Articolo 5 della Legge 6 agosto 1984, n. 425
Articolo 4Articolo 6
Versione
9 agosto 1984
Art. 5.

Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1 luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza.
Entrata in vigore il 9 agosto 1984
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