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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 183/2025 promossa da:
(CF ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Virgilio Quagliato ed elettivamente domiciliato presso la PEC nonché in Via Flaminia N.171/A - Email_1
47923 - Rimini (RN) presso lo studio dell'avv. Davide Traversa
Email_2
RICORRENTE contro
(PI ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore con sede a Bologna un Viale Berti Pichat 2/4 e sede amministrativa in
Rimini, Via del Terrapieno n. 25 ; Email_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente : come da ricorso introduttivo .
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente proposto a norma dell'art. 414 c.p.c. – Parte_1 che nel periodo 31\12\2009-24\09\2024 ha prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore della società convenuta con qualifica di operaio inquadrato al livello 4A del CCNL SERVIZI AMBIENTALI e mansioni di addetto alla conduzione e di responsabile dell'attività di scarico rifiuti presso l'impianto di Coriano (RN) – ha convenuto in giudizio l'ex datrice di lavoro per CP_1 l'accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa senza preavviso intimato dalla azienda con nota in data 24\09\2024 (impugnato dal ricorrente in via stragiudiziale con raccomandata A\R consegnata in data
14\10\2024) in riferimento alla contestazione disciplinare elevata con nota in data 09\09\2024 (consegnata in data 10\09\2024) del seguente tenore testuale :
“ …la scrivente società è venuta recentissimamente a conoscenza del fatto che, in almeno due casi, da agosto 2023 ad oggi, Lei ha affermato di potere assicurare l'assunzione in e/o il posto di lavoro desiderato a due CP_1 persone se le pagavano un compenso, determinato in un caso in euro 3.500
(tremilacinquecento) ed in un altro 5.000,00 (cinquemila). Lei ha a questo riguardo precisato che, peraltro, si trattava di denari da consegnare a funzionari di che si dovevano adoperare per tale risultato. Inoltre a CP_1 sostegno del fatto che, aspettando il tempo giusto, si sarebbe arrivati all'assunzione, ha invocato il caso di un ulteriore lavoratore che sarebbe stato assunto utilizzando in precedenza la stessa via. È del tutto chiaro che ciascuno dei due episodi in cui ha adottato il medesimo comportamento appare gravissimo e si pone in inemendabile rotta di collisione con i valori di . CP_1 Salva ogni questione non meramente lavoristica e che può trascendere l'ambito prettamente civilistico, ognuno dei due casi è di per sé sufficiente a spezzare il legame fiduciario con la sua datrice di lavoro, che ha adottato un sistema di selezione del personale formalizzato che prescinde non solo dalla “conoscenza personale” ma sicuramente anche da mezzucci e “bustarelle” e che vede lesa tra l'altro la propria immagine … La SV risulta inoltre in condizioni di recidiva generica, in quanto nell'ultimo biennio Le è stato irrogato il seguente provvedimento disciplinare “multa di due ore … per non aver risposto a chiamate di reperibilità”…. Lei viene sospeso in via cautelare …”.
In particolare il ricorrente sul piano formale eccepiva la nullità del licenziamento per la genericità della contestazione - stante l'assenza di riferimenti spazio- temporali delle condotte contestate e dei nominativi delle persone coinvolte - mentre sul piano sostanziale respingeva l'accusa di avere mai assicurato a terzi l'assunzione in azienda dietro la corresponsione di somme di denaro .
La società convenuta, ritualmente citata , non si costituiva in giudizio e pertanto era dichiarata contumace.
Sul punto all'udienza del 27 marzo 2025 il giudice dava atto che il ricorso era stato ritualmente notificato a tramite una PEC inviata all'indirizzo di CP_1 posta elettronica della società “ ” risultante dalla Email_3 visura camerale depositata in data 24\03\2025 così come certificato dalla
Ricevuta di Avvenuta Consegna del seguente tenore testuale : “ Il giorno
28/02/2025 alle ore 19:44:18 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994" proveniente da
" ed indirizzato a Email_1
" è stato consegnato nella casella di destinazione ”. Email_3
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , il ricorso merita integrale accoglimento .
La datrice di lavoro , rimasta contumace , non ha infatti assolto all'onere , che su di lei incombeva ex art. 5 della legge n. 604 del 1966 , di provare la sussistenza della dedotta giusta causa di licenziamento del ricorrente.
L'impugnato licenziamento va quindi dichiarato nullo con le conseguenze previste dall'art. 18 della Legge n. 300 in data 20\05\1970 (Statuto dei Lavoratori) essendo l'assunzione del ricorrente antecedente sia all'entrata in vigore della Legge n. 92 del 28\06\2012 (cd. L. Fornero) che del D.Lvo n. 23 del
04\03\2015 (cd. Jobs Act) .
La società convenuta – che occupa complessivamente oltre tremila dipendenti e oltre quindici nell'unità produttiva ove il ricorrente era adibito − sarà tenuta ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 a reintegrare nel Parte_1 posto di lavoro precedentemente occupato nonché a versare allo stesso a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 IV comma L. 300\1970 una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto (pari nella specie ad € 2.639,03) dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione oltre al versamento per lo stesso periodo dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sui crediti da rapporti di lavoro decorrono gli accessori di cui al dispositivo dalla maturazione al saldo.
Le spese del giudizio , in dispositivo liquidate , seguono il criterio generale della soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 27\02\2025 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contumacia di :
1) Accertata la nullità del licenziamento intimato a con nota Parte_1 aziendale in data 24\09\2024 , condanna in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore a reintegrare nel posto di lavoro Parte_1 precedentemente occupato nonché a versare allo stesso a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 IV comma L. 300\1970 una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto (pari nella specie ad € 2.639,03) dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione , oltre al versamento per lo stesso periodo dei contributi previdenziali e assistenziali.
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla CP_1 rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 4.617,00 ( di cui euro 602,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 27\03\2025 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'