Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01361/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Crucioli, Enrico Vignola e Alessia Tiragallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mattia Crucioli, in Genova, via Assarotti, 11/9;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della scheda valutativa -OMISSIS-del relativo foglio di comunicazione del giudizio complessivo finale e della qualifica finale di “-OMISSIS-” (n. -OMISSIS-del documento caratteristico), riferiti al ricorrente in relazione al periodo 10.1.2020 - 16.9.2020, notificati in data 29.1.2021;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 novembre 2025 il dott. LF IU ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 30.03.2021 e depositato in Segreteria in data 12.04.2021, l’-OMISSIS- -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria contro il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, chiedendo l’annullamento della scheda valutativa relativa al periodo 10.1.2020–16.9.2021, del foglio di comunicazione del giudizio complessivo finale e della qualifica finale di “-OMISSIS-”, notificati il 29.1.2021.
Il ricorrente, in servizio dal 2002 e promosso più volte fino al grado-OMISSIS-nel 2017, aveva sempre ricevuto, ininterrottamente dal 2008, giudizi eccellenti e qualifiche apicali, come attestavano i documenti prodotti in atti.
Nel periodo oggetto di valutazione, prestava servizio presso il -OMISSIS- e continuava a distinguersi per impegno, partecipando anche ad attività di scorta, impedendo tentativi di suicidio e operando arresti mentre era libero dal servizio.
Riceveva inoltre il nastrino merito covid-19 il 14.1.2021 e possedeva altri riconoscimenti, tra cui la croce d’argento per anzianità di servizio e il distintivo di merito per il G7 -OMISSIS-.
La scheda impugnata, invece, gli attribuiva una qualifica inferiore (“-OMISSIS-”) e riduceva undici delle sedici aggettivazioni, due delle quali di due posizioni, senza che fosse mai stata contestata alcuna mancanza durante il periodo di riferimento, né mai notificata alcuna reprimenda.
Le motivazioni addotte dal compilatore e dal revisore apparivano generiche e contraddittorie: il primo riferiva di una minore iniziativa e di una determinazione solo sufficiente in servizio, mentre il secondo criticava un comportamento tenuto soprattutto fuori servizio, pur riconoscendo un rendimento in servizio molto buono.
Il ricorrente sosteneva che tale riduzione di giudizio fosse immotivata e illegittima, in violazione dei principi di obiettività, imparzialità e dovere di motivazione, potendo arrecare danno alla sua reputazione e alla sua progressione di carriera.
Il primo motivo di diritto denunciava la violazione dell’art. 688 D.P.R. 90/2010, dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 legge 241/1990, configurando un eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e illogicità.
Si evidenziava come un repentino abbassamento di qualifica rispetto a una lunga serie di giudizi positivi richiedesse una motivazione adeguata e circostanziata, specialmente se riferito a fatti specifici.
Il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 1023, 1025 e 1028 d.lgs. 66/2010, degli artt. 688, 692 e 694 D.P.R. 90/2010, nonché della circolare ministeriale 23.12.2008 e delle Istruzioni sui documenti caratteristici, poiché il giudizio sembrava essere stato influenzato da un episodio successivo al periodo valutato.
Tale episodio consisteva in un provvedimento disciplinare -OMISSIS-, relativo a un fatto di vita privata occorso-OMISSIS-, in cui il ricorrente, in fase di separazione dalla moglie, rimaneva ferito durante una lite e successivamente presentava querela.
Il ricorrente sottolineava come la documentazione caratteristica debba riferirsi esclusivamente al periodo considerato e non possa contenere riferimenti a procedimenti disciplinari, come previsto dall’art. 694 T.U.R.O.M. e dal principio del ne bis in idem .
Una nota informativa-OMISSIS-el suo comando confermava del resto che, fino a quella data, non emergevano dal dipendente elementi comportamentali indicativi di minore serenità con riflessi sull’attività di servizio.
Il terzo motivo deduceva la violazione del principio di obiettività, espresso dall’art. 688 e 689 T.U.R.O.M. e dalla circolare 23.12.2008, poiché la redazione del documento caratteristico sarebbe stata influenzata da attriti sopravvenuti con i superiori, al punto da spingere il ricorrente a presentare denuncia-querela contro di essi.
Il quarto motivo infine eccepiva l’intempestività della redazione del documento, concluso il 5.1.2021 per un periodo terminato-OMISSIS-, in violazione del principio di tempestività sancito dalle stesse norme e istruzioni, volto a garantire un giudizio diretto e obiettivo e a prevenire condizionamenti da fatti successivi.
Il ricorrente concludeva chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, la vittoria delle spese e dei compensi di causa, nonché l’oscuramento dei dati personali nella decisione del ricorso ai sensi della normativa sulla privacy.
In data 14.04.2021 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, a mezzo dell’Avvocatura erariale, depositando ampia documentazione.
Previo scambio di memorie e di repliche, all’udienza straordinaria del 20.11.2025 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
La natura tecnico-discrezionale del giudizio valutativo espresso nei documenti caratteristici del personale militare rappresenta il principio cardine da cui muove ogni analisi in materia, principio ripetutamente affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa ( ex multis , cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 novembre 2017, n. 5494, nonché, di recente, Consiglio di Stato, Sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8596).
Tale giudizio, affidato alla competenza specifica e alla diretta conoscenza dei superiori gerarchici, ha un contenuto ampiamente opinabile e soggettivo, in quanto attiene all’apprezzamento di qualità morali, professionali e di rendimento che sfuggono a parametri rigidamente oggettivi.
Proprio in virtù di questa peculiare natura, il sindacato del giudice amministrativo può esercitarsi esclusivamente nei limiti angusti della verificazione di manifesti vizi di irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o macroscopico travisamento dei presupposti di fatto, come ribadito da plurime e conformi pronunce del Consiglio di Stato.
Alla luce di questo quadro giurisprudenziale, le censure mosse dal ricorrente appaiono del tutto inefficaci a scalfire la legittimità del provvedimento impugnato, il quale assegna comunque all’interessato una qualifica ampia e positiva di "-OMISSIS-".
Il ricorrente deduce, in primo luogo, una violazione dei principi di motivazione e contraddittorietà, lamentando una presunta carenza di elementi oggettivi a sostegno del giudizio e un’incoerenza tra le osservazioni del compilatore e quelle del revisore.
Tali doglianze non reggono alla prova del diritto, poiché la motivazione del giudizio valutativo militare non deve essere intesa come una dettagliata dissertazione, bensì come la risultante logica e coerente dell’insieme delle voci compilate nel modulo predeterminato, come chiarito dalla giurisprudenza.
Le aggettivazioni riportate nella scheda, unitamente ai giudizi sintetici dei superiori, formano un quadro unitario e congruo che, nel caso di specie, evidenzia in modo trasparente alcune criticità emerse nel periodo di riferimento senza per questo tradursi in un giudizio negativo.
La pretesa contraddittorietà tra il riferimento del compilatore ad aspetti inerenti l’attività di servizio e quello del revisore a comportamenti tenuti soprattutto fuori servizio non costituisce un’incoerenza, bensì una complementarietà di osservazioni che contribuisce a delineare un profilo completo del militare, sempre nel rispetto della discrezionalità tecnica riconosciuta ai valutatori.
Il ricorrente, nel sostenere l’illegittimità del giudizio, fa ampio e indebito riferimento ai giudizi apicali conseguiti in passato, quasi a voler instaurare un diritto acquisito al mantenimento di quelle valutazioni.
Questa tesi è giuridicamente errata, poiché ogni documento caratteristico ha natura autonoma e si riferisce esclusivamente all’arco temporale contemplato, come espressamente previsto dalla normativa di settore e dalle istruzioni applicative.
La periodicità della valutazione servirebbe altrimenti a ben poco se ogni giudizio precedente vincolasse il successivo, svuotando di significato la stessa possibilità di registrare fisiologiche variazioni nel rendimento e nelle attitudini del personale nel corso del tempo.
Le difese dell’Amministrazione, poi, confutano nel merito e con precisione le contestazioni specifiche sollevate dal ricorrente, ricostruendo sulla scorta degli atti amministrativi una serie di episodi che giustificano appieno l’apprezzamento dei superiori.
Tali episodi, -OMISSIS-, concorrono a delineare un quadro complessivo di calo nella performance, nell’equilibrio e nell’adesione ai doveri propri dello status militare.
La circostanza che alcuni di questi fatti possano essere stati approfonditi o abbiano avuto sviluppi successivi alla chiusura formale del periodo non inficia la loro pertinenza valutativa, poiché essi affondano le radici nel periodo stesso e, in ogni caso, il loro insieme è più che sufficiente a sorreggere il giudizio espresso, indipendentemente dalla considerazione dell’ultimo evento.
Il ricorrente contesta la ricostruzione di tali episodi, bollandoli come mere allegazioni non provate, ma dimentica che l’onere di dimostrare la manifesta irragionevolezza della valutazione, ovvero il macroscopico travisamento dei fatti, grava interamente su di lui, onere che non può ritenersi assolto attraverso la generica e soggettiva contrapposizione di una diversa versione dei fatti.
Le controdeduzioni dei superiori gerarchiche, prodotte in sede giurisdizionale, non costituiscono un’illecita integrazione postuma della motivazione, bensì un legittimo strumento di difesa pubblica, volto a chiarire il contesto fattuale che ha sorretto il giudizio, contesto peraltro già sinteticamente richiamato nella scheda stessa e la cui coerenza logica è pienamente apprezzabile.
Quanto al motivo relativo all’intempestività della redazione del documento, esso è ugualmente destituito di fondamento.
La normativa prevede la compilazione della scheda valutativa al verificarsi di specifici eventi, tra cui la "fine del servizio" del valutando, nozione che include, come correttamente sottolineato dalla difesa erariale, anche le assenze prolungate per oltre sessanta giorni.
Nel caso di specie, il ricorrente è stato assente dal servizio per oltre cento giorni consecutivi a seguito dell’episodio del -OMISSIS-, il che ha legittimamente attivato l’obbligo di redigere il documento caratteristico, redazione che è avvenuta nei termini previsti dalla legge.
I termini in questione, del resto, hanno carattere ordinatorio e la loro eventuale marginale violazione non è di per sé idonea a inficiare la legittimità sostanziale dell’atto, in assenza di un contestuale sviamento di potere, del tutto non ravvisabile nella fattispecie.
Infine, la doglianza circa la presunta carenza di obiettività dei valutatori, basata su successivi dissidi sorti tra le parti, non è supportata da alcun elemento concreto che, al contrario, avrebbe dovuto essere rigorosamente dimostrato.
In conclusione, l’intera impugnativa del-OMISSIS- si risolve in un tentativo di sottoporre a riesame nel merito un giudizio di valore discrezionale, di per sé spettante in via esclusiva all’Amministrazione, in violazione dei limiti posti dal sistema giurisdizionale al sindacato su tali atti.
Nessuno dei vizi eccepiti, sia sotto il profilo della motivazione, della contraddittorietà, della pertinenza temporale dei fatti considerati o della tempestività, sussiste in concreto.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto delle oggettive peculiarità del caso di specie e della complessivamente limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LF IU ET, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Paolo Nasini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LF IU ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.