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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Serena Baccolini Consigliere
Rossella Milone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 200/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato
[...] P.IVA_1
in VIA FREGUGLIA, 1 MILANO presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano
), che lo rappresenta e difende ex lege Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA A. CABRINI, 8 – ROMA presso lo studio dell'avv. Pietro Cenci ( ), che la rappresenta e difende come da delega Email_2
in atti
APPELLATA
E CONTRO residente in [...]G. MATTEOTTI, 14 C – ASSAGO (MI) CP_2
, residente in [...], 19 – CERRO AL LAMBRO (MI) CP_3
pagina 1 di 8 APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il – Parte_1 Parte_1
[...]
Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza, rigettata ogni contraria istanza, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata respingere l'opposizione promossa dalla avverso il decreto sanzionatorio n. 808888 emesso in data Parte_2
11.07.2023 dalla Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
“Preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello proposto;
in ogni caso, rigettare l'appello del
avverso Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 9985/2023, pubblicata il 12.12.2023, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite”.
In via istruttoria, parte appellata dichiara che intende avvalersi di tutta la documentazione e degli atti prodotti in primo grado avanti al Tribunale civile di Milano, Giudice dott.ssa Roberta Mandelli, RG
29506/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011, (di seguito anche solo o la Controparte_1 CP_1
, e agivano dinanzi al Tribunale di Milano, proponendo CP_4 CP_2 CP_3
opposizione contro il Decreto n. 808888/NA, con cui il
[...]
- aveva ingiunto loro il pagamento in solido della sanzione Parte_1
amministrativa di euro 3.000,00 oltre spese, per aver violato l'art. 51, comma 1 D. Lgs. 231/2007, avendo omesso di comunicare l'infrazione di cui all'art. 49, comma 5 D. Lgs. cit., secondo il quale “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
Gli ingiunti chiedevano l'annullamento del Decreto sanzionatorio, deducendo, in sintesi:
-l'inesistenza della notifica del decreto eseguita a CP_5
-l'inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 51 D. Lgs. 231/2007 nei confronti sia di che di CP_5
CP_3
pagina 2 di 8 -la decadenza dell'Amministrazione dal potere sanzionatorio, per aver notificato il verbale di accertamento oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14, L. n. 689/1981
-l'inesistenza dell'illecito, per la mancata circolazione del titolo che era stato portato direttamente all'incasso.
Il , costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del Decreto Parte_1
opposto.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9985/2023, in accoglimento dell'opposizione, annullava il Decreto sanzionatorio, condannando il alla rifusione, in favore Parte_1
dei ricorrenti, delle spese processuali del grado.
Il appellava la sentenza davanti a questa Corte, articolando un unico motivo di impugnazione Parte_1
e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , concludendo per l'inammissibilità dell'appello e, nel CP_1
merito, per il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
e pur ritualmente citati, non si costituivano e, all'udienza del 15 CP_3 CP_2
maggio 2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva, quindi, discussa e decisa come da dispositivo all'udienza del 05.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da , CP_1
sia infondata.
L'appello, infatti, risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità e analiticità previsti dal codice di rito, ossia in modo tale da consentire l'individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
Ancora in via preliminare, occorre precisare che il non ha proposto appello contro la parte di Parte_1
sentenza che ha annullato la sanzione nei confronti di e non CP_2 CP_3 ritenendoli destinatari dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 51, comma 1 D. Lgs. 231/2007;
l'appellante ha precisato, infatti, di voler proporre il gravame nei soli confronti della CP_4 provvedendo a notificare l'atto di impugnazione anche a e ai soli fini CP_2 CP_3
della litis denuntiatio, in quanto parti del giudizio di primo grado.
La questione relativa alla responsabilità dei dipendenti della Banca deve ritenersi, quindi, definita con decisione coperta da giudicato interno e, come tale, esclusa, sotto ogni profilo, dall'odierno thema decidendum.
pagina 3 di 8 Nel merito ritiene la Corte che l'appello sia fondato.
Con l'unico motivo di impugnazione, la parte appellante si duole della ritenuta violazione dell'art. 14
L. 689/1981, censurando la decisione del primo giudice per aver individuato il dies a quo del termine di
90 giorni, previsto dalla norma per la contestazione dell'illecito, nella data del 21.4.2021, quando
[...]
ha trasmesso alla Ragioneria la segnalazione della presentazione all'incasso dell'assegno da CP_6
parte di . CP_1
Secondo l'appellante, la decisione sarebbe erronea poiché:
-il termine di cui all'art. 14 L. 689/1981 non poteva iniziare a decorrere prima del 14 luglio 2021, quando era stata protocollata la comunicazione trasmessa da , recante tutte le informazioni CP_1 richieste dall'Amministrazione in relazione al rispetto dell'obbligo di cui all'art. 51, comma 1 D. Lgs.
231/2007;
-in ogni caso, alla data del 21.4.2021 non erano ancora decorsi i 30 giorni entro i quali, ai sensi dell'art. 51 cit., la avrebbe dovuto eseguire la segnalazione della violazione, e quindi il termine di CP_4
novanta giorni sarebbe stato rispettato, essendo stato notificato l'atto di contestazione in data 2.8.2021.
Ritiene la Corte che proprio quest'ultimo profilo, pur prospettato in subordine dalla parte appellante, meriti di essere condiviso, assumendo rilievo assorbente ai fini della fondatezza del presente appello.
Per una migliore comprensione della vicenda, è utile rilevare che risultano accertati i seguenti fatti:
-in data 21.4.2021 comunicava al Ministero l'avvenuta presentazione per l'incasso, in CP_6
data 14.4.2021, da parte di dell'assegno n. 9304505301 tratto su , Controparte_7 CP_6
c/c n. 1049189671, emesso per l'importo di euro 3.161,68 senza l'apposizione della clausola di non trasferibilità, indicando altresì le generalità del soggetto firmatario dell'assegno (v. doc. n. 10 fascicolo appellante)
-in data 21.6.2021, l'Amministrazione, odierna appellante, chiedeva ad informazioni in Controparte_1
ordine alla condotta tenuta rispetto all'obbligo di cui all'art. 51 D. Lgs. 231/2007, oltre che la trasmissione, nel caso in cui l'obbligo stesso fosse rimasto inadempiuto ovvero nell'eventualità in cui non ricorressero neppure le circostanze esimenti indicate dall'Amministrazione, delle generalità:
--del soggetto che aveva avuto notizia della violazione e aveva la responsabilità della trasmissione della segnalazione;
--della “persona pro tempore rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza alla quale era soggetto il responsabile della suddetta infrazione all'art. 51, comma 1”;
pagina 4 di 8 --di tutti coloro che avevano offerto un contributo alla violazione (v. doc. n. 2 fascicolo appellata);
-Intesa rispondeva, con nota protocollata il 14.7.2021, con la quale comunicava le informazioni richieste dalla Ragioneria, riferendo contestualmente di non aver provveduto, nei termini di legge, ad eseguire la comunicazione di cui all'art. 51 cit. (v. doc. n. 1 fascicolo appellante).
Il giudice di primo grado, nell'esaminare l'eccezione sollevata dall'odierna appellata, di decadenza dell'Amministrazione dal potere sanzionatorio per violazione del termine di cui all'art. 14, L.
689/1981, ne ha ritenuto la fondatezza sul presupposto che lo stesso decorresse a partire dal 21.4.2021, data nella quale l'Amministrazione aveva acquisito la conoscenza del fatto materiale, avendo avuto contezza dei soggetti coinvolti nell'illecito.
Ritiene la Corte che tale interpretazione non sia condivisibile.
Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni
[…] dall'accertamento”.
L'accertamento dell'illecito, ai fini della decorrenza del termine suddetto, presuppone, come è ovvio, che l'illecito possa dirsi consumato.
Nel caso di specie, è pacifico che la appellata, pur avendo presentato per l'incasso un assegno CP_4
sopra soglia privo della clausola di non trasferibilità, non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 51, comma 1 D. Lgs. 231/2007, secondo il quale “I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al
Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all' . […]”. Controparte_8
Tenuto conto del termine di 30 giorni assegnato alla per effettuare la comunicazione, l'illecito CP_4
della può, quindi, ritenersi consumato il 14.5.2021, decorsi 30 giorni dalla notizia acquisita il CP_4
14.4.2021.
pagina 5 di 8 Il termine di 90 giorni per la contestazione da parte dell'Amministrazione non poteva, pertanto, decorrere dal 21.4.2021, poiché in quella data nessun accertamento dell'illecito poteva dirsi realizzato, non essendo stata ancora consumata la violazione.
La notifica del verbale di contestazione dell'illecito, effettuata ad il 2.8.2021, è, quindi, avvenuta CP_1
entro il termine previsto dall'art. 14 cit.
L'appello deve, pertanto, essere accolto e, per l'effetto, fermo restando il giudicato intervenuto rispetto a e l'opposizione proposta da contro il Decreto sanzionatorio CP_3 CP_2 CP_1
808888/NA, emesso dal Parte_1
in data 11.7.2023, deve essere respinta.
[...]
L'accoglimento dell'appello impone la regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi secondo l'esito complessivo e, pertanto, , soccombente, deve essere condannata alla rifusione in favore del CP_1
degli importi liquidati in dispositivo. Parte_1
Va precisato che le spese del primo grado di giudizio sono state liquidate nella misura indicata e non in base alla richiesta fatta dal , per le ragioni che seguono. Parte_1
Il , costituitosi in primo grado a mezzo dei suoi funzionari (come è consentito dalla normativa Parte_1
vigente), aveva chiesto, infatti, il “pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di causa tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. n. 90/2017 che prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c.” (comparsa di costituzione e risposta del primo grado, p. 12).
L'art. 152 bis disp. att. c.p.c. prevede che “Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417 bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. […]”.
Ritiene, tuttavia, la Corte che la norma suindicata non possa trovare applicazione nel presente giudizio.
In generale va ricordato che, come ha ritenuto la S.C. con orientamento consolidato (v. Cass. 9900/21, in motivazione), “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna
pagina 6 di 8 dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11389 del
24/05/2011, Rv. 618099 - 01; nel medesimo senso, con riferimento a diversi casi in cui la pubblica amministrazione o altri enti siano autorizzati a stare in giudizio personalmente o a mezzo di un funzionario delegato: Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20980 del 17/10/2016, Rv. 641525 - 01; Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017, Rv. 644731 - 01; Sez. 2 -, Sentenza n. 30597 del 20/12/2017, Rv.
647064 - 02).
Il legislatore, tuttavia, ha previsto deroghe al suddetto principio generale con riferimento a particolari controversie.
L'art. 152 bis disp. att. c.p.c. prevede, infatti, la liquidazione delle spese per i funzionari applicando le tariffe forensi, con una riduzione del 20%, ma soltanto quando l'Amministrazione sia assistita da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. e cioè nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La disposizione è stata estesa in via giurisprudenziale ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui CP_ l' si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005 (v. Cass. 9878/19), che rimangono, tuttavia, pur sempre nell'alveo dei giudizi in materia lavoristica e previdenziale, avendo il legislatore manifestato la volontà “di ricondurre ad un unico paradigma la regolamentazione del regime delle spese all'interno dell'area delle controversie affidate alla competenza del giudice del lavoro, dell'assistenza e della previdenza” (Cass. cit.).
Nei giudizi estranei a tale ambito, invece, la giurisprudenza ha ancora di recente ribadito il principio della sola liquidazione delle spese vive (v. Cass. 23825/23, in giudizio nel quale era parte una
). CP_10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 9985/2023 del Tribunale di Milano, rigetta
l'opposizione proposta da avverso il decreto sanzionatorio n. 808888/NA Controparte_1 emesso dal Parte_1
in data 11.7.2023;
[...]
pagina 7 di 8 2. condanna alla rifusione in favore di parte appellante delle spese di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 20,00 e per il grado d'appello in
€ 1.923,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Marianna Galioto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Serena Baccolini Consigliere
Rossella Milone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 200/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato
[...] P.IVA_1
in VIA FREGUGLIA, 1 MILANO presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano
), che lo rappresenta e difende ex lege Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA A. CABRINI, 8 – ROMA presso lo studio dell'avv. Pietro Cenci ( ), che la rappresenta e difende come da delega Email_2
in atti
APPELLATA
E CONTRO residente in [...]G. MATTEOTTI, 14 C – ASSAGO (MI) CP_2
, residente in [...], 19 – CERRO AL LAMBRO (MI) CP_3
pagina 1 di 8 APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il – Parte_1 Parte_1
[...]
Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza, rigettata ogni contraria istanza, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata respingere l'opposizione promossa dalla avverso il decreto sanzionatorio n. 808888 emesso in data Parte_2
11.07.2023 dalla Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
“Preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello proposto;
in ogni caso, rigettare l'appello del
avverso Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 9985/2023, pubblicata il 12.12.2023, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite”.
In via istruttoria, parte appellata dichiara che intende avvalersi di tutta la documentazione e degli atti prodotti in primo grado avanti al Tribunale civile di Milano, Giudice dott.ssa Roberta Mandelli, RG
29506/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011, (di seguito anche solo o la Controparte_1 CP_1
, e agivano dinanzi al Tribunale di Milano, proponendo CP_4 CP_2 CP_3
opposizione contro il Decreto n. 808888/NA, con cui il
[...]
- aveva ingiunto loro il pagamento in solido della sanzione Parte_1
amministrativa di euro 3.000,00 oltre spese, per aver violato l'art. 51, comma 1 D. Lgs. 231/2007, avendo omesso di comunicare l'infrazione di cui all'art. 49, comma 5 D. Lgs. cit., secondo il quale “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
Gli ingiunti chiedevano l'annullamento del Decreto sanzionatorio, deducendo, in sintesi:
-l'inesistenza della notifica del decreto eseguita a CP_5
-l'inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 51 D. Lgs. 231/2007 nei confronti sia di che di CP_5
CP_3
pagina 2 di 8 -la decadenza dell'Amministrazione dal potere sanzionatorio, per aver notificato il verbale di accertamento oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14, L. n. 689/1981
-l'inesistenza dell'illecito, per la mancata circolazione del titolo che era stato portato direttamente all'incasso.
Il , costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del Decreto Parte_1
opposto.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9985/2023, in accoglimento dell'opposizione, annullava il Decreto sanzionatorio, condannando il alla rifusione, in favore Parte_1
dei ricorrenti, delle spese processuali del grado.
Il appellava la sentenza davanti a questa Corte, articolando un unico motivo di impugnazione Parte_1
e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , concludendo per l'inammissibilità dell'appello e, nel CP_1
merito, per il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
e pur ritualmente citati, non si costituivano e, all'udienza del 15 CP_3 CP_2
maggio 2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva, quindi, discussa e decisa come da dispositivo all'udienza del 05.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da , CP_1
sia infondata.
L'appello, infatti, risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità e analiticità previsti dal codice di rito, ossia in modo tale da consentire l'individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
Ancora in via preliminare, occorre precisare che il non ha proposto appello contro la parte di Parte_1
sentenza che ha annullato la sanzione nei confronti di e non CP_2 CP_3 ritenendoli destinatari dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 51, comma 1 D. Lgs. 231/2007;
l'appellante ha precisato, infatti, di voler proporre il gravame nei soli confronti della CP_4 provvedendo a notificare l'atto di impugnazione anche a e ai soli fini CP_2 CP_3
della litis denuntiatio, in quanto parti del giudizio di primo grado.
La questione relativa alla responsabilità dei dipendenti della Banca deve ritenersi, quindi, definita con decisione coperta da giudicato interno e, come tale, esclusa, sotto ogni profilo, dall'odierno thema decidendum.
pagina 3 di 8 Nel merito ritiene la Corte che l'appello sia fondato.
Con l'unico motivo di impugnazione, la parte appellante si duole della ritenuta violazione dell'art. 14
L. 689/1981, censurando la decisione del primo giudice per aver individuato il dies a quo del termine di
90 giorni, previsto dalla norma per la contestazione dell'illecito, nella data del 21.4.2021, quando
[...]
ha trasmesso alla Ragioneria la segnalazione della presentazione all'incasso dell'assegno da CP_6
parte di . CP_1
Secondo l'appellante, la decisione sarebbe erronea poiché:
-il termine di cui all'art. 14 L. 689/1981 non poteva iniziare a decorrere prima del 14 luglio 2021, quando era stata protocollata la comunicazione trasmessa da , recante tutte le informazioni CP_1 richieste dall'Amministrazione in relazione al rispetto dell'obbligo di cui all'art. 51, comma 1 D. Lgs.
231/2007;
-in ogni caso, alla data del 21.4.2021 non erano ancora decorsi i 30 giorni entro i quali, ai sensi dell'art. 51 cit., la avrebbe dovuto eseguire la segnalazione della violazione, e quindi il termine di CP_4
novanta giorni sarebbe stato rispettato, essendo stato notificato l'atto di contestazione in data 2.8.2021.
Ritiene la Corte che proprio quest'ultimo profilo, pur prospettato in subordine dalla parte appellante, meriti di essere condiviso, assumendo rilievo assorbente ai fini della fondatezza del presente appello.
Per una migliore comprensione della vicenda, è utile rilevare che risultano accertati i seguenti fatti:
-in data 21.4.2021 comunicava al Ministero l'avvenuta presentazione per l'incasso, in CP_6
data 14.4.2021, da parte di dell'assegno n. 9304505301 tratto su , Controparte_7 CP_6
c/c n. 1049189671, emesso per l'importo di euro 3.161,68 senza l'apposizione della clausola di non trasferibilità, indicando altresì le generalità del soggetto firmatario dell'assegno (v. doc. n. 10 fascicolo appellante)
-in data 21.6.2021, l'Amministrazione, odierna appellante, chiedeva ad informazioni in Controparte_1
ordine alla condotta tenuta rispetto all'obbligo di cui all'art. 51 D. Lgs. 231/2007, oltre che la trasmissione, nel caso in cui l'obbligo stesso fosse rimasto inadempiuto ovvero nell'eventualità in cui non ricorressero neppure le circostanze esimenti indicate dall'Amministrazione, delle generalità:
--del soggetto che aveva avuto notizia della violazione e aveva la responsabilità della trasmissione della segnalazione;
--della “persona pro tempore rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza alla quale era soggetto il responsabile della suddetta infrazione all'art. 51, comma 1”;
pagina 4 di 8 --di tutti coloro che avevano offerto un contributo alla violazione (v. doc. n. 2 fascicolo appellata);
-Intesa rispondeva, con nota protocollata il 14.7.2021, con la quale comunicava le informazioni richieste dalla Ragioneria, riferendo contestualmente di non aver provveduto, nei termini di legge, ad eseguire la comunicazione di cui all'art. 51 cit. (v. doc. n. 1 fascicolo appellante).
Il giudice di primo grado, nell'esaminare l'eccezione sollevata dall'odierna appellata, di decadenza dell'Amministrazione dal potere sanzionatorio per violazione del termine di cui all'art. 14, L.
689/1981, ne ha ritenuto la fondatezza sul presupposto che lo stesso decorresse a partire dal 21.4.2021, data nella quale l'Amministrazione aveva acquisito la conoscenza del fatto materiale, avendo avuto contezza dei soggetti coinvolti nell'illecito.
Ritiene la Corte che tale interpretazione non sia condivisibile.
Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni
[…] dall'accertamento”.
L'accertamento dell'illecito, ai fini della decorrenza del termine suddetto, presuppone, come è ovvio, che l'illecito possa dirsi consumato.
Nel caso di specie, è pacifico che la appellata, pur avendo presentato per l'incasso un assegno CP_4
sopra soglia privo della clausola di non trasferibilità, non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 51, comma 1 D. Lgs. 231/2007, secondo il quale “I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al
Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all' . […]”. Controparte_8
Tenuto conto del termine di 30 giorni assegnato alla per effettuare la comunicazione, l'illecito CP_4
della può, quindi, ritenersi consumato il 14.5.2021, decorsi 30 giorni dalla notizia acquisita il CP_4
14.4.2021.
pagina 5 di 8 Il termine di 90 giorni per la contestazione da parte dell'Amministrazione non poteva, pertanto, decorrere dal 21.4.2021, poiché in quella data nessun accertamento dell'illecito poteva dirsi realizzato, non essendo stata ancora consumata la violazione.
La notifica del verbale di contestazione dell'illecito, effettuata ad il 2.8.2021, è, quindi, avvenuta CP_1
entro il termine previsto dall'art. 14 cit.
L'appello deve, pertanto, essere accolto e, per l'effetto, fermo restando il giudicato intervenuto rispetto a e l'opposizione proposta da contro il Decreto sanzionatorio CP_3 CP_2 CP_1
808888/NA, emesso dal Parte_1
in data 11.7.2023, deve essere respinta.
[...]
L'accoglimento dell'appello impone la regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi secondo l'esito complessivo e, pertanto, , soccombente, deve essere condannata alla rifusione in favore del CP_1
degli importi liquidati in dispositivo. Parte_1
Va precisato che le spese del primo grado di giudizio sono state liquidate nella misura indicata e non in base alla richiesta fatta dal , per le ragioni che seguono. Parte_1
Il , costituitosi in primo grado a mezzo dei suoi funzionari (come è consentito dalla normativa Parte_1
vigente), aveva chiesto, infatti, il “pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di causa tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. n. 90/2017 che prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c.” (comparsa di costituzione e risposta del primo grado, p. 12).
L'art. 152 bis disp. att. c.p.c. prevede che “Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417 bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. […]”.
Ritiene, tuttavia, la Corte che la norma suindicata non possa trovare applicazione nel presente giudizio.
In generale va ricordato che, come ha ritenuto la S.C. con orientamento consolidato (v. Cass. 9900/21, in motivazione), “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna
pagina 6 di 8 dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11389 del
24/05/2011, Rv. 618099 - 01; nel medesimo senso, con riferimento a diversi casi in cui la pubblica amministrazione o altri enti siano autorizzati a stare in giudizio personalmente o a mezzo di un funzionario delegato: Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20980 del 17/10/2016, Rv. 641525 - 01; Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017, Rv. 644731 - 01; Sez. 2 -, Sentenza n. 30597 del 20/12/2017, Rv.
647064 - 02).
Il legislatore, tuttavia, ha previsto deroghe al suddetto principio generale con riferimento a particolari controversie.
L'art. 152 bis disp. att. c.p.c. prevede, infatti, la liquidazione delle spese per i funzionari applicando le tariffe forensi, con una riduzione del 20%, ma soltanto quando l'Amministrazione sia assistita da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. e cioè nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La disposizione è stata estesa in via giurisprudenziale ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui CP_ l' si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005 (v. Cass. 9878/19), che rimangono, tuttavia, pur sempre nell'alveo dei giudizi in materia lavoristica e previdenziale, avendo il legislatore manifestato la volontà “di ricondurre ad un unico paradigma la regolamentazione del regime delle spese all'interno dell'area delle controversie affidate alla competenza del giudice del lavoro, dell'assistenza e della previdenza” (Cass. cit.).
Nei giudizi estranei a tale ambito, invece, la giurisprudenza ha ancora di recente ribadito il principio della sola liquidazione delle spese vive (v. Cass. 23825/23, in giudizio nel quale era parte una
). CP_10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 9985/2023 del Tribunale di Milano, rigetta
l'opposizione proposta da avverso il decreto sanzionatorio n. 808888/NA Controparte_1 emesso dal Parte_1
in data 11.7.2023;
[...]
pagina 7 di 8 2. condanna alla rifusione in favore di parte appellante delle spese di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 20,00 e per il grado d'appello in
€ 1.923,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Marianna Galioto
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