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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 01/08/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra
Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1078 /2022 R.G. vertente
FRA
, nato a [...], il [...], (CF: Parte_1
), nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale in C.F._1
favore della propria figlia minore , nata a Persona_1
Stoccarda, il 30/08/2011, CF: , rappresentato e difeso C.F._2
dall'Avv. Calogera FALCO
-ATTORE-
contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Controparte_1
Empedocle, nella qualità di tutore legale del sig. , nato Controparte_2
a Castelvetrano il 15/11/1938, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio PACE.
-CONVENUTO -
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni
All'udienza di discussione del 17.1.2025 venivano precisate le conclusioni che qui
1 si intendono riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , n.q. di genitore Parte_1
della minore citava in giudizio innanzi all'Intestato Persona_1
Tribunale al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_2
danni arrecati alla piccola quantificati in € 101.204,65, così di seguito specificati ai soli fini descrittivi (in conformità al noto arresto delle S.U. della Cassazione n.
26972/2008):
a) Danno biologico per lesione del diritto alla salute (art 32 Cost.) 49.327,67;
b) Danno morale 21.876,98;
c) Danno esistenziale 30.000,00.
A supporto della domanda riferiva che il sig. , nonno materno Controparte_2
della piccola, nel luglio del 2018, veniva condannato con sentenza resa dal
Tribunale di Sciacca, alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione per violenza sessuale nei confronti della stessa minore.
Riportava gli eventi storici che avevano portato alla condanna penale, confermata in tutti i gradi di giudizio e che ha anche disposto a titolo di provvisionale la somma di
€ 10.000,00, demandando al Giudice Civile di quantificare il danno patito nella sua interezza, come sopra quantificati.
La piccola vittima dopo i fatti di reato è rimasta a scuola a Gibellina ed è stata seguita dall'insegnate di sostegno, dalle maestre, dai servizi sociali e dalla neuropsichiatria in persona del Dott. relazionandosi con difficoltà con CP_3
gli altri e manifestando un forte disagio derivato dagli episodi di violenza patiti.
Concludeva chiedendo la condanna del . CP_2
2 Si costituiva , per il tramite del tutore legale , Controparte_2 Controparte_1
eccependo il difetto di rappresentanza della minore, difettando il necessario consenso della madre della minore, trattandosi di atto eccedente l'ordinaria amministrazione e contestando la quantificazione del danno, sproporzionato e da dimostrare.
La causa, veniva istruita con apposita CTU medico legale indi veniva posta in decisione all'udienza del 17/01/2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******************
La domanda risarcitoria è fondata nei termini di seguito esposti.
L'accertamento del fatto illecito è avvenuto per mezzo di sentenza penale di condanna, divenuta ormai irrevocabile.
In particolare, con la sentenza di primo grado del Tribunale di Sciacca, n. 135/2020
del 17.06.2020 è stato dichiarato colpevole del reato p.p. dagli Controparte_2
artt. 98, 81 cpv, 609 bis, 609 ter u.c., 609 septies c.4°nn.1,2 c.p.
Nel caso di specie, pertanto, deve intendersi definitivamente accertato, con efficacia vincolante anche nel presente giudizio civile, il grave fatto illecito compiuto dal in danno della minore come Controparte_2 Persona_1
ricostruito nella sentenza penale di condanna ormai passata in giudicato.
Va precisato che l'odierno attore si è costituito parte civile nel giudizio penale e ha ottenuto sentenza di condanna al risarcimento del danno, con una provvisionale di €
10.000,00, confermata in appello.
Risulta dunque provata la responsabilità del quale autore Controparte_2
dell'atto illecito, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo
3 oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo,
luogo e modi di svolgimento di esso.
Bisogna adesso provvedere a liquidare il danno in relazione alla minore persona offesa dal reato, avendo il padre agito proprio in tale veste, tali danni consistono nella lesione della sua libertà sessuale e dignità (diritti fondamentali che gli artt. 609
bis, quater e quinquies cod. pen. Sono volti a tutelare) e nella relativa sofferenza morale, oltre che dell'integrità psico-fisica.
Sotto il profilo probatorio, pregiudizi di siffatta natura possono certamente ritenersi sussistenti in via presuntiva a fronte della gravità e della tipologia di condotte ai danni di un minore.
Il CTU, nominato nell'ambito del presente giudizio, il cui elaborato si condivide e si fa proprio, ha innanzi tutto descritto la metodologia seguita nello svolgimento delle attività, descrivendo anche la documentazione allegata ed avvalendosi della collaborazione della dott.ssa psicologa psicoterapeuta. CP_4
Ha descritto le condizioni sanitari e psico fisiche e proceduto, con la collaborazione dell'Ausiliario alla valutazione dell'evento di natura psichica a redigere apposita relazione” CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI La piccola è stata Parte_2
vittima di abuso sessuale;
ogni abuso sessuale è sempre una violenza alla sfera
della integrità fisica e psicologica del soggetto.
Anche se la piccola paziente mantiene una “maschera, una facciata, una sorta di
anestesia emozionale” (comportamenti di estraniazione) in merito all'accaduto che
le consentono in parte di difendersi nel contempo persiste uno stato di sofferenza
4 psicologica, un conflitto interiore.
Il danno psichico , nel caso in esame, basato sulla descrizione dei sintomi e
successivamente sulla loro valutazione analitico sintetica e sulla interpretazione in
rapporto a schemi precostituiti ed anche in base all'esperienza medico legale ha
determinato una lesione della salute psichica che consiste nell'alterazione
patologica dell'integrità psico fisica e dell'equilibrio di personalità a seguito
dell'evento traumatico di natura colposa che ha dei risvolti negativi
sull'esplicazione di alcuni aspetti della personalità nella vita quotidiana.
Considerando alcuni parametri quali il funzionamento scolastico, la capacità di
apprendimento, il livello di applicazione e di rendimento e quello sociale (capacità
di socializzazione, impegno nelle attività ludiche sportive e ricreative) oltre che le
abilità personali in parte compromesse (capacità di relazioni sociali , capacità di
relazioni intime, affetti, sonno, comportamenti alimentari, cura della persona,
hobby individuali, attività ludiche di gruppo, tono dell'umore, rendimento
scolastico, sono presenti nella piccola periziata:
A). manifestazioni di ansia, difficoltà di concentrazione, tendenza all'isolamento
sociale
B) vissuti di tristezza e angoscia,
C) reazioni con opposizioni rapidissime;
D)difficoltà adattive che hanno compromesso il funzionamento scolastico, sociale e
le capacità di apprendimento.
DIAGNOSI
Il danno psichico conseguente ad un trauma costituisce una patologia della salute
psichica dell'individuo e viene accertato tramite una diagnosi nosografica
5 descrittiva utilizzando il Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali --
DSM –V--Sul piano clinico le c.d. reazioni ad eventi comprendono quadri psico
patologici diversi che hanno in comune il fatto di rappresentare delle risposte ad
avvenimenti oggettivamente identificabili che modificano in modo variabile,
sostanziale, l'assetto della vita della periziata richiedendo uno sforzo per
riadattarsi alla nuova situazione.
Dette reazioni includono nel nostro caso due principali quadri nosografici:
1) Disturbo d'ansia generalizzato in forma medio-lieve
2) Disturbo post traumatico da stress.medio- lieve
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO DI NATURA PSICHICA
Il DSM V è uno strumento indispensabile e punto di riferimento per il clinico e per
il medico legale raggiungendo lo scopo fondamentale di aumentare l'affidabilità
delle diagnostiche cosi da ridurre al minimo la soggettività stante il fatto che le
attuali tabelle medico legali per le invalidità non possono ritenersi utili perché
concepite per un danno di tipo fisico e nemmeno quelle Ministeriali per i danni c.d.
in ambito R.C. auto perché inidonei a cogliere i profili lesivi e delle conseguenze
sugli aspetti dinamico-relazionali del danno psichico
La quantificazione del danno deve tenere in considerazione :
la gravità clinica del disturbo in senso assoluto
la gravità in termini intra-categoriali (lieve-media-grave)
la menomazione del funzionamento generale..
Formulata la diagnosi nosografica e individuato un riferimento tra la percentuale
da attribuire al danno biologico di natura psichica e le scale del funzionamento
globale sociale e lavorativo utilizzando la “scale VGF e VFSL del DSM V ,la
6 percentuale del danno biologico di natura psichica, a parere dello scrivente dello
scrivente, è del 15% (quindici percento)
La valutazione del danno psichico con finalità medico legali viene effettuata in un
determinato momento storico e dunque non potrà tenere conto di tutte le variabili
individuali e ambientali che condizioneranno la storia futura del disturbo.
E' indispensabile un continuo sostegno da parte di figure importanti quali chi
esercita la patria potestà ,le Istituzioni, i Servizi Sociali preposti, gli Insegnati di
sostegno tenuto conto della “mobilità e plasticità” del funzionamento psichico della
piccola periziata condizionato dalla veloce evoluzione che deriva dalla crescita.”
E' stata anche allegata come parte integrante ed essenziale la valutazione dell'Ausiliaria Dr.ssa , Psicologa-Psicoterapeuta, alla quale ci Persona_2
si riporta e che si ritiene integralmente trascritta.
Sulla base di tali valutazioni, condivise per quanto esposto in precedenza, si procede alla determinazione del danno biologico, con l'applicazione della Tabella di Milano
anno 2024.
Età del danneggiato alla data del sinistro 7 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57
Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Danno biologico risarcibile € 46.727,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 61.213,00
Con personalizzazione massima (max 44% del danno biologico) € 81.773,00
Sotto il profilo della personalizzazione, si ricorda che il Tribunale di Milano sez. X,
7 11 agosto 2021, n. 6963, ha ritenuto opportuno, in un caso di intensa sofferenza causata da violenza sessuale e lesioni patite da una minore da parte dello nonno materno, procedere ad una personalizzazione del danno biologico nei termini pressoché doppi della percentuale di personalizzazione massima prevista dalla
Tabella Milanese in materia di danno biologico, sia temporaneo che permanente.
Tale importo include la provvisionale già concessa in sede penale, da detrarsi ove versata.
Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
difensiva spiegata, vanno posti a carico del convenuto e ne va disposto il pagamento diretto in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato
Le spese di c.t.u. già liquidate vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna CP_2
a pagare in favore di la somma di euro
[...] Persona_1
81.773,00, oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, che include la provvisionale di € 10.000,00 già concessa in sede penale,
da detrarsi ove versata;
condanna altresì il convenuto a rimborsare le spese di lite, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 4.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali e ne dispone il pagamento diretto in favore dello Stato;
pone in via definitiva a carico del convenuto le spese di c.t.u.
8 Sciacca 31/7/2025.
Il Giudice onorario
Anna Sandra Bandini
9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra
Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1078 /2022 R.G. vertente
FRA
, nato a [...], il [...], (CF: Parte_1
), nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale in C.F._1
favore della propria figlia minore , nata a Persona_1
Stoccarda, il 30/08/2011, CF: , rappresentato e difeso C.F._2
dall'Avv. Calogera FALCO
-ATTORE-
contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Controparte_1
Empedocle, nella qualità di tutore legale del sig. , nato Controparte_2
a Castelvetrano il 15/11/1938, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio PACE.
-CONVENUTO -
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni
All'udienza di discussione del 17.1.2025 venivano precisate le conclusioni che qui
1 si intendono riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , n.q. di genitore Parte_1
della minore citava in giudizio innanzi all'Intestato Persona_1
Tribunale al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_2
danni arrecati alla piccola quantificati in € 101.204,65, così di seguito specificati ai soli fini descrittivi (in conformità al noto arresto delle S.U. della Cassazione n.
26972/2008):
a) Danno biologico per lesione del diritto alla salute (art 32 Cost.) 49.327,67;
b) Danno morale 21.876,98;
c) Danno esistenziale 30.000,00.
A supporto della domanda riferiva che il sig. , nonno materno Controparte_2
della piccola, nel luglio del 2018, veniva condannato con sentenza resa dal
Tribunale di Sciacca, alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione per violenza sessuale nei confronti della stessa minore.
Riportava gli eventi storici che avevano portato alla condanna penale, confermata in tutti i gradi di giudizio e che ha anche disposto a titolo di provvisionale la somma di
€ 10.000,00, demandando al Giudice Civile di quantificare il danno patito nella sua interezza, come sopra quantificati.
La piccola vittima dopo i fatti di reato è rimasta a scuola a Gibellina ed è stata seguita dall'insegnate di sostegno, dalle maestre, dai servizi sociali e dalla neuropsichiatria in persona del Dott. relazionandosi con difficoltà con CP_3
gli altri e manifestando un forte disagio derivato dagli episodi di violenza patiti.
Concludeva chiedendo la condanna del . CP_2
2 Si costituiva , per il tramite del tutore legale , Controparte_2 Controparte_1
eccependo il difetto di rappresentanza della minore, difettando il necessario consenso della madre della minore, trattandosi di atto eccedente l'ordinaria amministrazione e contestando la quantificazione del danno, sproporzionato e da dimostrare.
La causa, veniva istruita con apposita CTU medico legale indi veniva posta in decisione all'udienza del 17/01/2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******************
La domanda risarcitoria è fondata nei termini di seguito esposti.
L'accertamento del fatto illecito è avvenuto per mezzo di sentenza penale di condanna, divenuta ormai irrevocabile.
In particolare, con la sentenza di primo grado del Tribunale di Sciacca, n. 135/2020
del 17.06.2020 è stato dichiarato colpevole del reato p.p. dagli Controparte_2
artt. 98, 81 cpv, 609 bis, 609 ter u.c., 609 septies c.4°nn.1,2 c.p.
Nel caso di specie, pertanto, deve intendersi definitivamente accertato, con efficacia vincolante anche nel presente giudizio civile, il grave fatto illecito compiuto dal in danno della minore come Controparte_2 Persona_1
ricostruito nella sentenza penale di condanna ormai passata in giudicato.
Va precisato che l'odierno attore si è costituito parte civile nel giudizio penale e ha ottenuto sentenza di condanna al risarcimento del danno, con una provvisionale di €
10.000,00, confermata in appello.
Risulta dunque provata la responsabilità del quale autore Controparte_2
dell'atto illecito, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo
3 oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo,
luogo e modi di svolgimento di esso.
Bisogna adesso provvedere a liquidare il danno in relazione alla minore persona offesa dal reato, avendo il padre agito proprio in tale veste, tali danni consistono nella lesione della sua libertà sessuale e dignità (diritti fondamentali che gli artt. 609
bis, quater e quinquies cod. pen. Sono volti a tutelare) e nella relativa sofferenza morale, oltre che dell'integrità psico-fisica.
Sotto il profilo probatorio, pregiudizi di siffatta natura possono certamente ritenersi sussistenti in via presuntiva a fronte della gravità e della tipologia di condotte ai danni di un minore.
Il CTU, nominato nell'ambito del presente giudizio, il cui elaborato si condivide e si fa proprio, ha innanzi tutto descritto la metodologia seguita nello svolgimento delle attività, descrivendo anche la documentazione allegata ed avvalendosi della collaborazione della dott.ssa psicologa psicoterapeuta. CP_4
Ha descritto le condizioni sanitari e psico fisiche e proceduto, con la collaborazione dell'Ausiliario alla valutazione dell'evento di natura psichica a redigere apposita relazione” CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI La piccola è stata Parte_2
vittima di abuso sessuale;
ogni abuso sessuale è sempre una violenza alla sfera
della integrità fisica e psicologica del soggetto.
Anche se la piccola paziente mantiene una “maschera, una facciata, una sorta di
anestesia emozionale” (comportamenti di estraniazione) in merito all'accaduto che
le consentono in parte di difendersi nel contempo persiste uno stato di sofferenza
4 psicologica, un conflitto interiore.
Il danno psichico , nel caso in esame, basato sulla descrizione dei sintomi e
successivamente sulla loro valutazione analitico sintetica e sulla interpretazione in
rapporto a schemi precostituiti ed anche in base all'esperienza medico legale ha
determinato una lesione della salute psichica che consiste nell'alterazione
patologica dell'integrità psico fisica e dell'equilibrio di personalità a seguito
dell'evento traumatico di natura colposa che ha dei risvolti negativi
sull'esplicazione di alcuni aspetti della personalità nella vita quotidiana.
Considerando alcuni parametri quali il funzionamento scolastico, la capacità di
apprendimento, il livello di applicazione e di rendimento e quello sociale (capacità
di socializzazione, impegno nelle attività ludiche sportive e ricreative) oltre che le
abilità personali in parte compromesse (capacità di relazioni sociali , capacità di
relazioni intime, affetti, sonno, comportamenti alimentari, cura della persona,
hobby individuali, attività ludiche di gruppo, tono dell'umore, rendimento
scolastico, sono presenti nella piccola periziata:
A). manifestazioni di ansia, difficoltà di concentrazione, tendenza all'isolamento
sociale
B) vissuti di tristezza e angoscia,
C) reazioni con opposizioni rapidissime;
D)difficoltà adattive che hanno compromesso il funzionamento scolastico, sociale e
le capacità di apprendimento.
DIAGNOSI
Il danno psichico conseguente ad un trauma costituisce una patologia della salute
psichica dell'individuo e viene accertato tramite una diagnosi nosografica
5 descrittiva utilizzando il Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali --
DSM –V--Sul piano clinico le c.d. reazioni ad eventi comprendono quadri psico
patologici diversi che hanno in comune il fatto di rappresentare delle risposte ad
avvenimenti oggettivamente identificabili che modificano in modo variabile,
sostanziale, l'assetto della vita della periziata richiedendo uno sforzo per
riadattarsi alla nuova situazione.
Dette reazioni includono nel nostro caso due principali quadri nosografici:
1) Disturbo d'ansia generalizzato in forma medio-lieve
2) Disturbo post traumatico da stress.medio- lieve
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO DI NATURA PSICHICA
Il DSM V è uno strumento indispensabile e punto di riferimento per il clinico e per
il medico legale raggiungendo lo scopo fondamentale di aumentare l'affidabilità
delle diagnostiche cosi da ridurre al minimo la soggettività stante il fatto che le
attuali tabelle medico legali per le invalidità non possono ritenersi utili perché
concepite per un danno di tipo fisico e nemmeno quelle Ministeriali per i danni c.d.
in ambito R.C. auto perché inidonei a cogliere i profili lesivi e delle conseguenze
sugli aspetti dinamico-relazionali del danno psichico
La quantificazione del danno deve tenere in considerazione :
la gravità clinica del disturbo in senso assoluto
la gravità in termini intra-categoriali (lieve-media-grave)
la menomazione del funzionamento generale..
Formulata la diagnosi nosografica e individuato un riferimento tra la percentuale
da attribuire al danno biologico di natura psichica e le scale del funzionamento
globale sociale e lavorativo utilizzando la “scale VGF e VFSL del DSM V ,la
6 percentuale del danno biologico di natura psichica, a parere dello scrivente dello
scrivente, è del 15% (quindici percento)
La valutazione del danno psichico con finalità medico legali viene effettuata in un
determinato momento storico e dunque non potrà tenere conto di tutte le variabili
individuali e ambientali che condizioneranno la storia futura del disturbo.
E' indispensabile un continuo sostegno da parte di figure importanti quali chi
esercita la patria potestà ,le Istituzioni, i Servizi Sociali preposti, gli Insegnati di
sostegno tenuto conto della “mobilità e plasticità” del funzionamento psichico della
piccola periziata condizionato dalla veloce evoluzione che deriva dalla crescita.”
E' stata anche allegata come parte integrante ed essenziale la valutazione dell'Ausiliaria Dr.ssa , Psicologa-Psicoterapeuta, alla quale ci Persona_2
si riporta e che si ritiene integralmente trascritta.
Sulla base di tali valutazioni, condivise per quanto esposto in precedenza, si procede alla determinazione del danno biologico, con l'applicazione della Tabella di Milano
anno 2024.
Età del danneggiato alla data del sinistro 7 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57
Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Danno biologico risarcibile € 46.727,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 61.213,00
Con personalizzazione massima (max 44% del danno biologico) € 81.773,00
Sotto il profilo della personalizzazione, si ricorda che il Tribunale di Milano sez. X,
7 11 agosto 2021, n. 6963, ha ritenuto opportuno, in un caso di intensa sofferenza causata da violenza sessuale e lesioni patite da una minore da parte dello nonno materno, procedere ad una personalizzazione del danno biologico nei termini pressoché doppi della percentuale di personalizzazione massima prevista dalla
Tabella Milanese in materia di danno biologico, sia temporaneo che permanente.
Tale importo include la provvisionale già concessa in sede penale, da detrarsi ove versata.
Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
difensiva spiegata, vanno posti a carico del convenuto e ne va disposto il pagamento diretto in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato
Le spese di c.t.u. già liquidate vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna CP_2
a pagare in favore di la somma di euro
[...] Persona_1
81.773,00, oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, che include la provvisionale di € 10.000,00 già concessa in sede penale,
da detrarsi ove versata;
condanna altresì il convenuto a rimborsare le spese di lite, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 4.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali e ne dispone il pagamento diretto in favore dello Stato;
pone in via definitiva a carico del convenuto le spese di c.t.u.
8 Sciacca 31/7/2025.
Il Giudice onorario
Anna Sandra Bandini
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