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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 02/12/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.1380/2024 promossa da
(C.F. ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1 e residente in [...], rappresentate e difesa dall'avv. Annarita Bove, con studio in Bologna, via Marsili n. 9, (fax 051.4857281, indirizzo pec: , Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1 P. IVA con sede in Roma, Viale Europa n. 190, in persona della sua legale P.IVA_2 rappresentante dott.ssa in virtù dei poteri a lei conferiti per procura Controparte_2
Notaio dott. del 18 novembre 2024, Rep. n. 57011, Racc. n. 16799, Persona_1 Reg.to in Roma 5 al n. 11407 serie 1/T, rappresentata e difesa dal prof. avv. Paolo Tosi (C.F. PEC fax 02/8692301) ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Paleocapa n. 6,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 10 Con ricorso ex art. 28 d.lgs. 150/2011 ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro Controparte_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE:
a) la discriminatorietà diretta e indiretta e la nullità del provvedimento adottato da verso Controparte_1 la ricorrente in data 27.6.2024 per violazione dell'art. 15 L. 300/1970 (anche in combinato con l'art. 2087 c.c.), oltre che la sua invalidità, inefficacia sotto il profilo formale e sostanziale avente ad oggetto mutamento del luogo del lavoro e cambio mansioni per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, o comunque la sua natura ritorsiva verso la ricorrente, in ragione delle sue condizioni fisiche e di inidoneità, nonché il rischio che potrebbe derivarne a discapito della sua salute e sicurezza;
b) la discriminatorietà, ritorsività e illegittimità della condotta tenuta dalla società convenuta nei mesi lavorativi di novembre e dicembre 2024 verso la ricorrente, nell'adibizione ad orari di lavoro del tutto incompatibili con le sue condizioni fisiche accertate dal medico aziendale in novembre 2024, nonché delle condotte reticenti tenute da febbraio 2024 ad oggi, come in narrativa esposte, oltre alla mancata corresponsione di indennità di preavviso, trasferimento e/o trasferta prevista dall'art. 38 del CCNL vigente
e per l'effetto
ORDINARE a , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Controparte_1 in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144 Roma di allocare definitivamente la Ricorrente presso la propria sede lavorativa di origine – LB- (con adibizione a mansioni interne o tramite il passaggio al mercato privati con mansioni di sportelleria o front end) e comunque nel rispetto delle sue limitazioni fisiche o, in subordine, l'allocazione presso il nodo di accentramento di Asti e sempre con adibizione a mansioni interne e nel rispetto delle limitazioni fisiche a lei riconosciute.
Condannare la società convenuta al risarcimento del danno derivante dalla natura discriminatoria del provvedimento adottato nei confronti della ricorrente (sub. A) e delle condotte tenute nei suoi riguardi sino ad oggi (sub. B) in misura effettivamente compensativa della lesione patita, dissuasiva del comportamento e aggravata in caso di ritorsione ad una legittima rivendicazione (art. 4, commi 5° e 6° d.lgs. 216/2003)
Assumere ogni altro provvedimento idoneo alla salvaguardia del diritto della Ricorrente a svolgere la prestazione lavorativa secondo le sue condizioni fisiche e la sua professionalità fino al giudizio di merito.
In ogni caso:
CONDANNARE la società convenuta alla corresponsione a favore della ricorrente dell'indennità di preavviso al trasferimento pari a 45 giorni, quantificabile in Euro 2.756,00, oltre alla corresponsione di 8 mensilità di indennità di trasferimento, quantificabile in Euro 14.333,20 o l'indennità di Euro 27,46 diurna di trasferta, da quantificarsi dall'inizio della presa di servizio presso la sede di Cuneo in poi, ad oggi quantificabile in Euro 356,98.
Con vittoria di spese.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
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“nel merito: respingere tutte le domande avversarie, con salvezza di spese, competenze ed onorari di giudizio;
”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere dipendente di , risultando assunta con contratto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato dalla data del 23.11.2006, inquadrata come addetto senior ex art. 20 del CCNL per il personale non dirigente di , pos. retr. D-LV 118; di essere stata CP_1 assegnata a partire dall'anno 2009 presso il CD (centro di distribuzione) LB 3 con Part mansione di “portalettere”; che il 9.5.2016 il collegio medico della di Torino 1, appositamente riunito, l'ha giudicata non idonea in modo permanente ed assoluto alle mansioni proprie della qualifica di portalettere e di essere invece idonea a svolgere mansioni interne;
che nel 2022 la parte resistente ha formulato un progetto di riorganizzazione aziendale (“progetto di accentramento dei nodi di Rete”), le cui fasi e modalità di attuazione venivano specificate, anche allo scopo di tutelare il personale coinvolto nella ricollocazione, negli accordi sindacali stipulati il 2.8.2022 e il 21.11.2022; che, in particolare, l'Accordo sindacale del 21.11.2022 ha previsto un'azione di accentramento dei nodi di rete e quindi la chiusura di quelli più piccoli, con l'obiettivo di migliorare la gestione delle lavorazioni interne, prevedendo quindi all' art. 4 “Nuova gestione degli inidonei al recapito” - quale è l'odierna Ricorrente – che alla lett. “b” dispone :” Al dipendente per il quale sia stata accertata, con le modalità previste per legge, l'incompatibilità definitiva allo svolgimento alla mansione di portalettere sarà proposta, in coerenza con quanto previsto dal CCNL 23 giugno 2021, l'assegnazione presso il Centro Accentrante in cui si registri possibilità di accipienza più vicino alla propria sede di lavoro e, comunque, all'interno della regione di assegnazione, tenendo a riferimento i dimensionamenti previsti con la presente Intesa, con riconoscimento dei trattamenti di cui all'art. 38 del citato CCNL, al ricorrere dei relativi presupposti. Qualora il dipendente non aderisca alla proposta di ricollocazione aziendale entro i termini indicati dall' si applicherà la disciplina prevista dal richiamato CCNL. La disciplina sopra Pt_3 descritta trova applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Intesa, in stretta correlazione con le tempistiche di implementazione del progetto di riorganizzazione anche con riferimento alle risorse la cui inidoneità sia stata accertata in data antecedente alla sottoscrizione del presente Verbale”; che l'art. 6 lett a) dell'accordo stipulato il 21.11.2022 stabilisce quanto segue: “ CALL TO ACTION (INDAGINE CONOSCITIVA ”, secondo cui: “L' in via meramente Pt_3 conoscitiva e non vincolante né per i dipendenti né per l procederà, sin da subito, a verificare Pt_3
l'interesse di tutto il personale coinvolto dal processo di accentramento delle ex lavorazioni interne ad essere destinatario di una delle leve gestionali di seguito descritte, finalizzate alla gestione delle eccedenze. L'indicazione data dal dipendente non avrà alcun effetto vincolante rispetto alle iniziative che saranno successivamente realizzate, essendo le stesse in ogni caso subordinate alle esigenze tecnico-organizzative dell'Azienda e al rispetto dei tempi di implementazione dell'intero processo di accentramento delle lavorazioni interne. L'Azienda, all'esito dell'indagine conoscitiva, fornirà alle OO.SS. a livello nazionale le risultanze aggregate e complessive della call to action”; che la lett. b) del medesimo articolo di cui sopra, recante la voce “ASSEGNAZIONE PRESSO I CENTRI ACCENTRANTI”
Pag. 3 a 10 dispone che “al fine di favorire l'avvio operativo del processo di riorganizzazione, in coerenza con il cronoprogramma di cui all'Allegato 2 al presente verbale, le Parti convengono che tutte le risorse interessate dalla presente riorganizzazione assegnate in Centri di Distribuzione allocati entro 30 Km dal Centro Accentrante verranno assegnate presso tale Centro per lo svolgimento di attività di smistamento. Saranno altresì assegnate presso il Centro Accentrante le risorse ALI assegnate in Centri di Distribuzione allocati oltre 30 Km che volontariamente richiedano il trasferimento presso il proprio Centro Accentrante;
ciò anche in deroga ai processi di mobilità volontaria tempo per tempo vigenti sulla base delle specifiche Intese definite tra le Parti”; di aver chiesto, partito il progetto di riorganizzazione aziendale, a CP_1 di essere sentita in relazione alla ricollocazione del personale nella quale era coinvolta;
di non aver ricevuto alcun riscontro alla sua precedente comunicazione;
di aver quindi inviato una nuova mail alla società resistente, chiedendo un colloquio avente ad oggetto le posizioni disponibili in sportelleria presso l'ufficio di LB (attività di front end), non essendo il suo nodo accentrante dislocato nel raggio di 30 Km, come previsto dagli Accordi Sindacali indicati;
di essersi dichiarata disponibile a valutare, in caso di impossibilità di inserimento in attività di sportelleria, anche l'assegnazione presso il nodo di accentramento Asti, che è collocato ad una distanza di 30 km dalla sua residenza;
di non aver ricevuto al riguardo alcuna risposta da;
che la parte resistente ha disatteso le azioni propedeutiche CP_1 alla ricollocazione indicate nella voce “Call to Action” di cui all'art. 6 a) dell'accordo sindacale, essendosi infatti limitata a contattare la lavoratrice l'8 febbraio 2024 dalla numerazione 0141357289 tramite la dott.ssa , chiedendole - in termini Persona_2 vaghi, generici e senza alcuna reale volontà di iniziare una proficua interlocuzione - la sua disponibilità rispetto alle varie leve di ricollocamento presenti;
di aver ricevuto solo il 19.6.2024, quando era in malattia, una comunicazione aziendale con cui la parte resistente ha espresso l'impossibilità di ricollocare la lavoratrice rispetto alle preferenze espresse;
che nella comunicazione in questione vi era un provvedimento di mutamento della sede di lavoro e di mansioni della ricorrente verso il CL di Cuneo efficace a partire dal 24.6.2024:
“… Lei sarà assegnato/a presso il CL di Cuneo sito nel Comune di Cuneo via Degli Artigiani 2, con mansioni di Addetto di Produzione, osservando l'articolazione oraria ivi applicata”; che il provvedimento citato, con cui è stato prescritto un mutamento di sede lavorativa e di mansioni, è stato disposto unilateralmente dalla società datrice di lavoro, con soli 5 giorni di preavviso (in luogo dei 45 di cui all'art. 38 lettera A III CCNL) e per di più verso una sede lavorativa distante ben 68 km dalla residenza attuale della lavoratrice, prevedendo, tra l'altro, anche turnazioni notturne, del tutto incompatibili con lo stato di salute della ricorrente, all'epoca in malattia;
che le mansioni svolte sino ad oggi dalla sig.ra , Pt_1 ossia le lavorazioni interne, non sono mai state soppresse nei centri di appartenenza, ma solo “spalmate” sui portalettere.
La parte resistente ha invece allegato: che la parte ricorrente non ha in realtà partecipato alla Call to Action;
che l'8.2.2024 la Responsabile delle Risorse Umane Ram 2 (sig.ra
) ha contattato la ricorrente invitandola ad esprimere la sua preferenza rispetto Per_2 alle diverse opzioni di ricollocazione;
che la ricorrente non ha espresso preferenze al riguardo, avendo invece chiesto il 27.5.2024 un colloquio a mezzo e-mail, incontro tenutosi il 29.5.2024 con il Responsabile Risorse Umane della Ram 2 OR ST ( ), Testimone_1
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il quale si è recato presso il CD di LB per incontrare la ricorrente;
che in tale occasione la dipendente ha espresso la volontà di effettuare il passaggio al settore Mercato Privati con mansioni di sportelleria, per le quali tuttavia è richiesto il requisito del diploma di scuola media superiore, titolo che la sig.ra non possiede essendo in possesso del solo Pt_1 diploma di licenza media inferiore;
che in realtà i CD sono rimasti operativi solo per la funzione Recapito, avvalendosi di risorse applicate nel solo ruolo di portalettere, mansione per la quale la sig.ra è stata a suo tempo risultata inidonea nel maggio 2016; infatti, Pt_1 i portalettere in forza al CD svolgono le sole attività residuali di lavorazione della corrispondenza strettamente necessarie ad approntare il “giro” di consegne secondo la zona/clientela loro attribuita;
che con PEC del 12 giugno indirizzate al Capo RAM 2 OR ST (sig.ra e al Responsabile Risorse Umani (dott. ) la ricorrente ha Pt_4 Tes_1 confermato di essere stata contattata “nel mese di febbraio” da una “collega di Risorse Umane per una indagine conoscitiva (detta Call ti Action come da art. 6 capoverso A dell'Accordo stipulato il 21 Con novembre 2022) sulle eventuali leve di ricollocazione”, di aver richiesto la ricollocazione in (Mercato Privati – mansioni di sportelleria) e di essere stata informata in occasione di una Con
“conversazione de visu … che non sarebbe stata possibile la mia ricollocazione in oiché non in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore”; che sempre in quell'occasione la ricorrente ha ribadito di non essere interessata ad un ricollocamento verso il Progetto Insourcing poiché, ritenuta da questa, attività lesiva per la sua integrità psicofisica in quanto degradante rispetto alla sua esperienza professionale ed alienante rispetto alle condizioni di lavoro.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione per asserita natura discriminatoria e illegittimità di un provvedimento di trasferimento di una dipendente di Controparte_1 dichiarata inidonea dal punto di vista fisico a svolgere le mansioni per cui è stata assunta (portalettere).
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare che il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore ha ad oggetto l'accertamento in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche e organizzative che devono giustificarlo ed è insindacabile l'opportunità del trasferimento, con le uniche eccezioni derivanti dal fatto che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e dall'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, che impongono al datore di lavoro, qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, di preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento (Cassazione 11597/03, 11624/02, 12812/99, 6408/93).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, emergono plurimi profili di illegittimità e del carattere discriminatorio del trasferimento della sig.ra Parte_1 per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, il provvedimento di trasferimento della lavoratrice è stato emanato in violazione del termine minimo del preavviso di 45 giorni previsti dall'art. 38 del CCNL
Pag. 5 a 10 applicato, secondo cui “Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, indicando le motivazioni per le quali è disposto, con un preavviso rispettivamente non inferiore a 45 giorni, ovvero a 60 giorni nei confronti del lavoratore senza o con famiglia a carico. La Società, in caso di particolari esigenze di servizio, può disporre il trasferimento con un preavviso inferiore rispetto ai predetti termini, erogando per il restante periodo le indennità previste in caso di trasferta.”. Nel caso di specie, la deroga all'osservanza del termine in questione non è stata provata in alcun modo da , il cui onere grava CP_1
a suo carico in base al principio della vicinanza della prova, né tantomeno quest'ultima ha corrisposto alla lavoratrice le relative indennità. Occorre sul punto evidenziare che il mancato rispetto del termine di preavviso di 45 giorni può essere giustificato da “particolari esigenze di servizio”, ferma restando l'erogazione da parte del datore di lavoro per il restante periodo delle indennità previste in caso di trasferta. La condotta tenuta nel caso di specie dalla parte resistente si pone perciò in contrasto con il principio del terzo escluso, cardine della logica formale di origine aristotelica. Il principio del terzo escluso afferma infatti che, data una qualsiasi proposizione A, si possono avere solo due eventualità: o è vera A oppure è vera la sua negazione, cioè la proposizione “non A”. Se una proposizione A è vera, allora non A è falsa;
se A è falsa, allora non A è vera: “tertium non datur”, ossia non esiste un'altra possibilità. Ed è quanto avvenuto nel caso di specie, perché, ferma restando l'inosservanza del preavviso minimo di 45 giorni, non si comprende come possa, da un lato, CP_1 giustificare la riduzione del termine in questione sulla base di non meglio precisate esigenze di riorganizzazione aziendale, e poi però non indennizzare in tal senso la lavoratrice, essendosi la parte resistente limitata ad allegare che “La complessità e vastità della riorganizzazione ben giustifica allora eventuali difficoltà anche quanto alle tempistiche attuative.” (cfr. pag. 18 memoria difensiva).
In secondo luogo, preme a questo Giudice rilevare che non ha rispettato la CP_1 procedura prevista dall'art. 4, lett. b) dell'accordo sindacale del 21.11.2022, secondo cui “Al dipendente per il quale sia stata accertata, con le modalità previste per legge, l'incompatibilità definitiva allo svolgimento alla mansione di portalettere sarà proposta, in coerenza con quanto previsto dal CCNL 23 giugno 2021, l'assegnazione presso il Centro Accentrante in cui si registri possibilità di accipienza più vicino alla propria sede di lavoro e, comunque, all'interno della regione di assegnazione, tenendo a riferimento i dimensionamenti previsti con la presente Intesa, con riconoscimento dei trattamenti di cui all'art. 38 del citato CCNL, al ricorrere dei relativi presupposti. Qualora il dipendente non aderisca alla proposta di ricollocazione aziendale entro i termini indicati dall' si applicherà la disciplina prevista dal Pt_3 richiamato CCNL.”. Nel caso di specie, il Centro Accentrante più vicino alla propria sede di lavoro (LB) è quello di Asti (il quale dista 30 km circa), mentre la ricorrente è stata assegnata verso il Centro Accentrante di Cuneo, distante 68 km dalla sede di lavoro di provenienza, ossia il CD di LB.
In terzo luogo, non ha dato alcun riscontro alla mail inviata dalla lavoratrice CP_1 il 30.5.2024, in cui quest'ultima ha manifestato una residuale disponibilità ad essere assegnata alla sede di Asti.
In aggiunta, il provvedimento di trasferimento della lavoratrice viola l'art.38 al capoverso A comma IX del CCNL, secondo cui: “Il lavoratore ha diritto: al rimborso delle spese di viaggio e
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di trasloco nonché all'indennità di trasferta per il tempo trascorso in viaggio nelle misure indicate dall'art. 40 del presente CCNL;
ad una indennità di prima sistemazione, secondo le misure di seguito riportate: DISTANZA TRA 30 E 50 KM – 4 MENSILITA' DISTANZA TRA 50 E 100 KM – 8 MENSILITA'.”, considerato che il provvedimento emanato nel caso di specie dalla parte resistente non ha minimamente fatto cenno alla disposizione in questione.
È necessario altresì evidenziare l'apoditticità della motivazione del provvedimento di trasferimento, dal momento che lo stesso sarebbe stato legittimato da “…esiti delle verifiche attitudinali effettuate dall'Azienda…” (cfr. doc. 11 fasc. ricorrente).
Gli esiti dell'istruttoria orale
Né tantomeno è possibile fondare la legittimità del provvedimento in questione su colloqui intercorsi tra la lavoratrice e . Sul punto, è bene infatti rilevare che CP_1 Tes_2
, teste di parte ricorrente, ha riferito che “…la ricorrente aveva ricevuto una
[...] telefonata dalle risorse umane d in cui le chiedevano come volesse CP_1 essere ricollocata;
per puro caso, io ero presente quando c'è stata quella telefonata, perché avevo partecipato ad un seminario di studio a Torino;
ero presente quando la ricorrente ha fatto quella telefonata;
mi ricordo che la sig.ra rimase Pt_1 sconvolta dalla telefonata in cui non le si davano informazioni sulle tempistiche, sul processo di selezione e sui vari passaggi che avrebbe potuto comportare questo ricollocamento;
…so che la ricorrente ha avuto questo colloquio con il sig;
Tes_1 la ricorrente mi ha riferito che questo incontro durò pochissimo, senza niente di scritto, in cui il responsabile le ha chiesto quale fosse il titolo di studio della ricorrente;
quando il sig ha saputo che la ricorrente non aveva il titolo di Tes_1 studio adatto, le ha detto che non era possibile ottenere quella posizione;
in realtà, questa è una contraddizione perché l'accordo sindacale si riferisce proprio a questo tipo di deroghe alle politiche attive tempo per tempo vigenti;
non si riusciva a capire perché un'inidonea assoluta al recapito potesse recarsi al lavoro con mezzo proprio facendo 150 km al giorno, poiché i mezzi pubblici per gli orari del CS di Cuneo non sono idonei perché il primo turno comincia alle 4:30 del mattino;
così come anche per il turno centrale ci si può arrivare con i mezzi pubblici, ma non si può tornare;
confermo che gli accordi sindacali cui ho fatto riferimento sono quelli indicati al punto 4 del ricorso;
conosco questi accordi sindacali perché si temeva che l'arretramento dei nodi di rete comportasse per le persone che lavoravano nei centri più piccoli un loro trasferimento nei centri più grandi;
le persone che lavorano nei centri più piccoli sono ex postini che vengono dichiarati inidonei e che vengono spostati ad attività di lavorazione interna;
si tratta di soggetti fragili, con problemi fisici;
confermo il capitolo 14 del ricorso: le lavorazioni interne presenti nei centri che sono stati accorpati vengono adesso svolte dai portalettere;
quelle lavorazioni sono state ripartite sui portalettere.”.
La deposizione testimoniale di conferma ulteriormente la prassi illegittima posta Tes_2 in essere da , la quale non ha rispettato i passaggi necessari previsti ai fini della CP_1
Pag. 7 a 10 legittimità del trasferimento della sig.ra , in quanto quest'ultima non è stata Pt_1 informata sul processo di selezione e sui vari step che avrebbe potuto comportare il ricollocamento della lavoratrice. Occorre sul punto evidenziare che si è CP_1 limitata a contattare la lavoratrice nel febbraio 2024 sul recapito cellulare della ricorrente ed in via del tutto informale, chiedendole - in termini vaghi, generici e senza alcuna reale volontà di iniziare una proficua interlocuzione - la sua disponibilità rispetto alle varie leve di ricollocamento presenti (cfr. circostanza di fatto confermata dalla testimonianza di
“…la ricorrente aveva ricevuto una telefonata dalle risorse umane di Tes_2
in cui le chiedevano come volesse essere ricollocata;
per puro caso, CP_1 io ero presente quando c'è stata quella telefonata, perché avevo partecipato ad un seminario di studio a Torino;
ero presente quando la ricorrente ha fatto quella telefonata;
mi ricordo che la sig.r rimase sconvolta dalla telefonata in cui Pt_1 non le si davano informazioni sulle tempistiche, sul processo di selezione e sui vari passaggi che avrebbe potuto comportare questo ricollocamento;
conosco questa vicenda perché l'abbiamo vissuta sul nostro centro postale a Ferrara, perché l'accentramento dei luoghi di rete ha riguardato tutti e non è ancora finito;
preciso che la telefonata in cui ero presente risale a febbraio 2024, perché nei primi quindici giorni di febbraio mi muovevo tra Bologna e Torino per questi seminari di studio;
”.
Né tantomeno il colloquio svoltosi con il sig. , responsabile dell'ufficio Testimone_1 postale di Asti, sana la mancanza di queste garanzie procedimentali. Infatti, il sig. , Tes_1 escusso come teste, ha solo riferito di aver avuto un colloquio con la ricorrente a giugno 2024 in cui quest'ultima le aveva riferito di voler “….andare in MP (mercato privati); le dissi che per andare in quel settore era richiesto il diploma superiore;
la ricorrente doveva andare a lavorare presso la sede di Cuneo, perché il suo settore era stato spostato lì; non ho avuto altri momenti di incontro con la ricorrente;
questo colloquio con la ricorrente si è tenuto ad inizio giugno 2024;…”. Il colloquio in questione non soddisfa però le richieste avanzate dalla parte ricorrente nella mail del 30.5.2024, considerato infatti che la missiva in questione è rimasta priva di riscontro e che l'incontro avuto con il sig. ha avuto diverso oggetto. Tes_1
Del tutto irrilevante è, infine, la testimonianza di , teste di parte resistente e Testimone_3 responsabile, il quale non ha nemmeno conosciuto direttamente la parte ricorrente se non
“de relato”, ossia indirettamente tramite . Testimone_1
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza solo parziale del ricorso, che deve essere pertanto accolto solo in parte, con conseguente accertamento del carattere discriminatorio e dell'illegittimità del provvedimento di trasferimento della parte ricorrente, nonché condanna della parte resistente a: allocare definitivamente la ricorrente presso la propria sede lavorativa di origine, LB, con adibizione a mansioni interne o tramite il passaggio al mercato privati con mansioni di sportelleria o front end, e comunque nel rispetto delle sue limitazioni fisiche o, in alternativa, allocare la ricorrente presso il nodo
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di accentramento di Asti e sempre con adibizione a mansioni interne e nel rispetto delle limitazioni fisiche a lei riconosciute;
pagare in favore della parte ricorrente l'indennità di preavviso al trasferimento pari a 45 giorni, quantificabile in euro 2.756,00, oltre alla corresponsione di 8 mensilità di indennità di trasferimento, quantificabile in euro 14.333,20, come si evince dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente non specificatamente contestati dalla parte resistente.
Occorre rilevare, infine, che la condanna così disposta nei confronti di appare CP_1 già di per sé pienamente satisfattiva delle ragioni della parte ricorrente, con conseguente insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno, atteso che nel caso di specie l'interesse processuale in capo alla parte ricorrente si fonda principalmente sull'ottenimento del trasferimento presso l'ufficio postale più vicino alla propria sede di origine;
oltretutto, dalla condotta processuale tenuta nel caso di specie dalla parte ricorrente è emerso il suo totale disinteresse a conseguire vantaggi in termini economici, giacché la lavoratrice ha per ben due volte rifiutato le proposte conciliative (la prima di euro 5.000 lordi e la seconda di euro 7.000 lordi). Ne discende quindi che la condanna a carico di al CP_1 risarcimento di un danno ulteriore, oltre alle riconosciute indennità, si traduce in un ingiustificato arricchimento in capo alla parte ricorrente.
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Le spese di lite
Infine, sussistono nel caso di specie i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso con conseguente rigetto di uno dei capi autonomi della domanda giudiziale prospettata dalla parte ricorrente (cfr. al riguardo sentenza Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite ha espresso il seguente principio di diritto:
“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”).
P.Q.M.
Pag. 9 a 10 Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara il carattere discriminatorio e l'illegittimità del provvedimento di trasferimento della parte ricorrente;
condanna la parte resistente ad allocare definitivamente la ricorrente presso la propria sede lavorativa di origine, LB, con adibizione a mansioni interne o tramite il passaggio al mercato privati con mansioni di sportelleria o front end, e comunque nel rispetto delle sue limitazioni fisiche o, in alternativa, ad allocare la ricorrente presso il nodo di accentramento di Asti e sempre con adibizione a mansioni interne e nel rispetto delle limitazioni fisiche a lei riconosciute;
condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'indennità di preavviso al trasferimento pari a 45 giorni, quantificabile in euro 2.756,00, oltre alla corresponsione di 8 mensilità di indennità di trasferimento, quantificabile in euro 14.333,20; il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) spese di lite integralmente compensate tra le parti. Cuneo, 2.12.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.1380/2024 promossa da
(C.F. ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1 e residente in [...], rappresentate e difesa dall'avv. Annarita Bove, con studio in Bologna, via Marsili n. 9, (fax 051.4857281, indirizzo pec: , Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1 P. IVA con sede in Roma, Viale Europa n. 190, in persona della sua legale P.IVA_2 rappresentante dott.ssa in virtù dei poteri a lei conferiti per procura Controparte_2
Notaio dott. del 18 novembre 2024, Rep. n. 57011, Racc. n. 16799, Persona_1 Reg.to in Roma 5 al n. 11407 serie 1/T, rappresentata e difesa dal prof. avv. Paolo Tosi (C.F. PEC fax 02/8692301) ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Paleocapa n. 6,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 10 Con ricorso ex art. 28 d.lgs. 150/2011 ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro Controparte_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE:
a) la discriminatorietà diretta e indiretta e la nullità del provvedimento adottato da verso Controparte_1 la ricorrente in data 27.6.2024 per violazione dell'art. 15 L. 300/1970 (anche in combinato con l'art. 2087 c.c.), oltre che la sua invalidità, inefficacia sotto il profilo formale e sostanziale avente ad oggetto mutamento del luogo del lavoro e cambio mansioni per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, o comunque la sua natura ritorsiva verso la ricorrente, in ragione delle sue condizioni fisiche e di inidoneità, nonché il rischio che potrebbe derivarne a discapito della sua salute e sicurezza;
b) la discriminatorietà, ritorsività e illegittimità della condotta tenuta dalla società convenuta nei mesi lavorativi di novembre e dicembre 2024 verso la ricorrente, nell'adibizione ad orari di lavoro del tutto incompatibili con le sue condizioni fisiche accertate dal medico aziendale in novembre 2024, nonché delle condotte reticenti tenute da febbraio 2024 ad oggi, come in narrativa esposte, oltre alla mancata corresponsione di indennità di preavviso, trasferimento e/o trasferta prevista dall'art. 38 del CCNL vigente
e per l'effetto
ORDINARE a , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Controparte_1 in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144 Roma di allocare definitivamente la Ricorrente presso la propria sede lavorativa di origine – LB- (con adibizione a mansioni interne o tramite il passaggio al mercato privati con mansioni di sportelleria o front end) e comunque nel rispetto delle sue limitazioni fisiche o, in subordine, l'allocazione presso il nodo di accentramento di Asti e sempre con adibizione a mansioni interne e nel rispetto delle limitazioni fisiche a lei riconosciute.
Condannare la società convenuta al risarcimento del danno derivante dalla natura discriminatoria del provvedimento adottato nei confronti della ricorrente (sub. A) e delle condotte tenute nei suoi riguardi sino ad oggi (sub. B) in misura effettivamente compensativa della lesione patita, dissuasiva del comportamento e aggravata in caso di ritorsione ad una legittima rivendicazione (art. 4, commi 5° e 6° d.lgs. 216/2003)
Assumere ogni altro provvedimento idoneo alla salvaguardia del diritto della Ricorrente a svolgere la prestazione lavorativa secondo le sue condizioni fisiche e la sua professionalità fino al giudizio di merito.
In ogni caso:
CONDANNARE la società convenuta alla corresponsione a favore della ricorrente dell'indennità di preavviso al trasferimento pari a 45 giorni, quantificabile in Euro 2.756,00, oltre alla corresponsione di 8 mensilità di indennità di trasferimento, quantificabile in Euro 14.333,20 o l'indennità di Euro 27,46 diurna di trasferta, da quantificarsi dall'inizio della presa di servizio presso la sede di Cuneo in poi, ad oggi quantificabile in Euro 356,98.
Con vittoria di spese.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
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“nel merito: respingere tutte le domande avversarie, con salvezza di spese, competenze ed onorari di giudizio;
”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere dipendente di , risultando assunta con contratto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato dalla data del 23.11.2006, inquadrata come addetto senior ex art. 20 del CCNL per il personale non dirigente di , pos. retr. D-LV 118; di essere stata CP_1 assegnata a partire dall'anno 2009 presso il CD (centro di distribuzione) LB 3 con Part mansione di “portalettere”; che il 9.5.2016 il collegio medico della di Torino 1, appositamente riunito, l'ha giudicata non idonea in modo permanente ed assoluto alle mansioni proprie della qualifica di portalettere e di essere invece idonea a svolgere mansioni interne;
che nel 2022 la parte resistente ha formulato un progetto di riorganizzazione aziendale (“progetto di accentramento dei nodi di Rete”), le cui fasi e modalità di attuazione venivano specificate, anche allo scopo di tutelare il personale coinvolto nella ricollocazione, negli accordi sindacali stipulati il 2.8.2022 e il 21.11.2022; che, in particolare, l'Accordo sindacale del 21.11.2022 ha previsto un'azione di accentramento dei nodi di rete e quindi la chiusura di quelli più piccoli, con l'obiettivo di migliorare la gestione delle lavorazioni interne, prevedendo quindi all' art. 4 “Nuova gestione degli inidonei al recapito” - quale è l'odierna Ricorrente – che alla lett. “b” dispone :” Al dipendente per il quale sia stata accertata, con le modalità previste per legge, l'incompatibilità definitiva allo svolgimento alla mansione di portalettere sarà proposta, in coerenza con quanto previsto dal CCNL 23 giugno 2021, l'assegnazione presso il Centro Accentrante in cui si registri possibilità di accipienza più vicino alla propria sede di lavoro e, comunque, all'interno della regione di assegnazione, tenendo a riferimento i dimensionamenti previsti con la presente Intesa, con riconoscimento dei trattamenti di cui all'art. 38 del citato CCNL, al ricorrere dei relativi presupposti. Qualora il dipendente non aderisca alla proposta di ricollocazione aziendale entro i termini indicati dall' si applicherà la disciplina prevista dal richiamato CCNL. La disciplina sopra Pt_3 descritta trova applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Intesa, in stretta correlazione con le tempistiche di implementazione del progetto di riorganizzazione anche con riferimento alle risorse la cui inidoneità sia stata accertata in data antecedente alla sottoscrizione del presente Verbale”; che l'art. 6 lett a) dell'accordo stipulato il 21.11.2022 stabilisce quanto segue: “ CALL TO ACTION (INDAGINE CONOSCITIVA ”, secondo cui: “L' in via meramente Pt_3 conoscitiva e non vincolante né per i dipendenti né per l procederà, sin da subito, a verificare Pt_3
l'interesse di tutto il personale coinvolto dal processo di accentramento delle ex lavorazioni interne ad essere destinatario di una delle leve gestionali di seguito descritte, finalizzate alla gestione delle eccedenze. L'indicazione data dal dipendente non avrà alcun effetto vincolante rispetto alle iniziative che saranno successivamente realizzate, essendo le stesse in ogni caso subordinate alle esigenze tecnico-organizzative dell'Azienda e al rispetto dei tempi di implementazione dell'intero processo di accentramento delle lavorazioni interne. L'Azienda, all'esito dell'indagine conoscitiva, fornirà alle OO.SS. a livello nazionale le risultanze aggregate e complessive della call to action”; che la lett. b) del medesimo articolo di cui sopra, recante la voce “ASSEGNAZIONE PRESSO I CENTRI ACCENTRANTI”
Pag. 3 a 10 dispone che “al fine di favorire l'avvio operativo del processo di riorganizzazione, in coerenza con il cronoprogramma di cui all'Allegato 2 al presente verbale, le Parti convengono che tutte le risorse interessate dalla presente riorganizzazione assegnate in Centri di Distribuzione allocati entro 30 Km dal Centro Accentrante verranno assegnate presso tale Centro per lo svolgimento di attività di smistamento. Saranno altresì assegnate presso il Centro Accentrante le risorse ALI assegnate in Centri di Distribuzione allocati oltre 30 Km che volontariamente richiedano il trasferimento presso il proprio Centro Accentrante;
ciò anche in deroga ai processi di mobilità volontaria tempo per tempo vigenti sulla base delle specifiche Intese definite tra le Parti”; di aver chiesto, partito il progetto di riorganizzazione aziendale, a CP_1 di essere sentita in relazione alla ricollocazione del personale nella quale era coinvolta;
di non aver ricevuto alcun riscontro alla sua precedente comunicazione;
di aver quindi inviato una nuova mail alla società resistente, chiedendo un colloquio avente ad oggetto le posizioni disponibili in sportelleria presso l'ufficio di LB (attività di front end), non essendo il suo nodo accentrante dislocato nel raggio di 30 Km, come previsto dagli Accordi Sindacali indicati;
di essersi dichiarata disponibile a valutare, in caso di impossibilità di inserimento in attività di sportelleria, anche l'assegnazione presso il nodo di accentramento Asti, che è collocato ad una distanza di 30 km dalla sua residenza;
di non aver ricevuto al riguardo alcuna risposta da;
che la parte resistente ha disatteso le azioni propedeutiche CP_1 alla ricollocazione indicate nella voce “Call to Action” di cui all'art. 6 a) dell'accordo sindacale, essendosi infatti limitata a contattare la lavoratrice l'8 febbraio 2024 dalla numerazione 0141357289 tramite la dott.ssa , chiedendole - in termini Persona_2 vaghi, generici e senza alcuna reale volontà di iniziare una proficua interlocuzione - la sua disponibilità rispetto alle varie leve di ricollocamento presenti;
di aver ricevuto solo il 19.6.2024, quando era in malattia, una comunicazione aziendale con cui la parte resistente ha espresso l'impossibilità di ricollocare la lavoratrice rispetto alle preferenze espresse;
che nella comunicazione in questione vi era un provvedimento di mutamento della sede di lavoro e di mansioni della ricorrente verso il CL di Cuneo efficace a partire dal 24.6.2024:
“… Lei sarà assegnato/a presso il CL di Cuneo sito nel Comune di Cuneo via Degli Artigiani 2, con mansioni di Addetto di Produzione, osservando l'articolazione oraria ivi applicata”; che il provvedimento citato, con cui è stato prescritto un mutamento di sede lavorativa e di mansioni, è stato disposto unilateralmente dalla società datrice di lavoro, con soli 5 giorni di preavviso (in luogo dei 45 di cui all'art. 38 lettera A III CCNL) e per di più verso una sede lavorativa distante ben 68 km dalla residenza attuale della lavoratrice, prevedendo, tra l'altro, anche turnazioni notturne, del tutto incompatibili con lo stato di salute della ricorrente, all'epoca in malattia;
che le mansioni svolte sino ad oggi dalla sig.ra , Pt_1 ossia le lavorazioni interne, non sono mai state soppresse nei centri di appartenenza, ma solo “spalmate” sui portalettere.
La parte resistente ha invece allegato: che la parte ricorrente non ha in realtà partecipato alla Call to Action;
che l'8.2.2024 la Responsabile delle Risorse Umane Ram 2 (sig.ra
) ha contattato la ricorrente invitandola ad esprimere la sua preferenza rispetto Per_2 alle diverse opzioni di ricollocazione;
che la ricorrente non ha espresso preferenze al riguardo, avendo invece chiesto il 27.5.2024 un colloquio a mezzo e-mail, incontro tenutosi il 29.5.2024 con il Responsabile Risorse Umane della Ram 2 OR ST ( ), Testimone_1
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il quale si è recato presso il CD di LB per incontrare la ricorrente;
che in tale occasione la dipendente ha espresso la volontà di effettuare il passaggio al settore Mercato Privati con mansioni di sportelleria, per le quali tuttavia è richiesto il requisito del diploma di scuola media superiore, titolo che la sig.ra non possiede essendo in possesso del solo Pt_1 diploma di licenza media inferiore;
che in realtà i CD sono rimasti operativi solo per la funzione Recapito, avvalendosi di risorse applicate nel solo ruolo di portalettere, mansione per la quale la sig.ra è stata a suo tempo risultata inidonea nel maggio 2016; infatti, Pt_1 i portalettere in forza al CD svolgono le sole attività residuali di lavorazione della corrispondenza strettamente necessarie ad approntare il “giro” di consegne secondo la zona/clientela loro attribuita;
che con PEC del 12 giugno indirizzate al Capo RAM 2 OR ST (sig.ra e al Responsabile Risorse Umani (dott. ) la ricorrente ha Pt_4 Tes_1 confermato di essere stata contattata “nel mese di febbraio” da una “collega di Risorse Umane per una indagine conoscitiva (detta Call ti Action come da art. 6 capoverso A dell'Accordo stipulato il 21 Con novembre 2022) sulle eventuali leve di ricollocazione”, di aver richiesto la ricollocazione in (Mercato Privati – mansioni di sportelleria) e di essere stata informata in occasione di una Con
“conversazione de visu … che non sarebbe stata possibile la mia ricollocazione in oiché non in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore”; che sempre in quell'occasione la ricorrente ha ribadito di non essere interessata ad un ricollocamento verso il Progetto Insourcing poiché, ritenuta da questa, attività lesiva per la sua integrità psicofisica in quanto degradante rispetto alla sua esperienza professionale ed alienante rispetto alle condizioni di lavoro.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione per asserita natura discriminatoria e illegittimità di un provvedimento di trasferimento di una dipendente di Controparte_1 dichiarata inidonea dal punto di vista fisico a svolgere le mansioni per cui è stata assunta (portalettere).
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare che il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore ha ad oggetto l'accertamento in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche e organizzative che devono giustificarlo ed è insindacabile l'opportunità del trasferimento, con le uniche eccezioni derivanti dal fatto che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e dall'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, che impongono al datore di lavoro, qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, di preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento (Cassazione 11597/03, 11624/02, 12812/99, 6408/93).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, emergono plurimi profili di illegittimità e del carattere discriminatorio del trasferimento della sig.ra Parte_1 per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, il provvedimento di trasferimento della lavoratrice è stato emanato in violazione del termine minimo del preavviso di 45 giorni previsti dall'art. 38 del CCNL
Pag. 5 a 10 applicato, secondo cui “Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, indicando le motivazioni per le quali è disposto, con un preavviso rispettivamente non inferiore a 45 giorni, ovvero a 60 giorni nei confronti del lavoratore senza o con famiglia a carico. La Società, in caso di particolari esigenze di servizio, può disporre il trasferimento con un preavviso inferiore rispetto ai predetti termini, erogando per il restante periodo le indennità previste in caso di trasferta.”. Nel caso di specie, la deroga all'osservanza del termine in questione non è stata provata in alcun modo da , il cui onere grava CP_1
a suo carico in base al principio della vicinanza della prova, né tantomeno quest'ultima ha corrisposto alla lavoratrice le relative indennità. Occorre sul punto evidenziare che il mancato rispetto del termine di preavviso di 45 giorni può essere giustificato da “particolari esigenze di servizio”, ferma restando l'erogazione da parte del datore di lavoro per il restante periodo delle indennità previste in caso di trasferta. La condotta tenuta nel caso di specie dalla parte resistente si pone perciò in contrasto con il principio del terzo escluso, cardine della logica formale di origine aristotelica. Il principio del terzo escluso afferma infatti che, data una qualsiasi proposizione A, si possono avere solo due eventualità: o è vera A oppure è vera la sua negazione, cioè la proposizione “non A”. Se una proposizione A è vera, allora non A è falsa;
se A è falsa, allora non A è vera: “tertium non datur”, ossia non esiste un'altra possibilità. Ed è quanto avvenuto nel caso di specie, perché, ferma restando l'inosservanza del preavviso minimo di 45 giorni, non si comprende come possa, da un lato, CP_1 giustificare la riduzione del termine in questione sulla base di non meglio precisate esigenze di riorganizzazione aziendale, e poi però non indennizzare in tal senso la lavoratrice, essendosi la parte resistente limitata ad allegare che “La complessità e vastità della riorganizzazione ben giustifica allora eventuali difficoltà anche quanto alle tempistiche attuative.” (cfr. pag. 18 memoria difensiva).
In secondo luogo, preme a questo Giudice rilevare che non ha rispettato la CP_1 procedura prevista dall'art. 4, lett. b) dell'accordo sindacale del 21.11.2022, secondo cui “Al dipendente per il quale sia stata accertata, con le modalità previste per legge, l'incompatibilità definitiva allo svolgimento alla mansione di portalettere sarà proposta, in coerenza con quanto previsto dal CCNL 23 giugno 2021, l'assegnazione presso il Centro Accentrante in cui si registri possibilità di accipienza più vicino alla propria sede di lavoro e, comunque, all'interno della regione di assegnazione, tenendo a riferimento i dimensionamenti previsti con la presente Intesa, con riconoscimento dei trattamenti di cui all'art. 38 del citato CCNL, al ricorrere dei relativi presupposti. Qualora il dipendente non aderisca alla proposta di ricollocazione aziendale entro i termini indicati dall' si applicherà la disciplina prevista dal Pt_3 richiamato CCNL.”. Nel caso di specie, il Centro Accentrante più vicino alla propria sede di lavoro (LB) è quello di Asti (il quale dista 30 km circa), mentre la ricorrente è stata assegnata verso il Centro Accentrante di Cuneo, distante 68 km dalla sede di lavoro di provenienza, ossia il CD di LB.
In terzo luogo, non ha dato alcun riscontro alla mail inviata dalla lavoratrice CP_1 il 30.5.2024, in cui quest'ultima ha manifestato una residuale disponibilità ad essere assegnata alla sede di Asti.
In aggiunta, il provvedimento di trasferimento della lavoratrice viola l'art.38 al capoverso A comma IX del CCNL, secondo cui: “Il lavoratore ha diritto: al rimborso delle spese di viaggio e
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di trasloco nonché all'indennità di trasferta per il tempo trascorso in viaggio nelle misure indicate dall'art. 40 del presente CCNL;
ad una indennità di prima sistemazione, secondo le misure di seguito riportate: DISTANZA TRA 30 E 50 KM – 4 MENSILITA' DISTANZA TRA 50 E 100 KM – 8 MENSILITA'.”, considerato che il provvedimento emanato nel caso di specie dalla parte resistente non ha minimamente fatto cenno alla disposizione in questione.
È necessario altresì evidenziare l'apoditticità della motivazione del provvedimento di trasferimento, dal momento che lo stesso sarebbe stato legittimato da “…esiti delle verifiche attitudinali effettuate dall'Azienda…” (cfr. doc. 11 fasc. ricorrente).
Gli esiti dell'istruttoria orale
Né tantomeno è possibile fondare la legittimità del provvedimento in questione su colloqui intercorsi tra la lavoratrice e . Sul punto, è bene infatti rilevare che CP_1 Tes_2
, teste di parte ricorrente, ha riferito che “…la ricorrente aveva ricevuto una
[...] telefonata dalle risorse umane d in cui le chiedevano come volesse CP_1 essere ricollocata;
per puro caso, io ero presente quando c'è stata quella telefonata, perché avevo partecipato ad un seminario di studio a Torino;
ero presente quando la ricorrente ha fatto quella telefonata;
mi ricordo che la sig.ra rimase Pt_1 sconvolta dalla telefonata in cui non le si davano informazioni sulle tempistiche, sul processo di selezione e sui vari passaggi che avrebbe potuto comportare questo ricollocamento;
…so che la ricorrente ha avuto questo colloquio con il sig;
Tes_1 la ricorrente mi ha riferito che questo incontro durò pochissimo, senza niente di scritto, in cui il responsabile le ha chiesto quale fosse il titolo di studio della ricorrente;
quando il sig ha saputo che la ricorrente non aveva il titolo di Tes_1 studio adatto, le ha detto che non era possibile ottenere quella posizione;
in realtà, questa è una contraddizione perché l'accordo sindacale si riferisce proprio a questo tipo di deroghe alle politiche attive tempo per tempo vigenti;
non si riusciva a capire perché un'inidonea assoluta al recapito potesse recarsi al lavoro con mezzo proprio facendo 150 km al giorno, poiché i mezzi pubblici per gli orari del CS di Cuneo non sono idonei perché il primo turno comincia alle 4:30 del mattino;
così come anche per il turno centrale ci si può arrivare con i mezzi pubblici, ma non si può tornare;
confermo che gli accordi sindacali cui ho fatto riferimento sono quelli indicati al punto 4 del ricorso;
conosco questi accordi sindacali perché si temeva che l'arretramento dei nodi di rete comportasse per le persone che lavoravano nei centri più piccoli un loro trasferimento nei centri più grandi;
le persone che lavorano nei centri più piccoli sono ex postini che vengono dichiarati inidonei e che vengono spostati ad attività di lavorazione interna;
si tratta di soggetti fragili, con problemi fisici;
confermo il capitolo 14 del ricorso: le lavorazioni interne presenti nei centri che sono stati accorpati vengono adesso svolte dai portalettere;
quelle lavorazioni sono state ripartite sui portalettere.”.
La deposizione testimoniale di conferma ulteriormente la prassi illegittima posta Tes_2 in essere da , la quale non ha rispettato i passaggi necessari previsti ai fini della CP_1
Pag. 7 a 10 legittimità del trasferimento della sig.ra , in quanto quest'ultima non è stata Pt_1 informata sul processo di selezione e sui vari step che avrebbe potuto comportare il ricollocamento della lavoratrice. Occorre sul punto evidenziare che si è CP_1 limitata a contattare la lavoratrice nel febbraio 2024 sul recapito cellulare della ricorrente ed in via del tutto informale, chiedendole - in termini vaghi, generici e senza alcuna reale volontà di iniziare una proficua interlocuzione - la sua disponibilità rispetto alle varie leve di ricollocamento presenti (cfr. circostanza di fatto confermata dalla testimonianza di
“…la ricorrente aveva ricevuto una telefonata dalle risorse umane di Tes_2
in cui le chiedevano come volesse essere ricollocata;
per puro caso, CP_1 io ero presente quando c'è stata quella telefonata, perché avevo partecipato ad un seminario di studio a Torino;
ero presente quando la ricorrente ha fatto quella telefonata;
mi ricordo che la sig.r rimase sconvolta dalla telefonata in cui Pt_1 non le si davano informazioni sulle tempistiche, sul processo di selezione e sui vari passaggi che avrebbe potuto comportare questo ricollocamento;
conosco questa vicenda perché l'abbiamo vissuta sul nostro centro postale a Ferrara, perché l'accentramento dei luoghi di rete ha riguardato tutti e non è ancora finito;
preciso che la telefonata in cui ero presente risale a febbraio 2024, perché nei primi quindici giorni di febbraio mi muovevo tra Bologna e Torino per questi seminari di studio;
”.
Né tantomeno il colloquio svoltosi con il sig. , responsabile dell'ufficio Testimone_1 postale di Asti, sana la mancanza di queste garanzie procedimentali. Infatti, il sig. , Tes_1 escusso come teste, ha solo riferito di aver avuto un colloquio con la ricorrente a giugno 2024 in cui quest'ultima le aveva riferito di voler “….andare in MP (mercato privati); le dissi che per andare in quel settore era richiesto il diploma superiore;
la ricorrente doveva andare a lavorare presso la sede di Cuneo, perché il suo settore era stato spostato lì; non ho avuto altri momenti di incontro con la ricorrente;
questo colloquio con la ricorrente si è tenuto ad inizio giugno 2024;…”. Il colloquio in questione non soddisfa però le richieste avanzate dalla parte ricorrente nella mail del 30.5.2024, considerato infatti che la missiva in questione è rimasta priva di riscontro e che l'incontro avuto con il sig. ha avuto diverso oggetto. Tes_1
Del tutto irrilevante è, infine, la testimonianza di , teste di parte resistente e Testimone_3 responsabile, il quale non ha nemmeno conosciuto direttamente la parte ricorrente se non
“de relato”, ossia indirettamente tramite . Testimone_1
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza solo parziale del ricorso, che deve essere pertanto accolto solo in parte, con conseguente accertamento del carattere discriminatorio e dell'illegittimità del provvedimento di trasferimento della parte ricorrente, nonché condanna della parte resistente a: allocare definitivamente la ricorrente presso la propria sede lavorativa di origine, LB, con adibizione a mansioni interne o tramite il passaggio al mercato privati con mansioni di sportelleria o front end, e comunque nel rispetto delle sue limitazioni fisiche o, in alternativa, allocare la ricorrente presso il nodo
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di accentramento di Asti e sempre con adibizione a mansioni interne e nel rispetto delle limitazioni fisiche a lei riconosciute;
pagare in favore della parte ricorrente l'indennità di preavviso al trasferimento pari a 45 giorni, quantificabile in euro 2.756,00, oltre alla corresponsione di 8 mensilità di indennità di trasferimento, quantificabile in euro 14.333,20, come si evince dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente non specificatamente contestati dalla parte resistente.
Occorre rilevare, infine, che la condanna così disposta nei confronti di appare CP_1 già di per sé pienamente satisfattiva delle ragioni della parte ricorrente, con conseguente insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno, atteso che nel caso di specie l'interesse processuale in capo alla parte ricorrente si fonda principalmente sull'ottenimento del trasferimento presso l'ufficio postale più vicino alla propria sede di origine;
oltretutto, dalla condotta processuale tenuta nel caso di specie dalla parte ricorrente è emerso il suo totale disinteresse a conseguire vantaggi in termini economici, giacché la lavoratrice ha per ben due volte rifiutato le proposte conciliative (la prima di euro 5.000 lordi e la seconda di euro 7.000 lordi). Ne discende quindi che la condanna a carico di al CP_1 risarcimento di un danno ulteriore, oltre alle riconosciute indennità, si traduce in un ingiustificato arricchimento in capo alla parte ricorrente.
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Le spese di lite
Infine, sussistono nel caso di specie i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso con conseguente rigetto di uno dei capi autonomi della domanda giudiziale prospettata dalla parte ricorrente (cfr. al riguardo sentenza Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite ha espresso il seguente principio di diritto:
“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”).
P.Q.M.
Pag. 9 a 10 Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara il carattere discriminatorio e l'illegittimità del provvedimento di trasferimento della parte ricorrente;
condanna la parte resistente ad allocare definitivamente la ricorrente presso la propria sede lavorativa di origine, LB, con adibizione a mansioni interne o tramite il passaggio al mercato privati con mansioni di sportelleria o front end, e comunque nel rispetto delle sue limitazioni fisiche o, in alternativa, ad allocare la ricorrente presso il nodo di accentramento di Asti e sempre con adibizione a mansioni interne e nel rispetto delle limitazioni fisiche a lei riconosciute;
condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'indennità di preavviso al trasferimento pari a 45 giorni, quantificabile in euro 2.756,00, oltre alla corresponsione di 8 mensilità di indennità di trasferimento, quantificabile in euro 14.333,20; il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) spese di lite integralmente compensate tra le parti. Cuneo, 2.12.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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