Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12658/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Oggi, 31.03.2025 innanzi al Dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. ARENA CALOGERO AUGUSTO in sostituzione dell'avv. M.G.
D'ARRIGO;
Per il convenuto\opposto l'avv. FEDERICA ANZALONE in sostituzione dell'avv. R. ZURLO;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 12658/2022 promossa da nata ME (CL) il 20.07.1970, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariagrazia D'Arrigo (C.F. ), presso il cui C.F._2 studio in Acireale (CT), via Veneto n. 28, è elettivamente domiciliata.
ATTRICE/OPPONENTE contro
(P.I. , C.F. ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p. t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele
Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliata in La Spezia (SP), Via Paolo Emilio Taviani n. 170.
CONVENUTA/OPPOSTA pagina 1 di 4
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.03.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 3100/2022, emesso il 14.07.2022 e depositato il 15.07.2022 nel procedimento n. 6376/2022 R.G., il Tribunale di Catania ingiungeva a di Parte_1 pagare alla parte ricorrente la somma di euro 6.979,86, oltre interessi come determinati in domanda e spese del procedimento monitorio in forza del contratto di finanziamento n. 4164291 stipulato con la
Consum.it S.p.A., poi incorporata in NT Con la spiegata opposizione l'attrice contestava il prefato decreto ingiuntivo rilevando l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
l'inefficacia probatoria dell'estratto di saldaconto prodotto e la vessatorietà delle clausole inserite nelle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (facente parte integrante del contratto) rubricate “costi in caso di ritardato pagamento” ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f) del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice del Consumo). Pertanto, concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Catania, in persona del Giudice delegato alla procedura, accertata la propria competenza, contrariis rejectis, così giudicare. − in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda fatta valere con il ricorso monitorio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 in materia di contratti di finanziamento;
− preliminarmente, accertare e dichiarare sussistenti gli elementi di diritto sulla fondatezza dell'opposizione; − preliminarmente e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del credito vantato da parte opposta per inesistenza, improcedibilità della domanda, inesigibilità del credito, anche per essere destituito di fondamento nel fatto e nel diritto;
Indi
e per l'effetto revocare e porre nel nulla, annullare, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 3100/2022, emesso il 15 luglio 2022 dal Tribunale di Catania nel procedimento
R.G. 6376/2022 a titolo di sorte capitale ed interessi convenzionali di mora per il presunto mancato pagamento di un contratto di finanziamento stipulato con la Consum.it Spa poi incorporata in
[...]
(la quale ha ceduto il proprio credito pro soluto nei confronti di NT
, gli interessi come determinati in domanda, nei limiti di legge 108/96, oltre spese legali Controparte_1 nella misura di 540,00 euro per compensi ed euro 145,50 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a. e spese generali
15% come per legge.”. Si costituiva l'opposta, che così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 3100/2022 R.G. n. 6376/2022 del 15.07.2022 emesso dal Tribunale di Catania, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere il termine per il procedimento di mediazione con onere di attivazione a carico di parte opponente per le ragioni di cui in narrativa;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3100/2022 R.G. n. 6376/2022 del 15.07.2022 emesso dal Tribunale di Catania. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la Sig.ra Parte_1
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma
[...] Controparte_1 che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”.
Alla prima udienza la causa andava in riserva sulle richieste delle parti, a scioglimento della quale venivano assegnato a parte convenuta termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione, rinviandosi all'uopo al 18.03.2024.
pagina 2 di 4 In seguito, avendo avuto la mediazione esito negativo, si concedevano i termini istruttori ex art. 183
c.p.c.. Dopo il deposito delle seconde memorie 183, VI comma, c.p.c. nell'interesse della sola CP_1
la causa era rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. al 31.03.2025.
[...] Quindi, all'udienza del 31.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale ex art. 281 sexies c.p.c. che qui si intende richiamato.
************************* L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3100/2022, emesso dal
Tribunale di Catania il 14.07.2022 e depositato il 15.07.2022 nel procedimento n. 6376/2022 R.G., con cui è stato ingiunto a di pagare alla ricorrente la somma di euro 6.979,86, Parte_1 oltre interessi come determinati in domanda e spese del procedimento monitorio in virtù del prestito personale n. 4164291 dell'8.09.2011, concesso all'opponente dall'allora Consum.it S.p.A., poi incorporata in NT
In ordine all'asserita improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, l'eccezione è assorbita dall'esperimento in corso di causa da parte dell'opposta del procedimento di mediazione, in conformità al principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19596 del 18.09.2020 a mente del quale “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta”.
Nel merito, sull'inidoneità della documentazione posta a supporto della richiesta monitoria e in particolare sull'insufficienza del solo estratto di saldaconto prodotto, è bene ricordare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie.
Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Nel caso di specie parte opposta (attore in senso sostanziale), oltre ad aver allegato l'inadempimento del debitore, ha prodotto:
- il contratto di prestito personale n. 4164291 dello 08.09.2011, la cui sottoscrizione a opera dell'opponente non è stata disconosciuta, completo dei identificativi della richiedente, del numero delle rate (72), dell'importo della singola rata (€ 181,47), del T.A.N. nella misura del 8,45 % e del T.A.E.G. nella misura del 9,49 %, (v. all. 3 fasc. monitorio);
- l'estratto conto debitamente certificato dal creditore originario ex art. 50 TUB
- e la lista movimenti (v. all.ti 5 e 6 fasc. monitorio),
- nonché la comunicazione di cessione del credito
- con il relativo contratto di cessione,
- la lista dei crediti ceduti
- e l'estratto della G.U. (v. all.ti 4, 7, 8 e 9 fasc. monitorio). Il corredo probatorio offerto è, dunque, -diversamente da quanto sostenuto dalla più che atto Pt_1 a dimostrare l'esistenza del credito oggi vantato dall' tenuto peraltro conto che esso trae Controparte_1 origine da un prestito personale.
pagina 3 di 4 Per di più, a fronte della documentazione contestuale e contabile prodotta dalla creditrice, l'odierna opponente (convenuta in senso sostanziale) non ha contestato di aver stipulato il contratto, né di aver ricevuto il finanziamento indicato, né ha dato prova di aver restituito le somme oggetto di ingiunzione, non avendo neppure allegato una ricostruzione antagonista dei rapporti dare/avere con l'indicazione del saldo ritenuto esatto, ragion per cui le generiche e non pertinenti argomentazioni di parte debitrice, devono essere disattese e rigettate.
Circa, poi, la contestata vessatorietà si evidenzia come l'opponente abbia dedotto, quantunque in modo estremamente generico, che “la clausola contenuta nelle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (facente parte integrante del contratto) rubricate “costi in caso di ritardato pagamento” che prevede il pagamento degli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nel versamento delle rate deve essere considerata vessatoria e, come tale, nulla”. Or, a mente dell'art. 33, lett. f), del D. Lgs. n. 206/2005 si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo, ma solo se di importo manifestamente eccessivo. Pertanto, poiché dalla documentazione in atti non risulta che nel caso in specie gli interessi moratori di cui all'art. 8 del contratto esaminato siano sproporzionati o eccessivi, essendo peraltro specificatamente ivi previsto che la loro misura deve essere sempre ricondotta nei limiti della l. 108/96
(v. all. 3 fasc. monitorio), la censura in parola risulta infondata e va conseguentemente respinta. Alla luce delle superiori ragioni, l'opposizione proposta da deve, quindi, Parte_1 essere rigettata, confermandosi il decreto ingiuntivo n. 3100/2022, emesso dal Tribunale di Catania il
14.07.2022 e depositato il 15.07.2022 nel procedimento n. r.g. 6376/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3100/2022, emesso dal Tribunale di Catania il 14.07.2022 e depositato il 15.07.2022 nel procedimento n. R.G. 6376/2022.
- Condanna l'opponente a pagare, in favore di parte opposta, € 3.397,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 31.03.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca
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