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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/06/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 18 giugno 2025, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e delle motivazioni la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1052/2024 R.G., e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Varapodio, piazza Calvario, C.F._1
3, presso lo studio degli Avv.ti Pasquale Pellegrino e Stefano Pellegrino, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Maurizio Falqui e Stefania Sotgia, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.04.2024 Parte_1
esponeva di essere titolare di pensione Cat. INVCIV n. 07135721; con nota del
17.02.2021 l' comunicava alla stessa che “a seguito di verifiche era emerso CP_1
per il periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2021, un pagamento non dovuto sulla pensione Cat. INVCIV n. 07135721 per un importo complessivo di euro 4.434,85 per i seguenti motivi: in seguito a ricostituzione effettuata non spetta l'importo precedente” e ne richiedeva la restituzione.
Parte ricorrente, avverso tale provvedimento, in data 07.05.2021, proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, per il tramite del suo difensore, il quale veniva respinto con delibera del 26.05.2021.
Eccepiva di aver percepito in buona fede le somme oggetto dell'indebito e concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'irripetibilità delle stesse, con condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto CP_1
indebitamente, ed al pagamento delle spese e compensi di causa da distrarre in favore dei procuratori antistatari. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 05.09.2024 eccependo che parte ricorrente fosse condannata al pagamento della somma di euro 4.434,85
e deduceva l'infondatezza del ricorso nel merito, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando
l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 15 ottobre 2019, n. 26036).
La Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei
2 pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari proprie e della famiglia (Corte costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre
1993, n. 431).
La Corte di Cassazione ha quindi evidenziato che “in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (…) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446;
Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui gli «organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…, degli invalidi hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo pagamento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4
e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.) (Cass.
15 ottobre 2019, n. 26036).
Orbene, nel caso di specie il provvedimento dell' è del 17.02.2021, CP_1
ricevuto da parte ricorrente in data 05.03.2021 e la richiesta di indebito, invece, fa
3 riferimento al periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2021 (vedi lettera del CP_1
17.02.2021).
Alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo alla ricorrente, l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, il dato reddituale era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico, e ciò anche qualora il percipiente fosse stato in malafede in quanto tale circostanza non
è determinante dell'indebita erogazione (Cass. n.8731/2019).
La Suprema Corte ha infatti concluso nel senso che “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dall'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dall'accipiens.
Ancora, non sono emersi elementi tali da individuare un dolo della ricorrente, tenuto altresì conto che i redditi della stessa sono stati dichiarati in sede di modello 730 (a cui l' ha accesso), quindi non occultati. CP_1
Appare, piuttosto, che l' abbia erogato il trattamento pensionistico CP_2
nella misura che poi, secondo le indagini dello stesso, si è rilevata non corretta, posto che avrebbe dovuto conoscere la situazione economica della ricorrente (o quanto meno avrebbe dovuto dedurre nel presente giudizio la presenza di redditi dallo stesso non conoscibili a seguito di malafede o dolo del pensionato).
4 Anzi, l' contesta in questa sede di aver notificato il verbale, CP_1
indicando che la ricorrente fosse a conoscenza delle mutazioni delle condizioni sanitarie. Ciò, tuttavia, non rileva per quanto già detto sopra.
Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso merita accoglimento.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., sussistendone le dichiarazioni di rito, in favore dei procuratori anticipatari Avv.ti
Pasquale Pellegrino e Stefano Pellegrino.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 09.04.2024 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile la somma richiesta dall' dell'importo di € 4.434,85, con nota del Controparte_3
17.02.2021;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle CP_1
spese del giudizio, che liquida complessivamente in euro 886,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., Avv. Pasquale Pellegrino e
Stefano Pellegrino.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, lì 18 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
5 (dott. Carmelo Proiti)
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