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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/10/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 21/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 3400/2022 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. PLACENTINO GIUSEPPE contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 1.5.2022 il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto che: il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 3427/2019, emessa in data 8 luglio 2019, aveva accertato il proprio diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare per la CP_ moglie inabile dal 1° settembre 2010 e, quindi aveva condannato l' Persona_1 al pagamento delle somme dovute secondo legge, a tale titolo;
la suddetta sentenza passava in giudicato;
l'ente previdenziale, dopo innumerevoli solleciti, erogava, in esecuzione del giudicato la somma complessiva di euro 1720,82; tale somma veniva accettata dal in acconto, sull'importo maggiore dovuto, pari ad euro Parte_1
CP_ 3.839,01; invero, l' in sede di liquidazione della prestazione aveva applicato erroneamente le tabelle ANF;
invero, l'Istituto, per il periodo 1/9/2010 -31/12/2014, aveva applicato la tabella 11 anziché la tabella 14 prevista per i nuclei familiari composti da entrambi i genitori e almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile;
del pari, dall'1/1/2015 a seguito del conseguimento della CP_ maggiore età della figlia, l anziché applicare la tabella 21C (nuclei familiari senza figli in cui sia presente almeno un coniuge inabile) aveva liquidato l'importo della tabella 11.
A supporto del proprio assunto, il ricorrente ha prodotto una consulenza tecnica di parte.
Il ricorrente, quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) dichiarare dovuto
l'importo di euro 2.118,19, in favore del sig. quale credito di Parte_1 valuta scaturente dai conteggi di parte ricorrente (inseriti nella premessa del presente “libellus citationis”);
b) per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore sedente, al pagamento in favore del ricorrente della suddetta somma di denaro di euro 2.118,19,oppure di altra somma ritenuta di Giustizia, quale differenza tra la somma dovuta (euro 3839,01), e quella effettivamente, unilateralmente e parzialmente versata dall' in favore del ricorrente(euro CP_1
1720,82),in conformità alla legge e della c.t.p. in atti, eventualmente nella misura che sarà accertata in corso di causa, a mezzo della consulenza tecnica d'ufficio;” vinte le spese di lite. CP_ L' regolarmente costituitosi ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
La causa, inizialmente pendente sul ruolo di altro Magistrato della sezione, è stata assegnata alla sottoscritta in data 10.9.2025.
All'odierna udienza, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa
è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Orbene, è incontestato il diritto del ricorrente (accertato con valore di giudicato), a percepire gli ANF (con la maggiorazione per componente inabile in seno al nucleo familiare) a decorrere dall'a1.9.2010. CP_ È parimenti pacifico e documentalmente provato che l' abbia erogato a tale titolo, in favore del ricorrente, per il periodo decorrete dal mese di settembre 2010 al mese di settembre 2020, l'importo di euro 1720,82.
La presente controversia, invero, è incentrata sull'esatta quantificazione degli anf spettanti in favore del ricorrente per il periodo per cui è causa, avendo il Parte_1 asserito di essere ancora creditore della somma di euro 2.118,19. A sostegno del CP_ proprio assunto, ha denunciato la non corretta applicazione da parte dell' in sede di liquidazione della prestazione, dei valori di riferimento di cui alle tabelle ANF (si legge in ricorso “ Infatti, per il periodo 1/9/2010 -31/12/2014, è stata applicata la tabella 11 anziché la tabella 14 prevista per i nuclei familiari composti da entrambi i genitori e almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile.
Dall'1/1/2015 a seguito del conseguimento della maggiore età della figlia, andava corrisposta l'indennità prevista dalla tabella 21C (nuclei familiari senza figli in cui sia presente almeno un coniuge inabile) anziché l'importo della tabella 11”).
L' , costituendosi in giudizio, ha ribadito la correttezza della liquidazione degli CP_1
ANF effettuata in sede amministrativa, evidenziando che il maggior importo reclamato in questa sede dal ricorrente, risiedeva nella circostanza che quest'ultimo non aveva conteggiato le somme percepite, nel periodo in contestazione, a titolo di
ANF sull'indennità di disoccupazione (pacificamente erogata in favore del ricorrente).
Ebbene, merita di essere condivisa la precisa e puntuale prospettazione offerta CP_ dall' nella propria memoria di costituzione, in quanto non solo documentata
(vedasi gli estratti del cassetto previdenziale del Cittadino ed i conteggi elaborati CP_ dall' in atti), ma peraltro non contestata dalla controparte.
Vale, a tal proposito osservare che il ricorrente, a fronte della chiara spiegazione CP_ offerta dall' nulla ha dedotto o osservato;
in sede di note per la trattazione scritta, infatti, si è limitato a reiterare la propria richiesta di affidare ad un CTU il compito di quantificare l'esatto ammontare degli ANF spettanti.
La richiesta di CTU, tuttavia, a fronte di quanto innanzi appare inammissibile, in quanto meramente esplorativa. CP_ In definitiva, ritenendosi corretto l'operato dell' in sede di quantificazione degli
ANF spettanti in favore del ricorrente, la domanda attorea deve essere rigettata.
Nulla può essere disposto epr le spese di lite, avendo il ricorrente prodotto la dichiarazione di cui all'art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3400 /2022 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Foggia, 21.10.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 21/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 3400/2022 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. PLACENTINO GIUSEPPE contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 1.5.2022 il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto che: il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 3427/2019, emessa in data 8 luglio 2019, aveva accertato il proprio diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare per la CP_ moglie inabile dal 1° settembre 2010 e, quindi aveva condannato l' Persona_1 al pagamento delle somme dovute secondo legge, a tale titolo;
la suddetta sentenza passava in giudicato;
l'ente previdenziale, dopo innumerevoli solleciti, erogava, in esecuzione del giudicato la somma complessiva di euro 1720,82; tale somma veniva accettata dal in acconto, sull'importo maggiore dovuto, pari ad euro Parte_1
CP_ 3.839,01; invero, l' in sede di liquidazione della prestazione aveva applicato erroneamente le tabelle ANF;
invero, l'Istituto, per il periodo 1/9/2010 -31/12/2014, aveva applicato la tabella 11 anziché la tabella 14 prevista per i nuclei familiari composti da entrambi i genitori e almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile;
del pari, dall'1/1/2015 a seguito del conseguimento della CP_ maggiore età della figlia, l anziché applicare la tabella 21C (nuclei familiari senza figli in cui sia presente almeno un coniuge inabile) aveva liquidato l'importo della tabella 11.
A supporto del proprio assunto, il ricorrente ha prodotto una consulenza tecnica di parte.
Il ricorrente, quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) dichiarare dovuto
l'importo di euro 2.118,19, in favore del sig. quale credito di Parte_1 valuta scaturente dai conteggi di parte ricorrente (inseriti nella premessa del presente “libellus citationis”);
b) per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore sedente, al pagamento in favore del ricorrente della suddetta somma di denaro di euro 2.118,19,oppure di altra somma ritenuta di Giustizia, quale differenza tra la somma dovuta (euro 3839,01), e quella effettivamente, unilateralmente e parzialmente versata dall' in favore del ricorrente(euro CP_1
1720,82),in conformità alla legge e della c.t.p. in atti, eventualmente nella misura che sarà accertata in corso di causa, a mezzo della consulenza tecnica d'ufficio;” vinte le spese di lite. CP_ L' regolarmente costituitosi ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
La causa, inizialmente pendente sul ruolo di altro Magistrato della sezione, è stata assegnata alla sottoscritta in data 10.9.2025.
All'odierna udienza, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa
è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Orbene, è incontestato il diritto del ricorrente (accertato con valore di giudicato), a percepire gli ANF (con la maggiorazione per componente inabile in seno al nucleo familiare) a decorrere dall'a1.9.2010. CP_ È parimenti pacifico e documentalmente provato che l' abbia erogato a tale titolo, in favore del ricorrente, per il periodo decorrete dal mese di settembre 2010 al mese di settembre 2020, l'importo di euro 1720,82.
La presente controversia, invero, è incentrata sull'esatta quantificazione degli anf spettanti in favore del ricorrente per il periodo per cui è causa, avendo il Parte_1 asserito di essere ancora creditore della somma di euro 2.118,19. A sostegno del CP_ proprio assunto, ha denunciato la non corretta applicazione da parte dell' in sede di liquidazione della prestazione, dei valori di riferimento di cui alle tabelle ANF (si legge in ricorso “ Infatti, per il periodo 1/9/2010 -31/12/2014, è stata applicata la tabella 11 anziché la tabella 14 prevista per i nuclei familiari composti da entrambi i genitori e almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile.
Dall'1/1/2015 a seguito del conseguimento della maggiore età della figlia, andava corrisposta l'indennità prevista dalla tabella 21C (nuclei familiari senza figli in cui sia presente almeno un coniuge inabile) anziché l'importo della tabella 11”).
L' , costituendosi in giudizio, ha ribadito la correttezza della liquidazione degli CP_1
ANF effettuata in sede amministrativa, evidenziando che il maggior importo reclamato in questa sede dal ricorrente, risiedeva nella circostanza che quest'ultimo non aveva conteggiato le somme percepite, nel periodo in contestazione, a titolo di
ANF sull'indennità di disoccupazione (pacificamente erogata in favore del ricorrente).
Ebbene, merita di essere condivisa la precisa e puntuale prospettazione offerta CP_ dall' nella propria memoria di costituzione, in quanto non solo documentata
(vedasi gli estratti del cassetto previdenziale del Cittadino ed i conteggi elaborati CP_ dall' in atti), ma peraltro non contestata dalla controparte.
Vale, a tal proposito osservare che il ricorrente, a fronte della chiara spiegazione CP_ offerta dall' nulla ha dedotto o osservato;
in sede di note per la trattazione scritta, infatti, si è limitato a reiterare la propria richiesta di affidare ad un CTU il compito di quantificare l'esatto ammontare degli ANF spettanti.
La richiesta di CTU, tuttavia, a fronte di quanto innanzi appare inammissibile, in quanto meramente esplorativa. CP_ In definitiva, ritenendosi corretto l'operato dell' in sede di quantificazione degli
ANF spettanti in favore del ricorrente, la domanda attorea deve essere rigettata.
Nulla può essere disposto epr le spese di lite, avendo il ricorrente prodotto la dichiarazione di cui all'art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3400 /2022 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Foggia, 21.10.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti