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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/04/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Carla Rossi Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
777/2024, pubblicata il 14/06/2024,
DA
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Veneziano e con elezione di domicilio presso il suo studio in Bergamo, Via Pignolo n. 21, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Silvia Grosso Ciponte e con elezione di domicilio presso il suo studio in Torino, Via Vela n. 29, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 777/2024, pubblicata il 14/06/2024, in materia di “Noleggio”.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 7 Per Parte_1
“Piaccia all'On.le Corte adita, contrariis reiectis, così decidere:
In via principale
Riformare la sentenza appellata e, per l'effetto,
1) accertata e dichiarata la debenza da parte di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, in favore di per le causali di cui in Parte_1 citazione, della somma complessiva di € 9.516,00, per l'effetto condannare la convenuta al pagamento del menzionato importo o il diverso, maggiore o minore, ritenuto di Giustizia, oltre agli interessi calcolati ai sensi del D.Lgs.n. 231/2002, dal dovuto al saldo (ossia dal
16.11.2018, data di emissione della fattura n. 1604: doc. 1 del fascicolo di primo grado) al saldo effettivo;
2) rigettare l'appello incidentale interposto da siccome destituito Controparte_1
di fondamento in fatto e diritto.
In via istruttoria
Rigettare le istanze istruttorie reiterate da siccome inammissibili, Controparte_1
irrilevanti e/o inconducenti, per le ragioni esposte in prime cure con memorie ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. e, nella denegata ipotesi di loro ammissione facultare l'appellante principale alla prova contraria ivi indicata, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del presente nonché del precedente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Per Controparte_2
“Voglia Ecc.ma Corte d'Appello adita,
Previe le declaratorie del caso tutte, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, richiamati gli atti tutti del giudizio di primo grado, da intendersi, in questa sede, integralmente trascritti e richiamati i documenti prodotti nonché per tutti i motivi in atti esposti,
In via preliminare: pagina 2 di 7 - accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 777/2024, pubblicata in data 14.06.2024 dal Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del Giudice Dott. Cosentino, per tutti i motivi in atti esposti, con ogni conseguenza di legge.
Nel merito:
In via principale:
Qualora l'Ecc.ma Corte di Appello adita ritenesse di valutare nel merito l'appello principale svolto dalla Parte_1
- rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 777/2024, pubblicata Parte_1
in data 14.06.2024 dal Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del Giudice Dott. Cosentino, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi in atti esposti e, per l'effetto,
- confermare la sentenza impugnata anche in punto spese ed assolvere la Controparte_1
in persona del legale rappresentante, sig. da qualsivoglia pretesa
[...] CP_2
avversaria.
In parziale riforma, poi, della sentenza n. 777/2024, pubblicata in data 14.06.2024 dal
Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del Giudice Dott. Cosentino,
In via di appello incidentale tempestivo:
- accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi d'appello di cui agli atti difensivi e, per
l'effetto:
- espressamente richiamando tutte le difese, le argomentazioni e le domande svolte nel giudizio di primo grado e negli atti richiamate, accertare e dichiarare la fondatezza dell'eccezione di Co prescrizione ex art. 2948 n. 4) cod. civ, tempestivamente formulata dalla in primo grado per tutte le ragioni in atti esposte e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4) cod. civ. del presunto
Co diritto fatto valere dalla nei confronti della per tutte le ragioni in atti esposte e, Pt_1 per l'effetto,
- riformare la sentenza impugnata nella sola parte delle motivazioni in cui viene rigettata
Co l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4) cod. civ. tempestivamente sollevata dalla in primo grado, confermandola nel resto, ed assolvere la in persona Controparte_1
del legale rappresentante, sig. da qualsivoglia pretesa avversaria CP_2
In via istruttoria:
- ammettere le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2) cod. proc. civ. del 01.09.2023 del fascicolo di primo grado, da intendersi, qui, tutte integralmente
pagina 3 di 7 richiamate e trascritte nonché ogni altro incombente probatorio risulti necessario alla istruzione del presente procedimento.
In ogni caso:
- con il favore dei compensi e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Busto Arsizio al fine di ottenere la condanna di Parte_1
(di seguito solo al pagamento della somma di Controparte_2 CP_1
euro 9.516,00, oltre interessi e spese. A sostegno della pretesa, ha esposto di avere intrattenuto con la controparte un rapporto commerciale di fornitura di gas tecnici e di noleggio dei relativi contenitori sino al 2018 e ha evidenziato di avere constatato, una volta cessate le forniture, la mancata restituzione di uno stock di bombole (c.d. pacco bombole) originariamente contenenti ossigeno. Ha quindi affermato di avere diritto alla corresponsione del controvalore commerciale del suddetto pacco bombole.
si è costituita nel giudizio di primo grado, eccependo in via preliminare il CP_1
difetto di competenza del Tribunale di Busto Arsizio e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande avversarie. In particolare, ha allegato di avere restituito tutte le bombole e i pacchi bombole che le erano stati consegnati da e, in ogni caso, ha dedotto la Parte_1 prescrizione del credito azionato da quest'ultima.
Senza svolgimento di attività istruttoria, il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 777/2024 depositata il 14 giugno 2024, ritenuta la propria competenza ed esclusa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da ha rigettato la domanda CP_1 proposta da in ragione della “incertezza circa l'effettivo smarrimento di lotti di Parte_1 bombole di ossigeno da parte di e circa il numero di pezzi andato perduto”, della CP_1
“genericità delle allegazioni attoree al riguardo” e della “impossibilità di quantificare il presunto danno patrimoniale da inadempimento”. ha impugnato la sentenza n. 777/2024 lamentandone l'erroneità: 1) nella Parte_1
parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che essa attrice avesse modificato, nella memoria istruttoria, la domanda originaria, pretendendo il rimborso del valore commerciale di quattro pacchi bombole anziché di uno solo (come indicato nell'atto di citazione) e ha conseguentemente dichiarato inammissibile tale pretesa;
2) nella parte in cui il Giudice di primo grado, nel valutare le risultanze probatorie, ha escluso che fosse stato dimostrato il danno in concreto derivato dalla mancata restituzione del pacco bombole di cui è giudizio.
pagina 4 di 7 si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione e riproponendo, a titolo di appello incidentale, l'eccezione di prescrizione già svolta innanzi al Tribunale.
***
In applicazione del principio della ragione più liquida, si ritiene di esaminare prioritariamente la censura sulla valutazione della prova effettuata dal Tribunale, introdotta dall'appellante quale secondo motivo di appello.
Secondo la tesi di la quantificazione del danno subito per effetto della mancata Parte_1
restituzione, da parte di di uno dei pacchi bombole di ossigeno consegnati nel corso CP_1
del rapporto commerciale sarebbe ricavabile dalla fattura n. 1604/2018 posta a fondamento del credito dedotto in causa e dalla fattura n. 2-1994/2021 emessa da in relazione a Parte_2
un pregresso acquisto di pacchi bombole;
in particolare, questa seconda fattura avrebbe dovuto fungere da parametro di riferimento per la liquidazione del danno.
Il Collegio osserva innanzitutto che la fattura n. 1604/2018 di riporta quale Parte_1 causale, genericamente, l'indicazione “pacco bombole ossigeno nostra proprietà – recipiente andato perso e non restituito”, senza precisare né la fornitura di pertinenza, né, soprattutto, la capacità delle bombole in discussione, dato rilevante giacché dai d.d.t. di consegna depositati da nel giudizio di primo grado sub doc.9 emerge la presenza di diverse tipologie di CP_1
bombole di ossigeno (pacchi bombole MC 144, pacchi bombole MC 176, pacchi bombole MC
132).
Inoltre, la fattura n. 2-1994/2021 emessa dalla società reca quale oggetto la Parte_2
fornitura di uno stock costituito da 16 bombole contenenti azoto (e non ossigeno) e dei relativi accessori al prezzo complessivo di euro 6.187,84. La differenza della tipologia di gas, la circostanza che in questo caso non si tratti di bombole vuote, ma piene di gas e munite di accessori, nonché lo scarto temporale di circa tre anni tra la mancata restituzione delle bombole vuote da parte di e la fattura di precludono di utilizzare i prezzi in essa CP_1 Parte_2
esposti quale criterio di determinazione del danno lamentato da Parte_1
Sono quindi condivisibili le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado in ordine sia al mancato assolvimento da parte di degli oneri di allegazione e prova dei quali era Parte_1 gravata ai sensi dell'art. 2697 c.c., sia all'insussistenza dei presupposti per ricorrere alla liquidazione in via equitativa;
avrebbe infatti potuto dimostrare la consistenza Parte_1
del pregiudizio patito, per esempio, precisando le caratteristiche delle bombole andate perse e documentando gli esborsi sostenuti per acquisti pregressi di bombole analoghe, se necessario pagina 5 di 7 (i.e. se non si trovassero sul mercato bombole vuote) previa indicazione del prezzo dell'ossigeno e corrispondente detrazione del valore del gas dall'ammontare complessivo.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato, restando assorbita dalle considerazioni che precedono ogni ulteriore questione sollevata da Parte_1
Con riguardo all'appello incidentale, va rammentato che il diritto di impugnazione presuppone la soccombenza, venendo a mancare altrimenti l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 100 c.p.c.; conseguentemente, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, la parte che sia comunque risultata vittoriosa può devolverne la cognizione al giudice d'appello solo come gravame incidentale condizionato all'accoglimento, anche parziale, dell'appello della controparte.
Nella fattispecie concreta, non ha inteso proporre un appello incidentale CP_1
condizionato, avendo espressamente chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata respinta l'eccezione di prescrizione da essa proposta, indipendentemente dalla decisione di merito sull'appello principale proposto da Parte_1
L'appello incidentale proposto da deve quindi essere dichiarato inammissibile. CP_1
Le spese del presente grado di appello sono compensate per un quarto fra le parti, mentre in quanto prevalentemente soccombente, va condannata a rifondere in Parte_1
favore di la restante quota di tre quarti, liquidata come in dispositivo, tenendo conto CP_1
del valore della causa e facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 147/2022 per la fase di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, in considerazione del mancato svolgimento di attività istruttoria.
Deve infine darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte sia di . sia di di un Pt_1 Pt_1 CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 777/2024, pubblicata il 14/06/2024,
[...]
ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_2
[...]
3) Compensa per un quarto fra le parti le spese di lite del presente grado di appello e condanna a rifondere in favore di la Parte_1 Controparte_2
pagina 6 di 7 restante quota di tre quarti, che si liquida in euro 3.666,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte sia di . sia di Pt_1 Pt_1 Controparte_2
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per l'impugnazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 1° aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Carla Rossi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Carla Rossi Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
777/2024, pubblicata il 14/06/2024,
DA
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Veneziano e con elezione di domicilio presso il suo studio in Bergamo, Via Pignolo n. 21, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Silvia Grosso Ciponte e con elezione di domicilio presso il suo studio in Torino, Via Vela n. 29, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 777/2024, pubblicata il 14/06/2024, in materia di “Noleggio”.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 7 Per Parte_1
“Piaccia all'On.le Corte adita, contrariis reiectis, così decidere:
In via principale
Riformare la sentenza appellata e, per l'effetto,
1) accertata e dichiarata la debenza da parte di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, in favore di per le causali di cui in Parte_1 citazione, della somma complessiva di € 9.516,00, per l'effetto condannare la convenuta al pagamento del menzionato importo o il diverso, maggiore o minore, ritenuto di Giustizia, oltre agli interessi calcolati ai sensi del D.Lgs.n. 231/2002, dal dovuto al saldo (ossia dal
16.11.2018, data di emissione della fattura n. 1604: doc. 1 del fascicolo di primo grado) al saldo effettivo;
2) rigettare l'appello incidentale interposto da siccome destituito Controparte_1
di fondamento in fatto e diritto.
In via istruttoria
Rigettare le istanze istruttorie reiterate da siccome inammissibili, Controparte_1
irrilevanti e/o inconducenti, per le ragioni esposte in prime cure con memorie ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. e, nella denegata ipotesi di loro ammissione facultare l'appellante principale alla prova contraria ivi indicata, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del presente nonché del precedente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Per Controparte_2
“Voglia Ecc.ma Corte d'Appello adita,
Previe le declaratorie del caso tutte, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, richiamati gli atti tutti del giudizio di primo grado, da intendersi, in questa sede, integralmente trascritti e richiamati i documenti prodotti nonché per tutti i motivi in atti esposti,
In via preliminare: pagina 2 di 7 - accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 777/2024, pubblicata in data 14.06.2024 dal Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del Giudice Dott. Cosentino, per tutti i motivi in atti esposti, con ogni conseguenza di legge.
Nel merito:
In via principale:
Qualora l'Ecc.ma Corte di Appello adita ritenesse di valutare nel merito l'appello principale svolto dalla Parte_1
- rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 777/2024, pubblicata Parte_1
in data 14.06.2024 dal Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del Giudice Dott. Cosentino, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi in atti esposti e, per l'effetto,
- confermare la sentenza impugnata anche in punto spese ed assolvere la Controparte_1
in persona del legale rappresentante, sig. da qualsivoglia pretesa
[...] CP_2
avversaria.
In parziale riforma, poi, della sentenza n. 777/2024, pubblicata in data 14.06.2024 dal
Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del Giudice Dott. Cosentino,
In via di appello incidentale tempestivo:
- accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi d'appello di cui agli atti difensivi e, per
l'effetto:
- espressamente richiamando tutte le difese, le argomentazioni e le domande svolte nel giudizio di primo grado e negli atti richiamate, accertare e dichiarare la fondatezza dell'eccezione di Co prescrizione ex art. 2948 n. 4) cod. civ, tempestivamente formulata dalla in primo grado per tutte le ragioni in atti esposte e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4) cod. civ. del presunto
Co diritto fatto valere dalla nei confronti della per tutte le ragioni in atti esposte e, Pt_1 per l'effetto,
- riformare la sentenza impugnata nella sola parte delle motivazioni in cui viene rigettata
Co l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4) cod. civ. tempestivamente sollevata dalla in primo grado, confermandola nel resto, ed assolvere la in persona Controparte_1
del legale rappresentante, sig. da qualsivoglia pretesa avversaria CP_2
In via istruttoria:
- ammettere le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2) cod. proc. civ. del 01.09.2023 del fascicolo di primo grado, da intendersi, qui, tutte integralmente
pagina 3 di 7 richiamate e trascritte nonché ogni altro incombente probatorio risulti necessario alla istruzione del presente procedimento.
In ogni caso:
- con il favore dei compensi e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Busto Arsizio al fine di ottenere la condanna di Parte_1
(di seguito solo al pagamento della somma di Controparte_2 CP_1
euro 9.516,00, oltre interessi e spese. A sostegno della pretesa, ha esposto di avere intrattenuto con la controparte un rapporto commerciale di fornitura di gas tecnici e di noleggio dei relativi contenitori sino al 2018 e ha evidenziato di avere constatato, una volta cessate le forniture, la mancata restituzione di uno stock di bombole (c.d. pacco bombole) originariamente contenenti ossigeno. Ha quindi affermato di avere diritto alla corresponsione del controvalore commerciale del suddetto pacco bombole.
si è costituita nel giudizio di primo grado, eccependo in via preliminare il CP_1
difetto di competenza del Tribunale di Busto Arsizio e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande avversarie. In particolare, ha allegato di avere restituito tutte le bombole e i pacchi bombole che le erano stati consegnati da e, in ogni caso, ha dedotto la Parte_1 prescrizione del credito azionato da quest'ultima.
Senza svolgimento di attività istruttoria, il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 777/2024 depositata il 14 giugno 2024, ritenuta la propria competenza ed esclusa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da ha rigettato la domanda CP_1 proposta da in ragione della “incertezza circa l'effettivo smarrimento di lotti di Parte_1 bombole di ossigeno da parte di e circa il numero di pezzi andato perduto”, della CP_1
“genericità delle allegazioni attoree al riguardo” e della “impossibilità di quantificare il presunto danno patrimoniale da inadempimento”. ha impugnato la sentenza n. 777/2024 lamentandone l'erroneità: 1) nella Parte_1
parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che essa attrice avesse modificato, nella memoria istruttoria, la domanda originaria, pretendendo il rimborso del valore commerciale di quattro pacchi bombole anziché di uno solo (come indicato nell'atto di citazione) e ha conseguentemente dichiarato inammissibile tale pretesa;
2) nella parte in cui il Giudice di primo grado, nel valutare le risultanze probatorie, ha escluso che fosse stato dimostrato il danno in concreto derivato dalla mancata restituzione del pacco bombole di cui è giudizio.
pagina 4 di 7 si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione e riproponendo, a titolo di appello incidentale, l'eccezione di prescrizione già svolta innanzi al Tribunale.
***
In applicazione del principio della ragione più liquida, si ritiene di esaminare prioritariamente la censura sulla valutazione della prova effettuata dal Tribunale, introdotta dall'appellante quale secondo motivo di appello.
Secondo la tesi di la quantificazione del danno subito per effetto della mancata Parte_1
restituzione, da parte di di uno dei pacchi bombole di ossigeno consegnati nel corso CP_1
del rapporto commerciale sarebbe ricavabile dalla fattura n. 1604/2018 posta a fondamento del credito dedotto in causa e dalla fattura n. 2-1994/2021 emessa da in relazione a Parte_2
un pregresso acquisto di pacchi bombole;
in particolare, questa seconda fattura avrebbe dovuto fungere da parametro di riferimento per la liquidazione del danno.
Il Collegio osserva innanzitutto che la fattura n. 1604/2018 di riporta quale Parte_1 causale, genericamente, l'indicazione “pacco bombole ossigeno nostra proprietà – recipiente andato perso e non restituito”, senza precisare né la fornitura di pertinenza, né, soprattutto, la capacità delle bombole in discussione, dato rilevante giacché dai d.d.t. di consegna depositati da nel giudizio di primo grado sub doc.9 emerge la presenza di diverse tipologie di CP_1
bombole di ossigeno (pacchi bombole MC 144, pacchi bombole MC 176, pacchi bombole MC
132).
Inoltre, la fattura n. 2-1994/2021 emessa dalla società reca quale oggetto la Parte_2
fornitura di uno stock costituito da 16 bombole contenenti azoto (e non ossigeno) e dei relativi accessori al prezzo complessivo di euro 6.187,84. La differenza della tipologia di gas, la circostanza che in questo caso non si tratti di bombole vuote, ma piene di gas e munite di accessori, nonché lo scarto temporale di circa tre anni tra la mancata restituzione delle bombole vuote da parte di e la fattura di precludono di utilizzare i prezzi in essa CP_1 Parte_2
esposti quale criterio di determinazione del danno lamentato da Parte_1
Sono quindi condivisibili le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado in ordine sia al mancato assolvimento da parte di degli oneri di allegazione e prova dei quali era Parte_1 gravata ai sensi dell'art. 2697 c.c., sia all'insussistenza dei presupposti per ricorrere alla liquidazione in via equitativa;
avrebbe infatti potuto dimostrare la consistenza Parte_1
del pregiudizio patito, per esempio, precisando le caratteristiche delle bombole andate perse e documentando gli esborsi sostenuti per acquisti pregressi di bombole analoghe, se necessario pagina 5 di 7 (i.e. se non si trovassero sul mercato bombole vuote) previa indicazione del prezzo dell'ossigeno e corrispondente detrazione del valore del gas dall'ammontare complessivo.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato, restando assorbita dalle considerazioni che precedono ogni ulteriore questione sollevata da Parte_1
Con riguardo all'appello incidentale, va rammentato che il diritto di impugnazione presuppone la soccombenza, venendo a mancare altrimenti l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 100 c.p.c.; conseguentemente, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, la parte che sia comunque risultata vittoriosa può devolverne la cognizione al giudice d'appello solo come gravame incidentale condizionato all'accoglimento, anche parziale, dell'appello della controparte.
Nella fattispecie concreta, non ha inteso proporre un appello incidentale CP_1
condizionato, avendo espressamente chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata respinta l'eccezione di prescrizione da essa proposta, indipendentemente dalla decisione di merito sull'appello principale proposto da Parte_1
L'appello incidentale proposto da deve quindi essere dichiarato inammissibile. CP_1
Le spese del presente grado di appello sono compensate per un quarto fra le parti, mentre in quanto prevalentemente soccombente, va condannata a rifondere in Parte_1
favore di la restante quota di tre quarti, liquidata come in dispositivo, tenendo conto CP_1
del valore della causa e facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 147/2022 per la fase di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, in considerazione del mancato svolgimento di attività istruttoria.
Deve infine darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte sia di . sia di di un Pt_1 Pt_1 CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 777/2024, pubblicata il 14/06/2024,
[...]
ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_2
[...]
3) Compensa per un quarto fra le parti le spese di lite del presente grado di appello e condanna a rifondere in favore di la Parte_1 Controparte_2
pagina 6 di 7 restante quota di tre quarti, che si liquida in euro 3.666,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte sia di . sia di Pt_1 Pt_1 Controparte_2
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per l'impugnazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 1° aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Carla Rossi
pagina 7 di 7