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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariangela Martina Carbonelli Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1412 del registro generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. , coadiuvata dall'Amministratrice di Parte_1 C.F._1 sostegno (C.F. ) Parte_2 C.F._2
E
(C.F. , Parte_3 C.F._3 entrambi rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Giovanni Feltri, giusta procura in atti
Ricorrenti
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2025 i ricorrenti in epigrafe, coniugi separati consensualmente giusta sentenza di omologa del Tribunale di Foggia n. 238/2024 del
1 17.09.2024 hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Migliarino (FE) il 27.12.1977.
All'udienza del 09.06.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – le parti hanno dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
********
L'istanza congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni descritte nel ricorso.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalla loro unione sono nati i figli (il 17.12.1976) e (il 20.02.1980), Per_1 Parte_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le condizioni concordate tra le parti sono conformi al diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
2 Trattandosi di pronuncia di divorzio su domanda congiunta non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Migliarino (FE), il 27.12.1977 (atto n. 23, p. II, serie A, anno 1977);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Foggia, 17.06.2025
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
Roberto Bianco Mariangela Martina Carbonelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariangela Martina Carbonelli Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1412 del registro generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. , coadiuvata dall'Amministratrice di Parte_1 C.F._1 sostegno (C.F. ) Parte_2 C.F._2
E
(C.F. , Parte_3 C.F._3 entrambi rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Giovanni Feltri, giusta procura in atti
Ricorrenti
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2025 i ricorrenti in epigrafe, coniugi separati consensualmente giusta sentenza di omologa del Tribunale di Foggia n. 238/2024 del
1 17.09.2024 hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Migliarino (FE) il 27.12.1977.
All'udienza del 09.06.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – le parti hanno dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
********
L'istanza congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni descritte nel ricorso.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalla loro unione sono nati i figli (il 17.12.1976) e (il 20.02.1980), Per_1 Parte_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le condizioni concordate tra le parti sono conformi al diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
2 Trattandosi di pronuncia di divorzio su domanda congiunta non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Migliarino (FE), il 27.12.1977 (atto n. 23, p. II, serie A, anno 1977);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Foggia, 17.06.2025
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
Roberto Bianco Mariangela Martina Carbonelli
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