Art. 9.
I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall' articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36 , sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000.
L'importo annuo del contributo personale, determinato per ognuno dei quattro successivi periodi di anzianita' di iscrizione previsti dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 , ed elevato ai sensi del secondo comma del citato articolo 9, e' ulteriormente elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1975, rispettivamente:
per l'ufficiale giudiziario, a L. 121.200, 170.400, 217.200, 282.000;
per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 90.900, 127.860, 162.900, 211.500.
I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall' articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36 , sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000.
L'importo annuo del contributo personale, determinato per ognuno dei quattro successivi periodi di anzianita' di iscrizione previsti dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 , ed elevato ai sensi del secondo comma del citato articolo 9, e' ulteriormente elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1975, rispettivamente:
per l'ufficiale giudiziario, a L. 121.200, 170.400, 217.200, 282.000;
per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 90.900, 127.860, 162.900, 211.500.