Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1658/2021 R.G.A.C.
TRA
NATA A CANICATTI' IL 29/04/78 - Parte_1 Parte_2
NATO A CANICATTI' IL 09/04/75
[...] rapp. e dif. dall'Avv. Guglielmo Li Calzi
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_1
IN PERSONA DEL Controparte_2
PROCURATORE SPECIALE Controparte_3 rapp. e dif. dall'Avv. Marco Pesenti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio la chiedeva Controparte_1 emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti di Pt_1
e , per l'importo di euro 33.948,85
[...] Parte_2 oltre interessi fino al soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Il giudice adito, con decreto ingiuntivo n.
367/2021 del 07/04/2021, accoglieva integralmente la
1
15/12/2021, contestando il fondamento dell'avverso rimedio invocando quindi la conferma del decreto opposto. Celebrata
l'istruzione con produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, all'udienza del
30/10/2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge
2 per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici
3 maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione.
Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente
4 fonderà il petitum testé detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della
Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato.
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. A commento della prima doglianza espressa dagli opponenti questo giudice ritiene di aderire ai principi enucleati dalla sentenza della Suprema Corte n. 5617/2020.
Tuttavia, con la citata pronuncia, s'è affermato che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. E' noto, peraltro, che si tratta di operazioni
5 di dimensione solitamente ampia e importante, con linee confinarie di crediti inclusi o esclusi spesso molto sottili, quando non frutto di peculiari tecniche aziendali e di analisi di rischio sì che l'approntamento di un adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, con distribuzione della medesima ai gangli operativi delle imprese interessate discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 TUB. Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per procedere in executivis in danno dell'opponente che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta
Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito,
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito. Da ultimo la
Suprema Corte con l'Ordinanza n. 17944 del 18/05/2023, ha ulteriormente approfondito l'esame e fissato il seguente
6 principio di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264
c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni”. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di
7 crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo. Infine, è intervenuta la recentissima pronuncia della Suprema Corte, che reitera esclusivamente il principio per cui la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58
TUB. Nel caso in esame, la parte opposta, dato atto di aver stipulato diversi contratti di cessione di crediti, ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonchè i detti contratti di cessione, per cui, secondo il principio espresso dall'ultima giurisprudenza prima richiamata, ha fornito la prova della sua legittimazione. Se anche volessimo, sulla base della pregressa giurisprudenza, verificare, se il contenuto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale mostri, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, la legittimazione attiva del soggetto, la conclusione sarebbe la medesima. Parte opposta
8 ha dato la prova della esistenza delle cessioni e che dette cessioni di credito hanno riguardato e contenevano il credito di parte opponente. Pertanto consistenza giuridica alcuna appare caratterizzare l'eccezione appena esaminata essendo stata la ragione creditoria fondante l'impugnata ingiunzione oggetto di distinte e successive cessioni di credito e tali iniziative risultano rese note agli odierni opponenti come agevolmente emerso dalla lettura della documentazione fornita dall'opposta a corredo della domanda monitoria in contestazione. Piace quindi ricordare a commento dell'ulteriore eccezione sollevata dall'opponente come l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto vada formulata in forma specifica precisando il momento iniziale dell'inerzia fondante l'invocata fattispecie estintiva del credito e poiché
l'eccezione di prescrizione di un credito costituisce eccezione in senso proprio essa deve essere sollevata dalla parte alla quale spetta specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento ivi compresa la data di inizio del corso prescrizionale. La mancata specificazione del rilievo di prescrizione rendendolo eccessivamente generico lo priva in ogni caso di efficacia. Più specificamente in riguardo alla eccezione di prescrizione in materia di contratti di mutuo occorre premettere, condividendo quanto rilevato dalle parti, che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale il termine di prescrizione non decorre dalla data di conclusione del contratto di finanziamento, ma dalla scadenza dell'ultima rata, in quanto il pagamento delle rate di un finanziamento
9 configura un'obbligazione unica. Ne consegue quindi che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti.
In conformità ai suddetti principi, dai quali questo giudice ritiene non vi sia ragione per discostarsene, va rilevato che il contratto di finanziamento stipulato in data 11/12/2008 fra gli odierni opponenti e la Compass s.p.a. prevedeva un piano di rimborso di n. 84 rate mensili l'ultima delle quali sarebbe scaduta nel mese di gennaio del 2016. Va tuttavia rilevato che a fronte di tale ricostruzione operata dalle parti opponenti parte opposta ha eccepito che alla data di notifica del decreto ingiuntivo in avversione, avvenuta il 22/04/2021, il termine prescrizionale era stato interrotto da un atto la cui valenza interruttiva non è stata comunque fatta oggetto di specifica contestazione ex adverso ed in particolare la lettera raccomandata, con cui la comunicava Controparte_1
l'avvenuta cessione del credito e ne richiedeva anche il pagamento agli opponenti. Ne consegue che alla data della notifica del ricorso per ingiunzione (22/04/2021) il termine di
10 prescrizione decennale non si era compiuto e quindi non si era verificata alcuna estinzione della pretesa creditoria azionata. Nel commentare a questo punto l'ulteriore doglianza espressa dagli opponenti piace in linea generale e ciò a commento della natura del contratto che lega gli odierni contendenti che le parti, nella loro autonomia negoziale, ex art. 1322 c.c., possono stipulare negozi tra loro distinti ma funzionalmente finalizzati alla realizzazione di un disegno unitario, condiviso dai contraenti, in modo tale da perseguire un risultato economico unitario e complesso attraverso il coordinamento degli stessi. Ai fini della configurabilità del collegamento negoziale, tuttavia, non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che uno di essi trovi la propria causa nell'altro, risultando, così, tra loro coordinati per l'adempimento di una funzione unitaria. In tal senso, deve, altresì, risultare l'intento specifico e particolare delle parti di volere un coordinamento tra i due negozi, in modo tale da far emergere tra di essi una connessione teleologica.
Pertanto, al di là della funzione dei vari negozi singolarmente considerati, deve potersi individuare una funzione della fattispecie negoziale complessa, per cui la vicenda di un negozio sia legata all'esistenza e alla sorte dell'altro, nel senso che la validità, l'efficacia e l'esecuzione di uno influisca sulla validità, sull'efficacia e sull'esecuzione dell'altro. Massima conforme al principio espresso, (logicamente) già, dalla
Cassazione secondo cui affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la
11 considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. In merito c'è anche una pronuncia delle
Sezioni Unite, al fine di togliere ogni ragionevole dubbio, secondo la quale il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo tra i contratti che, nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno, l'indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti e investe la fattispecie negoziale nel suo complesso. La fonte, nel collegamento volontario, è costituita dall'autonomia contrattuale delle parti e l'esistenza del collegamento va verificata non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante ricorso a indici di tipo oggettivo. Al riguardo, comunque, deve precisarsi che
12 l'accertamento del nesso di collegamento, delle sue modalità
e conseguenze attraverso l'effettiva volontà delle parti e della reale funzione economico-sociale che esse hanno inteso dare ai contratti nell'economia dell'affare, rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici giuridici. Inoltre la fattispecie del collegamento negoziale è configurabile anche quando i singoli atti siano stipulati tra soggetti diversi, purché essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo divisato dalle parti. Ancora per la medesima
Cassazione il collegamento contrattuale, oltre che risultare legislativamente fissato ed essere quindi tipico (come, ad esempio, nella disciplina della sublocazione contenuta nell'articolo 1595 del c.c.) può anche essere atipico, in quanto espressione dell'autonomia contrattuale. Le parti, cioè, nell'esercizio dell'autonomia negoziale a esse riconosciuta dall'ordinamento, sono libere di dare vita, in un unico contesto oppure in tempi diversi, a distinti contratti, i quali, pur caratterizzandosi ciascuno in funzione della propria causa e quindi conservando la rispettiva individualità giuridica, possono essere variamente collegati tra loro in un rapporto di dipendenza e interdipendenza teleologica, in vista della realizzazione di interessi: tale collegamento negoziale, tuttavia, non comporta necessariamente un condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei
13 contratti sia subordinato all'altro e non anche viceversa. Infine
l'esistenza di un collegamento funzionale tra più negozi, pur non eliminando l'individualità giuridica dei singoli negozi collegati, che restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, ne impone una considerazione unitaria anche quando non vi sia coincidenza soggettiva di tutte le parti, atteso che nel collegamento negoziale essenziale è l'unitarietà dell'interesse globalmente perseguito e non anche che i soggetti siano gli stessi in ciascuno dei negozi attraverso i quali l'operazione complessiva si articola. In merito, poi, alla caducazione del regolamento contrattuale inteso globalmente premesso che il collegamento negoziale si configura in presenza di un oggettivo nesso teleologico fra negozi, unito al comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, tanto da rendere sostanzialmente unico il rapporto obbligatorio in presenza di tale collegamento, la caducazione di un negozio comporta quella dell'intero regolamento di interessi voluto dalle parti. Il contratto collegato, quindi, non
è un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti, espressione dell'autonomia contrattuale indicata nell'art. 1322 c.c. In tal caso, dunque, sussiste un assetto economico globale e inscindibile (tale affermazione a parere di chi scrive riassume
14 l'essenza del collegamento negoziale) che le parti hanno voluto e che va quindi rispettato proprio in ossequio al loro potere di autonomia. Deve a questo punto ricordarsi a proposito della sussistenza della pretesa creditoria in contestazione che in ossequio al dettato di cui all'art. 1322 c.c. nel cui paradigma giuridico sembra rientrare la pattuizione stipulata tra le parti come agevolmente scaturisce dal suo contenuto l'inattuazione di essa ha formato oggetto della contestata domanda monitoria. Giova a tal proposito osservare come le parti in tal ambito contrattuale possano liberamente determinare il contenuto del contratto stesso nei limiti imposti dalla legge. Piace aggiungere che nella specie il contratto che legava gli odierni contendenti appariva avere natura di mutuo fondiario che com'è noto rappresentata una forma di credito speciale avente in questo caso per oggetto la concessione da parte dell'istituto bancario di un finanziamento a medio e lungo termine. Pertanto esso in quanto tale non è mutuo di scopo poiché alcuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione da parte del mutuatario di garanzia ipotecaria.
Giova quindi osservare in conseguenza delle considerazioni di carattere generale appena espresse come in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca
15 per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento debba solamente provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Nel merito l'opposizione è fondata seppur nei limiti appresso evidenziati.
In ordine in primis alle questioni relative alla determinazione del tasso di interesse applicato nella pattuizione oggetto di lite, va osservato che la valenza probatoria ricollegabile all'approvazione tacita degli estratti conto periodicamente trasmessi dalla banca deve ritenersi rigorosamente circoscritta alle risultanze numeriche degli addebiti di conto, senza quindi che tale preclusione possa incidere sulla facoltà per gli opponenti di contestare, anche oltre i termini contrattuali,
l'esistenza, la validità e l'efficacia, totale o parziale, dei rapporti giuridici che costituiscono il fondamento delle singole rimesse riportate nell'estratto conto. In sostanza,
l'approvazione, anche tacita, dell'estratto conto esonera la dalla necessità di documentare l'effettiva esistenza e CP_4 correttezza delle singole partite, residuando al correntista esclusivamente la possibilità di contestare la sussistenza del titolo in base al quale la singola partita è stata iscritta. In tema di contratti bancari di mutuo vige, infatti, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto, non sollevi specifiche contestazioni (art. 16 1832 c.c., richiamato dall'art. 1857 c.c.). L'accettazione del conto in linea generale non esclude, invero, che possa essere oggetto di contestazione la validità e l'efficacia, totale o parziale, dei rapporti giuridici che costituiscono il fondamento delle singole rimesse riportate nell'estratto conto. E' necessaria tuttavia una specifica contestazione da parte del cliente.
Orbene, alla luce di tale principi, va innanzitutto dichiarata l'ammissibilità alla luce del disposto dell'art. 1832 c.c. delle lagnanze delle parti opponenti in quanto con le contestazioni relative all'applicazione di interessi a tasso ultralegale in forza di un rinvio generico e non determinato ed alla capitalizzazione trimestrale non ci si limita ad una contestazione relativa alle risultanze numeriche degli addebiti di conto bensì si contesta la validità del rapporto giuridico
(clausola che prevede il rinvio agli usi per la determinazione del tasso d'interesse o clausola che prevede l'applicazione della capitalizzazione trimestrale) che costituisce il fondamento delle singole rimesse. Con specifico riferimento alla lamentata invalidità della clausola di determinazione degli interessi, va ora osservato che la giurisprudenza ormai prevalente ritiene che le clausole di rinvio agli usi su piazza siano nulle. Avendo avuto inizio il contratto di finanziamento tra gli opponenti e la Compass s.p.a. il 11/12/2008 e quindi successivamente al 09/07/92 (data di entrata in vigore della legge 154/92, data coincidente con il 135° giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella G.U. del 24/02/92 n. 45, termine che si ricava dal combinato disposto dell'art. 4,
17 comma 3, e 11, comma 4, L. 154/92) le clausole uso piazza sono nulle ex art. 117 T.U.L.B. (d.lgs. 385/93). In proposito è noto che la materia è disciplinata attualmente dall'art. 4, comma 3, L. 154/92 e dall'art. 117, commi 4-7, d.lgs. 385/93, prescrivendo che l'indicazione scritta attiene espressamente, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., anche al tasso d'interesse e a “ogni altro prezzo e condizione praticato, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (art. 117, comma 4, d.leg. 385/93). Inoltre,
“la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente” (art. 117, comma 5). Infine, in applicazione dell'art. 4 L. 154/92, “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse” (art. 117, comma 6). Il legislatore è quindi intervenuto per sanzionare per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge
154/92 e del T.U. bancario la nullità ex artt. 1415, 1346 c.c. delle clausole che avessero fatto rinvio agli interessi praticati sulla piazza per mancanza della determinatezza dell'oggetto del tasso di interesse. Peraltro, la giurisprudenza, ormai consolidata, sia di merito che di legittimità, nega validità anche alle clausole uso piazza stipulate in occasione dei contratti conclusi anteriormente al 09/07/92. Risulta quindi applicabile il meccanismo di eterointegrazione previsto per i contratti successivi a tale data stabilito dall'art. 117, comma 7,
18 d.lgs. 385/93 a manutenzione del contratto (art. 117, comma
7: “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive…”). Il criterio di cui all'art. 117 c. 7 lett. a) va invero applicato sia nei casi in cui i contratti bancari non prevedano specificamente un tasso d'interesse art. 117 c. 4 sia se il tasso sia stato individuato per relationem, con rinvio agli usi su piazza art. 117 comma 6.
Gran parte della recente giurisprudenza di merito si è poi orientata anche per l'applicazione della norma in questione art. 117 c. 7 d.lgs. 385/93 pure ai rapporti instauratisi prima della sua entrata in vigore (limitando, ovviamente, il calcolo degli interessi col criterio di cui all'art. 117 in maniera esclusiva al periodo successivo all'entrata in vigore della norma stessa,
o più esattamente al periodo successivo all'entrata in vigore della L. 154/92, visto che proprio nell'art. 117 t.u. 1 settembre
1993 n. 385 è stato trasfuso il preesistente art. 4 L. 17 febbraio
1992 n. 154, di contenuto sostanzialmente analogo. La convenzione relativa alla determinazione degli interessi deve ritenersi, pertanto, validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. In altri termini, il
19 requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche per relationem, attraverso cioè il richiamo (sempre per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all'arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato. Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni effettuate dagli opponenti, era onere dell'istituto di credito convenuto opposto dar prova della presenza di richiami scritti a criteri prestabiliti o di elementi estrinseci alla clausola che fossero obiettivamente individuabili e che consentissero la concreta determinazione del tasso d'interesse e che, comunque, ponessero un limite allo ius variandi, altrimenti del tutto discrezionale ed insuscettibile di controllo, da parte della banca. Nessuna prova in tal senso è stata però fornita. Deve pertanto ritenersi non soddisfatto il precetto dettato dall'art. 1284, c. 3, c.c. Peraltro posto che la determinazione del tasso di interesse ultralegale richiede ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c. una specifica pattuizione per iscritto, non sostituibile né da un riconoscimento successivo,
20 né da una convalida da parte del debitore l'approvazione degli estratti conto periodici, per effetto della mancata opposizione da parte del cliente nel termine di legge decorrente dalla ricezione degli estratti medesimi, non vale a sanare il difetto di forma scritta del tasso ultralegale, difetto rilevabile anche d'ufficio, in quanto derivante dalla violazione di una norma imperativa. Poiché lo scritto è richiesto ad substantiam ed è quindi costitutivo della relativa obbligazione, risulta privo di rilevanza giuridica l'eventuale riconoscimento che il debitore faccia ex post della misura ultralegale degli interessi. Tale approvazione degli estratti conto con conteggio di interessi superiori al tasso legale non può supplire alla mancanza dello scritto perché, non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documenta la stipulazione del patto e non può essere utilizzata quale elemento presuntivo dell'esistenza di un patto stipulato nell'osservanza dei requisiti formali richiesti ad substantiam.
Infatti, il criterio di cui all'art. 117 c. 7 lett. A) d.lgs. 385/93 va applicato (oltre al caso in cui il tasso sia stato individuato per relationem, con rinvio agli usi su piazza art. 117 comma 6) anche nei casi in cui il contratto bancario non preveda specificamente un tasso d'interesse (art. 117 c. 4). Il comma 7 dell'art. 117 prevede, infatti, accanto al caso delle nullità indicate nel comma 6 (“sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi
21 e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”) anche l'ipotesi dell'inosservanza del comma 4
(“i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”). D'altra parte, gran parte della giurisprudenza di merito si è orientata nel senso dell'applicazione della norma in questione l'art. 117 c. 7° lett.
A d.lgs. 385/93 anche ai rapporti instauratisi prima della sua entrata in vigore (limitando, ovviamente, il calcolo degli interessi col criterio di cui all'art. 117 in maniera esclusiva al periodo successivo all'entrata in vigore della norma stessa, o più esattamente al periodo successivo all'entrata in vigore della l. 154/92, visto che proprio nell'art. 117 t.u. 1 settembre
1993 n. 385 è stato trasfuso il preesistente art. 4 L. 17 febbraio
1992 n. 154, di contenuto sostanzialmente analogo. Piace a questo punto ricordare come sia indiscusso che l'azione di accertamento del dare-avere debba qualificarsi come tipico giudizio di accertamento delle nullità delle clausole del contratto di finanziamento stipulato fra le parti, attinenti la determinazione degli interessi ultralegali. In ordine all'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, la Suprema
Corte ha esplicitamente affermato che i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo con la conseguenza che anche in tale situazione la prova deve gravare sempre sul titolare del diritto di cui si chiede
22 l'accertamento. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione dallo stesso utilizzata "chi vuol far valere un diritto in giudizio" implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere” di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" contrasta, innanzi tutto, con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo (il correntista) non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma al contrario ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto (banca) che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all'azione di accertamento negativo. Conclusivamente, in materia di ripartizione dell'onere della prova nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito bancario, i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal correntista-debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico della banca-creditrice, convenuta in accertamento, le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa. Per le considerazioni sopra svolte, gli opponenti sono risultati debitori della convenuta opposta all'esito dell'indagine peritale appositamente espletata (v. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio del Dott. che, sul punto del tutto Persona_1 condivisibile, deve qui intendersi integralmente ripetuta e trascritta) della minor somma rispetto al saldo creditore
23 indicato dalla convenuta ed oggetto dell'impugnata ingiunzione pari ad euro 18.201,91. Ne consegue che l'importo da corrispondere da parte di e Parte_1 Parte_2
in favore della e per essa
[...] Controparte_1 della ammonta ad euro 18.201,91. Nel Controparte_2 complesso, quindi, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e e vanno comunque Parte_1 Parte_2 condannati a corrispondere, in favore della Controparte_1
e per essa della mandataria la
[...] Controparte_2 minor somma di euro 18.201,91, oltre gli interessi legali dalla data della notifica del decreto ingiuntivo (a tal ultimo proposito si noti che gli interessi sulla somma liquidata in sentenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo decorrono dalla data di notificazione del decreto alla parte cui è ingiunto il pagamento e non dalla data del ricorso) considerato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo occorre in ogni caso entrare nel merito ed esaminare la fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (attore in senso sostanziale). Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza conseguente al ridimensionamento del credito ingiunto e, pertanto, devono essere sopportate dalla convenuta opposta. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuta opposta.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo n.
367/2021; dichiara che e sono Parte_1 Parte_2 debitori della e per essa della Controparte_1 mandataria della minor somma di Controparte_2 euro 18.201,91 oltre gli interessi legali dalla data della notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
condanna pertanto Pt_1
e al pagamento in favore della
[...] Parte_2 [...]
e per essa della mandataria Controparte_1 [...] della somma predetta;
condanna parte Controparte_2 convenuta opposta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre IVA CPA
e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario delle parti opponenti;
lascia a carico della convenuta opposta le spese relative al procedimento monitorio;
pone definitivamente a carico di parte convenuta opposta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 24/01/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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