Rigetto
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 5490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5490 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05490/2025REG.PROV.COLL.
N. 03709/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3709 del 2024, proposto dalla -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Latina, in persona del Prefetto pro tempore , l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del Prefetto pro temporei, il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , e il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sezione I, 10 aprile 2024, n. 2400, resa tra le parti, non notificata e concernente un’interdittiva antimafia.
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa e del Comune di -OMISSIS-;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità dell’interdittiva antimafia e dei conseguenti atti emanati dal Comune di -OMISSIS- nei confronti della società -OMISSIS- -OMISSIS- per il rischio di contaminazione da parte della criminalità organizzata del tessuto imprenditoriale della società ricorrente.
2. Con appello notificato il 6 maggio 2024 e depositato il 10 maggio successivo, la -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 10 aprile 224, n. 2400, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sezione I ha respinto il suo ricorso per l’annullamento:
“ a) del Provvedimento di inefficacia della s.c.i.a. e decadenza degli effetti abilitativi del Comune di
-OMISSIS- ‐ c_l120 ‐ reg_ufficiale ‐ 0028080 ‐ uscita ‐ 21/04/2023 ‐ 15:33 con la quale (si legge): “DICHIARA di prendere atto dei provvedimenti amministrativi interdittivi antimafia emanati dalla Prefettura di Latina sopra richiamati e comunicati con nota prot. n. 23276 del 19.04.2023, ed acquisiti da questo Ente in data 20/04/2023 al prot. n. 27787, e per l’effetto, per le motivazioni in preambolo specificate, l’inefficacia della S.C.I.A. prot. n. 20112/I del 20.04.2017 e la decadenza dei relativi effetti abilitativi, con cui la ditta -OMISSIS- -OMISSIS-. come sopra identificata ha acquisito titolo amministrativo per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale, di cui alla Concessione Demaniale Marittima contraddistinta con la sigla TE‐071, ubicato in viale -OMISSIS-);
b) del Provvedimento di “(…) REVOCA della Concessione demaniale marittima contraddistinta dal sigla TE‐071, rilasciata in favore della “-OMISSIS- -OMISSIS-”, sopra identificata, per effetto dell’Autorizzazione di Subingresso, avente prot. n. 36917/U del 18/07/2017, alla concessione demaniale marittima di proroga, avente Reg. n. 0480 e Reg. n. 548, rilasciata dal Comune di -OMISSIS- (LT) in data 01/02/2016, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del Codice della Navigazione Marittima (R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ss.mm.ii.) in applicazione dell’art. 67, comma 2, del Codice Antimafia (Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n. 159) (…)” del Comune Di -OMISSIS- ‐ C_L120 ‐ Reg_Ufficiale ‐ 0028092 ‐ Uscita ‐ 21/04/2023 ‐ 20:02;
c) della nota della Prefettura di Napoli – Sezione Provinciale BDNA – Prot. Interno n. 0102906 del
30.03.2023 notificata in pari data con la quale si informa che: “(…) nei confronti della -OMISSIS-
-OMISSIS- (…) per le motivazioni sopra esposte, allo stato sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia (…)”;
d) dei Verbali del Gruppo Interforze Antimafia n. 86 del 17.11.2022, n. 92 del 19.12.2022 e n. 26 del 23.03.2023 mai comunicati né notificati e richiamati nel provvedimento sub c);
e) della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli con la quale vengono confermati gli elementi istruttori già forniti dai Carabinieri nella richiamata nota con missiva n. 23/4076‐14/2022 del 19.12.2022 mai comunicata né notificata e richiamata nel provvedimento sub c);
f) della nota prot. n. 252665 del 16.11.2022 della Questura di Napoli, Divisione Anticrimine mai
comunicata né notificata e richiamata nel provvedimento sub c);
g) della nota prefettizia n. 00633373 del 27.02.2023 mai comunicata né notificata e richiamata nel
provvedimento sub c);
h) della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina n. 148626/3 “P” del 08.10.2022 mai comunicata né notificata e richiamata nel provvedimento sub c) mai comunicata né notificata e richiamata nel provvedimento sub c);
i) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della
ricorrente comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti Provvedimento di inefficacia della s.c.i.a. e decadenza degli effetti abilitativi nonché di REVOCA della Concessione demaniale marittima in conseguenza di interdittiva antimafia ”.
2. L’appellante affida il proprio gravame a cinque motivi, con i quali ripropone, anche in chiave critica della sentenza impugnata, le doglianze dedotte in primo grado, lamentando:
“I. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e/o falsa applicazione artt. 84 e 91 d.lgs 6.9.2011 n. 159; violazione e/o falsa applicazione art. 4 d.lgs 8.8.1994 n. 490; istruttoria carente e/o insufficiente e/o approssimativa; erroneità e/o falsità di presupposti; travisamento e/o erronea e/o insufficiente valutazione dei fatti; carenza e/o insufficienza di motivazione; violazione e/o mancata applicazione della circolare ministeriale 8.2.2013 n. 11001/119/20(6); violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento ex artt. 3 e 97 Cost.; violazione e/o abnorme compromissione del principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost; violazione del compito istituzionale ex art. 3, comma 2, Cost.; mancato e/o inadeguato bilanciamento degli interessi in gioco. Mancata valutazione dei documenti depositati a sostegno delle argomentazioni proposte. ”: la sentenza sarebbe da riformare, perché i primi giudici avrebbero erroneamente ritenuto che il signor -OMISSIS--OMISSIS-, legale rappresentante della società ricorrente, non avesse adeguate risorse economiche per poter acquistare le quote societarie della -OMISSIS- -OMISSIS- dal padre, signor -OMISSIS--OMISSIS-, che le avrebbe trasferite al figlio attraverso una regolare transazione, che prevede il pagamento rateale, dovendosi ritenere escluso, secondo i principi fissati dalla giurisprudenza della CEDU ed interna, il controllo della società da parte del dante causa, anche alla luce del decreto del Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione 3 novembre 2022, n. 93, che ha ritenuto indimostrata da parte della Procura della Repubblica la gestione di fatto dell’impresa da parte del padre;
“ II. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e/o falsa applicazione artt. 84 e 91 d.lgs 6.9.2011 n. 159; violazione e/o falsa applicazione art. 4 d.lgs 8.8.1994 n. 490; istruttoria carente e/o insufficiente e/o approssimativa; erroneità e/o falsità di presupposti; travisamento e/o erronea e/o insufficiente valutazione dei fatti; carenza e/o insufficienza di motivazione; violazione e/o mancata applicazione della circolare ministeriale 8.2.2013 n. 11001/119/20(6); violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento ex artt. 3 e 97 cost.; violazione e/o abnorme compromissione del principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 cost; violazione del compito istituzionale ex art. 3, comma 2, cost.; mancato e/o inadeguato bilanciamento degli interessi in gioco. ”: secondo l’appellante, il Tar non avrebbe adeguatamente valorizzato quanto deciso dal Tribunale di Roma con il citato decreto n. 93/2022, che ha escluso il carattere mafioso dei reati per i quali è stato condannato il signor -OMISSIS--OMISSIS-, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina ha ritenuto un soggetto pericoloso “generico” , ai sensi degli articoli 4, lett. e ), e 1, lett. b ) del decreto legislativo 6 settembre 2011, 159 e non “qualificato”, tanto da non chiedere nei suoi confronti alcuna misura personale o patrimoniale;
“ III. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e/o falsa applicazione artt. 84 e 91 d.lgs 6.9.2011 n. 159; violazione e/o falsa applicazione art. 4 d.lgs 8.8.1994 n. 490; istruttoria carente e/o insufficiente e/o approssimativa; erroneità e/o falsità di presupposti; travisamento e/o erronea e/o insufficiente valutazione dei fatti; carenza e/o insufficienza di motivazione; violazione e/o mancata applicazione della circolare ministeriale 8.2.2013 n. 11001/119/20(6); violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento ex artt. 3 e 97 cost.; violazione e/o abnorme compromissione del principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 cost; violazione del compito istituzionale ex art. 3, comma 2, cost.; mancato e/o inadeguato bilanciamento degli interessi in gioco. ”: con tale mezzo, viene contestato che erroneamente il primo giudice avrebbe considerato, ai fini della delibazione sulla lamentata illegittimità dei provvedimenti impugnati, gli effetti sulla società appellante dell’interdittiva emessa nei confronti della società del signor -OMISSIS--OMISSIS-, vincolato al legale rappresentante della ricorrente solo dal legame di parentela, dovendosi escludere nella fattispecie ogni rischio di contaminazione, a meno di contraddire le risultanze del procedimento penale a carico dello stesso padre del signor -OMISSIS--OMISSIS-;
“ IV. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e/o falsa applicazione artt. 84 e 91 d.lgs 6.9.2011 n. 159; violazione e/o falsa applicazione art. 4 d.lgs 8.8.1994 n. 490; istruttoria carente e/o insufficiente e/o approssimativa; erroneità e/o falsità di presupposti; travisamento e/o erronea e/o insufficiente valutazione dei fatti; carenza e/o insufficienza di motivazione; violazione e/o mancata applicazione della circolare ministeriale 8.2.2013 n. 11001/119/20(6); violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento ex artt. 3 e 97 cost.; violazione e/o abnorme compromissione del principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 cost; violazione del compito istituzionale ex art. 3, comma 2, cost.; mancato e/o inadeguato bilanciamento degli interessi in gioco. ”: secondo la società appellante, la sentenza impugnata attribuirebbe eccessivo rilievo ai controlli subiti nel tempo dal signor -OMISSIS--OMISSIS- con soggetti controindicati e legati a potenti clan camorristici della zona;
“ V. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e/o falsa applicazione artt. 84, 91 e 94 bis d.lgs 6.9.2011 n. 159; istruttoria carente e/o insufficiente e/o approssimativa; erroneità e/o falsità di presupposti; travisamento e/o erronea e/o insufficiente valutazione dei fatti; carenza e/o insufficienza di motivazione; violazione e/o mancata applicazione della circolare ministeriale 8.2.2013 n. 11001/119/20(6); violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento ex artt. 3 e 97 cost.; violazione e/o abnorme compromissione del principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 cost; violazione del compito istituzionale ex art. 3, comma 2, cost. ”: con tale mezzo, la società appellante ripropone gli ultimi due motivi di ricorso in primo grado, ritenendo che la sentenza impugnata abbia trascurato di valorizzare gli effetti dell’adozione da parte della -OMISSIS-, di proprietà del signor -OMISSIS--OMISSIS-, di un modello di organizzazione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto depositato il 6 giugno 2024 ed hanno prodotto memoria ex articolo 73 c.p.a. il 12 luglio 2024 e l’appellante ha ribadito le proprie deduzioni con memoria in data 11 luglio 2024.
4. A seguito del decreto presidenziale n. 47/2024, che ha disposto il rinvio di alcuni ricorsi già fissati a causa dell’assenza della relatrice collocata in posizione di fuori ruolo, all’udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata rinviata, su istanza dell’appellante, all’udienza del 19 giugno 2025, nella quale è stata trattenuta in decisione.
5. Prima di esaminare i mezzi di doglianza, si deve dichiarare inammissibile, perché tardiva rispetto al termine imposto dall’articolo 73, comma 1, c.p.a., la produzione documentale versata in atti da parte dell’appellante il 14 maggio 2025 e quella depositata il 5 giugno 2025, senza che la società abbia chiesto l’autorizzazione al deposito tardivo e in difetto di una valutazione della sua rilevanza ai fini del decidere da parte del Collegio.
Sempre in via preliminare, si rende opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità nella materia disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Da questo punto di vista, osserva il Collegio che la ratio della normativa in discorso è proprio quella di evitare il “rischio” di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche senza la necessaria ed immediata connivenza (contiguità soggiacente) dell’operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose (in tema, la giurisprudenza ha più volte affermato che “ la pluralità ed eterogeneità dei dati sintomatici di un pericolo di infiltrazione, anche solo in forma di contiguità c.d. soggiacente, è infatti tale, ad una valutazione congiunta degli stessi, da far ritenere non implausibile e non irragionevole la valutazione ritenuta dall’Amministrazione in relazione al complessivo quadro indiziario ”; così, Consiglio di Stato, sezione III, 29 dicembre 2022, n. 11600; cfr., altresì, Consiglio di Stato, sezione III, 15 novembre 2022, n. 10033 e 3 novembre 2022, n. 9629).
Quanto alla durata dei rapporti tra appartenenti alla impresa (soci o dipendenti) con ambienti della criminalità organizzata, il loro carattere occasionale da cui potrebbe dedursi l’illegittimità del provvedimento interdittivo può consentire, al più, alla società di essere ammessa al controllo giudiziario (Cassazione penale, sezione VI, 16 luglio 2021, n. 27704), il cui buon esito consente “ all’impresa ad esso (volontariamente) sottoposta di continuare ad operare, nella prospettiva finale del superamento della situazione sulla cui base è stata emessa l’interdittiva. ” (Consiglio di, Stato Adunanza plenaria, 13 febbraio 2023, n. 7, che ha anche fissato i confini del rapporto tra provvedimento prefettizio e controllo giudiziario, stabilendo che questo “ sopravviene ad una situazione di condizionamento mafioso in funzione del suo superamento ed al fine di evitare la definitiva espulsione dal mercato dell’impresa permeata dalle organizzazioni malavitose” , aggiungendo che ” da un lato il rapporto di successione tra i due istituti si coglie con immediatezza laddove il condizionamento mafioso non possa ritenersi definitivamente accertato, pendente la contestazione mossa in sede giurisdizionale contro la ricostruzione dell’autorità prefettizia; dall’altro lato la medesima vicenda successoria di istituti non è comunque impedita quando il condizionamento possa invece ritenersi accertato con effetto di giudicato, con il rigetto dell’impugnazione contro l’interdittiva. ”).
Da un concorrente angolo prospettico, la giurisprudenza ha stabilito che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa (a partire da Consiglio di Stato, sezione III, 3 maggio 2016, n. 1743, ex multis , Consiglio di Stato, sezione III, 19 maggio 2022, n. 3973, 11 aprile 2022, n. 2712, 22 aprile 2022, n. 2985).
Specularmente, è stata più volte ribadita l’autonomia tra la sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo.
Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la Sezione ha stabilito quanto segue:
“ 3.- La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).
3.1. Lo stesso legislatore - art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (qui in avanti, per brevità, anche codice antimafia) - riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di «eventuali tentativi» di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate».
3.2- Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell’impresa sono all’evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
3.3- Il pericolo – anche quello di infiltrazione mafiosa – è per definizione la probabilità di un evento e, cioè, l’elevata possibilità e non mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi.
3.4- Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi. ” (Consiglio di Stato, sezione III, 31 marzo 2023, n. 3338).
E ciò pur nella consapevolezza che “ il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, “non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011: si pensi, per tutti, ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che “può” – si badi: può – desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata ” (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, n. 6105/2019).
6. Nel caso all’esame del Collegio, premesso che l’appellante non ha riproposto le censure articolate in primo grado in relazione all’omessa attivazione di misure di prevenzione collaborativa ed all’omissione della comunicazione di avvio del procedimento prima della revoca della SCIA (questioni sulle quali si è dunque formato il giudicato), il provvedimento impugnato in prime cure è atto plurimotivato, fondandosi sui seguenti e concorrenti elementi, ciascuno dei quali contribuisce a supportarlo sul piano motivazionale.
L’interdittiva prefettizia di basa tra l’altro su:
i ) l’acquisto da parte della società appellante, senza che fosse dimostrata la disponibilità della relativa provvista in capo al suo legale rappresentante (-OMISSIS--OMISSIS-), delle quote societarie della -OMISSIS-, riconducibile al signor -OMISSIS--OMISSIS-, padre del legale rappresentante della -OMISSIS- -OMISSIS-, ad un prezzo di gran lunga inferiore (€ 40.000,00) rispetto a quello di acquisto (€ 90.000,00), in disparte il rilievo decisivo, secondo cui la concessione della rateizzazione in cambio del lavoro da svolgere in azienda dimostra, al contrario, l’attualità dell’influenza del padre nella gestione della società;
ii ) i legami del signor -OMISSIS--OMISSIS-, padre di -OMISSIS-, con il clan camorristico -OMISSIS-, come risulta da una serie di controlli, ancorché risalenti nel tempo, con soggetti pluripregiudicati o indagati per reati di mafia;
iii ) il deferimento dello stesso signor -OMISSIS--OMISSIS- in stato di irreperibilità dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS-in Campania per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapina aggravata, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo clandestine e relativo munizionamento e spari in luogo pubblico, nonché le indagini cui è sottoposto nel procedimento penale n. 54098111 R.G.N R. Mod. 21, da cui si evincono anche a suo carico elementi di mafiosità;
iv ) una serie di interrogatori di vari collaboratori di giustizia che, per quello che in questa sede rileva, hanno dichiarato che il signor -OMISSIS--OMISSIS- era strutturalmente contiguo con ambienti della criminalità organizzata locale, tramite la quale aveva ottenuto appalti pubblici in cambio dell’assunzione di lavoratori indicati dal clan, al quale risulta affiliato unitamente al defunto padre -OMISSIS--OMISSIS-;
v ) la capacità del signor -OMISSIS--OMISSIS- di influenzare le scelte imprenditoriali della -OMISSIS- -OMISSIS-, in quanto a suo tempo amministratore della -OMISSIS-, dalla quale la società appellante ha acquisito il complesso dei beni aziendali per esercitare l’attività di impresa nel Comune di -OMISSIS-;
vi ) l’appartenenza del signor -OMISSIS--OMISSIS- e del padre -OMISSIS-al clan -OMISSIS- già degli anni ’90;
vii ) l’irrilevanza, ai fini dell’adozione dell’interdittiva, delle osservazioni mosse dallo stesso signor -OMISSIS--OMISSIS- alla proposta di emanazione dell’atto poi impugnato nel contesto del contraddittorio procedimentale, cui ha partecipato proprio nell’interesse, tra l’altro, della società appellante;
viii ) le condanne subite dal legale rappresentante della società appellante per tentata rapina in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, danneggiamento, falsità in scrittura privata, come risulta dal decreto n. 93/2022 di rigetto di applicazione di misura di prevenzione perdonale e patrimoniale del Tribunale di Roma;
ix ) l’interdittiva che ha colpito nel 2004 la società -OMISSIS- -OMISSIS-, di proprietà del padre del signor -OMISSIS--OMISSIS-, padre del legale rappresentante della società appellante;
x ) la detenzione da parte della -OMISSIS- & -OMISSIS-S.r.l., riconducibile al signor -OMISSIS--OMISSIS-, di 350 partecipazioni azionarie della -OMISSIS-, colpita nel 2018 da provvedimento interdittivo e coinvolta nelle indagini sull’appalto per il servizio di igiene urbana presso il Comune di -OMISSIS-in Campania.
Deve essere al riguardo richiamata la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo la quale “ per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento”, sicché “il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437 ” (Consiglio di Stato, sezione I, parere n. 11/2023; in terminis , tra le tante, Consiglio di Stato, sezione VI, 29 maggio 2024).
7. Ciò premesso, l’appello è infondato e non può trovare accoglimento e i mezzi di gravame in cui si articola possono essere esaminati congiuntamente per motivi di economia processuale, non risultando fondata la tesi di fondo, secondo cui l’interdittiva impugnata sarebbe basata – quale unico elemento indiziario – sul mero rapporto di parentela esistente fra il legale rappresentante della società ricorrente, incensurato e immune da pregiudizi, e il padre.
Deve in questa prospettiva essere preliminarmente osservato che i primi giudici hanno fatto buon governo e applicazione delle disposizioni normative in materia, lungi dall’orientarsi, come sostiene la -OMISSIS- -OMISSIS- a, “ secondo l’ormai diffusa assenza di approccio critico che contraddistingue le decisioni in materia di interdittive antimafia, raggiungere lo scopo di respingere il ricorso ” intendendo perseguire in ogni caso la “ sua inevitabile missione di prevenire ad ogni costo al rigetto ” del gravame (cfr. pagina 6 e pagine 19 del ricorso in appello).
8. Con il primo mezzo di gravame, la società appellante sostiene che il Tar non avrebbe neppure esaminato la documentazione versata in atti in relazione all’acquisto di quote di una società da parte dell’appellante, senza considerare che la rateizzazione del prezzo di acquisto della -OMISSIS- avrebbe dimostrato la solidità finanziaria della -OMISSIS- -OMISSIS-.
Al riguardo, immune dalle censure dedotta risulta la decisione di prime cure, laddove viene precisato quanto segue:
“ Ciò premesso, non sono fondate le censure che inferiscono l’autonomia delle attività del -OMISSIS- -OMISSIS-da quelle del padre, tenuto conto che dall’istruttoria emerge chiaramente che vi sia continuità all’interno della famiglia -OMISSIS- tra -OMISSIS--OMISSIS- e il padre al quale è “succeduto” nel ruolo di proprietario ed amministratore anche attraverso la cessione delle quote della -OMISSIS-alla -OMISSIS- dovendosi altresì considerare che la convenuta Prefettura ha anche accertato, senza subire smentite sul punto, che il -OMISSIS--OMISSIS- non disponeva di fonti di reddito che gli consentissero di pagare il corrispettivo della cessione dal padre delle quote della società (40.000 euro).
In senso quindi “atecnico” deve essere intesa la successione del -OMISSIS--OMISSIS- al padre ipotizzata nel provvedimento gravato, atteso che proprio la Prefettura descrive la vicenda onerosa che ha portato all’acquisto (apparentemente oneroso) delle quote societarie precedentemente del padre ”.
Considerata la citata autonomia del processo penale, nel quale deve raggiungersi la certezza della prova della colpevolezza, dal procedimento amministrativo interdittivo, in cui l’Amministrazione è tenuta a valutare il rischio di contaminazione del tessuto imprenditoriale da parte della criminalità organizzata, osserva la Sezione che la decisione impugnata condivisibilmente rileva che, da un lato, risultano plurime condanne del legale rappresentante dell’appellante, laddove i primi giudici registrano che “ come rilevato dalla Prefettura, dal casellario giudiziario nei confronti del -OMISSIS- sussistono svariati precedenti penali << la condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e 1.500.000 di lire (ragguagliata a 774,69 euro) per tentata rapina in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni e resistenza a pubblico ufficiate commessi in Pozzuoli il 13.5.1993 (dr. Sentenza emessa il 13.12.1995 dalla Corte di Appello di Napoli); la condanna alla pena di anni due e mesi 3 di reclusione e 1.400,00 euro di multa per tentata rapina in concorso e detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione e danneggiamento commessi il 24.5.2001 in Pineta mare (cfr. sentenza emessa il 04.10.2002 dalla Corte di Appello di Napoli); la condanna alla pena di mesi sei di reclusione per falsità in scrittura privata (reato depenalizzato) commesso il 2.8.2000 in Napoli (cfr. sentenza emessa il 12.12.2006 dalla Corte di Appello di Napoli); la condanna alla pena di 3 mesi di reclusione e 200,00 euro di multa per ricettazione (nell'ipotesi di cui all'art. 648 cpu c.p. nella _formulazione vigente al momento del fatto) commessa in -OMISSIS- il 26.4.1 999 (cfr. sentenza emessa il 15.1.2007 dalla Corte di Appello di Napoli)". (Pag. 20 nota della Prefettura Napoli - Area I staff 2 OSP Antimafia - Prot. - Prot. Uscita N.0224408 del 11/07/2023 – versata in atti) ”.
9. Da un concorrente angolo prospettico, con riguardo a quanto contestato col secondo e terzo motivo di gravame, il Tribunale territoriale ha rilevato che “ nel provvedimento impugnato si rende conto dell’archiviazione di cui al p.p. n. 54098/2011, ma dal medesimo procedimento emergono elementi di intraneità della figura del -OMISSIS- -OMISSIS-puntualmente evidenziati, risultando come il padre del -OMISSIS- -OMISSIS-fosse già organico all’organizzazione del clan -OMISSIS- e che analoga posizione fosse rivestita dal figlio -OMISSIS-, come confermato da molteplici dichiarazioni di collaboratori di giustizia ”, aggiungendo correttamente che “ la circostanza che non siano stati ravvisati i presupposti per l’imputazione (in quel caso era contestato, tra gli altri, il reato di cui all’art. 416bis c.p.) non incide sui presupposti per l’adozione del provvedimento interdittivo che riguardano la presenza di rischi di condizionamento mafioso sull’impresa e sono indipendenti dagli accertamenti dell’AG penale ”.
10. Con riguardo ad un’ulteriore censura dedotta col terzo motivo si appello, con il quale la società interessata contesta la decisione di primo grado con riferimento all’insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa basata sul (solo) rapporto di parentela tra il signor -OMISSIS--OMISSIS- con il padre, correttamente il Tribunale territoriale ha rilevato che le emergenze documentali attestano la prognosi infiltrativa, anche considerando le occasioni in cui quest’ultimo è stato trovato in compagnia di soggetti controindicati.
Non è un caso da questo punto di vista, peraltro, che proprio il signor -OMISSIS--OMISSIS- in proprio ha presentato osservazioni ed ha partecipato al procedimento prefettizio in sede di audizione, con ciò dimostrando ulteriormente un interesse diretto alle vicende che riguardano la società appellante.
Con nota del 3 gennaio 2023 (doc. 5 del fascicolo di primo grado dell’appellante), egli ha prodotto documentazione e chiesto l’archiviazione del procedimento previa audizione, che è avvenuta il 20 gennaio 2023 (cfr. doc. 9 del fascicolo di primo grado dell’appellante), in occasione della quale ha dichiarato: “ la Società -OMISSIS- SRL esercente attività di bar e somministrazione è amministrata da mio figlio -OMISSIS--OMISSIS-, assolutamente estraneo ad ogni vicenda che ha riguardato il mio passato ”.
Aggiunge poi correttamente il Tribunale territoriale circa l’assenza di precedenti specifici da parte del signor -OMISSIS--OMISSIS- che “ il provvedimento interdittivo non si fonda solo sul rapporto familiare, atteso che l’azienda ricorrente era precedentemente gestita dal padre -OMISSIS-e quindi non si tratta di un’iniziativa nuova avviata dal figlio e si è già evidenziato come quest’ultimo fosse privo dei redditi atti a giustificare il trasferimento oneroso di risorse per l’acquisto delle quote societarie ”: la circostanza restituisce il quadro di una complessiva opacità finanziaria, a prescindere dall’ulteriore rilievo per cui, “ secondo quanto risulta dagli atti dell’istruttoria il -OMISSIS--OMISSIS- è attualmente convivente con il padre -OMISSIS-, con il quale ha quindi una quotidianità comune ”.
10. Nella medesima prospettiva, non può trovare accoglimento la censura dell’appellante, secondo cui la risalenza dei controlli effettuati sul padre del legale rappresentante della società, trovato in compagnia di soggetti pregiudicati per reati di mafia e controindicati, escluderebbe la sussistenza del requisito dell’attualità di rischio di contaminazione.
Correttamente la sentenza appellata nota che “ in realtà i controlli sono del 1991, 1992, 2001 e 2008 ed esclusivamente uno degli esponenti di tali incontri è poi deceduto ”, rilevando, cionondimeno, che “ tale circostanza non rileva, in quanto il rischio di condizionamento non è espresso dalla specifica figura con la quale è avvenuto il controllo, atteso che l’organizzazione clanica rende ciascuno degli appartenenti al sodalizio criminale espressione della volontà dell’organizzazione malavitosa, di modo che la vicinanza ad uno di essi ben può essere intesa come contiguità all’associazione nel suo complesso ”.
Con motivazione convincente, aggiunge il primo giudice che “ la convenuta Prefettura ha evidenziato come tali controlli non siano isolati, in quanto da un’intercettazione del 2012, presente sempre nell'ambito del p.p. 54098/2011 chiuso con l’archiviazione, risulta che -OMISSIS-, nipote di
-OMISSIS- detto “-OMISSIS-”, capo storico dell’omonima fazione del clan dei -OMISSIS-, reduce da un periodo di detenzione, manifesta al suindicato -OMISSIS- -OMISSIS-l’intenzione “di aprire un capannone a -OMISSIS-e di volergliene riferire a quattr’occhi ” ”.
Alla stessa stregua, immune dai vizi denunciati è l’ulteriore passaggio della sentenza impugnata, con il quale i Tar rileva, con riguardo alla detenzione da parte della -OMISSIS- e -OMISSIS-S.r.l., riconducibile al signor -OMISSIS--OMISSIS-, di quote della -OMISSIS-, colpita nel 2018 da interdittiva, che “ l’adozione di un modello di amministrazione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 per la -OMISSIS-, del -OMISSIS- -OMISSIS-, risulta irrilevante ai fini per cui è causa, potendo ben essere stata occasionata senza considerare che la sottoposizione alla misura del controllo giudiziario non equivale ad alcuna misura di self cleaning (cfr. Cons. Stato n. 4733/2023) ”.
11. In applicazione dei principi giurisprudenziali applicabili in materia, la sentenza appellata risulta, dunque, immune dei vizi denunciati, perché adeguatamente motivata con riferimento alle circostanze rilevanti nel caso di specie e citate al precedente paragrafo 6 e con riguardo ad altre condotte libere non tipizzate (articolo 91, comma 6, del decreto legislativo n. 159/2011), che denotano il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Fermo restando quanto sopra osservato in ordine alla necessità di una valutazione complessiva, non atomistica e parcellizzata delle risultanze istruttorie, ritiene la Sezione che, nel caso di specie, il Tar abbia adeguatamente valorizzato tutti gli elementi a sua disposizione, per come emergenti dalla documentazione versata in atti.
Avendo riguardo all’apparato motivazionale del provvedimento impugnato, se ne deduce, in conclusione, che l’Amministrazione ha svolto un’attenta e scrupolosa istruttoria, di cui ha dato conto in modo esaustivo e sufficientemente supportato in ordine all’ iter logico-giuridico seguito per la sua adozione, unitamente alle tante altre adeguatamente valorizzate dall’atto gravato e largamente considerate dal Tar secondo i canoni ermeneutici sopra richiamati e che avvalorano l’impostazione generale e complessiva del provvedimento impugnato.
12. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello deve essere respinto.
13. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone fisiche e giuridiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.