Sentenza 14 giugno 1976
Massime • 1
In tema di assegno di divorzio, dalle Disposizioni della legge 1 dicembre 1970, n 898 si evince che il legislatore ha inteso attribuire anche rilievo, sia pure a fini meramente patrimoniali, alla responsabilita per il fallimento del matrimonio. L'indagine su tale responsabilita non si identifica ne si esaurisce nell'accertamento di una delle ipotesi di cui all'art 3 della legge, ne, con riferimento alla separazione personale che abbia preceduto il divorzio, nello accertamento delle cause che hanno dato luogo alla separazione stessa, ma si sostanzia in tutti gli elementi che hanno convinto il giudice dell'impossibilita di ricostituzione del consorzio coniugale e della conseguente necessita della decisione di scioglimento del vincolo matrimoniale. Pertanto, mentre uno dei motivi determinanti della responsabilita del fallimento del matrimonio va ravvisato nella colpa della separazione personale, nel caso di separazione consensuale la valutazione del giudice va puntualizzata nel comportamento anteriore e successivo all'atto di separazione, con particolare riguardo alla buona disponibilita, o viceversa agli ostacoli frapposti, alla ricostituzione della comunione materiale e spirituale della famiglia. ( V 3603/74, mass n 372119).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1976, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1976 |
Testo completo
In tema di assegno di divorzio, dalle Disposizioni della legge 1 dicembre 1970, n 898 si evince che il legislatore ha inteso attribuire anche rilievo, sia pure a fini meramente patrimoniali, alla responsabilita per il fallimento del matrimonio. L'indagine su tale responsabilita non si identifica ne si esaurisce nell'accertamento di una delle ipotesi di cui all'art 3 della legge, ne, con riferimento alla separazione personale che abbia preceduto il divorzio, nello accertamento delle cause che hanno dato luogo alla separazione stessa, ma si sostanzia in tutti gli elementi che hanno convinto il giudice dell'impossibilita di ricostituzione del consorzio coniugale e della conseguente necessita della decisione di scioglimento del vincolo matrimoniale. Pertanto, mentre uno dei motivi determinanti della responsabilita del fallimento del matrimonio va ravvisato nella colpa della separazione personale, nel caso di separazione consensuale la valutazione del giudice va puntualizzata nel comportamento anteriore e successivo all'atto di separazione, con particolare riguardo alla buona disponibilita, o viceversa agli ostacoli frapposti, alla ricostituzione della comunione materiale e spirituale della famiglia. ( V 3603/74, mass n 372119).*