Ordinanza cautelare 11 settembre 2020
Sentenza breve 22 aprile 2021
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 22/04/2021, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/04/2021
N. 00532/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00744/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 744 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comitato Lasciateci Respirare Onlus di Lendinara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maracino, Eva Vigato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Venezia, Cannaregio 23;
Provincia di Padova, Arpav, Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Veneto Sviluppo Spa, Veneto Acque Spa, Veneto Innovazione Spa, Sistemi Territoriali Spa, Veneto Strade Spa, Avisp, non costituiti in giudizio;
Comune di Sant'Urbano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Pelosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, corso del Popolo 89;
Comune di Vighizzolo D'Este, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Calegari, Edoardo Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Calegari in Padova, via San Marco n. 11/C;
nei confronti
Gea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto n. 378 del 10-04-2020, con cui è stato rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale – provvedimento di VIA per il progetto presentato dalla società GEA Srl, relativo alla valorizzazione con aumento di volume della discarica “tattica regionale” ubicata a Sant'Urbano (PD) – Codice del progetto 71/2018, e il relativo Allegato A avente ad oggetto il parere favorevole n. 108 del 25-03-2020, espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA;
del verbale della seduta del CTR VIA del 08-04-2020, nella parte in cui si approva il verbale del CTR VIA di cui alla riunione del 25-03-2020, nonché i relativi allegati;
della determinazione finale della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241-1990, convocata ai sensi della DGR del Veneto n. 568-2018, espressa nella seduta di cui al verbale del 25-03-2020, con cui, preso atto del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA (CTR VIA), è stato rilasciato il provvedimento di compatibilità ambientale – provvedimento di VIA per il progetto menzionato;
del verbale della seduta del CTR VIA del 25-03-2020, nella parte relativa all'argomento n. 3, laddove il CTR VIA, preso atto e condivise le valutazioni espresse nella proposta di parere con relative condizioni ambientali di cui all'Allegato A1 – arg. 3 del gruppo istruttorio, esprime parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale con condizioni in relazione al progetto menzionato, nonché i relativi allegati;
della proposta di parere favorevole menzionata, di cui all'Allegato A1 - Relazione istruttoria;
la nota prot. n. 128459 del 20-03-2020, con cui è stata indetta la Conferenza di Servizi ex art. 14 L. n. 241-1990, per il rilascio del provvedimento di VIA;
del provvedimento di nomina del Comitato Tecnico Regionale VIA;
di tutti gli atti del procedimento di VIA menzionato;
della relazione istruttoria tecnica n. 58-2019 dell'Unità Organizzativa Commissione VAS VINCA NUVV del 04-03-2019, con cui l'Unità medesima ha dichiarato la non necessità della valutazione di incidenza (VINCA);
della Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 30 del 29-04-2015, pubblicata sul Bur del Veneto n. 55 del 01-06-2015, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali – Allegato A, precedentemente adottato dalla Giunta Regionale, nonché l'Allegato A alla DCR del Veneto n. 30 del 29-04-2015 menzionata, contenente il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, nella parte in cui, all' art. 15 comma 2 lettera c), prevede la deroga al divieto di approvazione di nuove volumetrie di discarica, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti, per le sole discariche per rifiuti urbani, approvate anteriormente all'entrata in vigore del Dlgd. 36-2003, al fine di sopperire eventuali aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post-operativa;
della DGR del Veneto n. 26/CR del 04-04-2014, con cui è stato adottato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali menzionato, nella parte che prevede la deroga menzionata;
della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2542 del 06-08-2004, pubblicata sul Bur del Veneto n. 97 del 28-09-2004, nella parte in cui si qualifica la discarica di 2^ categoria tipo B menzionata, quale impianto “tattico regionale”;
della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 321 del 14-02-2003, pubblicata sul Bur del Veneto n. 31 del 25-03-2003, con cui la discarica menzionata è stata qualificata quale “impianto tattico regionale”;
di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, consequenziale.
Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti depositati il 18/11/2020:
del parere espresso dal Comune di Sant'Urbano di cui alla delibera di C.C. n. 18 del 27-07-2020, ed i relativi allegati;
del verbale della conferenza di servizi decisoria, convocata dalla Regione Veneto con prot. n. 251258 del 25-06-2020, e tenutasi il 30-07-2020, con cui veniva rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale e veniva altresì approvato il progetto presentato dalla controinteressata, ed i relativi allegati, nonché ogni atto del relativo modulo procedimentale;
ogni ulteriore atto preordinato, connesso, consequenziale e collegato ai precedenti atti, comunque lesivo per gli interessi del ricorrente, anche non conosciuto.
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati il 10/3/2021:
del verbale della conferenza di servizi decisoria, convocata dalla Regione Veneto con prot. n. 251258 del 25-06-2020, e tenutasi il 30-07-2020, con cui veniva rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale e veniva altresì approvato il progetto presentato dalla controinteressata, ed i relativi allegati, nonché ogni atto del relativo modulo procedimentale;
del Decreto Direttore Area Tutela Sviluppo Territorio n. 64 del 29-12-2020, con cui veniva rilasciato formale PAUR relativo al progetto menzionato;
nonché il relativo Allegato A contenente la VIA di cui al Decreto direttoriale n. 378/220 (ed i relativi atti procedimentali);
nonché il relativo Allegato B contenente l'atto di approvazione alla realizzazione del progetto e l'AIA rilasciata con Decreto Direttore Direzione Ambiente n. 1092/2020 (ed i relativi atti procedimentali);
del parere espresso dal Comune di Sant'Urbano di cui alla delibera di C.C. n. 18 del 27-07-2020, ed i relativi allegati;
di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, del Comune di Sant'Urbano e del Comune di Vighizzolo D'Este e di Gea S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso principale, integrato da due successivi ricorsi per motivi aggiunti, il Comitato Lasciateci Respirare Onlus di Lendinara ha impugnato, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, la valutazione favorevole di impatto ambientale e i successivi provvedimenti autorizzatori che hanno accolto l’istanza della controinteressata volta a realizzare un ampliamento, con aumento di volume di rifiuti conferibili, della discarica “tattica regionale” ubicata a Sant'Urbano (PD), impianto strategico regionale in grado di sopperire a situazioni eccezionali ed emergenziali di gestione dei rifiuti urbani prodotti in Veneto.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Sant'Urbano, la Regione Veneto e la società controinteressata, contestando l’ammissibilità e la fondatezza delle impugnative ex adverso proposte.
Si è, altresì, costituito in giudizio il Comune di Vighizzolo D'Este, associandosi alle difese della parte ricorrente.
Alla camera di consiglio in epigrafe indicata il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione.
Secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276 secondo comma, c.p.c., occorre previamente scrutinare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere formulata dal Comune, dalla Regione Veneto e dalle società controinteressata.
L’eccezione merita accoglimento.
Com’è noto, nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma presuppone il previo e positivo accertamento della sussistenza delle condizioni dell’azione.
Affinché il processo amministrativo volto all'impugnazione di provvedimenti illegittimi possa pervenire ad una decisione di merito è necessario che il ricorrente risulti titolare sia della legittimazione al ricorso, sia dell'interesse al ricorso.
Entrambe le condizioni dell’azione sono necessarie, onde evitare che il giudizio amministrativo si trasformi in una sorta di giurisdizione oggettiva, in cui, più che tutelare interessi di parte, si finisca per tutelare l'astratto interesse alla legalità amministrativa.
L'interesse al ricorso consiste nell'utilità pratica (eventualmente anche strumentale) che il soggetto trae dall'annullamento del provvedimento impugnato.
La legittimazione al ricorso consiste, invece, nella titolarità in capo a colui che propone il ricorso di una situazione differenziata e giuridicamente rilevante, che valga a differenziare la sua pretesa da quella del quisque de populo.
Si tratta di due condizioni dell’azione autonome e distinte, nel senso che l'esistenza di un interesse al ricorso non esime il giudice dalla necessità di verificare anche la sussistenza della legittimazione e viceversa.
Ben potrebbe accadere, infatti, che un soggetto, pur potendo trarre una qualche concreta utilità dall'annullamento del provvedimento impugnato, non sia però titolare di alcuna situazione giuridica differenziata. In questi casi, il mero interesse al ricorso, senza legittimazione, non basta per superare il vaglio di ammissibilità del ricorso (interesse senza legittimazione).
Allo stesso modo la titolarità in capo al ricorrente di una posizione giuridica differenziata e qualificata rispetto a quella della generalità dei consociati non è sufficiente a superare il filtro di ammissibilità del ricorso, se non accompagnata dalla contestuale esistenza di un interesse a ricorrere, concreto e attuale (legittimazione senza interesse).
Ciò posto in termini generali, con riferimento agli enti esponenziali, la giurisprudenza impone ai comitati spontanei, che impugnino atti amministrativi in materia ambientale, di dimostrare la propria legittimazione alla proposizione della impugnativa – che non può essere riconosciuta sulla base delle disposizioni di legge che riconoscono in via generale la legittimazione in capo alle associazioni nazionali maggiormente rappresentative – sulla base di due distinti e concorrenti elementi: la rappresentatività degli interessi del territorio di appartenenza; e il collegamento territoriale con le aree oggetto dell’intervento contestato.
E, invero, in base al criterio del “doppio binario”, gli enti non riconosciuti ai sensi dell’art. 13 della l. 8 luglio 1986, n. 349, inclusi i comitati, devono dimostrare il proprio radicamento sul territorio e la propria rappresentatività della comunità interessata dal provvedimento impugnato.
E’ stato, infatti, chiarito che " In tema di legittimazione di un comitato di cittadini per la protezione degli interessi ambientale, la giurisprudenza, che con indirizzo uniforme e consolidato ha originariamente ritenuto sicuramente legittimate le sole associazioni protezionistiche espressamente individuate con apposito decreto ministeriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 della legge n. 349 del 1986, al fine di evitare il possibile configurarsi di un’azione popolare, ha progressivamente ammesso la possibilità di valutare per caso la legittimazione (ad impugnare i provvedimenti amministrativi in materia di ambiente e conseguentemente anche quella ad intervenire nei relativi giudizi) anche in capo ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di natura ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità ed abbiano altresì uno stabile collegamento con il territorio in cui è sito il bene che si assume leso” (ex multis; Cos. St., sez. V, 2 ottobre 2014 n. 4928 Cons. St., sez. V, 14 giugno 2007, n. 3192; 17 luglio 2004, n. 5136; sez. VI, 26 luglio 2001, n. 4123; Tar Veneto n. 718/2015 resa in una fattispecie sovrapponibile a quella oggi scrutinata nella quale l’azione di annullamento era stata proposta, tra gli altri, anche dall’odierno ricorrente).
E’ stato, in particolare, sottolineato che ai fini della legittimazione non è sufficiente il solo scopo associativo a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso, come quello della salvaguardia dell’ambiente, né l’astratta titolarità del diritto all’informazione ambientale, specie quando tale scopo associativo si risolve nell’utilizzazione delle finalità sociali ed ambientali per superare la carenza delle concrete ragioni di proposizione dell’azione giurisdizionale (Cons. St., sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657; sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5881), fermo restando che la necessaria sussistenza del requisito dello stabile collegamento con il territorio esclude la legittimazione di quei comitati occasionali, costituiti cioè proprio ed esclusivamente al fine di ostacolare specifiche iniziative asseritamente lesive dell’ambiente o per impugnare specifici atti” (Cons. St., sez. V, 18 aprile 2012, n. 2234; sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4233; 19 febbraio 2010, n. 1001) .
Nel caso di specie – in disparte ogni considerazione in ordine all’effettiva rappresentatività del comitato ricorrente, già negata da Tar Veneto n. 718/2015 in ragione dell’esiguo numero di iscritti e in relazione alla quale anche nel presente giudizio non vi è prova certa, considerato che il comitato ricorrente (che non risulta disporre di un proprio patrimonio) non ha svolto alcuna deduzione al riguardo, pur a fronte delle puntuali contestazioni delle resistenti e della controinteressata, limitandosi a depositare alcune tessere associative, senza peraltro che l’adesione degli iscritti risulti da atto di data certa - deve escludersi la sussistenza delle condizioni dell’azione in capo al ricorrente in quanto il Comitato ha sede a Lendinara e si qualifica come rappresentante degli interessi di quella circoscritta comunità.
Il territorio di Lendinara, tuttavia, non risulta direttamente interessato dall’ampliamento della discarica di Sant’Urbano, per una ragione geografica e per una conseguente decisione amministrativa assunta nel corso della procedura di approvazione del contestato ampliamento dell’impianto strategico regionale.
Dal concentrico di Lendinara alla discarica di Sant’Urbano la distanza stradale è di oltre dieci chilometri; inoltre tra i due territori comunali vi è un elemento di forte discontinuità territoriale ed ambientale, rappresentato dal Fiume Adige.
Sul piano amministrativo, nel corso della procedura qui censurata la Regione Veneto ha specificamente individuato i territori limitrofi al Comune di Sant’Urbano potenzialmente interessati dagli impatti determinati dalla attività della discarica.
Tale esame si è concluso con la determinazione assunta dal Comitato Regionale V.I.A. del 4 dicembre 2019 che “ ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha concluso che gli approfondimenti forniti hanno consentito di verificare che oltre al Comune sede dell’impianto si rileva un possibile interessamento del solo Comune di Vighizzolo d’Este per quanto attiene agli impatti sull’atmosfera, odori e ambiente idrico”.
Questa valutazione è confluita negli atti della procedura di rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, di cui al Decreto n. 378 del 10 aprile 2020, fatto oggetto del ricorso introduttivo.
Peraltro, nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti, il Comitato non ha censurato questa determinazione relativa all’individuazione dei territori limitrofi potenzialmente interessati dall’impatto della discarica, che non ha contemplato il Comune di Lendinara e nei riguardi di tale determinazione ha, quindi, prestato acquiescenza.
Deve, pertanto, ritenersi, in assenza di allegazioni contrarie, che il territorio di Lendinara non sia direttamente interessato dall’ampliamento della discarica per cui è causa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto che la parte ricorrente non abbia dimostrato la titolarità di una posizione differenziata e qualificata e la sussistenza di un concreto interesse a ricorrere, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO