RG (come da Controparte_2 comparsa di risposta) – in sede di merito - dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto dalla sig.ra e comunque assolvere a tutte _1 Controparte_2 le domande formulate nei suoi confronti dall'appellante sig.ra stante la carenza _1 di legittimazione passiva della stessa società, l'intervenuta prescrizione dei (contestati) diritti azionati dalla sig.ra e comunque l'inammissibilità, la nullità e _1
l'infondatezza in fatto ed in diritto, delle domande medesime. In via subordinata, e salvo gravame - previo accertamento della concorrente responsabilità della sig.ra nella _1 causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. In ogni caso - con vittoria di spese e competenze di causa”; per gli appellanti e nel giudizio n. Parte_2 CP_8 Parte_4
1287/2023 RG (come da atto di appello) – “1) annullare la statuizione di primo grado Co nella parte in cui esclude la responsabilità della e la conseguente solidale condanna col promotore e, confermata la declaratoria di nullità dei contratti riferiti agli appellanti perché stipulati in violazione delle norme imperative e comunque perché recanti falsa sottoscrizione, nonché l'illiceità della condotta del promotore, condannare i convenuti in solido – estendendo in riforma la responsabilità per fatto illecito contrattuale e/o extracontrattuale anche ad - a reintegrare il patrimonio degli appellanti, Controparte_1 sotto forma di restituzione di quanto indebitamente ed illecitamente appreso e/o a titolo di risarcimento danni, delle somme agli stessi sottratte e di cui comunque non hanno più la disponibilità per effetto delle condotte illecite innanzi descritte, per un importo pari ad €
51.645,69 (100 milioni di lire) ovvero nella misura accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'epoca della materiale sottrazione della disponibilità (12.01.2001) al soddisfo, con gli ulteriori interessi ex art. 1284 c.c., comma IV;
2) condannare, in ogni caso, gli appellati in solido al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge;
3) in via estremamente gradata, ritendendo sussistere i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. riformare la sentenza di prime cure nella parte relativa alla condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
dichiarando la relativa compensazione anche per questo ulteriore grado;
4) in ogni
[...]
6 caso, porre le spese di CTU a carico delle parti soccombenti, esonerando gli appellanti dal relativo pagamento”; per l'appellata nel giudizio n. 1287/2023 RG (come da Parte_1 comparsa di costituzione e risposta) – “- riunire, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., il presente giudizio all'altro giudizio recante il NRG 1269/2023 per ragioni di anzianità di ruolo;
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
nel merito, in accoglimento dell'appello proposto dalla signora A) riformare integralmente, in virtù delle _1 causali di cui sopra, la sentenza impugnata, conseguentemente a) in via principale, in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda formulata dai signori e Pt_2 [...]
nei confronti della sig.ra in quanto infondata in fatto ed in Pt_3 Parte_1 diritto, dichiarando l'esclusiva responsabilità del promotore finanziario, sig. Parte_5
nonché della ) e/o della società di gestione del risparmio
[...] Controparte_9
( per le perdite subite dai coniugi e;
b) in via subordinata, CP_2 Pt_2 Pt_3 nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dagli attori nei confronti della sig.ra in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento _1 della domanda di manleva risarcitoria spiegata in primo grado, sulla quale il giudice di prime cure non si è pronunciato, dichiarare tenuti e condannare il sig. Parte_5 nonché la e la società (già
[...] Controparte_6 Controparte_2 [...]
…, in solido tra loro, a manlevare la sig.ra Controparte_7 da quanto questa sia eventualmente condannata a corrispondere agli Parte_1 attori, a titolo di restituzione e/o risarcimento danni a seguito dei fatti descritti in citazione;
c) in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, ed in riforma della sentenza di primo grado, 1. preso atto della rilevata la nullità dei contratti stipulati tra la sig.ra e le società di intermediazione finanziaria e di tutte _1 le altre operazioni di investimento analiticamente descritte nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, in quanto formate in violazione di norme imperative da parte dell'intermediario e del promotore finanziario e/o in assenza degli elementi essenziali previsti dagli artt. 1418, comma 2, e 1325 c.c., alla luce delle attività illecite o illegittime poste in essere dal promotore , condannare gli Parte_5 appellati - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c. - …, in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra della somma di euro 4.351,37, Parte_1 pari alla differenza tra versamenti effettuati e rimborsi ottenuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli versamenti fino all'effettivo soddisfo;
2. in ulteriore subordine, anche in assenza della invocata declaratoria di nullità, dichiarare
7 comunque la risoluzione dei contratti stipulati tra la sig.ra e le società di _1 intermediazione finanziaria e di tutte le altre operazioni di investimento analiticamente descritte nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, per inadempimento e violazione dei doveri di buona fede pre-contrattuale e contrattuale da parte degli intermediari finanziari e del promotore finanziario e, per l'effetto, condannare gli appellati
- anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c. -, …, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla restituzione in favore della sig.ra della somma Parte_1 di euro 4.351,37, pari alla differenza tra versamenti effettuati e rimborsi ottenuti, con interessi e rivalutazione monetaria;
3. in estremo subordine, accertare e dichiarare comunque la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c. - e, di conseguenza, condannarli al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra Parte_1 che risultano riconducibili alle attività illecite o illegittime poste in essere dal
[...] promotore , con rivalutazione monetaria e interessi legali fino alla Parte_5 effettiva soddisfazione di quanto richiesto;
in ogni caso, con vittoria dei compensi e delle spese del doppio grado di giudizio”; per l'appellata “ nel giudizio n. 1287/2023 RG (come da comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta) – “In via preliminare - in caso di mancata costituzione in giudizio del sig. e/o della sig.ra fissare nuova Parte_5 Parte_1 udienza di prima comparizione, onde consentire a di notificare all'uno Controparte_1
e/o all'altra la presente comparsa di risposta, contenente domanda di manleva reiterata nei loro confronti. In sede di merito - dichiarare inammissibili e comunque respingere in quanto infondati in fatto e in diritto l'appello proposto e tutte le domande formulate dagli attori appellanti. In via subordinata, e salvo gravame - previo accertamento della concorrente responsabilità degli attori appellanti nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. In ogni caso - dichiarare tenuto e pertanto condannare il sig. a manlevare Parte_5 da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima Controparte_1 per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori appellanti nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente agli attori appellanti e/o a rifondere a tutte le somme che la società stessa fosse eventualmente condannata a Controparte_1 corrispondere agli attori appellanti e comunque a rifondere a tutti gli Controparte_1 esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dell'eventuale
8 accoglimento delle domande formulate dagli attori appellanti nel presente giudizio. -
Dichiarare tenuta e pertanto condannare la sig.ra a manlevare Parte_1 da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima Controparte_1 per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori appellanti nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente agli attori appellanti e/o a rifondere a tutte le somme che la società stessa fosse eventualmente condannata a Controparte_1 corrispondere agli attori appellanti e comunque a rifondere a tutti gli Controparte_1 esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori appellanti nel presente giudizio, fino a concorrenza di Euro 51.645,69, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
12.1.2001 al saldo. - Con vittoria di spese e competenze di causa”; per l'intimata “ nel giudizio n. 1287/2023 RG (come da Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta) – “In sede di merito - condannare la parte appellante Cont alla rifusione di spese ed onorari a favore della ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4315/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4
, dell' e di con atto di Parte_5 Controparte_1 Parte_1 citazione consegnato per la notifica il 18 marzo 2011, così provvedeva: 1) dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell' (già “ Controparte_1 Controparte_10
), quale società di intermediazione mobiliare, rispetto alla domanda proposta
[...] dagli attori per sentir dichiarare la nullità o pronunciare l'annullamento delle illecite operazioni poste in essere dal quale promotore finanziario inserito nella sua Pt_5 struttura organizzativa, mediante la falsificazione delle sottoscrizioni di Parte_2 ed ottenere la ripetizione delle somme ad essi indebitamente sottratte;
2) dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell' (già Controparte_2 [...]
), che la aveva evocato in giudizio ai sensi degli artt. Controparte_7 _1
106, 167, comma 2, e 267, comma 2, c.p.c., affinché, quale società di gestione del risparmio, la manlevasse, unitamente al e all' , dal pagamento Pt_5 Controparte_1 di quanto sarebbe stata tenuta a versare agli attori, a titolo restitutorio o risarcitorio, nell'ipotesi dell'accoglimento della loro domanda;
3) accoglieva la domanda spiegata dai e dalla nei confronti della e del e, per l'effetto, Pt_2 Pt_3 _1 Pt_5 condannava tali convenuti, in via solidale, a restituire agli attori la somma di euro
51.645,69, oltre interessi al tasso legale dal 12 gennaio 2001 al 12 settembre 2022 nella
9 misura di euro 18.945,07 e successivi interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
4) rigettava la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali spiegata dagli attori;
5) rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla per ottenere la condanna _1 del dell' “ e della Pt_5 Controparte_1 Controparte_7 CP_7
(poi ), in via solidale, al pagamento, a titolo restitutorio
[...] Controparte_2
o risarcitorio, della somma di euro 4.351,37, pari alla differenza tra il capitale investito negli strumenti finanziari proposti dal promotore e i rimborsi ricevuti;
6) condannava il e la alla refusione delle spese processuali in favore dei e della Pt_5 _1 Pt_2
; 7) condannava i e la alla refusione delle spese processuali Pt_3 Pt_2 Pt_3 sostenute dall' ; 8) condannava la alla refusione delle spese di Controparte_1 _1 lite sostenute dall' (già Controparte_2 Controparte_7
); 9) poneva le spese delle consulenze tecniche d'ufficio in materia
[...] grafologica e di intermediazione finanziaria a carico di tutte le parti.
Avverso la predetta sentenza la promuoveva il giudizio di appello n. 1269/2023 _1
RG con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2013 ai , alla , all' Pt_2 Pt_3
e all' e il 13 dicembre 2023 al Controparte_1 Controparte_2 Pt_5 formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva erroneamente accolto l'eccezione sollevata dall' in ordine alla carenza della propria Controparte_1 legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito proposta dai Pt_2
e dalla;
infatti, l' , quale società di intermediazione mobiliare, Pt_3 Controparte_1 pur non avendo percepito la somma di lire 100.000.000 investita dagli attori, giacché trasferita dal alla per soddisfarne la richiesta di rimborso dei propri Pt_5 _1 titoli di analogo valore, tuttavia, aveva incassato la provvista versata dalla convenuta per il loro acquisto, importo che avrebbe indebitamente trattenuto qualora quest'ultima fosse stata condannata, come di fatto avvenuto, alla restituzione di quanto richiestole dai Pt_2
e dalla;
2) il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda Pt_3 di manleva o risarcitoria spiegata dalla nei confronti del e dell' _1 Pt_5
nell'ipotesi del riconoscimento della fondatezza della pretesa Controparte_1 restitutoria azionata dai e dalla , essendo incontestabile, in particolare, ai sensi Pt_2 Pt_3 dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998, la responsabilità in cui era incorsa la società di intermediazione mobiliare per gli illeciti perpetrati dal suo promotore finanziario, che aveva compiuto operazioni fraudolente mediante la falsificazione della firma della convenuta;
3) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, la
[...]
era legittimata passiva rispetto alla domanda di Controparte_7
10 manleva o risarcitoria spiegata dalla atteso che, sebbene non avesse conferito _1 alcun incarico professionale al l'utilizzazione, da parte del promotore Pt_5 finanziario, di moduli di investimento intestati alla società di gestione del risparmio aveva ingenerato nella clientela il ragionevole affidamento che costui operasse nel suo interesse, sicché era responsabile, unitamente all' , dei danni subiti dalla convenuta Controparte_1 in conseguenza dell'accoglimento della domanda degli attori;
4) il Tribunale di Salerno aveva impropriamente condannato la alla restituzione di quanto richiesto dagli _1 attori, atteso che la convenuta, al momento del rimborso del proprio investimento di lire
100.000.000, non aveva alcuna consapevolezza di aver ottenuto somme dolosamente distratte a terzi dal non essendo sufficiente la conoscenza dell'accreditamento Pt_5 sul proprio conto corrente dell'importo che aveva originariamente versato per l'acquisto dei prodotti finanziari;
in particolare, la non aveva cognizione del fatto che il _1
mediante la falsificazione della sua firma e di quella di , aveva Pt_5 Parte_2 ad essi cointestato la nuova posizione cliente n. 185426, facendovi affluire la somma di lire 100.000.000 da quest'ultimo investita ed allocata sulla posizione n. 34704, sicché non poteva neanche sospettare che la sua richiesta di rimborso venisse soddisfatta mediante l'illecito prelievo di denaro altrui;
5) ad onta di quanto affermato dal Tribunale di Salerno nel rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla per ottenere la condanna _1 del dell' “ e della Pt_5 Controparte_1 Controparte_7
al pagamento, a titolo restitutorio o risarcitorio, della somma di euro
[...]
4.351,37, pari alla differenza tra il capitale impiegato per gli ulteriori investimenti proposti dal e i rimborsi ricevuti, la convenuta aveva specificamente indicato le Pt_5 operazioni che il promotore l'aveva indotta ad effettuare in violazione degli obblighi informativi, con la conseguenza che, mediante un mero calcolo matematico, era possibile pervenire alla quantificazione del predetto importo.
Costituitasi nel giudizio n. 1269/2023 RG con comparsa di risposta depositata il 21 marzo 2024, l' contestava la fondatezza dei motivi di gravame, Controparte_1 riproponendo, in ogni caso, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le eccezioni sollevate in primo grado in ordine, tra l'altro, alla prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dalla _1
a norma dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998 e all'applicazione dell'art. 1227, comma
1, cod. civ. in ragione della sua concorrente responsabilità nella causazione dei danni lamentati nonché la domanda di manleva nei confronti del Pt_5
Parimenti, nel costituirsi in giudizio n. 1269/2023 RG con comparsa di risposta depositata il 21 marzo 2024, l' contestava la fondatezza dei motivi Controparte_2
11 di gravame, reiterando, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le eccezioni sollevate in primo grado in merito, tra l'altro, alla prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dalla anche _1 nei propri confronti a norma dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998 e all'applicazione dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. in ragione della sua concorrente responsabilità nella causazione dei danni lamentati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 aprile 2024, Parte_2 [...]
e chiedevano, in via preliminare, la riunione al giudizio di Parte_3 Parte_4 appello n. 1269/2023 RG di quello recante n. 1287/2023 RG, da essi parimenti promosso avverso la sentenza n. 4315/2023 del Tribunale di Salerno, contestando, nel merito, per quanto di ragione, il gravame interposto dalla _1
Nell'instaurare il giudizio di appello n. 1287/2023 RG con atto di citazione notificato l'8 Dicembre 2013 alla all' e all' e il 13 _1 Controparte_1 Controparte_2 dicembre 2023 al i e la assumevano che: 1) il giudice di primo Pt_5 Pt_2 Pt_3 grado aveva omesso di pronunciarsi o, comunque, si era pronunciato con motivazione soltanto apparente sulla domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dell'
ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998; 2) tale domanda era Controparte_1 meritevole di accoglimento, avendo le risultanze processuali ampiamente comprovato gli illeciti perpetrati dal quale promotore della “ Pt_5 Controparte_10
, poi , attraverso la falsificazione delle firme di su
[...] Controparte_1 Parte_2 moduli di operazioni finanziarie mai commissionategli e la conseguente distrazione delle somme investite dal risparmiatore;
3) l'accoglimento dell'appello imponeva la riforma della sentenza di primo grado nel capo con il quale gli attori erano stati condannati alla refusione delle spese processuali in favore dell' ; comunque, Controparte_1 quand'anche l'appello fosse risultato infondato, ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del primo grado del giudizio tra gli attori e l'
, atteso che lo stato di incapienza patrimoniale e finanziaria del Controparte_1
e l'incertezza della solvibilità della rendevano oltremodo ingiusta la Pt_5 _1 loro condanna al pagamento dei compensi di lite in favore della società di intermediazione mobiliare che si era avvalsa dell'attività fraudolenta del promotore;
il giudice di prime cure aveva violato il principio della soccombenza, avendo posto le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico anche degli attori, nonostante l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito nei confronti della gli attori, pertanto, avrebbero dovuto _1 essere esonerati dal sostenere tali oneri;
4) l'accoglimento dell'appello e, di conseguenza, della domanda risarcitoria nei confronti dell' comportava il Controparte_1
12 riconoscimento, in favore degli attori, della rivalutazione monetaria sul capitale liquidato a titolo di danno patrimoniale sofferto.
Costituitasi nel giudizio n. 1287/2023 RG con comparsa di risposta depositata il 21 marzo 2024, l' contestava l'ammissibilità dei motivi di gravame con i Controparte_1 quali i e la lamentavano l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale di Pt_2 Pt_3
Salerno, sulla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti ai sensi dell'art. 31, comma
3, d.lgs. n. 58/1997, per non avere gli appellanti censurato i capi della sentenza di primo grado con cui ne erano stati riconosciuti il disinteresse e l'inerzia nel monitorare, nel corso degli anni, l'andamento dei propri investimenti e l'agire del promotore finanziario, e l'infondatezza dell'ulteriore doglianza relativa alla regolamentazione delle spese di lite, riproponendo, in ogni caso, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., l'eccezione sollevata in ordine all'applicazione dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. in ragione della loro concorrente responsabilità nella causazione dei danni lamentati nonché le domande di manleva nei confronti del e della Pt_5 _1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio n. 1287/2023 RG il 21 marzo 2024, l' si limitata ad evidenziare che i e la Controparte_2 Pt_2 Pt_3 non avevano proposto domande nei suoi confronti, ribadendo di non aver mai intrattenuto alcun rapporto con il Pt_5
Nel costituirsi nel giudizio n. 1287/2023 RG con comparsa di risposta depositata l'8 aprile 2024, la ne chiedeva la riunione a quello recante n. 1267/2023 RG, _1 reiterando i motivi del proprio appello e le relative conclusioni.
Con ordinanza del 2/8 maggio 2024, veniva rigettata l'istanza spiegata dalla con _1
l'atto introduttivo del giudizio di appello n. 1269/2023 RG al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Disposta la riunione degli appelli ai sensi dell'art. 335 c.p.c. con ordinanza del 2 maggio
2024, la causa, nella quale, sebbene ritualmente evocato, il restava contumace, Pt_5 perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del
5 dicembre 2024, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 30 dicembre 2024/7 gennaio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello proposto dalla è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per _1 quanto di ragione.
Inammissibile per violazione del principio sancito dall'art. 81 c.p.c. è il primo motivo di gravame, con il quale viene lamentato che il Tribunale di Salerno ha accolto l'eccezione
13 sollevata dall' in ordine alla carenza della propria legittimazione Controparte_1 sostanziale passiva rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito spiegata dai e Pt_2 dalla , atteso che la non ha il potere di proporre appello avverso un capo Pt_3 _1 della sentenza di primo grado lesivo di una posizione giuridica soggettiva altrui, essendo la relativa impugnazione esperibile esclusivamente dalle parti che ne hanno subito un diretto ed immediato nocumento.
In sostanza, soltanto i e la , quali destinatari della pronuncia con la quale il Pt_2 Pt_3 giudice di primo grado ha disatteso la loro domanda di ripetizione dell'indebito nei confronti dell' , avrebbero avuto il diritto di censurare tale statuizione Controparte_1 per ottenerne la riforma e rimuovere il pregiudizio patito.
In ogni caso, il motivo di gravame in oggetto è destituito di ogni fondamento, giacché costituisce ius receptum il principio secondo cui, rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, è passivamente legittimato soltanto l'accipiens, vale a dire colui che ha ricevuto la somma di denaro che si assume essere stata versata senza una giustificazione causale, come desumibile dalla formulazione letterale dell'art. 2033 cod. civ., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria all'effettuazione di un pagamento non dovuto, mostra di individuare nel suo percettore l'unico soggetto tenuto ad estinguerla (cfr., ex plurimis, Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 7 dicembre 2016,
n. 25170; Cass. ord. 26 settembre 2023, n. 27421).
Pertanto, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, avendo natura restitutoria e non risarcitoria, può essere esperita solo nell'ambito del rapporto intercorso tra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, direttamente o a mezzo di rappresentante, la somma non dovuta (cfr., ex plurimis, Cass. 23 luglio 2004, n. 13829; Cass. 6 aprile
2011, n. 7871; Cass. 28 febbraio 2024, n. 5268).
Ne deriva che l' , non avendo in alcun modo incassato le somme che il Controparte_1 aveva illecitamente sottratto a per versarle alla a Pt_5 Parte_2 _1 tacitazione della richiesta di rimborso del proprio investimento, era ab imis priva della titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria e, dunque, non poteva giammai essere destinataria di una pronuncia di condanna alla restituzione di quanto corrisposto dal promotore finanziario all'accipiens, l'unica nei confronti del quale era proponibile la domanda di ripetizione di cui all'art. 2033 cod. civ..
Né assume alcuna rilevanza, in senso contrario, l'assunto difensivo secondo cui il giudice di primo grado non ha considerato che l' , pur non avendo percepito la Controparte_1 somma investita dal , tuttavia, aveva comunque incassato la provvista versata dalla Pt_2
14 per l'acquisto dei prodotti finanziari ed avrebbe trattenuto sine causa tale importo _1 qualora non fosse stata ritenuta legittimata passiva rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito e la convenuta fosse stata condannata, come di fatto avvenuto, alla restituzione di quanto richiestole dagli attori.
Ed invero, la circostanza che la ove fosse stata tenuta al pagamento della somma _1 pretesa dai e dalla avrebbe avuto il diritto di ottenere il rimborso Pt_2 Pt_3 dell'investimento effettuato per il tramite del e, quindi, di essere ristorata del Pt_5 danno subito, non radicava in capo all' “ la titolarità passiva Controparte_1 dell'obbligazione restitutoria fatta valere in giudizio dagli attori, proprio non aver l'istituto bancario ricevuto la provvista monetaria di cui costoro avevano chiesto la ripetizione.
Pienamente fondato, di contro, è il secondo motivo di gravame, con il quale la _1 assume che il Tribunale di Salerno ha omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria spiegata nei confronti del e dell' nell'ipotesi del Pt_5 Controparte_1 riconoscimento della fondatezza della pretesa restitutoria azionata nei suoi riguardi dai e dalla , chiedendone l'accoglimento in ragione dell'evidente responsabilità Pt_2 Pt_3 del promotore finanziario e della società di intermediazione mobiliare nella causazione dei danni patrimoniali patiti.
Ed infatti, il giudice di primo grado, a fronte della domanda risarcitoria proposta dalla si è limitato ad accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva al _1 riguardo sollevata dalla , ma non ha Controparte_7 statuito sulla sua eventuale fondatezza nei riguardi del e dell' Pt_5 CP_1
, in tal modo incorrendo in una manifesta violazione del principio della
[...] corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c..
Non costituendo il vizio di omessa pronuncia una delle tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, a norma dell'art. 354 c.p.c., la Corte d'Appello, cui, di regola, sono cumulativamente devoluti il iudicium rescindens e il iudicium rescissorium, è tenuta a vagliare nel merito la domanda in oggetto, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, privo di generalizzata applicazione e di rilevanza costituzionale
(cfr., ex plurimis, Cass. 1 dicembre 2000, n. 15373; Cass. 20 luglio 2004, n. 13426; Cass.
6 settembre 2007, n. 18691; Cass. 17 giugno 2014, n. 13733).
Alla luce delle risultanze processuali, non può revocarsi in dubbio che il Pt_5 mediante le attività criminose perpetrate tra il 5 gennaio 2001 e 12 gennaio 2001 e, segnatamente, la falsificazione delle sottoscrizioni dei risparmiatori in calce a moduli di operazioni giammai autorizzate, si rese responsabile della distrazione delle somme
15 investite in strumenti finanziari non solo dai e dalla , ma anche dalla Pt_2 Pt_3
arrecando loro il corrispondente danno patrimoniale. _1
In particolare, in data 5 gennaio 2001, il nel falsificare la firma di Pt_5 [...]
disponeva il disinvestimento delle quote del fondo “ING Qualità della Vita”, Pt_2 giacenti sulla posizione cliente n. 034704 ed aventi un controvalore di lire 100.000.000, e contestualmente impiegava tale provvista per l'acquisto di quote del fondo “Eurocash”, costituendo la nuova posizione n. 185426, di cui rendeva cointestataria inconsapevole la mediante l'apposizione di una sottoscrizione contraffatta. _1
In data 12 gennaio 2001, il sempre attraverso la falsificazione delle firme dei Pt_5 risparmiatori, alienava le quote del fondo “Eurocash”, azzerando la posizione cointestata n. 185426, ed utilizzava la relativa somma di lire 100.000.000, appartenente al , per Pt_2 rimborsare alla che ne aveva avanzato richiesta, l'investimento di pari entità da _1 costei effettuato il 17 marzo 2000.
Pertanto, il restituiva alla non le somme da quest'ultima versate per Pt_5 _1
l'acquisto dei prodotti finanziari, ma quelle di proprietà del , in tal modo Pt_2 reintegrandola solo apparentemente dell'importo di lire 100.000.000, per essere la risparmiatrice tenuta a rimetterlo all'effettivo avente diritto, con il conseguenziale depauperamento della sua sfera patrimoniale.
Ne consegue che la essendo tenuta a restituire al quanto indebitamente _1 Pt_2 versatole dal promotore finanziario, ha diritto di ottenere dal a titolo di ristoro Pt_5 dei danni subiti a causa e per effetto della sua azione delittuosa, il pagamento della somma di euro 51.645,69, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, dal 12 gennaio 2001, data della commissione del fatto illecito, alla pubblicazione della presente sentenza (cfr., ex plurimis, Cass. 10 marzo 2006,
n. 5234; Cass. 3 marzo 2009, n. 5054; Cass. ord. 10 aprile 2018, n. 8766), momento dal quale matureranno, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 novembre 1996, n. 9648; Cass. 11 marzo
2004, n. 4983; cfr. Cass. 14 aprile 2011, n. 8507).
Parimenti fondata è la domanda risarcitoria spiegata dalla nei confronti dell' _1
sul presupposto della responsabilità della società di intermediazione Controparte_1 mobiliare per i fatti illeciti perpetrati dal suo promotore finanziario, non essendo idonea a precluderne l'accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito.
In effetti, risulta oltremodo evidente che, iniziando la prescrizione a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere azionato, a norma dell'art. 2935 cod. civ., la era nella _1
16 condizioni di proporre la domanda giudiziaria nei confronti dell' per Controparte_1 farne valere la responsabilità di cui all'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998 soltanto a far data dal 18 marzo 2011, momento della ricezione della notifica dell'atto di citazione con il quale il e della le avevano chiesto la restituzione della somma di lire Pt_2 Pt_3
100.000.000, per esserle stata illegittimamente versata dal non avendo avuto, Pt_5 in precedenza, alcuna cognizione delle condotte fraudolente poste in essere dal promotore finanziario anche in suo danno, sicché non ricorrono i presupposti per ritenerne estinta la pretesa nei riguardi dell'istituto di credito.
Ciò posto, occorre preliminarmente osservare che, in tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dai promotori, ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998, in tutte le ipotesi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze loro affidate.
La condotta dell'investitore può far venire meno o attenuare tale responsabilità solo qualora sia chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalità estranee a quelle del preponente o lo stesso danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario o abbia prestato acquiescenza al suo illegittimo agire, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il loro valore complessivo, l'esperienza acquisita nell'investimento in prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue personali condizioni culturali e socio-economiche (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 22 novembre
2018, n. 30161; Cass. ord. 17 gennaio 2020, n. 857).
In sostanza, la responsabilità dell'intermediario prevista dall'art. 31, comma 3, d.lgs. n.
58/1998 per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari deve essere esclusa o limitata qualora l'investitore ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia e, dunque, se non di connivenza o collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi, in tal caso, l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo del danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario è adibito, quale condizione necessaria e sufficiente per l'insorgenza della responsabilità oggettiva del preponente, o, comunque, una concausa dell'evento lesivo incidente sulla determinazione del quantum debeatur.
Sotto il profilo processuale, mentre grava sull'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, incombe sull'intermediario quello di dimostrare che l'illecito sia
17 stato consapevolmente agevolato dall'investitore (cfr., ex plurimis, Cass, 19 marzo 2010,
n. 6708; Cass. 31 luglio 2017, n. 18928; Cass. ord. 12 ottobre 2018, n. 25374).
Alla luce di tali premesse, non può negarsi che la non pose in essere alcuna _1 condotta di consapevole acquiescenza alla violazione, da parte del della Pt_5 disciplina dettata dal d.lgs. n. 58/1998 e dal regolamento Consob n. 11522/1998 a tutela di risparmiatori, avendo provveduto a versare, mediante bonifico disposto il 17 marzo
2000 dal conto corrente n. 0105632, acceso presso l' “ING Bank N.V.” il 10 febbraio
2000, e, dunque, mediante un tracciabile mezzo di pagamento, la somma di lire
100.000.000 necessaria per l'acquisto delle quote del fondo “Internet”, per poi chiedere l'integrale rimborso di tale investimento, a distanza di meno di un anno, in data 12 gennaio
2001, sicché non concorse in alcun modo a determinare i danni subiti per la perdita del capitale a seguito dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta nei suoi confronti dal
, per essere tali pregiudizi patrimoniali eziologicamente riconducibili soltanto Pt_2 all'illecito agire del promotore, che giunse, attraverso la falsificazione delle sottoscrizioni dei clienti, a generare fittizie operazioni finanziarie di cui non era mai stato incaricato.
In definitiva, essendosi limitata a corrispondere, per il tramite di un ordinario strumento di trasferimento del denaro, la provvista occorrente per l'acquisto dei predetti prodotti finanziari e ad esercitare il diritto di chiedere il relativo disinvestimento appena dieci mesi dopo, la che non aveva avuto in precedenza alcuna percezione di un'anomala _1 gestione dei suoi rapporti bancari, non poteva avvedersi dell'azione fraudolenta perpetrata dal per restituirle la somma di lire 100.000.000 mediante la sottrazione del Pt_5 corrispondente valore ad altro risparmiatore, né, tanto meno, contribuire al compimento di tale operazione illecita, per non aver mai apposto la propria firma, falsificata dal promotore, sui moduli che ne avevano consentito la realizzazione, con la conseguenza che l' , in mancanza dei presupposti richiesti per l'applicazione dell'art. 1227 Controparte_1 cod. civ., è tenuta a risarcirla, quale responsabile in via solidale con l'autore materiale del fatto, dell'intero danno patrimoniale patito, pari ad euro 51.645,69, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, dal
12 gennaio 2001, data del verificarsi dell'evento lesivo, alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale matureranno, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
La fondatezza del motivo di gravame con il quale la nel dolersi dell'omessa _1 pronuncia da parte del giudice di primo grado, ha chiesto la condanna dell' CP_1
al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illecito commesso dal
[...] Pt_5
18 comporta l'accoglimento della domanda riproposta dall'istituto di credito, a norma dell'art. 346 c.p.c., al fine di essere sollevato dal promotore finanziario dal pagamento di qualsiasi somma fosse stato tenuto a corrispondere alla risparmiatrice, quale responsabile solidale, per effetto della sua condotta antigiuridica.
Infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale la assume che, ad onta di _1 quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, anche la Controparte_7
, attuale l' , pur non avendo conferito alcun incarico al
[...] Controparte_2
era legittimata passiva rispetto alla domanda risarcitoria, per avere il Pt_5 promotore utilizzato moduli di investimento intestati a tale società e, quindi, ingeneratole il legittimo affidamento di operare nell'interesse di quest'ultima.
Ed invero, anche a prescindere dall'inequivoco tenore testuale dell'art. 31, comma 3, d.lgs.
n. 58/1998, che individua nel soggetto che conferisce l'incarico il responsabile solidale dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, la disponibilità e l'impiego, da parte del nell'esercizio della sua attività di Pt_5 promotore, di modulistica intestata alla , Controparte_7 non potevano, ex se, radicarne la titolarità passiva della pretesa risarcitoria azionata dalla essendo tale società istituzionalmente diretta alla promozione e alla gestione di _1 fondi comuni di investimento e non alla collocazione sul mercato delle relative quote o, comunque, alla prestazione dei servizi di investimento richiesti dal pubblico dei risparmiatori, giacché attività riservata alla “ (poi Controparte_10
), vale a dire ad una società di intermediazione mobiliare, e ai suoi Controparte_1 preposti, ai quali soltanto, di conseguenza, erano imputabili, sotto il profilo causale, le violazioni normative e gli illeciti perpetrati in pregiudizio della clientela.
Né, del resto, la può invocare il principio del legittimo affidamento, giacché, _1 avendo riconosciuto che il operava per conto della Pt_5 Controparte_10
, era ben consapevole che il promotore finanziario utilizzava i modelli di
[...] investimento della per collocare sul Controparte_7 mercato le quote dei relativi fondi quale soggetto a tal fine abilitato dalla società di intermediazione mobiliare e non dalla società di gestione del risparmio, alla quale non era vincolato da alcun rapporto giuridico che potesse legittimarne la responsabilità solidale per i danni provocati ai risparmiatori.
Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame, con il quale la sostiene che il _1
Tribunale di Salerno l'ha erroneamente condannata alla restituzione di quanto richiesto dai e dalla , per non aver avuto, nel momento in cui otteneva il rimborso del Pt_2 Pt_3
19 proprio investimento, alcuna consapevolezza di aver ricevuto somme dolosamente distratte a terzi dal Pt_5
Ed infatti, ai fini dell'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ., assume rilevanza non lo stato soggettivo nel quale l'accipiens versava al momento della ricezione del pagamento, ma soltanto la circostanza che costui percepiva dal solvens una somma di denaro senza averne titolo, con l'ineludibile conseguenza che la benché non fosse a conoscenza di aver ottenuto, a titolo di _1 rimborso del proprio investimento, risorse finanziarie illecitamente sottratte dal ai e alla , non poteva, su tale presupposto, paralizzare la pretesa Pt_5 Pt_2 Pt_3 restitutoria legittimamente azionata dagli attori.
Infondato, infine, è il quinto motivo di gravame, con il quale la contesta il rigetto _1 della domanda riconvenzionale spiegata per ottenere la condanna del dell' Pt_5
e della al pagamento, a Controparte_1 Controparte_7 titolo restitutorio o risarcitorio, della somma di euro 4.351,37, pari alla differenza tra il capitale investito negli ulteriori strumenti finanziari proposti dal promotore e i rimborsi ricevuti, dovendosi, sul punto, confermare la sentenza impugnata, sebbene per ragioni diverse da quelle enunciate dal Tribunale di Salerno, atteso che il giudice di appello è legittimato, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio a correggere, modificare ed integrare la motivazione della decisione di primo grado, purché la modifica non riguardi statuizioni adottate con efficacia di giudicato e non sia incentrata su elementi probatori che non siano già stati ritualmente acquisiti al processo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. 22 gennaio 2002, n. 696; Cass. 14 marzo 2016, n. 4889).
In effetti, il Tribunale di Salerno avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la suddetta domanda riconvenzionale e non rigettarla nel merito, essendo stata proposta in manifesta violazione dell'art. 36 c.p.c., per non essere in alcun modo dipendente dal titolo dedotto in giudizio dagli attori o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione, né, comunque, incentrata su un rapporto giuridico oggettivamente collegato con la domanda principale (cfr., ex plurimis, Cass. 4 luglio 2006, n. 15271; Cass. ord. 15 gennaio
2020, n. 533; Cass. ord. 1 marzo 2024, n. 5484).
Come risulta per tabulas, i e la , con l'atto introduttivo del giudizio, Pt_2 Pt_3 ponevano a fondamento delle domande restitutorie e risarcitorie spiegate nei confronti dei convenuti le illecite operazioni effettuate dal mediante la falsificazione delle Pt_5 sottoscrizioni apparentemente rilasciate da il 5 gennaio 2001 sui moduli Parte_2 di disinvestimento delle quote del fondo “ING Qualità della Vita”, giacenti sulla posizione
20 n. 034704 ed aventi un controvalore di lire 100.000.000, e di acquisto, con tale provvista, di quote del fondo “Eurocash”, che il promotore collocava sulla nuova posizione n.
185426, cointestata alla onde soddisfarne la richiesta di rimborso della somma _1 di pari ammontare con i loro risparmi.
La nel costituirsi in giudizio, non si limitava a proporre la domanda di _1 risarcimento dei danni che avrebbe subito nell'ipotesi dell'accoglimento della pretesa restitutoria azionata nei suoi confronti dai e dalla , ma chiedeva la nullità o Pt_2 Pt_3
l'annullamento o la risoluzione di operazioni di investimento diverse da quella di lire
100.000.000 (euro 51.645,69), disposta il 17 marzo 2000 con il modulo n. 229084 ed illegittimamente rimborsatale dal il 12 gennaio 2001 con il denaro appartenente Pt_5 agli attori, e, dunque, prive di qualsiasi forma di connessione con il thema decidendum delineato con l'atto introduttivo del giudizio.
Ne deriva che, non avendo le tredici operazioni di acquisto di quote di fondi comuni di investimento sottoscritte tra il 4 giugno 1998 e il 26 gennaio 2001, per le quali la _1 aveva ottenuto rimborsi nella misura di euro 143.191,67 a fronte di versamenti eseguiti per complessivi euro 147.536,26, alcuna correlazione con quella del 17 marzo 2000, la convenuta non poteva proporre, nell'ambito del giudizio promosso dai e dalla Pt_2 [...]
, una domanda diretta ad ottenere, a titolo restitutorio o risarcitorio, la reintegrazione Pt_3 del capitale non recuperato di euro 4.351,37.
Fondato è l'appello spiegato dai e dalla . Pt_2 Pt_3
Ed invero, i predetti risparmiatori, con la domanda introduttiva del giudizio, chiedevano,
“previo accertamento delle responsabilità - contrattuali e/o extracontrattuali - a qualsiasi titolo imputabili al promotore , alla - oggi - Parte_5 CP_11 CP_1 ed alla per i fatti illeciti descritti in premessa, dichiarare nulli e Parte_1 comunque privi di qualsivoglia valenza giuridica ovvero annullare le operazioni disposte con le false sottoscrizioni analiticamente descritte in premessa e, per l'effetto, condannare
i convenuti, in solido tra loro, a reintegrare, sotto forma di restituzione di quanto indebitamente ed illecitamente appreso e/o a titolo di risarcimento dei danni, il patrimonio degli attori delle somme agli stessi sottratte dal promotore … in conseguenza delle illecite movimentazioni analiticamente descritte in premessa, per un importo pari a
100 milioni di lire … oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'epoca della materiale sottrazione alla disponibilità degli attori (12.01.2001) al soddisfo”.
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda nei confronti della e del ma non ha adottato alcuna pronuncia su quella risarcitoria _1 Pt_5
21 spiegata dagli attori nei riguardi dell' ai sensi dell'art. 31, comma 3, Controparte_1
d.lgs. n. 58/1998, violando, in maniera incontrovertibile, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere omesso l'emanazione di qualsiasi provvedimento in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 10 marzo 2006,
n. 5246; Cass. 2 marzo 2016, n. 4120; Cass. ord. 16 agosto 2022, n. 24812).
Tale domanda, su cui è tenuta a statuire la Corte d'Appello, è meritevole di accoglimento, comportando gli illeciti perpetrati dal quale promotore della “ Pt_5 [...]
, poi , mediante la falsificazione delle firme di Controparte_10 Controparte_1
e il conseguente compimento di operazioni che determinarono la Parte_2 distrazione delle somme investite dal risparmiatore, la responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecatigli.
Né l' , al fine di contrastare la domanda risarcitoria, può sostenere che i Controparte_1
e la trascurarono di monitorare, nel corso degli anni, l'andamento dei propri Pt_2 Pt_3 investimenti e l'agire del promotore finanziario, causando o, comunque, concorrendo a causare la perdita patrimoniale subita, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., atteso che tali risparmiatori, quand'anche avessero costantemente controllato nel tempo l'attività del che, peraltro, come emerge dalla deliberazioni della Consob n. 13708 del 6 Pt_5 agosto 2002 (di sospensione dall'esercizio dell'attività di promotore) e n. 13775 dell'8 ottobre 2002 (di radiazione dall'albo dei promotori), era solito rassicurare la clientela anche con il rilascio di falsi rendiconti attestanti gli apparenti rendimenti delle operazioni commissionategli, non avrebbero in alcun modo potuto prevederne ed impedirne la delittuosa condotta depauperativa posta in essere per effetto dell'apposizione, in data 5 gennaio 2001, di firme contraffatte sui moduli di disinvestimento delle quote del fondo
“ING Qualità della Vita” e di investimento della relativa provvista di lire 100.000.000 nelle quote del fondo “Eurocash”, contestualmente smobilizzate per soddisfare, con denaro altrui, la richiesta di rimborso formulata dalla _1
Pertanto, l' , essendo tenuta a rispondere dell'intero danno patrimoniale Controparte_1 patito dai e dalla a causa dell'illecita attività del promotore finanziario, deve Pt_2 Pt_3 essere condannata, in via solidale con la ed il già riconosciuti _1 Pt_5 soccombenti nei loro confronti dal Tribunale di Salerno, al pagamento della somma di euro 51.645,69, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, dal 12 gennaio 2001, data dell'evento lesivo, alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale matureranno, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
22 Ed invero, l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale per i danni subiti dal risparmiatore costituisce un debito di valore, non assumendo al riguardo valenza ostativa la circostanza che l'evento lesivo coincida con la perdita del denaro investito, giacché nella responsabilità aquiliana, diretta alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, viene in rilievo la perdita del valore oggetto dell'operazione finanziaria e ciò che il danneggiante deve non è una determinata somma di denaro, ma l'integrale ristoro del pregiudizio arrecato, di cui la somma originaria costituisce solo una componente ai fini della relativa commisurazione.
Ne consegue che, costituendo l'obbligazione risarcitoria un'obbligazione di valore sottratta al principio nominalistico, la rivalutazione monetaria è dovuta a prescindere dalla prova della svalutazione da parte dell'investitore ed è quantificabile dal giudice, anche d'ufficio, tenendo conto di quella sopravvenuta fino alla data della liquidazione.
Inoltre, è risarcibile il nocumento finanziario sofferto dal risparmiatore a causa del tardivo conseguimento della somma di denaro riconosciutagli a titolo risarcitorio con la tecnica degli interessi computati non sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno o su quella rivalutata in base ad un indice medio (cfr. Cass. 25 febbraio 2009, n. 4587).
La fondatezza del motivo di gravame con il quale i e la , nel dolersi Pt_2 Pt_3 dell'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, hanno chiesto la condanna dell' al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illecito commesso dal Controparte_1 comporta l'accoglimento della domanda riproposta dall'istituto di credito, a Pt_5 norma dell'art. 346 c.p.c., al fine di essere sollevato dal promotore finanziario dal pagamento di qualsiasi somma fosse stato tenuto a corrispondere ai risparmiatori, quale responsabile solidale, per effetto della sua condotta antigiuridica.
Allorché riformi in tutto o in parte la decisione impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
23 In tale prospettiva, la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla nei _1 confronti del e dell' per la perdita dell'investimento di euro Pt_5 Controparte_1
51.645,69 comporta la condanna del promotore e dell'istituto di credito, in via solidale, quali parti soccombenti, alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, in ragione dell'entità dei danni dei quali è stato chiesto e riconosciuto il ristoro, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla risparmiatrice, per il primo grado, in euro 7.532,50, di cui euro 32,50 per esborsi ed euro
7.500,00 per compenso (2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale),
e, per il secondo grado, in euro 7.165,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 6.000,00 per compenso (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
L'accoglimento della domanda proposta dall' nei confronti del Controparte_1 al fine di essere tenuto indenne dal pagamento di qualsiasi somma fosse stato Pt_5 tenuto a corrispondere alla quale responsabile solidale, per effetto della sua _1 condotta illecita impone la condanna del promotore alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, in ragione dell'entità dei danni dei quali la risparmiatrice ha chiesto ed ottenuto il ristoro, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'istituto di credito, per il primo grado, in euro 7.500,00 per compenso, di cui 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 6.000,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%,
Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti
2 e 12 dell'allegata tabella.
L'infondatezza della domanda risarcitoria spiegata dalla nei confronti della _1
, poi , ne determina Controparte_7 Controparte_2 la condanna alla refusione anche delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, sulla base del richiamato scaglione tabellare, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla società di gestione del risparmio, in euro 3.700,00 per compenso, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00
24 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt.
2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Il rigetto del motivo di gravame con il quale la ha impugnato la sentenza di primo _1 grado nel capo di condanna alla restituzione di quanto richiestole dai e dalla Pt_2 Pt_3 induce a porre a suo carico le spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, sulla base del suddetto scaglione tabellare, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalle controparti, in euro 3.700,00 per compenso, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro
800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Pasquale Capone, quale procuratore distrattario degli appellati nel giudizio n. 1269/2013 RG, ex art. 93, c. 1, c.p.c..
L'infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dai e dalla Pt_2 [...]
nei confronti dell' e la fondatezza di quella risarcitoria, Pt_3 Controparte_1 configurando un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 20 febbraio 2023, n. 5289; Cass. ord. 22 marzo 2023,
n. 8175), legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra tali parti delle spese del doppio grado del giudizio.
L'accoglimento della domanda proposta dall' nei confronti del Controparte_1 al fine di essere tenuto indenne dal pagamento di qualsiasi somma fosse stato Pt_5 tenuto a corrispondere ai e alla , quale responsabile solidale, per effetto della Pt_2 Pt_3 sua condotta illecita impone la condanna del promotore alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, in ragione dell'entità dei danni dei quali i risparmiatori hanno chiesto ed ottenuto il ristoro, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'istituto di credito, per il primo grado, in euro 7.500,00 per compenso, di cui
2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro
6.000,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Non avendo i e la proposto alcuna domanda nei confronti dell' Pt_2 Pt_3 [...]
, evocata nel giudizio di appello n. 1287/2013 RG soltanto ai sensi dell'art. CP_2
332, comma 1, c.p.c., restano irripetibili le spese processuali sostenute dalla società di gestione del risparmio per la sua costituzione.
25 Infine, sempre in applicazione del principio della soccombenza, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio in materia grafologica e di intermediazione finanziaria, per come liquidate dal Tribunale di Salerno, devono gravare esclusivamente sul i cui Pt_5 illeciti hanno determinato l'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sulle riunite impugnazioni proposte da nonché da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
avverso la sentenza n. 4315/2023 del Tribunale di Salerno, così provvede: Parte_4
1. accoglie in parte l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale Parte_1 riforma della pronuncia di primo grado, condanna e l' Parte_5
, in via solidale, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1 arrecati alla risparmiatrice, della somma di euro 51.645,69, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, dal 12 gennaio 2001, data della verificarsi del fatto illecito, alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale matureranno, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
2. accoglie la domanda proposta dall' nei confronti di Controparte_1 Parte_5
e, per l'effetto, lo condanna, quale autore del fatto illecito, a tenere indenne
[...]
l'istituto bancario dal pagamento di qualsiasi somma quest'ultimo dovesse corrispondere a in forza della presente sentenza;
Parte_1
3. accoglie l'appello proposto da e e, Parte_2 Parte_3 Parte_4 per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna l'
, in via solidale con e al Controparte_1 Parte_5 Parte_1 pagamento, a titolo di risarcimento dei danni arrecati ai risparmiatori, della somma di euro 51.645,69, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, dal 12 gennaio 2001, data del verificarsi dell'evento lesivo, alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale matureranno, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
4. accoglie la domanda proposta dall' nei confronti di Controparte_1 Parte_5
e, per l'effetto, lo condanna, quale autore del fatto illecito, a tenere indenne
[...]
l'istituto bancario dal pagamento di qualsiasi somma quest'ultimo dovesse corrispondere a e in forza della Parte_2 Parte_3 Parte_4 presente sentenza;
26 5. condanna e l' , in via solidale, alla refusione, Parte_5 Controparte_1 in favore di delle spese del doppio grado del giudizio, che si Parte_1 liquidano, per il primo grado, in euro 7.532,50, di cui euro 32,50 per esborsi ed euro
7.500,00 per compenso difensivo (2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 7.165,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 6.000,00 per compenso difensivo (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
6. condanna alla refusione, in favore dell' , delle Parte_5 Controparte_1 spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, in relazione al primo grado, in euro 7.500,00 per compenso difensivo, di cui 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, e, in relazione al secondo grado, in euro 6.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e
12 dell'allegata tabella;
7. condanna alla refusione, in favore dell' , Parte_1 Controparte_2 delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in euro 3.700,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
8. condanna alla refusione, in favore dell'avv. Pasquale Capone, Parte_1 quale procuratore distrattario di , e , ex Parte_2 Parte_3 Parte_4 art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in euro 3.700,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
9. compensa integralmente le spese del doppio grado del giudizio tra Parte_2
e e l' ; Parte_3 Parte_4 Controparte_1
27 10. condanna alla refusione, in favore dell' , delle Parte_5 Controparte_1 spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro
7.500,00 per compenso difensivo, di cui 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 6.000,00 per compenso, di cui euro
2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
11. dichiara irripetibili le spese processuali sostenute dall' nel Controparte_2 giudizio di appello n. 1287/2023 RG;
12. pone definitivamente a carico di le spese delle consulenze Parte_5 tecniche d'ufficio in materia grafologica e di intermediazione finanziaria, per come liquidate dal Tribunale di Salerno.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
28
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1269/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._1 appello, dagli avv.ti Giuseppe Della Monica e Francesco Di Benedetto, presso i cui indirizzi di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
appellante
E
1. , nato a [...] il [...] e ivi residente, alla via Villamena, Parte_2
n. 21, cod. fisc. , , nata ad [...] il 3 novembre C.F._2 Parte_3
1933, residente in [...], cod. fisc. C.F._3
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Vittorio Parte_4
Emanuele, n. 119, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di C.F._4 mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Pasquale Capone, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Maiori, piazza D'Amato, n. 7;
2. “ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Controparte_1 cod. fisc. e p. iva , in persona dei procuratori generali, avv.ti Federico P.IVA_1
Camozzi e Massimo Nespoli, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Federico Camozzi, Massimo Nespoli,
1 Mariachiara Camosci e EC BI ed elettivamente domiciliata in Salerno, al corso
Garibaldi, n. 153, presso lo studio di quest'ultimo;
3. (GIA' Controparte_2 Controparte_3
), con sede legale in Milano, alla via Cernaia, n. 8/10, p. iva in
[...] P.IVA_2 persona del procuratore speciale, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di CP_4 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Federico Camozzi,
Massimo Nespoli, Mariachiara Camosci e EC BI ed elettivamente domiciliata in
Salerno, al corso Garibaldi, n. 153, presso lo studio di quest'ultimo; appellati
4. , nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. ; C.F._5 appellato contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4315/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO - RIPETIZIONE INDEBITO E RISARCIMENTO DANNI;
NONCHE'
nella riunita causa iscritta al n. 1287/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
1. , nato a [...] il [...] e ivi residente, alla via Villamena, Parte_2
n. 21, cod. fisc. , , nata ad [...] il 3 novembre C.F._2 Parte_3
1933, residente in [...], cod. fisc. C.F._3
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Vittorio Parte_4
Emanuele, n. 119, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di C.F._4 mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore nel primo grado del giudizio, dall'avv. Pasquale Capone, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Maiori, piazza D'Amato, n. 7; appellanti
E
1. , nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. ; C.F._5 appellato contumace
2. , nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._1 introduttivo del giudizio di appello n. 1269/2013 RG, dagli avv.ti Giuseppe Della 2 Monica e Francesco Di Benedetto, presso i cui indirizzi di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
2. “ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Controparte_1 cod. fisc. e p. iva , in persona dei procuratori generali, avv.ti Federico P.IVA_1
Camozzi e Massimo Nespoli, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Federico Camozzi, Massimo Nespoli,
Mariachiara Camosci e EC BI ed elettivamente domiciliata in Salerno, al corso
Garibaldi, n. 153, presso lo studio di quest'ultimo; appellati
3. (GIA' Controparte_2 Controparte_3
), con sede legale in Milano, alla via Cernaia, n. 8/10, p. iva in
[...] P.IVA_2 persona del procuratore speciale, sott. , rappresentata e difesa, in virtù di CP_4 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Federico Camozzi,
Massimo Nespoli, Mariachiara Camosci e EC BI ed elettivamente domiciliata in
Salerno, al corso Garibaldi, n. 153, presso lo studio di quest'ultimo; intimata ex art. 332, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4315/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO - RIPETIZIONE INDEBITO E RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante nel giudizio n. 1269/2023 RG (come da atto di Parte_1 appello) – “in via preliminare, - ritenere l'appello proponibile, procedibile e fondato in fatto ed in diritto;
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.; in via principale, in ogni caso, in accoglimento dell'appello proposto,
A) riformare integralmente, in virtù delle causali di cui sopra, la sentenza impugnata, conseguentemente a) in via principale, in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda formulata dai signori e nei confronti della sig.ra Pt_2 Pt_3 Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarando l'esclusiva responsabilità
[...] del promotore finanziario, sig. , nonché della ( ) Parte_5 CP_5 CP_1
e/o della società di gestione del risparmio ( per le perdite subite dai CP_2 coniugi e;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento Pt_2 Pt_3 anche parziale della domanda formulata dagli attori nei confronti della sig.ra in _1 riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento della domanda di manleva risarcitoria spiegata in primo grado, sulla quale il giudice di prime cure non si è pronunciato, dichiarare tenuti e condannare il sig. nonché la Parte_5
3 e la società (già Controparte_6 Controparte_2 [...]
…, in solido tra loro, a manlevare la sig.ra Controparte_7 Parte_1 da quanto questa sia eventualmente condannata a corrispondere agli attori, a titolo di restituzione e/o risarcimento danni a seguito dei fatti descritti in citazione;
c) in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, ed in riforma della sentenza di primo grado, 1. preso atto della rilevata la nullità dei contratti stipulati tra la sig.ra e le società di intermediazione finanziaria e di tutte le altre operazioni _1 di investimento analiticamente descritte nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, in quanto formate in violazione di norme imperative da parte dell'intermediario e del promotore finanziario e/o in assenza degli elementi essenziali previsti dagli artt. 1418, comma 2, e 1325 c.c., alla luce delle attività illecite o illegittime poste in essere dal promotore , condannare gli appellati - anche ai Parte_5 sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c. - …, in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra della somma di euro 4.351,37, pari alla differenza Parte_1 tra versamenti effettuati e rimborsi ottenuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli versamenti fino all'effettivo soddisfo;
2. in ulteriore subordine, anche in assenza della invocata declaratoria di nullità, dichiarare comunque la risoluzione dei contratti stipulati tra la Sig.ra e le società di intermediazione finanziaria e di tutte _1 le altre operazioni di investimento analiticamente descritte nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, per inadempimento e violazione dei doveri di buona fede pre- contrattuale e contrattuale da parte degli intermediari finanziari e del promotore finanziario e, per l'effetto, condannare gli appellati - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c. - …, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla restituzione in favore della sig.ra della somma di euro 4.351,37, pari alla differenza Parte_1 tra versamenti effettuati e rimborsi ottenuti, con interessi e rivalutazione monetaria;
3. in estremo subordine, accertare e dichiarare comunque la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c.
- e, di conseguenza, condannarli al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra che risultano riconducibili alle attività Parte_1 illecite o illegittime poste in essere dal promotore , con rivalutazione Parte_5 monetaria e interessi legali fino alla effettiva soddisfazione di quanto richiesto;
in ogni caso, con vittoria dei compensi e delle spese del doppio grado di giudizio”; per gli appellati e nel giudizio n. Parte_2 CP_8 Parte_4
1269/2023 RG (come da comparsa di costituzione) – “in limine litis: rigettare la richiesta
4 di inibitoria avanzata dall'appellante, con condanna alle spese. Nel rito: disporre la riunione al presente appello n. 1269/2023 di quello proposto avverso la medesima sentenza dagli attori , e , distinto dal n. Parte_2 Parte_4 Parte_3
1287/2023 …. Nel merito: all'esito della disposta riunione riformare la sentenza di primo Co grado nella parte in cui esclude la legittimazione passiva della , accogliendo l'appello sul medesimo punto proposto dai concludenti;
rigettare i motivi di cui a nn. 4 e 6 del presente atto di appello proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare la _1 sentenza nella parte in cui dispone la condanna alle spese legali di essa appellante, in solido con il promotore, alla restituzione, delle somme provenienti dalla posizione patrimoniale degli attori . I motivi di cui ai nn. 2 (manleva) 3 (legittimazione Parte_6 passiva di e 5 (riconvenzionale per €.4351,37), attengono a capi estranei alla CP_2 posizione processuale e ai diritti dei comparenti che, pertanto, si rimettono alle valutazioni che l'Ecc.m Corte riterrà di compiere secondo Giustizia. Condannare l'appellante _1
e gli appellati e al pagamento delle spese del doppio grado, con CP_1 Pt_5 attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per l'appellata “ nel giudizio n. 1269/2023 RG (come da comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta) – “in sede preliminare - in caso di mancata costituzione in giudizio del Sig. , fissare nuova udienza di prima comparizione, Parte_5 onde consentire a di notificare al medesimo la presente comparsa di Controparte_1 risposta, contenente domanda di manleva reiterata nei suoi confronti. In sede di merito - dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto dalla sig.ra e _1 comunque assolvere da tutte le domande formulate dalla sig.ra Controparte_1
in quanto inammissibili, nulle, infondate e comunque in relazione Parte_1 alla carenza di legittimazione passiva della stessa società rispetto alle domande di nullità, risoluzione, responsabilità contrattuale e restituzione, nonché all'intervenuta prescrizione dei (contestati) diritti azionati. In via subordinata, e salvo gravame - previo accertamento della concorrente responsabilità della sig.ra nella causazione del danno _1 lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. In ogni caso - dichiarare tenuto e pertanto condannare il sig. a manlevare Parte_5 da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima Controparte_1 per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'appellante sig.ra nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente all'appellante e/o a _1 rifondere a tutte le somme che la società stessa fosse eventualmente Controparte_1
5 condannata a corrispondere all'appellante sig.ra e comunque a rifondere a _1 tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto Controparte_1 dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'appellante sig.ra nel _1 presente giudizio. - Con vittoria di spese e competenze di causa”; per l'appellata “ nel giudizio n. 1269/2023 RG (come da Controparte_2 comparsa di risposta) – in sede di merito - dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto dalla sig.ra e comunque assolvere a tutte _1 Controparte_2 le domande formulate nei suoi confronti dall'appellante sig.ra stante la carenza _1 di legittimazione passiva della stessa società, l'intervenuta prescrizione dei (contestati) diritti azionati dalla sig.ra e comunque l'inammissibilità, la nullità e _1
l'infondatezza in fatto ed in diritto, delle domande medesime. In via subordinata, e salvo gravame - previo accertamento della concorrente responsabilità della sig.ra nella _1 causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. In ogni caso - con vittoria di spese e competenze di causa”; per gli appellanti e nel giudizio n. Parte_2 CP_8 Parte_4
1287/2023 RG (come da atto di appello) – “1) annullare la statuizione di primo grado Co nella parte in cui esclude la responsabilità della e la conseguente solidale condanna col promotore e, confermata la declaratoria di nullità dei contratti riferiti agli appellanti perché stipulati in violazione delle norme imperative e comunque perché recanti falsa sottoscrizione, nonché l'illiceità della condotta del promotore, condannare i convenuti in solido – estendendo in riforma la responsabilità per fatto illecito contrattuale e/o extracontrattuale anche ad - a reintegrare il patrimonio degli appellanti, Controparte_1 sotto forma di restituzione di quanto indebitamente ed illecitamente appreso e/o a titolo di risarcimento danni, delle somme agli stessi sottratte e di cui comunque non hanno più la disponibilità per effetto delle condotte illecite innanzi descritte, per un importo pari ad €
51.645,69 (100 milioni di lire) ovvero nella misura accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'epoca della materiale sottrazione della disponibilità (12.01.2001) al soddisfo, con gli ulteriori interessi ex art. 1284 c.c., comma IV;
2) condannare, in ogni caso, gli appellati in solido al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge;
3) in via estremamente gradata, ritendendo sussistere i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. riformare la sentenza di prime cure nella parte relativa alla condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
dichiarando la relativa compensazione anche per questo ulteriore grado;
4) in ogni
[...]
6 caso, porre le spese di CTU a carico delle parti soccombenti, esonerando gli appellanti dal relativo pagamento”; per l'appellata nel giudizio n. 1287/2023 RG (come da Parte_1 comparsa di costituzione e risposta) – “- riunire, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., il presente giudizio all'altro giudizio recante il NRG 1269/2023 per ragioni di anzianità di ruolo;
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
nel merito, in accoglimento dell'appello proposto dalla signora A) riformare integralmente, in virtù delle _1 causali di cui sopra, la sentenza impugnata, conseguentemente a) in via principale, in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda formulata dai signori e Pt_2 [...]
nei confronti della sig.ra in quanto infondata in fatto ed in Pt_3 Parte_1 diritto, dichiarando l'esclusiva responsabilità del promotore finanziario, sig. Parte_5
nonché della ) e/o della società di gestione del risparmio
[...] Controparte_9
( per le perdite subite dai coniugi e;
b) in via subordinata, CP_2 Pt_2 Pt_3 nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dagli attori nei confronti della sig.ra in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento _1 della domanda di manleva risarcitoria spiegata in primo grado, sulla quale il giudice di prime cure non si è pronunciato, dichiarare tenuti e condannare il sig. Parte_5 nonché la e la società (già
[...] Controparte_6 Controparte_2 [...]
…, in solido tra loro, a manlevare la sig.ra Controparte_7 da quanto questa sia eventualmente condannata a corrispondere agli Parte_1 attori, a titolo di restituzione e/o risarcimento danni a seguito dei fatti descritti in citazione;
c) in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, ed in riforma della sentenza di primo grado, 1. preso atto della rilevata la nullità dei contratti stipulati tra la sig.ra e le società di intermediazione finanziaria e di tutte _1 le altre operazioni di investimento analiticamente descritte nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, in quanto formate in violazione di norme imperative da parte dell'intermediario e del promotore finanziario e/o in assenza degli elementi essenziali previsti dagli artt. 1418, comma 2, e 1325 c.c., alla luce delle attività illecite o illegittime poste in essere dal promotore , condannare gli Parte_5 appellati - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c. - …, in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra della somma di euro 4.351,37, Parte_1 pari alla differenza tra versamenti effettuati e rimborsi ottenuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli versamenti fino all'effettivo soddisfo;
2. in ulteriore subordine, anche in assenza della invocata declaratoria di nullità, dichiarare
7 comunque la risoluzione dei contratti stipulati tra la sig.ra e le società di _1 intermediazione finanziaria e di tutte le altre operazioni di investimento analiticamente descritte nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, per inadempimento e violazione dei doveri di buona fede pre-contrattuale e contrattuale da parte degli intermediari finanziari e del promotore finanziario e, per l'effetto, condannare gli appellati
- anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c. -, …, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla restituzione in favore della sig.ra della somma Parte_1 di euro 4.351,37, pari alla differenza tra versamenti effettuati e rimborsi ottenuti, con interessi e rivalutazione monetaria;
3. in estremo subordine, accertare e dichiarare comunque la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c. - e, di conseguenza, condannarli al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra Parte_1 che risultano riconducibili alle attività illecite o illegittime poste in essere dal
[...] promotore , con rivalutazione monetaria e interessi legali fino alla Parte_5 effettiva soddisfazione di quanto richiesto;
in ogni caso, con vittoria dei compensi e delle spese del doppio grado di giudizio”; per l'appellata “ nel giudizio n. 1287/2023 RG (come da comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta) – “In via preliminare - in caso di mancata costituzione in giudizio del sig. e/o della sig.ra fissare nuova Parte_5 Parte_1 udienza di prima comparizione, onde consentire a di notificare all'uno Controparte_1
e/o all'altra la presente comparsa di risposta, contenente domanda di manleva reiterata nei loro confronti. In sede di merito - dichiarare inammissibili e comunque respingere in quanto infondati in fatto e in diritto l'appello proposto e tutte le domande formulate dagli attori appellanti. In via subordinata, e salvo gravame - previo accertamento della concorrente responsabilità degli attori appellanti nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. In ogni caso - dichiarare tenuto e pertanto condannare il sig. a manlevare Parte_5 da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima Controparte_1 per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori appellanti nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente agli attori appellanti e/o a rifondere a tutte le somme che la società stessa fosse eventualmente condannata a Controparte_1 corrispondere agli attori appellanti e comunque a rifondere a tutti gli Controparte_1 esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dell'eventuale
8 accoglimento delle domande formulate dagli attori appellanti nel presente giudizio. -
Dichiarare tenuta e pertanto condannare la sig.ra a manlevare Parte_1 da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima Controparte_1 per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori appellanti nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente agli attori appellanti e/o a rifondere a tutte le somme che la società stessa fosse eventualmente condannata a Controparte_1 corrispondere agli attori appellanti e comunque a rifondere a tutti gli Controparte_1 esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori appellanti nel presente giudizio, fino a concorrenza di Euro 51.645,69, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
12.1.2001 al saldo. - Con vittoria di spese e competenze di causa”; per l'intimata “ nel giudizio n. 1287/2023 RG (come da Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta) – “In sede di merito - condannare la parte appellante Cont alla rifusione di spese ed onorari a favore della ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4315/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4
, dell' e di con atto di Parte_5 Controparte_1 Parte_1 citazione consegnato per la notifica il 18 marzo 2011, così provvedeva: 1) dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell' (già “ Controparte_1 Controparte_10
), quale società di intermediazione mobiliare, rispetto alla domanda proposta
[...] dagli attori per sentir dichiarare la nullità o pronunciare l'annullamento delle illecite operazioni poste in essere dal quale promotore finanziario inserito nella sua Pt_5 struttura organizzativa, mediante la falsificazione delle sottoscrizioni di Parte_2 ed ottenere la ripetizione delle somme ad essi indebitamente sottratte;
2) dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell' (già Controparte_2 [...]
), che la aveva evocato in giudizio ai sensi degli artt. Controparte_7 _1
106, 167, comma 2, e 267, comma 2, c.p.c., affinché, quale società di gestione del risparmio, la manlevasse, unitamente al e all' , dal pagamento Pt_5 Controparte_1 di quanto sarebbe stata tenuta a versare agli attori, a titolo restitutorio o risarcitorio, nell'ipotesi dell'accoglimento della loro domanda;
3) accoglieva la domanda spiegata dai e dalla nei confronti della e del e, per l'effetto, Pt_2 Pt_3 _1 Pt_5 condannava tali convenuti, in via solidale, a restituire agli attori la somma di euro
51.645,69, oltre interessi al tasso legale dal 12 gennaio 2001 al 12 settembre 2022 nella
9 misura di euro 18.945,07 e successivi interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
4) rigettava la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali spiegata dagli attori;
5) rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla per ottenere la condanna _1 del dell' “ e della Pt_5 Controparte_1 Controparte_7 CP_7
(poi ), in via solidale, al pagamento, a titolo restitutorio
[...] Controparte_2
o risarcitorio, della somma di euro 4.351,37, pari alla differenza tra il capitale investito negli strumenti finanziari proposti dal promotore e i rimborsi ricevuti;
6) condannava il e la alla refusione delle spese processuali in favore dei e della Pt_5 _1 Pt_2
; 7) condannava i e la alla refusione delle spese processuali Pt_3 Pt_2 Pt_3 sostenute dall' ; 8) condannava la alla refusione delle spese di Controparte_1 _1 lite sostenute dall' (già Controparte_2 Controparte_7
); 9) poneva le spese delle consulenze tecniche d'ufficio in materia
[...] grafologica e di intermediazione finanziaria a carico di tutte le parti.
Avverso la predetta sentenza la promuoveva il giudizio di appello n. 1269/2023 _1
RG con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2013 ai , alla , all' Pt_2 Pt_3
e all' e il 13 dicembre 2023 al Controparte_1 Controparte_2 Pt_5 formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva erroneamente accolto l'eccezione sollevata dall' in ordine alla carenza della propria Controparte_1 legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito proposta dai Pt_2
e dalla;
infatti, l' , quale società di intermediazione mobiliare, Pt_3 Controparte_1 pur non avendo percepito la somma di lire 100.000.000 investita dagli attori, giacché trasferita dal alla per soddisfarne la richiesta di rimborso dei propri Pt_5 _1 titoli di analogo valore, tuttavia, aveva incassato la provvista versata dalla convenuta per il loro acquisto, importo che avrebbe indebitamente trattenuto qualora quest'ultima fosse stata condannata, come di fatto avvenuto, alla restituzione di quanto richiestole dai Pt_2
e dalla;
2) il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda Pt_3 di manleva o risarcitoria spiegata dalla nei confronti del e dell' _1 Pt_5
nell'ipotesi del riconoscimento della fondatezza della pretesa Controparte_1 restitutoria azionata dai e dalla , essendo incontestabile, in particolare, ai sensi Pt_2 Pt_3 dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998, la responsabilità in cui era incorsa la società di intermediazione mobiliare per gli illeciti perpetrati dal suo promotore finanziario, che aveva compiuto operazioni fraudolente mediante la falsificazione della firma della convenuta;
3) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, la
[...]
era legittimata passiva rispetto alla domanda di Controparte_7
10 manleva o risarcitoria spiegata dalla atteso che, sebbene non avesse conferito _1 alcun incarico professionale al l'utilizzazione, da parte del promotore Pt_5 finanziario, di moduli di investimento intestati alla società di gestione del risparmio aveva ingenerato nella clientela il ragionevole affidamento che costui operasse nel suo interesse, sicché era responsabile, unitamente all' , dei danni subiti dalla convenuta Controparte_1 in conseguenza dell'accoglimento della domanda degli attori;
4) il Tribunale di Salerno aveva impropriamente condannato la alla restituzione di quanto richiesto dagli _1 attori, atteso che la convenuta, al momento del rimborso del proprio investimento di lire
100.000.000, non aveva alcuna consapevolezza di aver ottenuto somme dolosamente distratte a terzi dal non essendo sufficiente la conoscenza dell'accreditamento Pt_5 sul proprio conto corrente dell'importo che aveva originariamente versato per l'acquisto dei prodotti finanziari;
in particolare, la non aveva cognizione del fatto che il _1
mediante la falsificazione della sua firma e di quella di , aveva Pt_5 Parte_2 ad essi cointestato la nuova posizione cliente n. 185426, facendovi affluire la somma di lire 100.000.000 da quest'ultimo investita ed allocata sulla posizione n. 34704, sicché non poteva neanche sospettare che la sua richiesta di rimborso venisse soddisfatta mediante l'illecito prelievo di denaro altrui;
5) ad onta di quanto affermato dal Tribunale di Salerno nel rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla per ottenere la condanna _1 del dell' “ e della Pt_5 Controparte_1 Controparte_7
al pagamento, a titolo restitutorio o risarcitorio, della somma di euro
[...]
4.351,37, pari alla differenza tra il capitale impiegato per gli ulteriori investimenti proposti dal e i rimborsi ricevuti, la convenuta aveva specificamente indicato le Pt_5 operazioni che il promotore l'aveva indotta ad effettuare in violazione degli obblighi informativi, con la conseguenza che, mediante un mero calcolo matematico, era possibile pervenire alla quantificazione del predetto importo.
Costituitasi nel giudizio n. 1269/2023 RG con comparsa di risposta depositata il 21 marzo 2024, l' contestava la fondatezza dei motivi di gravame, Controparte_1 riproponendo, in ogni caso, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le eccezioni sollevate in primo grado in ordine, tra l'altro, alla prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dalla _1
a norma dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998 e all'applicazione dell'art. 1227, comma
1, cod. civ. in ragione della sua concorrente responsabilità nella causazione dei danni lamentati nonché la domanda di manleva nei confronti del Pt_5
Parimenti, nel costituirsi in giudizio n. 1269/2023 RG con comparsa di risposta depositata il 21 marzo 2024, l' contestava la fondatezza dei motivi Controparte_2
11 di gravame, reiterando, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le eccezioni sollevate in primo grado in merito, tra l'altro, alla prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dalla anche _1 nei propri confronti a norma dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998 e all'applicazione dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. in ragione della sua concorrente responsabilità nella causazione dei danni lamentati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 aprile 2024, Parte_2 [...]
e chiedevano, in via preliminare, la riunione al giudizio di Parte_3 Parte_4 appello n. 1269/2023 RG di quello recante n. 1287/2023 RG, da essi parimenti promosso avverso la sentenza n. 4315/2023 del Tribunale di Salerno, contestando, nel merito, per quanto di ragione, il gravame interposto dalla _1
Nell'instaurare il giudizio di appello n. 1287/2023 RG con atto di citazione notificato l'8 Dicembre 2013 alla all' e all' e il 13 _1 Controparte_1 Controparte_2 dicembre 2023 al i e la assumevano che: 1) il giudice di primo Pt_5 Pt_2 Pt_3 grado aveva omesso di pronunciarsi o, comunque, si era pronunciato con motivazione soltanto apparente sulla domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dell'
ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998; 2) tale domanda era Controparte_1 meritevole di accoglimento, avendo le risultanze processuali ampiamente comprovato gli illeciti perpetrati dal quale promotore della “ Pt_5 Controparte_10
, poi , attraverso la falsificazione delle firme di su
[...] Controparte_1 Parte_2 moduli di operazioni finanziarie mai commissionategli e la conseguente distrazione delle somme investite dal risparmiatore;
3) l'accoglimento dell'appello imponeva la riforma della sentenza di primo grado nel capo con il quale gli attori erano stati condannati alla refusione delle spese processuali in favore dell' ; comunque, Controparte_1 quand'anche l'appello fosse risultato infondato, ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del primo grado del giudizio tra gli attori e l'
, atteso che lo stato di incapienza patrimoniale e finanziaria del Controparte_1
e l'incertezza della solvibilità della rendevano oltremodo ingiusta la Pt_5 _1 loro condanna al pagamento dei compensi di lite in favore della società di intermediazione mobiliare che si era avvalsa dell'attività fraudolenta del promotore;
il giudice di prime cure aveva violato il principio della soccombenza, avendo posto le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico anche degli attori, nonostante l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito nei confronti della gli attori, pertanto, avrebbero dovuto _1 essere esonerati dal sostenere tali oneri;
4) l'accoglimento dell'appello e, di conseguenza, della domanda risarcitoria nei confronti dell' comportava il Controparte_1
12 riconoscimento, in favore degli attori, della rivalutazione monetaria sul capitale liquidato a titolo di danno patrimoniale sofferto.
Costituitasi nel giudizio n. 1287/2023 RG con comparsa di risposta depositata il 21 marzo 2024, l' contestava l'ammissibilità dei motivi di gravame con i Controparte_1 quali i e la lamentavano l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale di Pt_2 Pt_3
Salerno, sulla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti ai sensi dell'art. 31, comma
3, d.lgs. n. 58/1997, per non avere gli appellanti censurato i capi della sentenza di primo grado con cui ne erano stati riconosciuti il disinteresse e l'inerzia nel monitorare, nel corso degli anni, l'andamento dei propri investimenti e l'agire del promotore finanziario, e l'infondatezza dell'ulteriore doglianza relativa alla regolamentazione delle spese di lite, riproponendo, in ogni caso, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., l'eccezione sollevata in ordine all'applicazione dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. in ragione della loro concorrente responsabilità nella causazione dei danni lamentati nonché le domande di manleva nei confronti del e della Pt_5 _1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio n. 1287/2023 RG il 21 marzo 2024, l' si limitata ad evidenziare che i e la Controparte_2 Pt_2 Pt_3 non avevano proposto domande nei suoi confronti, ribadendo di non aver mai intrattenuto alcun rapporto con il Pt_5
Nel costituirsi nel giudizio n. 1287/2023 RG con comparsa di risposta depositata l'8 aprile 2024, la ne chiedeva la riunione a quello recante n. 1267/2023 RG, _1 reiterando i motivi del proprio appello e le relative conclusioni.
Con ordinanza del 2/8 maggio 2024, veniva rigettata l'istanza spiegata dalla con _1
l'atto introduttivo del giudizio di appello n. 1269/2023 RG al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Disposta la riunione degli appelli ai sensi dell'art. 335 c.p.c. con ordinanza del 2 maggio
2024, la causa, nella quale, sebbene ritualmente evocato, il restava contumace, Pt_5 perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del
5 dicembre 2024, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 30 dicembre 2024/7 gennaio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello proposto dalla è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per _1 quanto di ragione.
Inammissibile per violazione del principio sancito dall'art. 81 c.p.c. è il primo motivo di gravame, con il quale viene lamentato che il Tribunale di Salerno ha accolto l'eccezione
13 sollevata dall' in ordine alla carenza della propria legittimazione Controparte_1 sostanziale passiva rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito spiegata dai e Pt_2 dalla , atteso che la non ha il potere di proporre appello avverso un capo Pt_3 _1 della sentenza di primo grado lesivo di una posizione giuridica soggettiva altrui, essendo la relativa impugnazione esperibile esclusivamente dalle parti che ne hanno subito un diretto ed immediato nocumento.
In sostanza, soltanto i e la , quali destinatari della pronuncia con la quale il Pt_2 Pt_3 giudice di primo grado ha disatteso la loro domanda di ripetizione dell'indebito nei confronti dell' , avrebbero avuto il diritto di censurare tale statuizione Controparte_1 per ottenerne la riforma e rimuovere il pregiudizio patito.
In ogni caso, il motivo di gravame in oggetto è destituito di ogni fondamento, giacché costituisce ius receptum il principio secondo cui, rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, è passivamente legittimato soltanto l'accipiens, vale a dire colui che ha ricevuto la somma di denaro che si assume essere stata versata senza una giustificazione causale, come desumibile dalla formulazione letterale dell'art. 2033 cod. civ., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria all'effettuazione di un pagamento non dovuto, mostra di individuare nel suo percettore l'unico soggetto tenuto ad estinguerla (cfr., ex plurimis, Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 7 dicembre 2016,
n. 25170; Cass. ord. 26 settembre 2023, n. 27421).
Pertanto, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, avendo natura restitutoria e non risarcitoria, può essere esperita solo nell'ambito del rapporto intercorso tra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, direttamente o a mezzo di rappresentante, la somma non dovuta (cfr., ex plurimis, Cass. 23 luglio 2004, n. 13829; Cass. 6 aprile
2011, n. 7871; Cass. 28 febbraio 2024, n. 5268).
Ne deriva che l' , non avendo in alcun modo incassato le somme che il Controparte_1 aveva illecitamente sottratto a per versarle alla a Pt_5 Parte_2 _1 tacitazione della richiesta di rimborso del proprio investimento, era ab imis priva della titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria e, dunque, non poteva giammai essere destinataria di una pronuncia di condanna alla restituzione di quanto corrisposto dal promotore finanziario all'accipiens, l'unica nei confronti del quale era proponibile la domanda di ripetizione di cui all'art. 2033 cod. civ..
Né assume alcuna rilevanza, in senso contrario, l'assunto difensivo secondo cui il giudice di primo grado non ha considerato che l' , pur non avendo percepito la Controparte_1 somma investita dal , tuttavia, aveva comunque incassato la provvista versata dalla Pt_2
14 per l'acquisto dei prodotti finanziari ed avrebbe trattenuto sine causa tale importo _1 qualora non fosse stata ritenuta legittimata passiva rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito e la convenuta fosse stata condannata, come di fatto avvenuto, alla restituzione di quanto richiestole dagli attori.
Ed invero, la circostanza che la ove fosse stata tenuta al pagamento della somma _1 pretesa dai e dalla avrebbe avuto il diritto di ottenere il rimborso Pt_2 Pt_3 dell'investimento effettuato per il tramite del e, quindi, di essere ristorata del Pt_5 danno subito, non radicava in capo all' “ la titolarità passiva Controparte_1 dell'obbligazione restitutoria fatta valere in giudizio dagli attori, proprio non aver l'istituto bancario ricevuto la provvista monetaria di cui costoro avevano chiesto la ripetizione.
Pienamente fondato, di contro, è il secondo motivo di gravame, con il quale la _1 assume che il Tribunale di Salerno ha omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria spiegata nei confronti del e dell' nell'ipotesi del Pt_5 Controparte_1 riconoscimento della fondatezza della pretesa restitutoria azionata nei suoi riguardi dai e dalla , chiedendone l'accoglimento in ragione dell'evidente responsabilità Pt_2 Pt_3 del promotore finanziario e della società di intermediazione mobiliare nella causazione dei danni patrimoniali patiti.
Ed infatti, il giudice di primo grado, a fronte della domanda risarcitoria proposta dalla si è limitato ad accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva al _1 riguardo sollevata dalla , ma non ha Controparte_7 statuito sulla sua eventuale fondatezza nei riguardi del e dell' Pt_5 CP_1
, in tal modo incorrendo in una manifesta violazione del principio della
[...] corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c..
Non costituendo il vizio di omessa pronuncia una delle tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, a norma dell'art. 354 c.p.c., la Corte d'Appello, cui, di regola, sono cumulativamente devoluti il iudicium rescindens e il iudicium rescissorium, è tenuta a vagliare nel merito la domanda in oggetto, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, privo di generalizzata applicazione e di rilevanza costituzionale
(cfr., ex plurimis, Cass. 1 dicembre 2000, n. 15373; Cass. 20 luglio 2004, n. 13426; Cass.
6 settembre 2007, n. 18691; Cass. 17 giugno 2014, n. 13733).
Alla luce delle risultanze processuali, non può revocarsi in dubbio che il Pt_5 mediante le attività criminose perpetrate tra il 5 gennaio 2001 e 12 gennaio 2001 e, segnatamente, la falsificazione delle sottoscrizioni dei risparmiatori in calce a moduli di operazioni giammai autorizzate, si rese responsabile della distrazione delle somme
15 investite in strumenti finanziari non solo dai e dalla , ma anche dalla Pt_2 Pt_3
arrecando loro il corrispondente danno patrimoniale. _1
In particolare, in data 5 gennaio 2001, il nel falsificare la firma di Pt_5 [...]
disponeva il disinvestimento delle quote del fondo “ING Qualità della Vita”, Pt_2 giacenti sulla posizione cliente n. 034704 ed aventi un controvalore di lire 100.000.000, e contestualmente impiegava tale provvista per l'acquisto di quote del fondo “Eurocash”, costituendo la nuova posizione n. 185426, di cui rendeva cointestataria inconsapevole la mediante l'apposizione di una sottoscrizione contraffatta. _1
In data 12 gennaio 2001, il sempre attraverso la falsificazione delle firme dei Pt_5 risparmiatori, alienava le quote del fondo “Eurocash”, azzerando la posizione cointestata n. 185426, ed utilizzava la relativa somma di lire 100.000.000, appartenente al , per Pt_2 rimborsare alla che ne aveva avanzato richiesta, l'investimento di pari entità da _1 costei effettuato il 17 marzo 2000.
Pertanto, il restituiva alla non le somme da quest'ultima versate per Pt_5 _1
l'acquisto dei prodotti finanziari, ma quelle di proprietà del , in tal modo Pt_2 reintegrandola solo apparentemente dell'importo di lire 100.000.000, per essere la risparmiatrice tenuta a rimetterlo all'effettivo avente diritto, con il conseguenziale depauperamento della sua sfera patrimoniale.
Ne consegue che la essendo tenuta a restituire al quanto indebitamente _1 Pt_2 versatole dal promotore finanziario, ha diritto di ottenere dal a titolo di ristoro Pt_5 dei danni subiti a causa e per effetto della sua azione delittuosa, il pagamento della somma di euro 51.645,69, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, dal 12 gennaio 2001, data della commissione del fatto illecito, alla pubblicazione della presente sentenza (cfr., ex plurimis, Cass. 10 marzo 2006,
n. 5234; Cass. 3 marzo 2009, n. 5054; Cass. ord. 10 aprile 2018, n. 8766), momento dal quale matureranno, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 novembre 1996, n. 9648; Cass. 11 marzo
2004, n. 4983; cfr. Cass. 14 aprile 2011, n. 8507).
Parimenti fondata è la domanda risarcitoria spiegata dalla nei confronti dell' _1
sul presupposto della responsabilità della società di intermediazione Controparte_1 mobiliare per i fatti illeciti perpetrati dal suo promotore finanziario, non essendo idonea a precluderne l'accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito.
In effetti, risulta oltremodo evidente che, iniziando la prescrizione a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere azionato, a norma dell'art. 2935 cod. civ., la era nella _1
16 condizioni di proporre la domanda giudiziaria nei confronti dell' per Controparte_1 farne valere la responsabilità di cui all'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998 soltanto a far data dal 18 marzo 2011, momento della ricezione della notifica dell'atto di citazione con il quale il e della le avevano chiesto la restituzione della somma di lire Pt_2 Pt_3
100.000.000, per esserle stata illegittimamente versata dal non avendo avuto, Pt_5 in precedenza, alcuna cognizione delle condotte fraudolente poste in essere dal promotore finanziario anche in suo danno, sicché non ricorrono i presupposti per ritenerne estinta la pretesa nei riguardi dell'istituto di credito.
Ciò posto, occorre preliminarmente osservare che, in tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dai promotori, ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998, in tutte le ipotesi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze loro affidate.
La condotta dell'investitore può far venire meno o attenuare tale responsabilità solo qualora sia chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalità estranee a quelle del preponente o lo stesso danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario o abbia prestato acquiescenza al suo illegittimo agire, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il loro valore complessivo, l'esperienza acquisita nell'investimento in prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue personali condizioni culturali e socio-economiche (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 22 novembre
2018, n. 30161; Cass. ord. 17 gennaio 2020, n. 857).
In sostanza, la responsabilità dell'intermediario prevista dall'art. 31, comma 3, d.lgs. n.
58/1998 per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari deve essere esclusa o limitata qualora l'investitore ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia e, dunque, se non di connivenza o collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi, in tal caso, l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo del danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario è adibito, quale condizione necessaria e sufficiente per l'insorgenza della responsabilità oggettiva del preponente, o, comunque, una concausa dell'evento lesivo incidente sulla determinazione del quantum debeatur.
Sotto il profilo processuale, mentre grava sull'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, incombe sull'intermediario quello di dimostrare che l'illecito sia
17 stato consapevolmente agevolato dall'investitore (cfr., ex plurimis, Cass, 19 marzo 2010,
n. 6708; Cass. 31 luglio 2017, n. 18928; Cass. ord. 12 ottobre 2018, n. 25374).
Alla luce di tali premesse, non può negarsi che la non pose in essere alcuna _1 condotta di consapevole acquiescenza alla violazione, da parte del della Pt_5 disciplina dettata dal d.lgs. n. 58/1998 e dal regolamento Consob n. 11522/1998 a tutela di risparmiatori, avendo provveduto a versare, mediante bonifico disposto il 17 marzo
2000 dal conto corrente n. 0105632, acceso presso l' “ING Bank N.V.” il 10 febbraio
2000, e, dunque, mediante un tracciabile mezzo di pagamento, la somma di lire
100.000.000 necessaria per l'acquisto delle quote del fondo “Internet”, per poi chiedere l'integrale rimborso di tale investimento, a distanza di meno di un anno, in data 12 gennaio
2001, sicché non concorse in alcun modo a determinare i danni subiti per la perdita del capitale a seguito dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta nei suoi confronti dal
, per essere tali pregiudizi patrimoniali eziologicamente riconducibili soltanto Pt_2 all'illecito agire del promotore, che giunse, attraverso la falsificazione delle sottoscrizioni dei clienti, a generare fittizie operazioni finanziarie di cui non era mai stato incaricato.
In definitiva, essendosi limitata a corrispondere, per il tramite di un ordinario strumento di trasferimento del denaro, la provvista occorrente per l'acquisto dei predetti prodotti finanziari e ad esercitare il diritto di chiedere il relativo disinvestimento appena dieci mesi dopo, la che non aveva avuto in precedenza alcuna percezione di un'anomala _1 gestione dei suoi rapporti bancari, non poteva avvedersi dell'azione fraudolenta perpetrata dal per restituirle la somma di lire 100.000.000 mediante la sottrazione del Pt_5 corrispondente valore ad altro risparmiatore, né, tanto meno, contribuire al compimento di tale operazione illecita, per non aver mai apposto la propria firma, falsificata dal promotore, sui moduli che ne avevano consentito la realizzazione, con la conseguenza che l' , in mancanza dei presupposti richiesti per l'applicazione dell'art. 1227 Controparte_1 cod. civ., è tenuta a risarcirla, quale responsabile in via solidale con l'autore materiale del fatto, dell'intero danno patrimoniale patito, pari ad euro 51.645,69, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, dal
12 gennaio 2001, data del verificarsi dell'evento lesivo, alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale matureranno, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
La fondatezza del motivo di gravame con il quale la nel dolersi dell'omessa _1 pronuncia da parte del giudice di primo grado, ha chiesto la condanna dell' CP_1
al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illecito commesso dal
[...] Pt_5
18 comporta l'accoglimento della domanda riproposta dall'istituto di credito, a norma dell'art. 346 c.p.c., al fine di essere sollevato dal promotore finanziario dal pagamento di qualsiasi somma fosse stato tenuto a corrispondere alla risparmiatrice, quale responsabile solidale, per effetto della sua condotta antigiuridica.
Infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale la assume che, ad onta di _1 quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, anche la Controparte_7
, attuale l' , pur non avendo conferito alcun incarico al
[...] Controparte_2
era legittimata passiva rispetto alla domanda risarcitoria, per avere il Pt_5 promotore utilizzato moduli di investimento intestati a tale società e, quindi, ingeneratole il legittimo affidamento di operare nell'interesse di quest'ultima.
Ed invero, anche a prescindere dall'inequivoco tenore testuale dell'art. 31, comma 3, d.lgs.
n. 58/1998, che individua nel soggetto che conferisce l'incarico il responsabile solidale dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, la disponibilità e l'impiego, da parte del nell'esercizio della sua attività di Pt_5 promotore, di modulistica intestata alla , Controparte_7 non potevano, ex se, radicarne la titolarità passiva della pretesa risarcitoria azionata dalla essendo tale società istituzionalmente diretta alla promozione e alla gestione di _1 fondi comuni di investimento e non alla collocazione sul mercato delle relative quote o, comunque, alla prestazione dei servizi di investimento richiesti dal pubblico dei risparmiatori, giacché attività riservata alla “ (poi Controparte_10
), vale a dire ad una società di intermediazione mobiliare, e ai suoi Controparte_1 preposti, ai quali soltanto, di conseguenza, erano imputabili, sotto il profilo causale, le violazioni normative e gli illeciti perpetrati in pregiudizio della clientela.
Né, del resto, la può invocare il principio del legittimo affidamento, giacché, _1 avendo riconosciuto che il operava per conto della Pt_5 Controparte_10
, era ben consapevole che il promotore finanziario utilizzava i modelli di
[...] investimento della per collocare sul Controparte_7 mercato le quote dei relativi fondi quale soggetto a tal fine abilitato dalla società di intermediazione mobiliare e non dalla società di gestione del risparmio, alla quale non era vincolato da alcun rapporto giuridico che potesse legittimarne la responsabilità solidale per i danni provocati ai risparmiatori.
Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame, con il quale la sostiene che il _1
Tribunale di Salerno l'ha erroneamente condannata alla restituzione di quanto richiesto dai e dalla , per non aver avuto, nel momento in cui otteneva il rimborso del Pt_2 Pt_3
19 proprio investimento, alcuna consapevolezza di aver ricevuto somme dolosamente distratte a terzi dal Pt_5
Ed infatti, ai fini dell'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ., assume rilevanza non lo stato soggettivo nel quale l'accipiens versava al momento della ricezione del pagamento, ma soltanto la circostanza che costui percepiva dal solvens una somma di denaro senza averne titolo, con l'ineludibile conseguenza che la benché non fosse a conoscenza di aver ottenuto, a titolo di _1 rimborso del proprio investimento, risorse finanziarie illecitamente sottratte dal ai e alla , non poteva, su tale presupposto, paralizzare la pretesa Pt_5 Pt_2 Pt_3 restitutoria legittimamente azionata dagli attori.
Infondato, infine, è il quinto motivo di gravame, con il quale la contesta il rigetto _1 della domanda riconvenzionale spiegata per ottenere la condanna del dell' Pt_5
e della al pagamento, a Controparte_1 Controparte_7 titolo restitutorio o risarcitorio, della somma di euro 4.351,37, pari alla differenza tra il capitale investito negli ulteriori strumenti finanziari proposti dal promotore e i rimborsi ricevuti, dovendosi, sul punto, confermare la sentenza impugnata, sebbene per ragioni diverse da quelle enunciate dal Tribunale di Salerno, atteso che il giudice di appello è legittimato, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio a correggere, modificare ed integrare la motivazione della decisione di primo grado, purché la modifica non riguardi statuizioni adottate con efficacia di giudicato e non sia incentrata su elementi probatori che non siano già stati ritualmente acquisiti al processo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. 22 gennaio 2002, n. 696; Cass. 14 marzo 2016, n. 4889).
In effetti, il Tribunale di Salerno avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la suddetta domanda riconvenzionale e non rigettarla nel merito, essendo stata proposta in manifesta violazione dell'art. 36 c.p.c., per non essere in alcun modo dipendente dal titolo dedotto in giudizio dagli attori o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione, né, comunque, incentrata su un rapporto giuridico oggettivamente collegato con la domanda principale (cfr., ex plurimis, Cass. 4 luglio 2006, n. 15271; Cass. ord. 15 gennaio
2020, n. 533; Cass. ord. 1 marzo 2024, n. 5484).
Come risulta per tabulas, i e la , con l'atto introduttivo del giudizio, Pt_2 Pt_3 ponevano a fondamento delle domande restitutorie e risarcitorie spiegate nei confronti dei convenuti le illecite operazioni effettuate dal mediante la falsificazione delle Pt_5 sottoscrizioni apparentemente rilasciate da il 5 gennaio 2001 sui moduli Parte_2 di disinvestimento delle quote del fondo “ING Qualità della Vita”, giacenti sulla posizione
20 n. 034704 ed aventi un controvalore di lire 100.000.000, e di acquisto, con tale provvista, di quote del fondo “Eurocash”, che il promotore collocava sulla nuova posizione n.
185426, cointestata alla onde soddisfarne la richiesta di rimborso della somma _1 di pari ammontare con i loro risparmi.
La nel costituirsi in giudizio, non si limitava a proporre la domanda di _1 risarcimento dei danni che avrebbe subito nell'ipotesi dell'accoglimento della pretesa restitutoria azionata nei suoi confronti dai e dalla , ma chiedeva la nullità o Pt_2 Pt_3
l'annullamento o la risoluzione di operazioni di investimento diverse da quella di lire
100.000.000 (euro 51.645,69), disposta il 17 marzo 2000 con il modulo n. 229084 ed illegittimamente rimborsatale dal il 12 gennaio 2001 con il denaro appartenente Pt_5 agli attori, e, dunque, prive di qualsiasi forma di connessione con il thema decidendum delineato con l'atto introduttivo del giudizio.
Ne deriva che, non avendo le tredici operazioni di acquisto di quote di fondi comuni di investimento sottoscritte tra il 4 giugno 1998 e il 26 gennaio 2001, per le quali la _1 aveva ottenuto rimborsi nella misura di euro 143.191,67 a fronte di versamenti eseguiti per complessivi euro 147.536,26, alcuna correlazione con quella del 17 marzo 2000, la convenuta non poteva proporre, nell'ambito del giudizio promosso dai e dalla Pt_2 [...]
, una domanda diretta ad ottenere, a titolo restitutorio o risarcitorio, la reintegrazione Pt_3 del capitale non recuperato di euro 4.351,37.
Fondato è l'appello spiegato dai e dalla . Pt_2 Pt_3
Ed invero, i predetti risparmiatori, con la domanda introduttiva del giudizio, chiedevano,
“previo accertamento delle responsabilità - contrattuali e/o extracontrattuali - a qualsiasi titolo imputabili al promotore , alla - oggi - Parte_5 CP_11 CP_1 ed alla per i fatti illeciti descritti in premessa, dichiarare nulli e Parte_1 comunque privi di qualsivoglia valenza giuridica ovvero annullare le operazioni disposte con le false sottoscrizioni analiticamente descritte in premessa e, per l'effetto, condannare
i convenuti, in solido tra loro, a reintegrare, sotto forma di restituzione di quanto indebitamente ed illecitamente appreso e/o a titolo di risarcimento dei danni, il patrimonio degli attori delle somme agli stessi sottratte dal promotore … in conseguenza delle illecite movimentazioni analiticamente descritte in premessa, per un importo pari a
100 milioni di lire … oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'epoca della materiale sottrazione alla disponibilità degli attori (12.01.2001) al soddisfo”.
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda nei confronti della e del ma non ha adottato alcuna pronuncia su quella risarcitoria _1 Pt_5
21 spiegata dagli attori nei riguardi dell' ai sensi dell'art. 31, comma 3, Controparte_1
d.lgs. n. 58/1998, violando, in maniera incontrovertibile, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere omesso l'emanazione di qualsiasi provvedimento in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 10 marzo 2006,
n. 5246; Cass. 2 marzo 2016, n. 4120; Cass. ord. 16 agosto 2022, n. 24812).
Tale domanda, su cui è tenuta a statuire la Corte d'Appello, è meritevole di accoglimento, comportando gli illeciti perpetrati dal quale promotore della “ Pt_5 [...]
, poi , mediante la falsificazione delle firme di Controparte_10 Controparte_1
e il conseguente compimento di operazioni che determinarono la Parte_2 distrazione delle somme investite dal risparmiatore, la responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecatigli.
Né l' , al fine di contrastare la domanda risarcitoria, può sostenere che i Controparte_1
e la trascurarono di monitorare, nel corso degli anni, l'andamento dei propri Pt_2 Pt_3 investimenti e l'agire del promotore finanziario, causando o, comunque, concorrendo a causare la perdita patrimoniale subita, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., atteso che tali risparmiatori, quand'anche avessero costantemente controllato nel tempo l'attività del che, peraltro, come emerge dalla deliberazioni della Consob n. 13708 del 6 Pt_5 agosto 2002 (di sospensione dall'esercizio dell'attività di promotore) e n. 13775 dell'8 ottobre 2002 (di radiazione dall'albo dei promotori), era solito rassicurare la clientela anche con il rilascio di falsi rendiconti attestanti gli apparenti rendimenti delle operazioni commissionategli, non avrebbero in alcun modo potuto prevederne ed impedirne la delittuosa condotta depauperativa posta in essere per effetto dell'apposizione, in data 5 gennaio 2001, di firme contraffatte sui moduli di disinvestimento delle quote del fondo
“ING Qualità della Vita” e di investimento della relativa provvista di lire 100.000.000 nelle quote del fondo “Eurocash”, contestualmente smobilizzate per soddisfare, con denaro altrui, la richiesta di rimborso formulata dalla _1
Pertanto, l' , essendo tenuta a rispondere dell'intero danno patrimoniale Controparte_1 patito dai e dalla a causa dell'illecita attività del promotore finanziario, deve Pt_2 Pt_3 essere condannata, in via solidale con la ed il già riconosciuti _1 Pt_5 soccombenti nei loro confronti dal Tribunale di Salerno, al pagamento della somma di euro 51.645,69, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, dal 12 gennaio 2001, data dell'evento lesivo, alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale matureranno, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
22 Ed invero, l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale per i danni subiti dal risparmiatore costituisce un debito di valore, non assumendo al riguardo valenza ostativa la circostanza che l'evento lesivo coincida con la perdita del denaro investito, giacché nella responsabilità aquiliana, diretta alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, viene in rilievo la perdita del valore oggetto dell'operazione finanziaria e ciò che il danneggiante deve non è una determinata somma di denaro, ma l'integrale ristoro del pregiudizio arrecato, di cui la somma originaria costituisce solo una componente ai fini della relativa commisurazione.
Ne consegue che, costituendo l'obbligazione risarcitoria un'obbligazione di valore sottratta al principio nominalistico, la rivalutazione monetaria è dovuta a prescindere dalla prova della svalutazione da parte dell'investitore ed è quantificabile dal giudice, anche d'ufficio, tenendo conto di quella sopravvenuta fino alla data della liquidazione.
Inoltre, è risarcibile il nocumento finanziario sofferto dal risparmiatore a causa del tardivo conseguimento della somma di denaro riconosciutagli a titolo risarcitorio con la tecnica degli interessi computati non sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno o su quella rivalutata in base ad un indice medio (cfr. Cass. 25 febbraio 2009, n. 4587).
La fondatezza del motivo di gravame con il quale i e la , nel dolersi Pt_2 Pt_3 dell'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, hanno chiesto la condanna dell' al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illecito commesso dal Controparte_1 comporta l'accoglimento della domanda riproposta dall'istituto di credito, a Pt_5 norma dell'art. 346 c.p.c., al fine di essere sollevato dal promotore finanziario dal pagamento di qualsiasi somma fosse stato tenuto a corrispondere ai risparmiatori, quale responsabile solidale, per effetto della sua condotta antigiuridica.
Allorché riformi in tutto o in parte la decisione impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
23 In tale prospettiva, la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla nei _1 confronti del e dell' per la perdita dell'investimento di euro Pt_5 Controparte_1
51.645,69 comporta la condanna del promotore e dell'istituto di credito, in via solidale, quali parti soccombenti, alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, in ragione dell'entità dei danni dei quali è stato chiesto e riconosciuto il ristoro, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla risparmiatrice, per il primo grado, in euro 7.532,50, di cui euro 32,50 per esborsi ed euro
7.500,00 per compenso (2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale),
e, per il secondo grado, in euro 7.165,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 6.000,00 per compenso (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
L'accoglimento della domanda proposta dall' nei confronti del Controparte_1 al fine di essere tenuto indenne dal pagamento di qualsiasi somma fosse stato Pt_5 tenuto a corrispondere alla quale responsabile solidale, per effetto della sua _1 condotta illecita impone la condanna del promotore alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, in ragione dell'entità dei danni dei quali la risparmiatrice ha chiesto ed ottenuto il ristoro, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'istituto di credito, per il primo grado, in euro 7.500,00 per compenso, di cui 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 6.000,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%,
Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti
2 e 12 dell'allegata tabella.
L'infondatezza della domanda risarcitoria spiegata dalla nei confronti della _1
, poi , ne determina Controparte_7 Controparte_2 la condanna alla refusione anche delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, sulla base del richiamato scaglione tabellare, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla società di gestione del risparmio, in euro 3.700,00 per compenso, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00
24 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt.
2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Il rigetto del motivo di gravame con il quale la ha impugnato la sentenza di primo _1 grado nel capo di condanna alla restituzione di quanto richiestole dai e dalla Pt_2 Pt_3 induce a porre a suo carico le spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, sulla base del suddetto scaglione tabellare, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalle controparti, in euro 3.700,00 per compenso, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro
800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Pasquale Capone, quale procuratore distrattario degli appellati nel giudizio n. 1269/2013 RG, ex art. 93, c. 1, c.p.c..
L'infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dai e dalla Pt_2 [...]
nei confronti dell' e la fondatezza di quella risarcitoria, Pt_3 Controparte_1 configurando un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 20 febbraio 2023, n. 5289; Cass. ord. 22 marzo 2023,
n. 8175), legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra tali parti delle spese del doppio grado del giudizio.
L'accoglimento della domanda proposta dall' nei confronti del Controparte_1 al fine di essere tenuto indenne dal pagamento di qualsiasi somma fosse stato Pt_5 tenuto a corrispondere ai e alla , quale responsabile solidale, per effetto della Pt_2 Pt_3 sua condotta illecita impone la condanna del promotore alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, in ragione dell'entità dei danni dei quali i risparmiatori hanno chiesto ed ottenuto il ristoro, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'istituto di credito, per il primo grado, in euro 7.500,00 per compenso, di cui
2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro
6.000,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Non avendo i e la proposto alcuna domanda nei confronti dell' Pt_2 Pt_3 [...]
, evocata nel giudizio di appello n. 1287/2013 RG soltanto ai sensi dell'art. CP_2
332, comma 1, c.p.c., restano irripetibili le spese processuali sostenute dalla società di gestione del risparmio per la sua costituzione.
25 Infine, sempre in applicazione del principio della soccombenza, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio in materia grafologica e di intermediazione finanziaria, per come liquidate dal Tribunale di Salerno, devono gravare esclusivamente sul i cui Pt_5 illeciti hanno determinato l'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sulle riunite impugnazioni proposte da nonché da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
avverso la sentenza n. 4315/2023 del Tribunale di Salerno, così provvede: Parte_4
1. accoglie in parte l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale Parte_1 riforma della pronuncia di primo grado, condanna e l' Parte_5
, in via solidale, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1 arrecati alla risparmiatrice, della somma di euro 51.645,69, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, dal 12 gennaio 2001, data della verificarsi del fatto illecito, alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale matureranno, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
2. accoglie la domanda proposta dall' nei confronti di Controparte_1 Parte_5
e, per l'effetto, lo condanna, quale autore del fatto illecito, a tenere indenne
[...]
l'istituto bancario dal pagamento di qualsiasi somma quest'ultimo dovesse corrispondere a in forza della presente sentenza;
Parte_1
3. accoglie l'appello proposto da e e, Parte_2 Parte_3 Parte_4 per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna l'
, in via solidale con e al Controparte_1 Parte_5 Parte_1 pagamento, a titolo di risarcimento dei danni arrecati ai risparmiatori, della somma di euro 51.645,69, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, dal 12 gennaio 2001, data del verificarsi dell'evento lesivo, alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale matureranno, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
4. accoglie la domanda proposta dall' nei confronti di Controparte_1 Parte_5
e, per l'effetto, lo condanna, quale autore del fatto illecito, a tenere indenne
[...]
l'istituto bancario dal pagamento di qualsiasi somma quest'ultimo dovesse corrispondere a e in forza della Parte_2 Parte_3 Parte_4 presente sentenza;
26 5. condanna e l' , in via solidale, alla refusione, Parte_5 Controparte_1 in favore di delle spese del doppio grado del giudizio, che si Parte_1 liquidano, per il primo grado, in euro 7.532,50, di cui euro 32,50 per esborsi ed euro
7.500,00 per compenso difensivo (2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 7.165,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 6.000,00 per compenso difensivo (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
6. condanna alla refusione, in favore dell' , delle Parte_5 Controparte_1 spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, in relazione al primo grado, in euro 7.500,00 per compenso difensivo, di cui 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, e, in relazione al secondo grado, in euro 6.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e
12 dell'allegata tabella;
7. condanna alla refusione, in favore dell' , Parte_1 Controparte_2 delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in euro 3.700,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
8. condanna alla refusione, in favore dell'avv. Pasquale Capone, Parte_1 quale procuratore distrattario di , e , ex Parte_2 Parte_3 Parte_4 art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in euro 3.700,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
9. compensa integralmente le spese del doppio grado del giudizio tra Parte_2
e e l' ; Parte_3 Parte_4 Controparte_1
27 10. condanna alla refusione, in favore dell' , delle Parte_5 Controparte_1 spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro
7.500,00 per compenso difensivo, di cui 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 6.000,00 per compenso, di cui euro
2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
11. dichiara irripetibili le spese processuali sostenute dall' nel Controparte_2 giudizio di appello n. 1287/2023 RG;
12. pone definitivamente a carico di le spese delle consulenze Parte_5 tecniche d'ufficio in materia grafologica e di intermediazione finanziaria, per come liquidate dal Tribunale di Salerno.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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