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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/05/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.2701 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 2701 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 27 maggio 2025, alle ore 9:55 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. MARGHERITA SILVIA Parte_1
Per l'avv. MARCEDONE Controparte_1
IVANO , oggi sostituito dall'avv. CONTARINO EMILIANO
L'avv. MARGHERITA insiste in ricorso alla luce delle conclusioni del CTU. L'avv. CONTARINO si riporta ai propri atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.2701 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 27.05.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2701/2024 tra
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Teracati n. 184, presso lo studio dell'avv.
MARGHERITA Silvia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( ), con Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90 presso la sede Prov.le , rappresentata e difesa CP_1
[... dall'avv. MARCEDONE Ivano, per mandato generale alle liti del 21.07.2015 per notaio di Roma, rep. n. 80974/21569; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi della Legge n. 118/71, DLgs 509/88 o dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/1984 e per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 L. 104/92;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 28.05.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 24.06.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione della pensione di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa nonché il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, pretese che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2
depositata il 29.04.2024, non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione né della pensione di inabilità né dell'assegno ordinario di invalidità né della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, concludendo in risposta alle osservazioni depositate da parte ricorrente nel senso di ritenere che: “Si conferma, pertanto, a carico della perizianda, nel rispetto, comunque, delle diverse opinioni professionali, una percentuale invalidante non superiore al 68%
(sessantotto%) con decorrenza dal momento della presentazione della domanda amministrativa del
25.10.2022, e la condizione di "Portatrice di handicap in base al comma I art. 3 della Legge
104/92" già riconosciuta in sede di visita medico-collegiale del 3.7.2023”.
Il CTU, pertanto, ha negato la sussistenza dei requisiti per la concessione della pensione di inabilità
o dell'assegno ordinario di invalidità civile nonchè per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità.
A fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto di Parte_1
contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie della ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale, all'esito dell'esame peritale, a seguito di accertamenti Persona_3
più specifici sulla documentazione sanitaria in atti, effettuando una valutazione parzialmente divergente rispetto ai risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, riconosceva sussistenti i requisiti sanitari per la concessione della pensione di invalidità ma ne stabiliva tuttavia la decorrenza da una data successiva alla domanda amministrativa e precisamente dal 26.03.2024, e non riconosceva la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, concludendo nel senso di ritenere che “si evince come il complesso patologico che affligge la periziata sia cronico, irreversibile, a media incidenza funzionale, a carico di vari organi ed apparati e valutabile nella
3 percentuale del 75% in termini di riduzione della sua capacità lavorativa generica a far data dalla visita cardiologica del 26.03.24 presso il P.O. di Avola dalla quale si evince un "Prolasso mitralico con insufficienza in paziente con fibromialgia, ipertrofia VSX con disfunzione diastolica, presenza di Amplazer adeso al setto, IA come da pregresso intervento di chiusura PFO per via percutanea….
Il complesso patologico su documentato determina in atto una riduzione della capacità lavorativa generica dell'attrice in misura pari al 75 % a decorrere dal 26.03.2024. Si riconferma la condizione di Handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92”.
All'udienza del 27.05.2025 la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione merita parziale accoglimento.
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro divergenti circa la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione della pensione di invalidità.
Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito ha approfondito l'esame della documentazione sanitaria in atti rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di
ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate dall'esame della documentazione sanitaria e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 2413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuta, in capo a la Parte_1
sussistenza del requisito sanitario per la concessione della pensione di invalidità con decorrenza dal
26.03.2024.
Le spese di lite, vista la dichiarazione reddituale in atti e tenuto conto degli accertamenti compiuti nella presente fase, nonché della decorrenza del requisito sanitario, devono essere integralmente compensate tra le parti;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 24.06.2024 a seguito di ATP:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, riconosce in capo a il requisito Parte_1
sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata in data 24.02.2025 dal dott. , con Persona_3
decorrenza dal 26.03.2024.
- compensa le spese di lite;
4 - pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 27/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 2701 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 27 maggio 2025, alle ore 9:55 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. MARGHERITA SILVIA Parte_1
Per l'avv. MARCEDONE Controparte_1
IVANO , oggi sostituito dall'avv. CONTARINO EMILIANO
L'avv. MARGHERITA insiste in ricorso alla luce delle conclusioni del CTU. L'avv. CONTARINO si riporta ai propri atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.2701 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 27.05.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2701/2024 tra
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Teracati n. 184, presso lo studio dell'avv.
MARGHERITA Silvia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( ), con Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90 presso la sede Prov.le , rappresentata e difesa CP_1
[... dall'avv. MARCEDONE Ivano, per mandato generale alle liti del 21.07.2015 per notaio di Roma, rep. n. 80974/21569; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi della Legge n. 118/71, DLgs 509/88 o dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/1984 e per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 L. 104/92;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 28.05.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 24.06.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione della pensione di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa nonché il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, pretese che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2
depositata il 29.04.2024, non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione né della pensione di inabilità né dell'assegno ordinario di invalidità né della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, concludendo in risposta alle osservazioni depositate da parte ricorrente nel senso di ritenere che: “Si conferma, pertanto, a carico della perizianda, nel rispetto, comunque, delle diverse opinioni professionali, una percentuale invalidante non superiore al 68%
(sessantotto%) con decorrenza dal momento della presentazione della domanda amministrativa del
25.10.2022, e la condizione di "Portatrice di handicap in base al comma I art. 3 della Legge
104/92" già riconosciuta in sede di visita medico-collegiale del 3.7.2023”.
Il CTU, pertanto, ha negato la sussistenza dei requisiti per la concessione della pensione di inabilità
o dell'assegno ordinario di invalidità civile nonchè per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità.
A fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto di Parte_1
contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie della ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale, all'esito dell'esame peritale, a seguito di accertamenti Persona_3
più specifici sulla documentazione sanitaria in atti, effettuando una valutazione parzialmente divergente rispetto ai risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, riconosceva sussistenti i requisiti sanitari per la concessione della pensione di invalidità ma ne stabiliva tuttavia la decorrenza da una data successiva alla domanda amministrativa e precisamente dal 26.03.2024, e non riconosceva la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, concludendo nel senso di ritenere che “si evince come il complesso patologico che affligge la periziata sia cronico, irreversibile, a media incidenza funzionale, a carico di vari organi ed apparati e valutabile nella
3 percentuale del 75% in termini di riduzione della sua capacità lavorativa generica a far data dalla visita cardiologica del 26.03.24 presso il P.O. di Avola dalla quale si evince un "Prolasso mitralico con insufficienza in paziente con fibromialgia, ipertrofia VSX con disfunzione diastolica, presenza di Amplazer adeso al setto, IA come da pregresso intervento di chiusura PFO per via percutanea….
Il complesso patologico su documentato determina in atto una riduzione della capacità lavorativa generica dell'attrice in misura pari al 75 % a decorrere dal 26.03.2024. Si riconferma la condizione di Handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92”.
All'udienza del 27.05.2025 la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione merita parziale accoglimento.
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro divergenti circa la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione della pensione di invalidità.
Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito ha approfondito l'esame della documentazione sanitaria in atti rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di
ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate dall'esame della documentazione sanitaria e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 2413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuta, in capo a la Parte_1
sussistenza del requisito sanitario per la concessione della pensione di invalidità con decorrenza dal
26.03.2024.
Le spese di lite, vista la dichiarazione reddituale in atti e tenuto conto degli accertamenti compiuti nella presente fase, nonché della decorrenza del requisito sanitario, devono essere integralmente compensate tra le parti;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 24.06.2024 a seguito di ATP:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, riconosce in capo a il requisito Parte_1
sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata in data 24.02.2025 dal dott. , con Persona_3
decorrenza dal 26.03.2024.
- compensa le spese di lite;
4 - pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 27/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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