Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 24/03/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
R.G. n. 23-1/2024 P.U.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Sondrio
Sezione Fallimentare Ufficio di Sondrio
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 20/03/2025 nelle persone dei magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Maria Martina Marchini Giudice dott. Caterina Romiti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. n. 23-1//2024 P.U. promosso su ricorso depositato in data 07.11.2024 da
Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Teglio (SO), via Palazzetta n. 14/A
RESISTENTE esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 07.11.2024 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa
Controparte_1
notifica avvenuta in data
13.12.2024-07.02.2025 con il deposito presso la casa comunale di Teglio a mezzo ufficiale giudiziario;
• alla predetta udienza nessuno compariva per parte resistente;
osserva quanto segue:
• sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 C.C.I.I. la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Teglio, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Sondrio e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale e in particolare
“produzione di pellets e cippatino” come da visura camerale, agli atti;
• per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 C.C.I.I., occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) C.C.I.I.; nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da parte resistente, che si è disinteressata delle sorti del presente procedimento;
a tanto si aggiunga che non risultano mai stati depositati i bilanci d'esercizio presso il Registro delle imprese;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, C.C.I.I. dal momento che l'importo dei debiti scaduti è ampiamente superiore ad € 30.000: in particolare, l'esposizione debitoria di cui all'informativa dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, non oggetto di rateizzazione, risulta pari a € 4.281,38, il credito del ricorrente, portato da decreto ingiuntivo non opposto e precetto ammonta ad € 18.300,00 oltre interessi e spese e risulta pendente ulteriore procedura esecutiva mobiliare per € 14.632,68;
Pagina nr. 2 • a tal proposito si richiama il costante orientamento già espresso nella vigenza della legge fallimentare in forza del quale, con riguardo alla sussistenza del credito vantato dal ricorrente, “la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Cass. n. 23494 del 27 ottobre 2020); nel caso di specie, la pretesa creditoria dell'istante risulta da contratto di vendita di pellet sottoscritto tra le parti il 24.05.2022 e conseguente fattura n. 14 del 31.02.2022;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett.
b) C.C.I.I. definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
• deve ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dal decreto ingiuntivo (non opposto) su cui è fondato il credito dell'istante, dal precetto vanamente intimato alla debitrice e dal vano tentativo di pignoramento;
2) dalla irreperibilità del destinatario presso la sede legale indicata nel Registro delle imprese nel tentativo di notifica del precetto;
3) dal mancato deposito dei bilanci;
4) dal mancato adempimento di debiti di modesto importo;
• alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi
Pagina nr. 3 sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
visti gli articoli 26 e ss C.C.I.I.;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
(C.F. e P. I.V.A. ) con sede legale in Teglio (SO), via
[...] P.IVA_1
Palazzetta n. 14/A;
2. NOMINA giudice delegato la dott. Caterina Romiti;
3. NOMINA Curatore il dott. soggetto iscritto Persona_1
all'Albo istituito ai sensi dell'art. 356 C.C.I.I. e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 C.C.I.I.;
4. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 15/07/2025 alle ore
10:00 davanti al giudice delegato dott. Caterina Romiti, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza
Pagina nr. 4 come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 C.C.I.I.;
7. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 C.C.I.I. non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni
Pagina nr. 5 esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 C.C.I.I.;
10. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 1193 C.C.I.I. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
11. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 C.C.I.I., la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 C.C.I.I.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data
20/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
Pagina nr. 6