Art. 1. 1. Il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 , recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 marzo 1995, n. 61, 29 aprile 1995, n. 138, 28 giugno 1995, n. 255, e 28 agosto 1995, n. 357 .
3. Il termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , emanato ai sensi dell' articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e nel rispetto dei principi e dei criteri ivi stabiliti, e' prorogato al 30 giugno 1996.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 marzo 1995, n. 61, 29 aprile 1995, n. 138, 28 giugno 1995, n. 255, e 28 agosto 1995, n. 357 .
3. Il termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , emanato ai sensi dell' articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e nel rispetto dei principi e dei criteri ivi stabiliti, e' prorogato al 30 giugno 1996.