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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/04/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2686/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2686/2024 promossa in grado d'appello
DA in persona dell' (C.F. Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliata in VIA BERGAMO 7 20135 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. CARISSIMI EMANUELA, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE
CONTRO in persona del L.R. (C.F. Controparte_1 Parte_3
, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, 61 20121 P.IVA_2
pagina 1 di 15 MILANO presso lo studio dell'avv. SATGE' COSTANZA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni. PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in riforma dell'impugnata sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 7246/2024 pubblicata il 22/07/2024, R.G. 26349/2022, Repert. 6392/2024 del 22/07/2024, notificata in data 01/08/2024, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE sospendere o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti in parte motiva. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Dichiarare la risoluzione del contratto in ragione dell'azionata clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del patto contrattuale in atti e per l'effetto:
- condannare alla restituzione delle somme ricevute in pagamento CP_1 per euro 34.302,00;
- al pagamento della penale da ritardo in euro 13.900,00;
- e al risarcimento dei danni patiti da nella misura di euro Parte_1
46.000,00 o in quella diversa determinata in esito al giudizio;
IN VIA SUBORDINATA Accertare il grave e rilevante inadempimento della convenuta e dichiarare la risoluzione del contratto e art. 1453 e ss. c.c. e per l'effetto:
- condannare alla restituzione delle somme ricevute in pagamento CP_1 per euro 34.302,00;
- al pagamento della penale da ritardo in euro 13.900,00.;
- e al risarcimento dei danni patiti da nella misura di euro Parte_1
46.000,00 o in quella diversa determinata in esito al giudizio;
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE
pagina 2 di 15 IN PRINCIPALITÀ Respingere la domanda riconvenzionale formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN SUBORDINE Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, compensare le somme accertate come dovute alla convenuta con quelle sopra indicate o le altre ritenute provate
o di giustizia liquidate in favore di . CP_2
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'accoglimento delle seguenti istanze istruttorie.
➢ SI CHIEDE DISPORSI CTU onde accertare le condizioni dell'immobile al momento dell'interruzione del rapporto contrattuale, i vizi conseguenti per come documentalmente provati in causa, e la valorizzazione delle opere mancanti alla conclusione dell'opera ancorché oggetto della iniziale preventivazione e quindi già pagate dalla opposta, la determinazione dei danni causati dalla esecuzione non a regola d'arte delle lavorazioni anche ai fini della richiesta di risarcimento danni e ripetizione delle somme versate dall'attrice e la quantificazione dei costi che la proprietà deve sopportare per ultimare le opere mancanti.
➢ SI CHIEDE AMMETTERSI INTERROGATORIO FORMALE del Signor
titolare/legale rappresentante di sui seguenti capitoli: Parte_3 CP_1
1. Vero che presso il cantiere oggetto di causa la applicava personale non CP_1 regolarizzato.
2. Vero che ciò accertato ed evidenziate mancanze in termini di sicurezza delle aree di cantiere, il D.L. Arch. sospendeva i lavori come da pec prodotta dalla difesa ub Pt_4 Pt_1 doc. 3 citazione, che si mostra al teste.
3. Vero che le opere per l'installazione della caldaia e le ulteriori connesse all'impianto idraulico venivano subappaltate alla ditta ITER e senza il preventivo consenso di
Pt_1
4. Vero che ED ometteva il pagamento di quanto dovuto a ITER per le lavorazioni svolte dell'ammontare di circa euro 16.000,00 oltre iva, tanto che la ITER inviava a
sollecito di pagamento a mezzo proprio legale il 18 novembre 2021. Pt_5
5. Vero che le opere relative all'impianto elettrico venivano subappaltate alla ditta
e senza il preventivo consenso di Controparte_3 Pt_1
6. Vero che ometteva il pagamento di quanto dovuto a Pt_5 CP_3
per le lavorazioni svolte dell'ammontare di circa euro 20.574,63, come da sollecito
[...] inviato p.c. a che si produce sub doc. 17 e che si mostra al teste. Pt_1
pagina 3 di 15
7. Vero che, in esito alla diffida inviata da el 16/11/2021 prodotta sub doc. 6 Pt_1 citazione, che si mostra al teste, il cantiere tornava nella disponibilità della Proprietà.
8. Vero che, all'atto dell'ultimo accesso in cantiere nel novembre 2021, gli impianti elettrico ed idrico sanitari dovevano essere ultimati e che mancavano i relativi collaudi.
9. Vero che, all'atto dell'ultimo accesso in cantiere nel novembre 2021, l'impianto elettrico mancava di finiture, con presenza di fili scoperti, mancanza di frutti o tappi su alcune placche, canaline di distribuzione aperte.
➢ SI CHIEDE AMMETTERSI PROVA PER TESTI sui seguenti capitoli:
10. Vero che presso il cantiere oggetto di causa la applicava personale CP_1 non regolarizzato.
11. Vero che ciò accertato ed evidenziate mancanze in termini di sicurezza delle aree di cantiere, il D.L. Arch. sospendeva i lavori come da pec prodotta dalla difesa Pt_4 ub doc. 3 citazione, che si mostra al teste. Pt_1
12. Vero che le opere per l'installazione della caldaia e le ulteriori connesse all'impianto idraulico venivano subappaltate alla ditta ITER e senza il preventivo consenso di
Pt_1
13. Vero che ITER vanta nei confronti di ED per le lavorazioni svolte presso lo stabile di Milano Via Cermenate 18, un credito dell'ammontare di circa euro 16.000,00, oltre iva, tanto che la ITER inviava a ED sollecito di pagamento a mezzo proprio legale il 18 novembre 2021.
14. Vero che le opere relative all'impianto elettrico venivano subappaltate alla ditta
e senza il preventivo consenso di Controparte_3 Pt_1
15. Vero che vanta nei confronti di per le Controparte_3 Pt_5 lavorazioni svolte presso lo stabile di Milano Via Cermenate 18, un credito di circa euro 20.574,63, come da sollecito inviato p.c. a che si produce sub doc. 17 e che si Pt_1 mostra al teste. 16. Vero che, in esito alla diffida inviata da el 16/11/2021 prodotta sub doc. Pt_1
6 citazione, che si mostra al teste, il cantiere tornava nella disponibilità della Proprietà.
17. Vero che, all'atto dell'ultimo accesso in cantiere nel novembre 2021, gli impianti elettrico ed idrico sanitari dovevano essere ultimati e che mancavano i relativi collaudi.
18. Vero che, all'atto dell'ultimo accesso in cantiere nel novembre 2021, l'impianto elettrico mancava di finiture, con presenza di fili scoperti, mancanza di frutti o tappi su alcune placche, canaline di distribuzione aperte.
19. Vero che Lei nella qualità di Direttore dei Lavori, all'atto del sopralluogo effettuato nel gennaio/febbraio 2022, redigeva la perizia prodotta sub doc. 10 che Le si mostra per essere
pagina 4 di 15 confermata, ove riscontrava i vizi ivi elencati e constatava come le opere appaltate fossero state solo in parte eseguite.
20. Vero che, nel sopralluogo eseguito nel mese di novembre 2021 e successivamente Lei nella qualità di Direttore dei Lavori constatava la presenza di materiale di risulta e scarti di lavorazione ad oggi ancora presenti.
21. Vero che la mancata consegna di informazioni o schede tecniche del materiale utilizzato da parte di impediva una verifica più approfondita delle problematiche e dei vizi Pt_5 riscontrati.
22. Vero che Lei, all'atto del sopralluogo effettuato il 3 febbraio 2022, redigeva la perizia prodotta sub doc. 9 che Le si mostra per essere confermata, ove riscontrava i vizi ivi elencati e constatava come le opere appaltate fossero state solo in parte eseguite. Si indicano come testi: Via Marzorati n.170 - Varese, sui Testimone_1 capitoli 17, 18 e 22.
, Via dei Villini n.13 – Busto Controparte_4
Arsizio (VA), su tutti i capitoli da 10 a 21. Titolare ITER, sui capitoli 12 e 13.
, titolare , sui capitoli 14 e 15. Ci si CP_5 Controparte_3 oppone alla richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante di Parte_1
Ci si oppone altresì alla richiesta di prova per testi sull'unico capitolo articolato dalla difesa avversa perché irrilevante e comunque da provarsi documentalmente. Si chiede essere ammessi a prova contraria sul capitolo avversario con il teste RC
”. Controparte_4
PER L'APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, ogni contraria istanza ed ecce zione disattesa, così giudicare: nel merito:
- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, per i motivi esposti in atto;
- dichiarare inammissibile e/o comunque respingere l'appello avversario e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza, in ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA.”
pagina 5 di 15 All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c., nella quale le parti hanno concluso come in atti e della odierna camera di consiglio espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della decisone
Il 05.10.2020 tra e fu concluso un contratto di Parte_1 Controparte_1 appalto avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile, condotto in locazione dalla sito in Milano, viale Giovanni da Parte_1
Cermenate n. 18. Venne convenuto il corrispettivo di euro 160.000,00 oltre iva da corrispondersi con un acconto del 20% a inizio lavori e il residuo alla consegna delle opere, suddiviso in successive 24 mensilità ed altresì la data del 30.06.2021 quale termine essenziale per l'ultimazione degli interventi. Nel corso dei lavori la committente, tramite il DL, contestò all'appaltatore di avere commesso plurime violazioni degli obblighi contrattuali, per avere conferito in subappalto non autorizzato parte delle opere, impiegato nel cantiere personale non regolarizzato e omesso l'osservanza delle norme in materia di sicurezza. E' documentato (docc. 3 e 4 appellante) che i lavori, dopo avere subito su disposizione del DL una sospensione dall'8/2 al 15/2, furono ripresi ma che , con raccomandata del 3.10.21 (doc. 5) la committente sollecitò formalmente la trasmissione del DURC aggiornato e la ripresa dei lavori. Seguì la raccomandata inoltrata il 16.11.2021 con la quale la committente dichiarò di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al punto 14 del contratto di appalto. Fallito il tentativo di verifica in contraddittorio delle opere eseguite, CP_1 avviò, nella contumacia della committente, il procedimento di
[...]
Accertamento Tecnico Preventivo, che si concluse con il deposito di una CTU che, per quanto di rilievo in questa sede, quantificò il valore delle opere eseguite e ultimate in euro 100.858,21 iva esclusa. Venne quindi introdotto un giudizio di merito innanzi al Tribunale di Milano da parte di nei confronti di per sentir dichiarata la Parte_1 Controparte_1 risoluzione del contratto di appalto ai sensi della clausola 14 dello stesso – o, in subordine, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. – e per ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 34.302,00, corrisposto quale acconto di inizio lavori, al pagamento di euro 13.900,00 a titolo di penale da ritardo, nonché di euro 46.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti.
pagina 6 di 15 costituitasi in giudizio, eccepì l'infondatezza delle domande CP_1 dell'attrice e formulò in via riconvenzionale domanda di condanna di Pt_1 al pagamento dell'importo dei corrispettivi dovuti così come accertati in
[...] sede di ATP. Con sentenza n. 7246/2024, pubblicata il 22.07.2024 e notificata in pari data, il Tribunale di Milano rigettò le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno;
condannò l'attrice al pagamento, a titolo di corrispettivo, a favore di della somma di euro 74.204,71 oltre Controparte_1 interessi moratori decorrenti dalla data di deposito della relazione dell'ausiliare del giudice all'effettivo saldo;
pose a suo carico anche le spese della CTU espletata ante causam; condannò alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta , liquidate in euro 8.990,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge. Il primo giudice rilevò la nullità della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del contratto di appalto per indeterminatezza dell'oggetto, riferendosi questa non a specifici inadempimenti, ma alla totalità delle obbligazioni assunte dall'appaltatore; che al momento della manifestazione della volontà di risolvere il contratto, la committente risultava a sua volta inadempiente al pagamento del prezzo corrispondente al valore delle opere effettivamente eseguite dalla società appaltatrice sino a quel momento;
che anche la domanda costitutiva di risoluzione del contratto non meritava accoglimento, dovendosi escludere la violazione dell'obbligazione di manutenzione straordinaria dal momento che, oltre ad avere la committente tratto giovamento dai lavori effettuati, il valore delle opere eseguite era pari ad euro 101.008,21 a fronte di lavori non ultimati di valore alquanto inferiore;
che parimenti doveva essere rigettata la domanda di restituzione della parte di corrispettivo versato stante il diritto dell'appaltatore al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali il committente aveva tratto beneficio;
che, in assenza dei requisiti per la risoluzione di diritto del contratto, la comunicazione della committente poteva qualificarsi come esercizio del diritto di recesso legale ai sensi dell'art. 1671 c.c.; che da ciò, tuttavia, non discendevano danni conseguenza in quanto oltre Parte_1 ad omettere di specificare i danni diretti e ad allegare in modo vago quelli da mancato guadagno, aveva allegato genericamente la sussistenza di vizi e difetti delle opere, senza quantificarli né considerare le risultanze dell'ATP; che la penale non poteva essere riconosciuta essendo stata contrattualmente prevista pagina 7 di 15 non per l'inadempimento ma per il solo ritardo;
che, infine, doveva essere accolta la domanda riconvenzionale di riconoscendo a titolo di Controparte_1 corrispettivo la somma calcolata dal CTU di euro 101.008,21, da cui decurtarsi l'acconto già corrisposto dalla committente. Ha proposto appello Si è costituita eccependo Parte_1 Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e contestandone la fondatezza nel merito. Rinunciata l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. e fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 09.04.2025.
*** Il gravame è articolato nei seguenti motivi: 1°. Viene impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara nulla per indeterminatezza dell'oggetto – o comunque inefficace – la clausola risolutiva espressa contenuta alla clausola 14 del contratto di appalto. L'appellante lamenta l'erroneità della qualificazione della clausola come di mero stile, prospettando la puntuale individuazione delle ipotesi nelle quali risulta possibile invocare la risoluzione ed evidenzia la comunione di intenti delle parti che, nell'esercizio dell'autonomia privata, hanno discrezionalmente determinato le prestazioni rilevanti ai fini dello scioglimento automatico e anticipato del contratto. L'appellante sottolinea l'errore del giudice laddove imputa alla committente di essere inadempiente atteso che, come previsto in Parte_1 contratto la committente aveva provveduto al pagamento dell'acconto, peraltro anche in misura superiore rispetto al 20% del prezzo pattuito, atteso che il pagamento del saldo sarebbe dovuto avvenire al completamento dei lavori, circostanza che non si era mai verificata. A contrario, l'inadempimento dell'appaltatore era da valutarsi di non scarsa importanza stante il notevole ritardo nell'esecuzione delle opere, la loro mancata ultimazione, nonché l'indisponibilità di alla ripresa dei lavori. CP_1
2°. Si afferma l'erroneità delle argomentazioni laddove il Tribunale, nel quantificare il corrispettivo dovuto all'appaltatore, non tiene in considerazione né le risultanze probatorie né l'applicabilità della clausola penale da ritardo. L'appellante richiama gli approdi giurisprudenziali di legittimità, che hanno riconosciuto la debenza della penale da ritardo in aggiunta al risarcimento del danno qualora questo si ricolleghi ai pregiudizi provocati dall'inadempimento definitivo, e rimarca che la realizzazione della maggior parte delle opere commissionate è stata effettuata in modo difforme e con uso di materiali non pagina 8 di 15 adeguati. Parte appellante lamenta altresì l'omessa rimozione e smaltimento del materiale da parte dell'appaltatrice, nonché l'omessa ponderazione dei danni patrimoniali da lucro cessante subiti, in ragione della mancata conclusione delle opere appaltate nel termine prestabilito. 3°. Viene censurata la decisione nella parte in cui omette di esprimersi sull'istanza di rimessione in istruttoria, non ammettendo né la prova testimoniale né l'espletamento della CTU richiesta. L'ammissione di tali mezzi istruttori avrebbe dovuto ricondurre il primo giudice a considerare, nel quantificare il corrispettivo dovuto all'appaltatore, non solo la scorretta esecuzione dei lavori ma anche i vizi da questi presentati ed evidenziati dalla relazione del DL arch.
Pt_4
*** L'opinione della Corte Il 1° motivo è fondato. Il giudice di primo grado ha rilevato la nullità della clausola risolutiva espressa ritenendo che questa <costituisce mera clausola di stile, in quanto fa riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto assunte dall'appaltatore, nulla aggiungendo, conseguentemente, alle norme generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c.>>. Ritiene la Corte che la clausola risolutiva espressa prevista al punto 14 del contratto di appalto non possa essere ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità la clausola risolutiva è nulla quando viene conferito alla parte la facoltà di dichiarare risolto il contratto per delle generiche “gravi e reiterate violazioni” della controparte a tutti gli obblighi da questa assunti (così Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32655 del 09/11/2021 e Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4796 del 11/03/2016). Nel caso in esame, invece, le ipotesi di risoluzione di diritto del contratto vengono identificate, in modo preciso e puntuale, nel mancato rispetto delle tempistiche concordate (punto 11), nella violazione delle disposizioni inerenti al divieto di cessione dei lavori (punto 8), nella inosservanza alla sicurezza, vigilanza e formazione del cantiere (punto 2), nonché nella mancata prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro (punto 9). Le parti hanno pertanto previsto lo scioglimento ope iuris del vincolo contrattuale in presenza di violazioni determinate che, peraltro, non esauriscono il ventaglio degli inadempimenti, come si evince dal fatto che non è menzionata l'ipotesi classica di pagina 9 di 15 inadempimento in materia di appalto, quella collegata alla presenza di vizi e difetti. Deve altresì rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è configurabile un inadempimento della committente per il mancato pagamento del prezzo. Occorre richiamare la clausola 7 del contratto di appalto, laddove prevede che il pagamento delle opere deve avvenire con il versamento all'inizio dei lavori di un acconto pari al 20% del prezzo concordato e “con un saldo a fine lavori che sarà decretato nei modi di comune accordo tra l'appaltatore e il committente e versato con una quota mensile in ventiquattro mensilità”. L'unico pagamento dovuto è stato pertanto eseguito (cfr. fascicolo parte appellante, doc. 2). Passando alla disamina della condotta dell'appaltatore, anche a volere ritenere superate le contestazioni in merito al subappalto non autorizzato e alle maestranze non in regola, avendo il DL acconsentito -dopo avere elevato le contestazioni- la ripresa dei lavori, è un dato di fatto che l'appaltatore aveva maturato un considerevole ritardo rispetto alla data fissata per la ultimazione dei lavori e neppure aveva manifestato alcuna intenzione di riprendere l'esecuzione delle opere, nonostante il ricevimento della comunicazione pec inviata dall'appellante in data 3 ottobre 2021 (doc. 5 fasc. primo grado). La società appaltatrice ha sostanzialmente riproposto le argomentazioni rese dal giudice di prime cure, precisando che, alla data del 16.11.2021, non aveva potuto ultimare le opere a causa del diniego opposto dall'appellante. Si tratta tuttavia di un'asserzione indimostrata. E' un dato di fatto che ad ottobre 2021 l'appaltatore non era in cantiere e che al sollecito formale della committente del 3.10.21 (doc. 5 cit.) nulla abbia replicato.
Considerato che
, in base ai generali principi in materia di onere della prova, incombeva sull'appaltatore la prova che ritardo e abbandono del cantiere non fossero a lui imputabili e che a riguardo alcuna prova è stata forinita da deve concludersi che il contratto si è risolto CP_1 di diritto a seguito della comunicazione del 16.11.2021, con cui il committente ha manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al punto 14 del contratto di appalto sussistendo l'inadempimento di cui al punto 11 del regolamento contrattuale. Quanto alla gravità dell'adempimento, occorre sottolineare l'importanza del ritardo, risultando decorsi 4 mesi dalla data prefissata di consegna delle opere, senza che le stesse fossero state ancora ultimate.
pagina 10 di 15 Infine occorre rilevare che, anche volendo considerare la clausola risolutiva espressa nulla per indeterminatezza dell'oggetto, vi sono i presupposti per la risoluzione di cui all'art. 1453 c.c. È poi parzialmente fondato anche il 2° motivo. Il giudice di prime cure sostiene l' inapplicabilità della penale da ritardo prevista alla clausola 13 del contratto atteso che < l'opera non è stata completata – peraltro per fatto non ascrivibile al solo appaltatore attesa la comunicazione inviata dal committente volta a rendere inefficace il contratto e in assenza di ulteriori prove sulla condotta attiva del committente - e non già un tardivo adempimento elevato a presupposto indefettibile per l'operatività della penale>>. Anche tali argomentazioni non sono condivise dalla Corte. Il Tribunale richiama gli approdi della giurisprudenza di legittimità che riconoscono la differenza ontologica tra la penale da inadempimento rispetto a quella pattuita per il ritardo, nonché l'operatività di tali clausole esclusivamente in riferimento all'evento specificamente contemplato “posto che la funzione della stessa risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti e, cioè, o per il ritardo o per l'inadempimento” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 22050 del 03/09/2019, nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23706 del 09/11/2009). Occorre tuttavia evidenziare che tali pronunce non hanno inteso mettere in dubbio l'ammissibilità del cumulo tra la penale da ritardo e il risarcimento del danno da inadempimento definitivo. Di fatti “l'assunto, che eleva il seppur tardivo adempimento (in realtà non avvenuto) a presupposto indefettibile per l'applicabilità della penale da ritardo, non è conforme al principio per cui l'art. 1383 c.c., che vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 21207 del 23/07/2021). Ne discende che, pur a fronte dell'abbandono definitivo del cantiere successivamente alla scadenza del termine pattuito per la consegna delle opere, deve ritenersi applicabile la penale contrattualmente prevista per il ritardo. Nella pagina 11 di 15 specie, in ossequio a quanto previsto dal punto 13 del contratto di appalto, deve applicarsi una penale pari a euro 100,00 per ciascun giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle opere. Tale calcolo deve quindi essere effettuato a decorrere dal 1° luglio 2021, giorno successivo rispetto alla scadenza del termine di consegna delle opere, sino al 16 novembre 2021, data in cui ha Parte_1 comunicato la risoluzione di diritto del contratto. Alla luce di tali considerazioni, il credito risarcitorio maturato dalla committente, considerando il numero totale di giorni non lavorativi compresi in tale arco temporale, risulta ammontare a euro 9.800,001. Deve di contro ribadirsi che, come correttamente statuito dal Tribunale, pur a fronte della risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali il committente si sia giovato. Il contratto di appalto d'opera, non potendo essere annoverato tra i contratti ad esecuzione continuata e periodica, è soggetto alla disciplina degli effetti restitutori di cui all'art. 1458 c.c., con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite deve essere liquidato – indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza – a titolo di equivalente pecuniario della “restitutio in integrum” (così Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20460 del 17/07/2023Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27640 del 30/10/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013). La relativa statuizione di I grado è dunque corretta anche nel quantum, liquidato in base all'esito della CTU. A riguardo correttamente il primo giudice non ha considerato gli asseriti vizi e difetti delle opere di cui l'appellante allega la presenza sottolineando che conseguenza …per altro verso si tralascia di considerare che l'ausiliare del giudice, in sede di accertamento tecnico preventivo, ha verificato lo stato dell'immobile, indicato le opere eseguite e quelle non completate, non ravvisando le problematiche – seppur generiche – rilevate dalla committente>>. L'appellante omette infatti di considerare che una verifica tecnica sullo stato delle opere è già stata eseguita e che in quel contesto il Ctu ha omesso di computare tutte le opere eseguite solo in parte. Quanto ai costi di rimozione e 1 Tra il 1° luglio 2021 e il 16 novembre 2021 intercorrono 139 giorni, da cui devono essere detratti i giorni non lavorativi, ossia i sabati e le domeniche (per un totale di 40 giorni) e le festività infrasettimanali (1 giorno). In particolare, il 15 agosto 2021, cadendo di domenica, non rileva ai fini della riduzione, mentre il 1° novembre 2021 (Ognissanti), caduto di lunedì, va escluso dal conteggio in quanto festività infrasettimanale. Ne discende che la penalità di euro 100,00 deve essere valutata su 98 giorni lavorativi. pagina 12 di 15 smaltimento dei materiali lamentati dalla committente (cfr. fascicolo di parte appellante, doc. 11), deve osservarsi che questi non sono dovuti in quanto già opportunamente considerati dalla CTU dell'arch. . Trattasi infatti di Per_1 voci previste dal capitolato come “Trasporti materiali alle PP.DD più spese di smaltimento”, che la relazione ha ricondotto tra le opere lasciate incomplete dalla società appaltatrice e che, in quanto tali, non sono state riconosciute nel computo del corrispettivo a questa dovuto. Merita altresì conferma la decisione adottata dal tribunale riguardo la domanda risarcitoria da lucro cessante e danno emergente. Quanto al lucro cessante da perdita di fatturato non vi è prova né del nesso causale né di una oggettiva attendibilità delle prospettive di fatturato ipotizzate dall'appellante sulla base di un business plan a conforto del quale non è tuttavia allegata alcuna documentazione;
quanto al danno emergente che viene genericamente correlato ai finanziamenti bancari richiesti, l'appellante neppure allega le ragioni per le quali l'esposizione della nei confronti Parte_1 delle banche troverebbe causa nella mancata ultimazione delle opere da parte della CP_1
Infine non merita accoglimento il 3° motivo di impugnazione. L'appellante, nel reiterare le istanze istruttorie formulate in I grado, ritiene che non sussistano motivi ostativi all'espletamento di una nuova CTU
<che tenga conto delle doglianze mosse dalla in termini di scorretta Parte_1 esecuzione dei lavori e dei vizi evidenziati. Vizi ed errori suffragati dagli elaborati in atti sub doc. 9 e 10 ed in particolare dalla relazione disposta dal Progettista e DL RC
[...]
. CP_4
Tale prospettazione non risulta condivisibile. Osserva la Corte che il Tribunale si è limitato ad applicare i principi affermati dalla Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di accertamento tecnico preventivo "ante causam", l'opponibilità del risultato probatorio presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24981 del 09/11/2020). Orbene, nel caso di specie è pacifico che il ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. sia stato notificato a e che questa, tramite il suo legale, ne abbia Parte_1 preso atto decidendo di non costituirsi in tale sede (cfr. fascicolo appellata, doc. 13 e 14). Quella dunque era la sede in cui l'appellante avrebbe dovuto fare valere i propri rilievi tecnici in merito all'esecuzione delle opere e all'asserita presenza pagina 13 di 15 di vizi e difetti. A ciò si aggiunga la completa esaustività della CTU espletata nel giudizio di ATP e l'inutilità di una nuova consulenza stante il considerevole intervallo di tempo trascorso dal momento dell'interruzione dei lavori e la sopraggiunta ultimazione degli stessi (cfr. fascicolo appellata, doc. 19). Quanto alle prove orali l'appellante articola la relativa richiesta di ammissione in maniera generica senza chiarirne rilievo e decisività ai fini di causa, sicché l'istanza non merita di essere accolta.
***
Dal parziale accoglimento dell'impugnazione principale consegue la riforma della sentenza di I grado. Deve pertanto dichiararsi la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di appalto e disporsi la condanna dell'appellata al pagamento della penale da ritardo nella misura di euro 9.800,00. Deve invece essere confermata la statuizione sul corrispettivo dovuto per le opere eseguite di cui al capo 2) della sentenza impugnata. La parziale soccombenza di entrambe le parti giustifica una compensazione parziale nella misura di un terzo e la condanna di a rifondere a Parte_1 [...]
i due terzi residui per entrambi i gradi di giudizio. Tali spese si CP_1 liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa e alle tabelle previste dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147. Il medesimo regime si applica alle spese della CTU espletata ante causam.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
7246/2024, pubblicata il 22.07.2024, in parziale riforma, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'impugnazione dichiara risolto di diritto il contratto di appalto ai sensi della clausola 14 del contratto e condanna
[...]
al pagamento della penale da ritardo determinata dell'importo CP_1 di € 9.800,00;
2. Conferma nel resto;
3. Condanna previa compensazione di un terzo al Parte_1 pagamento dei due terzi residui delle spese di lite in favore di CP_1 che si liquidano per l'intero nell'importo di € 8.990,00 per compensi
[...]
pagina 14 di 15 professionali oltre accessori per il I grado e per il II grado per l'intero in € 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori;
suddivide nella medesima misura le spese di CTU (due terzi n terzo LS EDILE) Pt_1
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2686/2024 promossa in grado d'appello
DA in persona dell' (C.F. Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliata in VIA BERGAMO 7 20135 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. CARISSIMI EMANUELA, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE
CONTRO in persona del L.R. (C.F. Controparte_1 Parte_3
, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, 61 20121 P.IVA_2
pagina 1 di 15 MILANO presso lo studio dell'avv. SATGE' COSTANZA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni. PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in riforma dell'impugnata sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 7246/2024 pubblicata il 22/07/2024, R.G. 26349/2022, Repert. 6392/2024 del 22/07/2024, notificata in data 01/08/2024, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE sospendere o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti in parte motiva. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Dichiarare la risoluzione del contratto in ragione dell'azionata clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del patto contrattuale in atti e per l'effetto:
- condannare alla restituzione delle somme ricevute in pagamento CP_1 per euro 34.302,00;
- al pagamento della penale da ritardo in euro 13.900,00;
- e al risarcimento dei danni patiti da nella misura di euro Parte_1
46.000,00 o in quella diversa determinata in esito al giudizio;
IN VIA SUBORDINATA Accertare il grave e rilevante inadempimento della convenuta e dichiarare la risoluzione del contratto e art. 1453 e ss. c.c. e per l'effetto:
- condannare alla restituzione delle somme ricevute in pagamento CP_1 per euro 34.302,00;
- al pagamento della penale da ritardo in euro 13.900,00.;
- e al risarcimento dei danni patiti da nella misura di euro Parte_1
46.000,00 o in quella diversa determinata in esito al giudizio;
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE
pagina 2 di 15 IN PRINCIPALITÀ Respingere la domanda riconvenzionale formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN SUBORDINE Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, compensare le somme accertate come dovute alla convenuta con quelle sopra indicate o le altre ritenute provate
o di giustizia liquidate in favore di . CP_2
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'accoglimento delle seguenti istanze istruttorie.
➢ SI CHIEDE DISPORSI CTU onde accertare le condizioni dell'immobile al momento dell'interruzione del rapporto contrattuale, i vizi conseguenti per come documentalmente provati in causa, e la valorizzazione delle opere mancanti alla conclusione dell'opera ancorché oggetto della iniziale preventivazione e quindi già pagate dalla opposta, la determinazione dei danni causati dalla esecuzione non a regola d'arte delle lavorazioni anche ai fini della richiesta di risarcimento danni e ripetizione delle somme versate dall'attrice e la quantificazione dei costi che la proprietà deve sopportare per ultimare le opere mancanti.
➢ SI CHIEDE AMMETTERSI INTERROGATORIO FORMALE del Signor
titolare/legale rappresentante di sui seguenti capitoli: Parte_3 CP_1
1. Vero che presso il cantiere oggetto di causa la applicava personale non CP_1 regolarizzato.
2. Vero che ciò accertato ed evidenziate mancanze in termini di sicurezza delle aree di cantiere, il D.L. Arch. sospendeva i lavori come da pec prodotta dalla difesa ub Pt_4 Pt_1 doc. 3 citazione, che si mostra al teste.
3. Vero che le opere per l'installazione della caldaia e le ulteriori connesse all'impianto idraulico venivano subappaltate alla ditta ITER e senza il preventivo consenso di
Pt_1
4. Vero che ED ometteva il pagamento di quanto dovuto a ITER per le lavorazioni svolte dell'ammontare di circa euro 16.000,00 oltre iva, tanto che la ITER inviava a
sollecito di pagamento a mezzo proprio legale il 18 novembre 2021. Pt_5
5. Vero che le opere relative all'impianto elettrico venivano subappaltate alla ditta
e senza il preventivo consenso di Controparte_3 Pt_1
6. Vero che ometteva il pagamento di quanto dovuto a Pt_5 CP_3
per le lavorazioni svolte dell'ammontare di circa euro 20.574,63, come da sollecito
[...] inviato p.c. a che si produce sub doc. 17 e che si mostra al teste. Pt_1
pagina 3 di 15
7. Vero che, in esito alla diffida inviata da el 16/11/2021 prodotta sub doc. 6 Pt_1 citazione, che si mostra al teste, il cantiere tornava nella disponibilità della Proprietà.
8. Vero che, all'atto dell'ultimo accesso in cantiere nel novembre 2021, gli impianti elettrico ed idrico sanitari dovevano essere ultimati e che mancavano i relativi collaudi.
9. Vero che, all'atto dell'ultimo accesso in cantiere nel novembre 2021, l'impianto elettrico mancava di finiture, con presenza di fili scoperti, mancanza di frutti o tappi su alcune placche, canaline di distribuzione aperte.
➢ SI CHIEDE AMMETTERSI PROVA PER TESTI sui seguenti capitoli:
10. Vero che presso il cantiere oggetto di causa la applicava personale CP_1 non regolarizzato.
11. Vero che ciò accertato ed evidenziate mancanze in termini di sicurezza delle aree di cantiere, il D.L. Arch. sospendeva i lavori come da pec prodotta dalla difesa Pt_4 ub doc. 3 citazione, che si mostra al teste. Pt_1
12. Vero che le opere per l'installazione della caldaia e le ulteriori connesse all'impianto idraulico venivano subappaltate alla ditta ITER e senza il preventivo consenso di
Pt_1
13. Vero che ITER vanta nei confronti di ED per le lavorazioni svolte presso lo stabile di Milano Via Cermenate 18, un credito dell'ammontare di circa euro 16.000,00, oltre iva, tanto che la ITER inviava a ED sollecito di pagamento a mezzo proprio legale il 18 novembre 2021.
14. Vero che le opere relative all'impianto elettrico venivano subappaltate alla ditta
e senza il preventivo consenso di Controparte_3 Pt_1
15. Vero che vanta nei confronti di per le Controparte_3 Pt_5 lavorazioni svolte presso lo stabile di Milano Via Cermenate 18, un credito di circa euro 20.574,63, come da sollecito inviato p.c. a che si produce sub doc. 17 e che si Pt_1 mostra al teste. 16. Vero che, in esito alla diffida inviata da el 16/11/2021 prodotta sub doc. Pt_1
6 citazione, che si mostra al teste, il cantiere tornava nella disponibilità della Proprietà.
17. Vero che, all'atto dell'ultimo accesso in cantiere nel novembre 2021, gli impianti elettrico ed idrico sanitari dovevano essere ultimati e che mancavano i relativi collaudi.
18. Vero che, all'atto dell'ultimo accesso in cantiere nel novembre 2021, l'impianto elettrico mancava di finiture, con presenza di fili scoperti, mancanza di frutti o tappi su alcune placche, canaline di distribuzione aperte.
19. Vero che Lei nella qualità di Direttore dei Lavori, all'atto del sopralluogo effettuato nel gennaio/febbraio 2022, redigeva la perizia prodotta sub doc. 10 che Le si mostra per essere
pagina 4 di 15 confermata, ove riscontrava i vizi ivi elencati e constatava come le opere appaltate fossero state solo in parte eseguite.
20. Vero che, nel sopralluogo eseguito nel mese di novembre 2021 e successivamente Lei nella qualità di Direttore dei Lavori constatava la presenza di materiale di risulta e scarti di lavorazione ad oggi ancora presenti.
21. Vero che la mancata consegna di informazioni o schede tecniche del materiale utilizzato da parte di impediva una verifica più approfondita delle problematiche e dei vizi Pt_5 riscontrati.
22. Vero che Lei, all'atto del sopralluogo effettuato il 3 febbraio 2022, redigeva la perizia prodotta sub doc. 9 che Le si mostra per essere confermata, ove riscontrava i vizi ivi elencati e constatava come le opere appaltate fossero state solo in parte eseguite. Si indicano come testi: Via Marzorati n.170 - Varese, sui Testimone_1 capitoli 17, 18 e 22.
, Via dei Villini n.13 – Busto Controparte_4
Arsizio (VA), su tutti i capitoli da 10 a 21. Titolare ITER, sui capitoli 12 e 13.
, titolare , sui capitoli 14 e 15. Ci si CP_5 Controparte_3 oppone alla richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante di Parte_1
Ci si oppone altresì alla richiesta di prova per testi sull'unico capitolo articolato dalla difesa avversa perché irrilevante e comunque da provarsi documentalmente. Si chiede essere ammessi a prova contraria sul capitolo avversario con il teste RC
”. Controparte_4
PER L'APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, ogni contraria istanza ed ecce zione disattesa, così giudicare: nel merito:
- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, per i motivi esposti in atto;
- dichiarare inammissibile e/o comunque respingere l'appello avversario e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza, in ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA.”
pagina 5 di 15 All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c., nella quale le parti hanno concluso come in atti e della odierna camera di consiglio espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della decisone
Il 05.10.2020 tra e fu concluso un contratto di Parte_1 Controparte_1 appalto avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile, condotto in locazione dalla sito in Milano, viale Giovanni da Parte_1
Cermenate n. 18. Venne convenuto il corrispettivo di euro 160.000,00 oltre iva da corrispondersi con un acconto del 20% a inizio lavori e il residuo alla consegna delle opere, suddiviso in successive 24 mensilità ed altresì la data del 30.06.2021 quale termine essenziale per l'ultimazione degli interventi. Nel corso dei lavori la committente, tramite il DL, contestò all'appaltatore di avere commesso plurime violazioni degli obblighi contrattuali, per avere conferito in subappalto non autorizzato parte delle opere, impiegato nel cantiere personale non regolarizzato e omesso l'osservanza delle norme in materia di sicurezza. E' documentato (docc. 3 e 4 appellante) che i lavori, dopo avere subito su disposizione del DL una sospensione dall'8/2 al 15/2, furono ripresi ma che , con raccomandata del 3.10.21 (doc. 5) la committente sollecitò formalmente la trasmissione del DURC aggiornato e la ripresa dei lavori. Seguì la raccomandata inoltrata il 16.11.2021 con la quale la committente dichiarò di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al punto 14 del contratto di appalto. Fallito il tentativo di verifica in contraddittorio delle opere eseguite, CP_1 avviò, nella contumacia della committente, il procedimento di
[...]
Accertamento Tecnico Preventivo, che si concluse con il deposito di una CTU che, per quanto di rilievo in questa sede, quantificò il valore delle opere eseguite e ultimate in euro 100.858,21 iva esclusa. Venne quindi introdotto un giudizio di merito innanzi al Tribunale di Milano da parte di nei confronti di per sentir dichiarata la Parte_1 Controparte_1 risoluzione del contratto di appalto ai sensi della clausola 14 dello stesso – o, in subordine, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. – e per ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 34.302,00, corrisposto quale acconto di inizio lavori, al pagamento di euro 13.900,00 a titolo di penale da ritardo, nonché di euro 46.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti.
pagina 6 di 15 costituitasi in giudizio, eccepì l'infondatezza delle domande CP_1 dell'attrice e formulò in via riconvenzionale domanda di condanna di Pt_1 al pagamento dell'importo dei corrispettivi dovuti così come accertati in
[...] sede di ATP. Con sentenza n. 7246/2024, pubblicata il 22.07.2024 e notificata in pari data, il Tribunale di Milano rigettò le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno;
condannò l'attrice al pagamento, a titolo di corrispettivo, a favore di della somma di euro 74.204,71 oltre Controparte_1 interessi moratori decorrenti dalla data di deposito della relazione dell'ausiliare del giudice all'effettivo saldo;
pose a suo carico anche le spese della CTU espletata ante causam; condannò alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta , liquidate in euro 8.990,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge. Il primo giudice rilevò la nullità della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del contratto di appalto per indeterminatezza dell'oggetto, riferendosi questa non a specifici inadempimenti, ma alla totalità delle obbligazioni assunte dall'appaltatore; che al momento della manifestazione della volontà di risolvere il contratto, la committente risultava a sua volta inadempiente al pagamento del prezzo corrispondente al valore delle opere effettivamente eseguite dalla società appaltatrice sino a quel momento;
che anche la domanda costitutiva di risoluzione del contratto non meritava accoglimento, dovendosi escludere la violazione dell'obbligazione di manutenzione straordinaria dal momento che, oltre ad avere la committente tratto giovamento dai lavori effettuati, il valore delle opere eseguite era pari ad euro 101.008,21 a fronte di lavori non ultimati di valore alquanto inferiore;
che parimenti doveva essere rigettata la domanda di restituzione della parte di corrispettivo versato stante il diritto dell'appaltatore al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali il committente aveva tratto beneficio;
che, in assenza dei requisiti per la risoluzione di diritto del contratto, la comunicazione della committente poteva qualificarsi come esercizio del diritto di recesso legale ai sensi dell'art. 1671 c.c.; che da ciò, tuttavia, non discendevano danni conseguenza in quanto oltre Parte_1 ad omettere di specificare i danni diretti e ad allegare in modo vago quelli da mancato guadagno, aveva allegato genericamente la sussistenza di vizi e difetti delle opere, senza quantificarli né considerare le risultanze dell'ATP; che la penale non poteva essere riconosciuta essendo stata contrattualmente prevista pagina 7 di 15 non per l'inadempimento ma per il solo ritardo;
che, infine, doveva essere accolta la domanda riconvenzionale di riconoscendo a titolo di Controparte_1 corrispettivo la somma calcolata dal CTU di euro 101.008,21, da cui decurtarsi l'acconto già corrisposto dalla committente. Ha proposto appello Si è costituita eccependo Parte_1 Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e contestandone la fondatezza nel merito. Rinunciata l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. e fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 09.04.2025.
*** Il gravame è articolato nei seguenti motivi: 1°. Viene impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara nulla per indeterminatezza dell'oggetto – o comunque inefficace – la clausola risolutiva espressa contenuta alla clausola 14 del contratto di appalto. L'appellante lamenta l'erroneità della qualificazione della clausola come di mero stile, prospettando la puntuale individuazione delle ipotesi nelle quali risulta possibile invocare la risoluzione ed evidenzia la comunione di intenti delle parti che, nell'esercizio dell'autonomia privata, hanno discrezionalmente determinato le prestazioni rilevanti ai fini dello scioglimento automatico e anticipato del contratto. L'appellante sottolinea l'errore del giudice laddove imputa alla committente di essere inadempiente atteso che, come previsto in Parte_1 contratto la committente aveva provveduto al pagamento dell'acconto, peraltro anche in misura superiore rispetto al 20% del prezzo pattuito, atteso che il pagamento del saldo sarebbe dovuto avvenire al completamento dei lavori, circostanza che non si era mai verificata. A contrario, l'inadempimento dell'appaltatore era da valutarsi di non scarsa importanza stante il notevole ritardo nell'esecuzione delle opere, la loro mancata ultimazione, nonché l'indisponibilità di alla ripresa dei lavori. CP_1
2°. Si afferma l'erroneità delle argomentazioni laddove il Tribunale, nel quantificare il corrispettivo dovuto all'appaltatore, non tiene in considerazione né le risultanze probatorie né l'applicabilità della clausola penale da ritardo. L'appellante richiama gli approdi giurisprudenziali di legittimità, che hanno riconosciuto la debenza della penale da ritardo in aggiunta al risarcimento del danno qualora questo si ricolleghi ai pregiudizi provocati dall'inadempimento definitivo, e rimarca che la realizzazione della maggior parte delle opere commissionate è stata effettuata in modo difforme e con uso di materiali non pagina 8 di 15 adeguati. Parte appellante lamenta altresì l'omessa rimozione e smaltimento del materiale da parte dell'appaltatrice, nonché l'omessa ponderazione dei danni patrimoniali da lucro cessante subiti, in ragione della mancata conclusione delle opere appaltate nel termine prestabilito. 3°. Viene censurata la decisione nella parte in cui omette di esprimersi sull'istanza di rimessione in istruttoria, non ammettendo né la prova testimoniale né l'espletamento della CTU richiesta. L'ammissione di tali mezzi istruttori avrebbe dovuto ricondurre il primo giudice a considerare, nel quantificare il corrispettivo dovuto all'appaltatore, non solo la scorretta esecuzione dei lavori ma anche i vizi da questi presentati ed evidenziati dalla relazione del DL arch.
Pt_4
*** L'opinione della Corte Il 1° motivo è fondato. Il giudice di primo grado ha rilevato la nullità della clausola risolutiva espressa ritenendo che questa <costituisce mera clausola di stile, in quanto fa riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto assunte dall'appaltatore, nulla aggiungendo, conseguentemente, alle norme generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c.>>. Ritiene la Corte che la clausola risolutiva espressa prevista al punto 14 del contratto di appalto non possa essere ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità la clausola risolutiva è nulla quando viene conferito alla parte la facoltà di dichiarare risolto il contratto per delle generiche “gravi e reiterate violazioni” della controparte a tutti gli obblighi da questa assunti (così Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32655 del 09/11/2021 e Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4796 del 11/03/2016). Nel caso in esame, invece, le ipotesi di risoluzione di diritto del contratto vengono identificate, in modo preciso e puntuale, nel mancato rispetto delle tempistiche concordate (punto 11), nella violazione delle disposizioni inerenti al divieto di cessione dei lavori (punto 8), nella inosservanza alla sicurezza, vigilanza e formazione del cantiere (punto 2), nonché nella mancata prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro (punto 9). Le parti hanno pertanto previsto lo scioglimento ope iuris del vincolo contrattuale in presenza di violazioni determinate che, peraltro, non esauriscono il ventaglio degli inadempimenti, come si evince dal fatto che non è menzionata l'ipotesi classica di pagina 9 di 15 inadempimento in materia di appalto, quella collegata alla presenza di vizi e difetti. Deve altresì rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è configurabile un inadempimento della committente per il mancato pagamento del prezzo. Occorre richiamare la clausola 7 del contratto di appalto, laddove prevede che il pagamento delle opere deve avvenire con il versamento all'inizio dei lavori di un acconto pari al 20% del prezzo concordato e “con un saldo a fine lavori che sarà decretato nei modi di comune accordo tra l'appaltatore e il committente e versato con una quota mensile in ventiquattro mensilità”. L'unico pagamento dovuto è stato pertanto eseguito (cfr. fascicolo parte appellante, doc. 2). Passando alla disamina della condotta dell'appaltatore, anche a volere ritenere superate le contestazioni in merito al subappalto non autorizzato e alle maestranze non in regola, avendo il DL acconsentito -dopo avere elevato le contestazioni- la ripresa dei lavori, è un dato di fatto che l'appaltatore aveva maturato un considerevole ritardo rispetto alla data fissata per la ultimazione dei lavori e neppure aveva manifestato alcuna intenzione di riprendere l'esecuzione delle opere, nonostante il ricevimento della comunicazione pec inviata dall'appellante in data 3 ottobre 2021 (doc. 5 fasc. primo grado). La società appaltatrice ha sostanzialmente riproposto le argomentazioni rese dal giudice di prime cure, precisando che, alla data del 16.11.2021, non aveva potuto ultimare le opere a causa del diniego opposto dall'appellante. Si tratta tuttavia di un'asserzione indimostrata. E' un dato di fatto che ad ottobre 2021 l'appaltatore non era in cantiere e che al sollecito formale della committente del 3.10.21 (doc. 5 cit.) nulla abbia replicato.
Considerato che
, in base ai generali principi in materia di onere della prova, incombeva sull'appaltatore la prova che ritardo e abbandono del cantiere non fossero a lui imputabili e che a riguardo alcuna prova è stata forinita da deve concludersi che il contratto si è risolto CP_1 di diritto a seguito della comunicazione del 16.11.2021, con cui il committente ha manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al punto 14 del contratto di appalto sussistendo l'inadempimento di cui al punto 11 del regolamento contrattuale. Quanto alla gravità dell'adempimento, occorre sottolineare l'importanza del ritardo, risultando decorsi 4 mesi dalla data prefissata di consegna delle opere, senza che le stesse fossero state ancora ultimate.
pagina 10 di 15 Infine occorre rilevare che, anche volendo considerare la clausola risolutiva espressa nulla per indeterminatezza dell'oggetto, vi sono i presupposti per la risoluzione di cui all'art. 1453 c.c. È poi parzialmente fondato anche il 2° motivo. Il giudice di prime cure sostiene l' inapplicabilità della penale da ritardo prevista alla clausola 13 del contratto atteso che < l'opera non è stata completata – peraltro per fatto non ascrivibile al solo appaltatore attesa la comunicazione inviata dal committente volta a rendere inefficace il contratto e in assenza di ulteriori prove sulla condotta attiva del committente - e non già un tardivo adempimento elevato a presupposto indefettibile per l'operatività della penale>>. Anche tali argomentazioni non sono condivise dalla Corte. Il Tribunale richiama gli approdi della giurisprudenza di legittimità che riconoscono la differenza ontologica tra la penale da inadempimento rispetto a quella pattuita per il ritardo, nonché l'operatività di tali clausole esclusivamente in riferimento all'evento specificamente contemplato “posto che la funzione della stessa risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti e, cioè, o per il ritardo o per l'inadempimento” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 22050 del 03/09/2019, nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23706 del 09/11/2009). Occorre tuttavia evidenziare che tali pronunce non hanno inteso mettere in dubbio l'ammissibilità del cumulo tra la penale da ritardo e il risarcimento del danno da inadempimento definitivo. Di fatti “l'assunto, che eleva il seppur tardivo adempimento (in realtà non avvenuto) a presupposto indefettibile per l'applicabilità della penale da ritardo, non è conforme al principio per cui l'art. 1383 c.c., che vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 21207 del 23/07/2021). Ne discende che, pur a fronte dell'abbandono definitivo del cantiere successivamente alla scadenza del termine pattuito per la consegna delle opere, deve ritenersi applicabile la penale contrattualmente prevista per il ritardo. Nella pagina 11 di 15 specie, in ossequio a quanto previsto dal punto 13 del contratto di appalto, deve applicarsi una penale pari a euro 100,00 per ciascun giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle opere. Tale calcolo deve quindi essere effettuato a decorrere dal 1° luglio 2021, giorno successivo rispetto alla scadenza del termine di consegna delle opere, sino al 16 novembre 2021, data in cui ha Parte_1 comunicato la risoluzione di diritto del contratto. Alla luce di tali considerazioni, il credito risarcitorio maturato dalla committente, considerando il numero totale di giorni non lavorativi compresi in tale arco temporale, risulta ammontare a euro 9.800,001. Deve di contro ribadirsi che, come correttamente statuito dal Tribunale, pur a fronte della risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali il committente si sia giovato. Il contratto di appalto d'opera, non potendo essere annoverato tra i contratti ad esecuzione continuata e periodica, è soggetto alla disciplina degli effetti restitutori di cui all'art. 1458 c.c., con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite deve essere liquidato – indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza – a titolo di equivalente pecuniario della “restitutio in integrum” (così Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20460 del 17/07/2023Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27640 del 30/10/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013). La relativa statuizione di I grado è dunque corretta anche nel quantum, liquidato in base all'esito della CTU. A riguardo correttamente il primo giudice non ha considerato gli asseriti vizi e difetti delle opere di cui l'appellante allega la presenza sottolineando che conseguenza …per altro verso si tralascia di considerare che l'ausiliare del giudice, in sede di accertamento tecnico preventivo, ha verificato lo stato dell'immobile, indicato le opere eseguite e quelle non completate, non ravvisando le problematiche – seppur generiche – rilevate dalla committente>>. L'appellante omette infatti di considerare che una verifica tecnica sullo stato delle opere è già stata eseguita e che in quel contesto il Ctu ha omesso di computare tutte le opere eseguite solo in parte. Quanto ai costi di rimozione e 1 Tra il 1° luglio 2021 e il 16 novembre 2021 intercorrono 139 giorni, da cui devono essere detratti i giorni non lavorativi, ossia i sabati e le domeniche (per un totale di 40 giorni) e le festività infrasettimanali (1 giorno). In particolare, il 15 agosto 2021, cadendo di domenica, non rileva ai fini della riduzione, mentre il 1° novembre 2021 (Ognissanti), caduto di lunedì, va escluso dal conteggio in quanto festività infrasettimanale. Ne discende che la penalità di euro 100,00 deve essere valutata su 98 giorni lavorativi. pagina 12 di 15 smaltimento dei materiali lamentati dalla committente (cfr. fascicolo di parte appellante, doc. 11), deve osservarsi che questi non sono dovuti in quanto già opportunamente considerati dalla CTU dell'arch. . Trattasi infatti di Per_1 voci previste dal capitolato come “Trasporti materiali alle PP.DD più spese di smaltimento”, che la relazione ha ricondotto tra le opere lasciate incomplete dalla società appaltatrice e che, in quanto tali, non sono state riconosciute nel computo del corrispettivo a questa dovuto. Merita altresì conferma la decisione adottata dal tribunale riguardo la domanda risarcitoria da lucro cessante e danno emergente. Quanto al lucro cessante da perdita di fatturato non vi è prova né del nesso causale né di una oggettiva attendibilità delle prospettive di fatturato ipotizzate dall'appellante sulla base di un business plan a conforto del quale non è tuttavia allegata alcuna documentazione;
quanto al danno emergente che viene genericamente correlato ai finanziamenti bancari richiesti, l'appellante neppure allega le ragioni per le quali l'esposizione della nei confronti Parte_1 delle banche troverebbe causa nella mancata ultimazione delle opere da parte della CP_1
Infine non merita accoglimento il 3° motivo di impugnazione. L'appellante, nel reiterare le istanze istruttorie formulate in I grado, ritiene che non sussistano motivi ostativi all'espletamento di una nuova CTU
<che tenga conto delle doglianze mosse dalla in termini di scorretta Parte_1 esecuzione dei lavori e dei vizi evidenziati. Vizi ed errori suffragati dagli elaborati in atti sub doc. 9 e 10 ed in particolare dalla relazione disposta dal Progettista e DL RC
[...]
. CP_4
Tale prospettazione non risulta condivisibile. Osserva la Corte che il Tribunale si è limitato ad applicare i principi affermati dalla Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di accertamento tecnico preventivo "ante causam", l'opponibilità del risultato probatorio presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24981 del 09/11/2020). Orbene, nel caso di specie è pacifico che il ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. sia stato notificato a e che questa, tramite il suo legale, ne abbia Parte_1 preso atto decidendo di non costituirsi in tale sede (cfr. fascicolo appellata, doc. 13 e 14). Quella dunque era la sede in cui l'appellante avrebbe dovuto fare valere i propri rilievi tecnici in merito all'esecuzione delle opere e all'asserita presenza pagina 13 di 15 di vizi e difetti. A ciò si aggiunga la completa esaustività della CTU espletata nel giudizio di ATP e l'inutilità di una nuova consulenza stante il considerevole intervallo di tempo trascorso dal momento dell'interruzione dei lavori e la sopraggiunta ultimazione degli stessi (cfr. fascicolo appellata, doc. 19). Quanto alle prove orali l'appellante articola la relativa richiesta di ammissione in maniera generica senza chiarirne rilievo e decisività ai fini di causa, sicché l'istanza non merita di essere accolta.
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Dal parziale accoglimento dell'impugnazione principale consegue la riforma della sentenza di I grado. Deve pertanto dichiararsi la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di appalto e disporsi la condanna dell'appellata al pagamento della penale da ritardo nella misura di euro 9.800,00. Deve invece essere confermata la statuizione sul corrispettivo dovuto per le opere eseguite di cui al capo 2) della sentenza impugnata. La parziale soccombenza di entrambe le parti giustifica una compensazione parziale nella misura di un terzo e la condanna di a rifondere a Parte_1 [...]
i due terzi residui per entrambi i gradi di giudizio. Tali spese si CP_1 liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa e alle tabelle previste dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147. Il medesimo regime si applica alle spese della CTU espletata ante causam.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
7246/2024, pubblicata il 22.07.2024, in parziale riforma, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'impugnazione dichiara risolto di diritto il contratto di appalto ai sensi della clausola 14 del contratto e condanna
[...]
al pagamento della penale da ritardo determinata dell'importo CP_1 di € 9.800,00;
2. Conferma nel resto;
3. Condanna previa compensazione di un terzo al Parte_1 pagamento dei due terzi residui delle spese di lite in favore di CP_1 che si liquidano per l'intero nell'importo di € 8.990,00 per compensi
[...]
pagina 14 di 15 professionali oltre accessori per il I grado e per il II grado per l'intero in € 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori;
suddivide nella medesima misura le spese di CTU (due terzi n terzo LS EDILE) Pt_1
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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