Ordinanza collegiale 16 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00230/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01949/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2024, proposto da
GL DW GA Conchucos, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca De Giuli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore di Torino, prot. nr. 1704/2024 del 21 ottobre 2024, nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 il dott. LU AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 24 novembre 2023 il ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale ma l’appuntamento per il fotosegnalamento e l'acquisizione dell'istanza è stato fissato per il 30 luglio 2024, ossia successivamente alla scadenza del contratto di lavoro (30 marzo 2023).
2. In quella data il ricorrente si è presentato con un nuovo contratto di lavoro (valido fino al 30 settembre 2024) ma l’amministrazione non solo non solo non gli ha rilasciato il titolo richiesto, ma ha anche archiviato l’istanza perché il precedente 16 marzo era scaduto il termine massimo di permanenza in Italia concesso dal titolo (che non gli è mai stato rilasciato).
3. Con ricorso, notificato e depositato il 18 dicembre 2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
4. All’esito dell’udienza camerale del 15 gennaio 2025 il Collegio ha disposto un’istruttoria a carico dell’amministrazione procedente e in quella pubblica del 19 marzo 2025 ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente ai fini di un riesame ma la resistente non ha mai ottemperato all’ordine impartitole.
5. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
6. Con il proprio ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta interconnessione, il ricorrente censura la violazione degli artt. 2, 6 e 10- bis della legge 241/90; 5, comma 9 e 24, comma 10, del d.lgs. 286/98 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
In particolare egli asserisce che la mancata richiesta di conversione del titolo deriverebbe dal mancato possesso del permesso di soggiorno richiesto, che non gli sarebbe stato rilasciato nei termini normativamente previsti.
Circostanza, questa, che sarebbe ulteriormente aggravata dal fatto che l’amministrazione procedente avrebbe archiviato l’istanza senza neppure instaurare con lo straniero un valido contraddittorio procedimentale per il tramite della comunicazione prevista dall’art. 10- bis della lege 241/90.
7. Il motivo è fondato.
In primo luogo, il Collegio deve evidenziare che l'introduzione nel nostro ordinamento del preavviso di rigetto ha segnato l'ingresso di una nuova modalità di partecipazione al procedimento, in cui si è voluto “anticipare” l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale in modo da assicurare al privato la possibilità di comunicare quelle ragioni, fattuali e giuridiche, che potrebbero contribuire a far assumere all’amministrazione una diversa determinazione finale ( ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 5 dicembre 2019, n. 834).
Tale comunicazione ha acquisito ulteriore importanza a seguito della novella introdotta dall'art. 12, comma 1, lettera i) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120), che ha reso inapplicabile all’istituto de quo la “sanatoria” prevista dall’art. 21- octies della l. n. 241/1990, quanto meno per i provvedimenti discrezionali, per i quali l’amministrazione procedente non potrà più evitare l’annullamento dimostrando in giudizio che, anche in caso di instaurazione di un valido contraddittorio procedimentale, il provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso da quello in concreto adottato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6743).
Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie l’omissione dell’amministrazione è ancora più grave se si considera che la mancata concessione del titolo richiesto è dovuta al fatto che l’amministrazione non ha concluso il procedimento nei termini normativamente previsti: se, infatti, ciò fosse avvenuto, il ricorrente avrebbe avuto a disposizione un titolo di cui chiedere la conversione e, quindi, avrebbe potuto regolarizzare la propria presenza sul territorio nazionale.
Sul punto si rammenta, infatti, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che « per il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro assume spessore preponderante una valutazione prospettica dell'Amministrazione in ordine alla congruità e alla stabilità delle future fonti di sostentamento del richiedente. Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l'accoglimento dell'istanza di conversione che riposano in via precipua sull'esistenza di un contratto di lavoro idoneo all'ottenimento del titolo nonché sull'attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro. Rispetto a questi presupposti sostanziali, assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell'istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire. In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l'inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l'esito favorevole del procedimento per l'attribuzione della quota di conversione del titolo » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 7 giugno 2023, n. 5604).
Proprio per tali ragioni, il Collegio aveva ritenuto in sede cautelare che « l’istanza di conversione era carente per ragioni imputabili all’amministrazione » e le aveva pertanto ordinato di riaprire il procedimento e di concluderlo « con un provvedimento espresso e congruamente motivato che valuti se, al momento della proposizione dell’istanza, il ricorrente possedeva i requisiti per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro stagionale e, in caso di risposta affermativa, di esaminare l’istanza di conversione alla luce dei principi espressi in motivazione » (ord. n. 113 del 20 marzo 2025) ma l’amministrazione non ha ottemperato all’odierne impartitole.
8. Per quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e obbligo dell’amministrazione resistente di riesaminare l’istanza dello straniero, in contraddittorio con lo stesso, e di concludere il relativo procedimento, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con un provvedimento espresso e congruamente motivato che valuti se, al momento della proposizione della domanda, lo straniero era in possesso dei requisiti per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro stagionale e, in caso di risposta affermativa, che esamini l’istanza di conversione alla luce dei principi espressi in motivazione.
9. In virtù delle peculiarità della vicenda e del contenuto della presente decisione, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RO, Presidente
LU AV, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AV | EL RO |
IL SEGRETARIO