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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
ON RA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 589/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 S.r.l. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia In Persona Del Comm. Str. L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - 93238890722
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 381/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 20/02/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO DI PA n. 0379385E20220007088 CONTRIBUTI 2017
- SOLLECITO DI PA n. 0379385E20220007088 CONTRIBUTI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste nel rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sull'appello iscritto al n. 589/2024 R.G. proposto da Ricorrente_1, nata ad [...] il Data nascita_ ed ivi residente alla Indirizzo_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), avverso la sentenza n. 381/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari in data 16 ottobre 2023 e depositata in data
20 febbraio 2024, non notificata, nei confronti del CONSORZIO UNICO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA
(C.F. 93544360725) con sede legale in Bari (BA) in C.so Trieste n° 11, in persona del suo Commissario Straordinario e Legale Rappresentante pro tempore, dott. Rappresentante_1
********
Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia notificava a Ricorrente_1 il sollecito di pagamento n. 0379385E20220007088 del 21.06.2022, per il pagamento di euro 24,58 per l'anno 2018 e sottominimi 2017 per presunti contributi per difesa idraulica di fabbricati nel Comune di Altamura.
Con la sentenza n. 381/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari rigettava il ricorso proposto in merito dalla odierna appellante.
Avverso tale sentenza è stato proposto appello, contestando la violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 10 R.D. n. 215/33 e chiedendo, in riforma della sentenza gravata, l'accoglimento del ricorso proposto in primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito nel presente giudizio il Consorzio appellato chiedendo da parte sua il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta in quanto infondata, con conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese di lite del grado di appello.
All'udienza del 16.12.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati i motivi di gravame e la documentazione probatoria acquisita nel corso del giudizio di primo grado, ritiene la Corte che la sentenza impugnata deve essere pienamente confermata.
Come condivisibilmente argomentato nella sentenza oggetto di gravame, il Consorzio di Bonifica, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla contribuente con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ha offerto prove in grado di documentare lo svolgimento nell'anno di riferimento di opere manutentive e di miglioramento fondiario da cui poter dedurre la sussistenza del presupposto del beneficio diretto e specifico;
beneficio imprescindibilmente richiesto al fine di poter avanzare nei confronti dei proprietari delle unità immobiliari incluse nel relativo perimetro consortile il pagamento pro quota delle spese all'uopo sostenute dal Consorzio di bonifica.
Il Consorzio ha infatti prodotto in primo grado una perizia di parte ed ha quindi dimostrato la piena sussistenza di attività di manutentive dei canali di scolo, derivando il beneficio per le singole unità immobiliari dalle complessive opere idrauliche presenti nel perimetro consortile, secondo le caratteristiche proprie del relativo bacino idrografico. Quanto alle spese di lite ritiene la Corte che sussistono ragioni nel caso di specie per derogare al generale principio della soccombenza tenuto conto delle difficoltà di accertamento probatorio e della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Bari il 16.12.2025.
Il Giudice Rel Il Presidente
dott. Francesco Cavone dott.ssa Annamaria Epicoco
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
ON RA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 589/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 S.r.l. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia In Persona Del Comm. Str. L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - 93238890722
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 381/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 20/02/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO DI PA n. 0379385E20220007088 CONTRIBUTI 2017
- SOLLECITO DI PA n. 0379385E20220007088 CONTRIBUTI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste nel rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sull'appello iscritto al n. 589/2024 R.G. proposto da Ricorrente_1, nata ad [...] il Data nascita_ ed ivi residente alla Indirizzo_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), avverso la sentenza n. 381/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari in data 16 ottobre 2023 e depositata in data
20 febbraio 2024, non notificata, nei confronti del CONSORZIO UNICO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA
(C.F. 93544360725) con sede legale in Bari (BA) in C.so Trieste n° 11, in persona del suo Commissario Straordinario e Legale Rappresentante pro tempore, dott. Rappresentante_1
********
Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia notificava a Ricorrente_1 il sollecito di pagamento n. 0379385E20220007088 del 21.06.2022, per il pagamento di euro 24,58 per l'anno 2018 e sottominimi 2017 per presunti contributi per difesa idraulica di fabbricati nel Comune di Altamura.
Con la sentenza n. 381/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari rigettava il ricorso proposto in merito dalla odierna appellante.
Avverso tale sentenza è stato proposto appello, contestando la violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 10 R.D. n. 215/33 e chiedendo, in riforma della sentenza gravata, l'accoglimento del ricorso proposto in primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito nel presente giudizio il Consorzio appellato chiedendo da parte sua il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta in quanto infondata, con conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese di lite del grado di appello.
All'udienza del 16.12.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati i motivi di gravame e la documentazione probatoria acquisita nel corso del giudizio di primo grado, ritiene la Corte che la sentenza impugnata deve essere pienamente confermata.
Come condivisibilmente argomentato nella sentenza oggetto di gravame, il Consorzio di Bonifica, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla contribuente con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ha offerto prove in grado di documentare lo svolgimento nell'anno di riferimento di opere manutentive e di miglioramento fondiario da cui poter dedurre la sussistenza del presupposto del beneficio diretto e specifico;
beneficio imprescindibilmente richiesto al fine di poter avanzare nei confronti dei proprietari delle unità immobiliari incluse nel relativo perimetro consortile il pagamento pro quota delle spese all'uopo sostenute dal Consorzio di bonifica.
Il Consorzio ha infatti prodotto in primo grado una perizia di parte ed ha quindi dimostrato la piena sussistenza di attività di manutentive dei canali di scolo, derivando il beneficio per le singole unità immobiliari dalle complessive opere idrauliche presenti nel perimetro consortile, secondo le caratteristiche proprie del relativo bacino idrografico. Quanto alle spese di lite ritiene la Corte che sussistono ragioni nel caso di specie per derogare al generale principio della soccombenza tenuto conto delle difficoltà di accertamento probatorio e della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Bari il 16.12.2025.
Il Giudice Rel Il Presidente
dott. Francesco Cavone dott.ssa Annamaria Epicoco