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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1276/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1276/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MAURO CARENTI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIO VIALE e CP_1 C.F._1 dell'avv. GEROLAMO PALA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Pa Gestione Liquidatoria ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_3 ingiuntivo n. 316/2023 emesso nei suoi confronti per l'importo di € 11.914,76 in favore di CP_1
a titolo di rimborso delle trattenute fiscali operate dalla sull'importo riconosciutole
[...] Parte_4 come “rimborso spese di accesso”.
Ha dedotto l'opponente a sostegno delle proprie domande la decadenza dell'opposta dalla richiesta di rimborso delle spese di accesso per averla presentata oltre il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'art. 38 comma 2 del D.P.R. 602/73; la carenza della propria legittimazione passiva;
la correttezza dell'operato delle per essersi uniformate a quanto affermato dalla Agenzia Parte_5 delle Entrate con la Risoluzione n°106/E del 21.12.2015.
Ritualmente costituitasi, parte opposta ha contestato le difese di controparte, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto e documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc.
L'opposizione è fondata.
Nel caso di specie si verte in tema di indennità corrisposte al medico per svolgere attività di pagina 1 di 3 ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza ed oggetto del presente giudizio è
l'assoggettabilità o meno ad imposizione fiscale di tali indennità.
Con sentenza n. 2124/2024 la Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare che l'indennità corrisposta al medico per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza è fattispecie differente da quella della trasferta comandata al di fuori del comune della sede di lavoro, come evidenziato nella Risoluzione n. 106/E/2015 del 21/12/2015 dell'Agenzia delle Entrate.
L'istituto della trasferta al di fuori del comune della sede di lavoro contrattualmente prevista trova infatti diversa ed autonoma disciplina nell'art. 32 dell'Accordo collettivo nazionale di lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie
(biologi, chimici, psicologi) ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del 29.07.09, presente anche nel successivo Accordo del 17.12.15.
Detto articolo, rubricato "Attività esterna e pronta disponibilità", al comma 1, prevede che "L'azienda, per propri fini istituzionali o esigenze erogative, può fare svolgere allo specialista ambulatoriale o al professionista, incaricato ai sensi del presente Accordo, attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attività esterna). In caso di incarico conferito per lo svolgimento esclusivo di attività esterna, come sede di lavoro si intende quella dove avviene la rilevazione della presenza all'inizio dell'orario di servizio" e, al comma 6, che "Per lo svolgimento di attività esterna al professionista è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario (...)”.
Né l'emolumento in esame, sostiene la Corte, può essere ricondotto alla previsione derogatoria contemplata dal comma 2, lett. d) dell'art. 51 Tuir che, con specifico riferimento alle somme corrisposte e ai servizi prestati in relazione agli spostamenti per raggiungere dal luogo di residenza la sede di lavoro, prevede che: "Non concorrono a formare il reddito "le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti;
anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici". Tale fattispecie, infatti, non riguarda i rimborsi in oggetto, atteso che gli spostamenti in esame sono "individuali" e non possono, evidentemente, essere ricondotti alle "prestazioni di servizi di trasporto collettivo", previste dal menzionato articolo.
Il "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, deve quindi ritenersi ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all'art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro, né rientra in alcuna delle ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro previsto dall'art. 51 comma 1 Tuir.
Ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui "il rimborso spese di accesso" previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all'art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro.
Di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall'art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale pagina 2 di 3 voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all'art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra "le somme a qualunque titolo percepite" in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale.
Le argomentazioni rese dalla Corte di Cassazione, all'esito dell'esame degli istituti sottesi alla fattispecie, appaiono condivisibili e vengono fatte proprie dal Tribunale.
Ne consegue la correttezza della condotta di parte opponente, che ha operato le trattenute fiscali sull'importo riconosciuto all'opposta a titolo di “rimborso spese di accesso”, e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto che va dunque revocato.
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese di lite, tenuto conto della sussistenza di precedenti contrastanti, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 316/2023 del Tribunale di Sassari
Sezione Lavoro emesso in data 12.07.2023; compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 11/04/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1276/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MAURO CARENTI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIO VIALE e CP_1 C.F._1 dell'avv. GEROLAMO PALA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Pa Gestione Liquidatoria ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_3 ingiuntivo n. 316/2023 emesso nei suoi confronti per l'importo di € 11.914,76 in favore di CP_1
a titolo di rimborso delle trattenute fiscali operate dalla sull'importo riconosciutole
[...] Parte_4 come “rimborso spese di accesso”.
Ha dedotto l'opponente a sostegno delle proprie domande la decadenza dell'opposta dalla richiesta di rimborso delle spese di accesso per averla presentata oltre il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'art. 38 comma 2 del D.P.R. 602/73; la carenza della propria legittimazione passiva;
la correttezza dell'operato delle per essersi uniformate a quanto affermato dalla Agenzia Parte_5 delle Entrate con la Risoluzione n°106/E del 21.12.2015.
Ritualmente costituitasi, parte opposta ha contestato le difese di controparte, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto e documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc.
L'opposizione è fondata.
Nel caso di specie si verte in tema di indennità corrisposte al medico per svolgere attività di pagina 1 di 3 ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza ed oggetto del presente giudizio è
l'assoggettabilità o meno ad imposizione fiscale di tali indennità.
Con sentenza n. 2124/2024 la Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare che l'indennità corrisposta al medico per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza è fattispecie differente da quella della trasferta comandata al di fuori del comune della sede di lavoro, come evidenziato nella Risoluzione n. 106/E/2015 del 21/12/2015 dell'Agenzia delle Entrate.
L'istituto della trasferta al di fuori del comune della sede di lavoro contrattualmente prevista trova infatti diversa ed autonoma disciplina nell'art. 32 dell'Accordo collettivo nazionale di lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie
(biologi, chimici, psicologi) ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del 29.07.09, presente anche nel successivo Accordo del 17.12.15.
Detto articolo, rubricato "Attività esterna e pronta disponibilità", al comma 1, prevede che "L'azienda, per propri fini istituzionali o esigenze erogative, può fare svolgere allo specialista ambulatoriale o al professionista, incaricato ai sensi del presente Accordo, attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attività esterna). In caso di incarico conferito per lo svolgimento esclusivo di attività esterna, come sede di lavoro si intende quella dove avviene la rilevazione della presenza all'inizio dell'orario di servizio" e, al comma 6, che "Per lo svolgimento di attività esterna al professionista è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario (...)”.
Né l'emolumento in esame, sostiene la Corte, può essere ricondotto alla previsione derogatoria contemplata dal comma 2, lett. d) dell'art. 51 Tuir che, con specifico riferimento alle somme corrisposte e ai servizi prestati in relazione agli spostamenti per raggiungere dal luogo di residenza la sede di lavoro, prevede che: "Non concorrono a formare il reddito "le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti;
anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici". Tale fattispecie, infatti, non riguarda i rimborsi in oggetto, atteso che gli spostamenti in esame sono "individuali" e non possono, evidentemente, essere ricondotti alle "prestazioni di servizi di trasporto collettivo", previste dal menzionato articolo.
Il "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, deve quindi ritenersi ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all'art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro, né rientra in alcuna delle ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro previsto dall'art. 51 comma 1 Tuir.
Ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui "il rimborso spese di accesso" previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all'art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro.
Di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall'art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale pagina 2 di 3 voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all'art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra "le somme a qualunque titolo percepite" in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale.
Le argomentazioni rese dalla Corte di Cassazione, all'esito dell'esame degli istituti sottesi alla fattispecie, appaiono condivisibili e vengono fatte proprie dal Tribunale.
Ne consegue la correttezza della condotta di parte opponente, che ha operato le trattenute fiscali sull'importo riconosciuto all'opposta a titolo di “rimborso spese di accesso”, e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto che va dunque revocato.
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese di lite, tenuto conto della sussistenza di precedenti contrastanti, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 316/2023 del Tribunale di Sassari
Sezione Lavoro emesso in data 12.07.2023; compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 11/04/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3