TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/11/2025, n. 4288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4288 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3199/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti CELESTE LISO e SABINO SERNIA;
Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
[...]
in
[...] persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. dal Dirigente pro tempore
, ai sensi dell'art. 417 bis, co.1, c.p.c.; Controparte_2
PARTE RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 06.03.2025, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1 al riconoscimento giuridico del punteggio (6 punti) del servizio militare di leva obbligatorio prestato anche non in costanza di nomina, per la provincia di Taranto, anche ai fini delle prossime graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A.;
- per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari ai fini della corretta attribuzione dei punteggi spettanti al ricorrente e al corretto posizionamento di quest'ultimo nelle prossime graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale
A.T.A..
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa nei termini indicati in dispositivo.
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente domanda il riconoscimento del servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina nella maggiore misura indicata in ricorso.
Al riguardo, come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr.
TAR Lazio, 3 giugno 2022, n. 7245), si rileva che “l'art. 2050 del D.Lgs.
66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro". A seguito dell'emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010), si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l'art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro”.
Le disposizioni regolamentari del disciplinanti le graduatorie, sia ad CP_3 esaurimento che di istituto, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina.
Correttamente, infatti, si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie provinciali che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e, pertanto, può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010.
Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che
è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento (vd. in proposito TAR Lazio, 28 maggio 2021 n. 6355).
In tal senso, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2743 del 2020, ha ribadito che “per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l'orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, 6 novembre 2019,
n. 40 del 2020, di cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni”.
Il Consiglio di Stato, inoltre, si è pronunciato nuovamente sul punto (cfr.
CdS, 29 dicembre 2022, n. 11602), richiamando i principi già espressi con la richiamata sentenza del 29 aprile 2020, n. 2743, le cui motivazioni si richiamano e condividono: “deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme: l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita:
«Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui: i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.
Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre
2011, n. 4259; 17giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n.
2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore.
Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto, ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario, se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro, che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti, la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021), che è a base della valutazione, attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e
0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.
È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo, il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento”.
Le medesime considerazioni possono estendersi alla presente fattispecie, atteso che non si rinvengono nella disciplina della materia differenze tra la valutazione del servizio militare prestato dal personale docente e la valutazione di quello prestato dal personale A.T.A. (si consideri che l'art. 569 comma 3 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, applicabile al personale A.T.A., dispone negli stessi termini dell'art. 485 comma 7, che
“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”).
Dunque, correttamente nel DM 50/2021 - a cui ha fatto seguito il D.M.
89/2024, che regola la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2024-2027 - è stato valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma è stato assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010.
Peraltro, da ultimo, la Corte di Cassazione - in linea con la giurisprudenza sopra citata - ha riconosciuto che il DM in esame è rispettoso delle norme primarie, in quanto, attribuendo un punteggio, ha riconosciuto comunque un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. La Corte ha dunque espresso il seguente principio di diritto “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato sevizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”(cfr. Cass. n.
22429/24).
Pertanto, l'amministrazione ha tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.
Cosicché, per le ragioni suesposte, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione, ai fini del punteggio attribuito al personale
A.T.A. nell'ambito delle predette graduatorie, del servizio militare
(ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
In ragione della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite.
Bari, 14.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3199/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti CELESTE LISO e SABINO SERNIA;
Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
[...]
in
[...] persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. dal Dirigente pro tempore
, ai sensi dell'art. 417 bis, co.1, c.p.c.; Controparte_2
PARTE RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 06.03.2025, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1 al riconoscimento giuridico del punteggio (6 punti) del servizio militare di leva obbligatorio prestato anche non in costanza di nomina, per la provincia di Taranto, anche ai fini delle prossime graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A.;
- per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari ai fini della corretta attribuzione dei punteggi spettanti al ricorrente e al corretto posizionamento di quest'ultimo nelle prossime graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale
A.T.A..
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa nei termini indicati in dispositivo.
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente domanda il riconoscimento del servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina nella maggiore misura indicata in ricorso.
Al riguardo, come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr.
TAR Lazio, 3 giugno 2022, n. 7245), si rileva che “l'art. 2050 del D.Lgs.
66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro". A seguito dell'emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010), si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l'art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro”.
Le disposizioni regolamentari del disciplinanti le graduatorie, sia ad CP_3 esaurimento che di istituto, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina.
Correttamente, infatti, si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie provinciali che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e, pertanto, può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010.
Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che
è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento (vd. in proposito TAR Lazio, 28 maggio 2021 n. 6355).
In tal senso, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2743 del 2020, ha ribadito che “per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l'orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, 6 novembre 2019,
n. 40 del 2020, di cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni”.
Il Consiglio di Stato, inoltre, si è pronunciato nuovamente sul punto (cfr.
CdS, 29 dicembre 2022, n. 11602), richiamando i principi già espressi con la richiamata sentenza del 29 aprile 2020, n. 2743, le cui motivazioni si richiamano e condividono: “deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme: l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita:
«Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui: i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.
Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre
2011, n. 4259; 17giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n.
2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore.
Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto, ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario, se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro, che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti, la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021), che è a base della valutazione, attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e
0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.
È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo, il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento”.
Le medesime considerazioni possono estendersi alla presente fattispecie, atteso che non si rinvengono nella disciplina della materia differenze tra la valutazione del servizio militare prestato dal personale docente e la valutazione di quello prestato dal personale A.T.A. (si consideri che l'art. 569 comma 3 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, applicabile al personale A.T.A., dispone negli stessi termini dell'art. 485 comma 7, che
“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”).
Dunque, correttamente nel DM 50/2021 - a cui ha fatto seguito il D.M.
89/2024, che regola la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2024-2027 - è stato valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma è stato assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010.
Peraltro, da ultimo, la Corte di Cassazione - in linea con la giurisprudenza sopra citata - ha riconosciuto che il DM in esame è rispettoso delle norme primarie, in quanto, attribuendo un punteggio, ha riconosciuto comunque un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. La Corte ha dunque espresso il seguente principio di diritto “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato sevizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”(cfr. Cass. n.
22429/24).
Pertanto, l'amministrazione ha tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.
Cosicché, per le ragioni suesposte, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione, ai fini del punteggio attribuito al personale
A.T.A. nell'ambito delle predette graduatorie, del servizio militare
(ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
In ragione della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite.
Bari, 14.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli