Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/04/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 391/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 391 dell'anno 2025 R.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 10/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., vertente tra
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Jessica Tassone (indirizzo PEC:
; Email_1
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Jessica Tassone (indirizzo PEC:
; Email_1
FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 31.03.2025, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AS (RC) il 04/08/2011;
- considerato che i ricorrenti, con la dichiarazione dagli stessi sottoscritta ed allegata alle note sostitutive dell'udienza del 10.04.2025, hanno dichiarato che non si sono più riconciliati nonché insistito nella loro richiesta alle condizioni indicate in ricorso;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 03.04.2025;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AS (RC), anno 2011, n. 12, parte II, serie A, i ricorrenti il 04/08/2011 hanno contratto
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b) dal matrimonio è nato il figlio , attualmente di anni 11 Persona_1
come indicato in ricorso (in atti non è dato desumere la data di nascita), quindi ancora minorenne;
c)
i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto di questo
Tribunale n. 7125/2020 depositata il 18.11.2020 dopo la comparizione davanti al Presidente del
Tribunale del 13.10.2020;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le condizioni di ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed il figlio minorenne, in particolare risulta adeguatamente disciplinato il suo affidamento congiunto, la collocazione presso la madre, gli incontri con il padre ed il mantenimento a carico di quest'ultimo;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett.
b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 31.03.2025, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AS
(RC) il 04/08/2011 tra nato a [...] il [...], ed Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di AS (RC), anno 2011, n. 12, parte II, serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS (RC), per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
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