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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/06/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 670/2025 R.A.C.C.
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale di causa nel procedimento semplificato di cognizione di primo grado iscritto al n° 670/2025 R.A.C.C. in data 13 marzo 2025 da con il procuratore avv. SANDRINI Parte_1
LUCIANO,
a p p e l l a n t e contro Controparte_1
a p p e l l a t o
All'udienza del giorno 10/06/2025 avanti al sottoscritto dott. F. Venier è comparso il solo procuratore dell'appellante avv. SANDRINI LUCIANO;
nessuno compare per la società appellata.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione di appello alla società convenuta,
d i c h i a r a la contumacia di Controparte_1
Il procuratore dell'appellante insiste per l'accoglimento dell'appello.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore dell'appellante a precisare le conclusioni.
Il procuratore dell'appellante precisa le conclusioni richiamandosi a quelle formulate nell'atto di citazione in appello.
Il Giudice invita il procuratore dell'appellante a discutere la causa e, dopo breve discussione, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott.
Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 670/2025 del R.A.C.C. in data 13 marzo 2025, iniziata con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 7 marzo 2025
d a
- , con il procuratore e domiciliatario Parte_1
avvocato SANDRINI LUCIANO per procura speciale a margine dell'atto di citazione in appello,
a t t o r e - a p p e l l a n t e
c o n t r o
- Controparte_1
c o n v e n u t o – a p p e l l a t o – c o n t u m a c e
avente per oggetto: indebito oggettivo – 1.40.111 - appello avverso la sentenza n° 92/25 pronunciata dal Giudice di Pace di Udine in data 13
febbraio 2025.
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni dell'appellante, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letti gli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Udine ha revocato il decreto con il quale era stato ingiunto alla società il pagamento della somma di € Controparte_1
1.500,00, versato dall'appellante quale caparra per un contratto d'appalto
SENTENZA 10.6.2025 N° 670/25 R.G. Pag. 1 relativo alla esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione energetica di due immobili di sua proprietà.
Il Giudice di Pace, rilevato che con una precedente sentenza pronunciata tra le parti da questo Tribunale, il contratto d'appalto era stato dichiarato nullo e le domande proposte da di risoluzione del contratto e di Parte_1
restituzione del doppio della caparra o di risarcimento del danno erano state respinte, ritenuto che la vicenda portata al suo esame fosse la stessa già
decisa dal Tribunale, ha affermato la inammissibilità della domanda di ripetizione proposta in via monitoria per violazione del principio del ne bis
in idem.
La sentenza è stata impugnata da sull'assunto che la Parte_1
decisione del Tribunale non gli precludesse la proposizione della domanda di ripetizione di indebito, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di
Pace.
L'appello è fondato.
Il Giudice di Pace ha richiamato i principi espressi da Cass. sez. I, 21 luglio
2005, n. 15341, secondo cui “il principio del "ne bis in idem" preclude
l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti,
allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di
merito. Detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c., e rispondente a
irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il
medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica
domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita
reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta” e da Cass. sez. III, 7
novembre 2024, n. 28746, secondo cui “in caso di due cause tra le stesse
parti, basate sullo stesso rapporto giuridico, se una di esse viene risolta con una sentenza definitiva, l'accertamento così ottenuto sulla situazione
giuridica, cioè la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un
SENTENZA 10.6.2025 N° 670/25 R.G. Pag. 2 punto comune a entrambe le cause, preclude la possibilità di riesaminare lo
stesso punto di diritto risolto, anche se il successivo giudizio ha scopi
diversi dal primo”.
In sostanza, il giudice di prime cure ha ritenuto che la decisione assunta dal
Tribunale sul rapporto contrattuale intercorso tra le parti, una volta passata in giudicato, precludesse la proposizione di ulteriori domande relative a quel rapporto, in quanto avrebbero dovuto essere proposte nel primo giudizio,
atteso il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
A conforto di tale conclusione la sentenza appellata ha richiamato la affermazione, contenuta nella sentenza del Tribunale in precedenza pronunciata tra le parti, secondo cui, alla luce della sentenza delle SS.UU.
12 dicembre 2014, n. 26242, “avrebbe potuto Parte_1
svolgere, nel termine accordato ai sensi dell'art. 101 c. 2 c.p.c., domanda di accertamento della nullità del contratto e di restituzione dell'importo versato quale caparra a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.”,
cosa che non aveva fatto.
In realtà, i peculiari profili della vicenda processuale intercorsa tra le parti rendono inapplicabili sic et simpliciter i principi richiamati dal Giudice di
Pace.
Nella prima causa iniziata avanti a questo Tribunale da Parte_1
, l'attore aveva chiesto che venisse accertata la risoluzione del
[...]
contratto concluso con per effetto delle diffide ad Controparte_1
adempiere inviate alla società o che il contratto venisse dichiarato risolto per l'inadempimento dell'appaltatrice e, per l'effetto, che questa venisse condannata a restituire il doppio della caparra o a risarcirgli i danni cagionati dall'inadempimento.
Le sue domande sono state disattese dal Tribunale, che ha rilevato d'ufficio la nullità del contratto d'appalto “per indeterminatezza ed indeterminabilità
delle prestazioni dedotte, sia quella a carico della venditrice, descritta in
SENTENZA 10.6.2025 N° 670/25 R.G. Pag. 3 termini completamente generici, sia quella a carico del compratore (…), nulla essendo indicato in ordine al prezzo dell'indeterminata fornitura,
necessario riferimento per la determinazione della detrazione e del
conseguente credito fiscale oggetto di cessione”.
Se è vero che la preclusione determinata dal giudicato si realizza quando la nuova domanda venga proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell'azione, e dunque i soggetti, la causa petendi e il petitum, altra è
la causa petendi di restituzione della caparra fondata sulla risoluzione per inadempimento del contratto, altra quella della restituzione di quanto indebitamente corrisposto in esecuzione di un contratto nullo.
E se anche l'odierno appellante avrebbe potuto proporre una domanda fondata sull'art. 2033 c.c. a seguito del rilievo d'ufficio della nullità del contratto da lui concluso con (e se l'avesse proposta il Controparte_1
giudice avrebbe potuto accoglierla – Cass. sez. II, 15 gennaio 2018, n. 715),
non per questo era obbligato a farlo, sia perché la sua proposizione rientrava nella autonomia della parte (Cass. sez. III, 29 gennaio 2013, n. 2075), sia perché la domanda restitutoria non è comunque riconducibile al
“deducibile” connesso alla azione di risoluzione o di nullità del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito in tali domande.
Rientra dunque nella autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, come dell'accertamento della nullità, “chiedendo o meno, anche
in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa” (Cass. sez. II, 18 agosto 2022, n. 24915), come appunto ha fatto . Parte_1
Ne consegue che la sentenza appellata va integralmente riformata, con reiezione dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di e condanna di questa a Controparte_1
rimborsare a le spese di entrambi i gradi del giudizio, Parte_1
che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della mancata assunzione
SENTENZA 10.6.2025 N° 670/25 R.G. Pag. 4 di prove costituende e delle modalità decisorie del presente grado.
Poiché in esecuzione della sentenza di primo grado è Parte_1
stato condannato a rimborsare le spese alla controparte, con distrazione in favore del procuratore di questa e ha provveduto al pagamento (doc. 1 di parte appellante), è necessario pronunciare condanna alla restituzione di quanto pagato, al fine di munire l'appellante di un titolo direttamente eseguibile nei confronti del menzionato procuratore.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza appellata definitivamente pronunciando,
1) Respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 4648/2023 emesso nei suoi confronti dal Giudice di Pace di
Udine in data 4 ottobre 2023 che, per l'effetto, integralmente conferma;
2) Condanna e per essa il suo procuratore antistatario Controparte_1
avvocato Michela Moscon, a restituire a l'importo di € Parte_1
1.140,98, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 1 dalla data del pagamento al 7 marzo 2025 e agli interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. da tale ultima data al saldo;
3) Condanna in persona del legale rappresentante, a Controparte_1
rifondere a le spese del primo grado del giudizio, Parte_1
liquidate in € 49,00 per esborsi, in € 236,00 per la fase di studio, in € 252,00 per la fase introduttiva, in € 425,00 per la fase decisionale e in € 136,95 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
4) Condanna in persona del legale rappresentante, a Controparte_1
rifondere a le spese del presente grado del giudizio, Parte_1
liquidate in € 201,00 per esborsi, in € 425,00 per la fase di studio, in €
425,00 per la fase introduttiva, in € 425,50 per la fase decisionale e in €
191,33 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
SENTENZA 10.6.2025 N° 670/25 R.G. Pag. 5 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Udine, il 10/06/2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
SENTENZA 10.6.2025 N° 670/25 R.G. Pag. 6
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale di causa nel procedimento semplificato di cognizione di primo grado iscritto al n° 670/2025 R.A.C.C. in data 13 marzo 2025 da con il procuratore avv. SANDRINI Parte_1
LUCIANO,
a p p e l l a n t e contro Controparte_1
a p p e l l a t o
All'udienza del giorno 10/06/2025 avanti al sottoscritto dott. F. Venier è comparso il solo procuratore dell'appellante avv. SANDRINI LUCIANO;
nessuno compare per la società appellata.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione di appello alla società convenuta,
d i c h i a r a la contumacia di Controparte_1
Il procuratore dell'appellante insiste per l'accoglimento dell'appello.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore dell'appellante a precisare le conclusioni.
Il procuratore dell'appellante precisa le conclusioni richiamandosi a quelle formulate nell'atto di citazione in appello.
Il Giudice invita il procuratore dell'appellante a discutere la causa e, dopo breve discussione, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott.
Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 670/2025 del R.A.C.C. in data 13 marzo 2025, iniziata con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 7 marzo 2025
d a
- , con il procuratore e domiciliatario Parte_1
avvocato SANDRINI LUCIANO per procura speciale a margine dell'atto di citazione in appello,
a t t o r e - a p p e l l a n t e
c o n t r o
- Controparte_1
c o n v e n u t o – a p p e l l a t o – c o n t u m a c e
avente per oggetto: indebito oggettivo – 1.40.111 - appello avverso la sentenza n° 92/25 pronunciata dal Giudice di Pace di Udine in data 13
febbraio 2025.
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni dell'appellante, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letti gli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Udine ha revocato il decreto con il quale era stato ingiunto alla società il pagamento della somma di € Controparte_1
1.500,00, versato dall'appellante quale caparra per un contratto d'appalto
SENTENZA 10.6.2025 N° 670/25 R.G. Pag. 1 relativo alla esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione energetica di due immobili di sua proprietà.
Il Giudice di Pace, rilevato che con una precedente sentenza pronunciata tra le parti da questo Tribunale, il contratto d'appalto era stato dichiarato nullo e le domande proposte da di risoluzione del contratto e di Parte_1
restituzione del doppio della caparra o di risarcimento del danno erano state respinte, ritenuto che la vicenda portata al suo esame fosse la stessa già
decisa dal Tribunale, ha affermato la inammissibilità della domanda di ripetizione proposta in via monitoria per violazione del principio del ne bis
in idem.
La sentenza è stata impugnata da sull'assunto che la Parte_1
decisione del Tribunale non gli precludesse la proposizione della domanda di ripetizione di indebito, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di
Pace.
L'appello è fondato.
Il Giudice di Pace ha richiamato i principi espressi da Cass. sez. I, 21 luglio
2005, n. 15341, secondo cui “il principio del "ne bis in idem" preclude
l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti,
allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di
merito. Detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c., e rispondente a
irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il
medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica
domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita
reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta” e da Cass. sez. III, 7
novembre 2024, n. 28746, secondo cui “in caso di due cause tra le stesse
parti, basate sullo stesso rapporto giuridico, se una di esse viene risolta con una sentenza definitiva, l'accertamento così ottenuto sulla situazione
giuridica, cioè la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un
SENTENZA 10.6.2025 N° 670/25 R.G. Pag. 2 punto comune a entrambe le cause, preclude la possibilità di riesaminare lo
stesso punto di diritto risolto, anche se il successivo giudizio ha scopi
diversi dal primo”.
In sostanza, il giudice di prime cure ha ritenuto che la decisione assunta dal
Tribunale sul rapporto contrattuale intercorso tra le parti, una volta passata in giudicato, precludesse la proposizione di ulteriori domande relative a quel rapporto, in quanto avrebbero dovuto essere proposte nel primo giudizio,
atteso il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
A conforto di tale conclusione la sentenza appellata ha richiamato la affermazione, contenuta nella sentenza del Tribunale in precedenza pronunciata tra le parti, secondo cui, alla luce della sentenza delle SS.UU.
12 dicembre 2014, n. 26242, “avrebbe potuto Parte_1
svolgere, nel termine accordato ai sensi dell'art. 101 c. 2 c.p.c., domanda di accertamento della nullità del contratto e di restituzione dell'importo versato quale caparra a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.”,
cosa che non aveva fatto.
In realtà, i peculiari profili della vicenda processuale intercorsa tra le parti rendono inapplicabili sic et simpliciter i principi richiamati dal Giudice di
Pace.
Nella prima causa iniziata avanti a questo Tribunale da Parte_1
, l'attore aveva chiesto che venisse accertata la risoluzione del
[...]
contratto concluso con per effetto delle diffide ad Controparte_1
adempiere inviate alla società o che il contratto venisse dichiarato risolto per l'inadempimento dell'appaltatrice e, per l'effetto, che questa venisse condannata a restituire il doppio della caparra o a risarcirgli i danni cagionati dall'inadempimento.
Le sue domande sono state disattese dal Tribunale, che ha rilevato d'ufficio la nullità del contratto d'appalto “per indeterminatezza ed indeterminabilità
delle prestazioni dedotte, sia quella a carico della venditrice, descritta in
SENTENZA 10.6.2025 N° 670/25 R.G. Pag. 3 termini completamente generici, sia quella a carico del compratore (…), nulla essendo indicato in ordine al prezzo dell'indeterminata fornitura,
necessario riferimento per la determinazione della detrazione e del
conseguente credito fiscale oggetto di cessione”.
Se è vero che la preclusione determinata dal giudicato si realizza quando la nuova domanda venga proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell'azione, e dunque i soggetti, la causa petendi e il petitum, altra è
la causa petendi di restituzione della caparra fondata sulla risoluzione per inadempimento del contratto, altra quella della restituzione di quanto indebitamente corrisposto in esecuzione di un contratto nullo.
E se anche l'odierno appellante avrebbe potuto proporre una domanda fondata sull'art. 2033 c.c. a seguito del rilievo d'ufficio della nullità del contratto da lui concluso con (e se l'avesse proposta il Controparte_1
giudice avrebbe potuto accoglierla – Cass. sez. II, 15 gennaio 2018, n. 715),
non per questo era obbligato a farlo, sia perché la sua proposizione rientrava nella autonomia della parte (Cass. sez. III, 29 gennaio 2013, n. 2075), sia perché la domanda restitutoria non è comunque riconducibile al
“deducibile” connesso alla azione di risoluzione o di nullità del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito in tali domande.
Rientra dunque nella autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, come dell'accertamento della nullità, “chiedendo o meno, anche
in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa” (Cass. sez. II, 18 agosto 2022, n. 24915), come appunto ha fatto . Parte_1
Ne consegue che la sentenza appellata va integralmente riformata, con reiezione dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di e condanna di questa a Controparte_1
rimborsare a le spese di entrambi i gradi del giudizio, Parte_1
che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della mancata assunzione
SENTENZA 10.6.2025 N° 670/25 R.G. Pag. 4 di prove costituende e delle modalità decisorie del presente grado.
Poiché in esecuzione della sentenza di primo grado è Parte_1
stato condannato a rimborsare le spese alla controparte, con distrazione in favore del procuratore di questa e ha provveduto al pagamento (doc. 1 di parte appellante), è necessario pronunciare condanna alla restituzione di quanto pagato, al fine di munire l'appellante di un titolo direttamente eseguibile nei confronti del menzionato procuratore.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza appellata definitivamente pronunciando,
1) Respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 4648/2023 emesso nei suoi confronti dal Giudice di Pace di
Udine in data 4 ottobre 2023 che, per l'effetto, integralmente conferma;
2) Condanna e per essa il suo procuratore antistatario Controparte_1
avvocato Michela Moscon, a restituire a l'importo di € Parte_1
1.140,98, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 1 dalla data del pagamento al 7 marzo 2025 e agli interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. da tale ultima data al saldo;
3) Condanna in persona del legale rappresentante, a Controparte_1
rifondere a le spese del primo grado del giudizio, Parte_1
liquidate in € 49,00 per esborsi, in € 236,00 per la fase di studio, in € 252,00 per la fase introduttiva, in € 425,00 per la fase decisionale e in € 136,95 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
4) Condanna in persona del legale rappresentante, a Controparte_1
rifondere a le spese del presente grado del giudizio, Parte_1
liquidate in € 201,00 per esborsi, in € 425,00 per la fase di studio, in €
425,00 per la fase introduttiva, in € 425,50 per la fase decisionale e in €
191,33 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
SENTENZA 10.6.2025 N° 670/25 R.G. Pag. 5 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Udine, il 10/06/2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
SENTENZA 10.6.2025 N° 670/25 R.G. Pag. 6