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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 651/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 651/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Corrado Verti ( ) presso lo studio del quale è elettivamente C.F._2
domiciliato in Milano, Via Lecco n. 12
- parte attrice - nei confronti di:
(P. VA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gambi (C.F.
), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Firenze, C.F._3
Viale Matteotti n. 60;
(P. VA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Bruscagnin (C.F. C.F._4
), presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Padova, Via Milazzo n.
[...]
22
- parti convenute -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così decidere:
- dichiarare l'estinzione del giudizio;
- compensare le spese di lite o, in subordine, contenerle in quanto dallo stesso offerto in sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. o entro i minimi tariffari.
pagina 1 di 5 Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Varese, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
IN TESI:
− dare atto della rinunzia agli atti del giudizio da parte del sig. e della Parte_1
relativa accettazione;
− dichiarare estinto il giudizio;
− condannare il sig. Sig. a rifondere a le Parte_1 CP_1 CP_1
competenze e spese di lite;
IN IPOTESI:
− respingere le domande del sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
− condannare il sig. Sig. a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
competenze e spese di lite.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
NEL MERITO
1.Accertare e dichiarare, per quanto esposto nel presente atto, l'efficacia e la validità del contratto tra e il Sig. come da proposta di adesione (cfr. Controparte_2 Parte_1
doc. 1), e, di conseguenza rigettare la domanda del Sig. volta ad ottenere Parte_1
l'accertamento dell'insussistenza del contratto tra il Sig. ed Parte_1 CP_2
in quanto infondata in fatto e in diritto;
[...]
2.Rigettare la domanda del Sig. volta ad ottenere l'accertamento e la Parte_1 dichiarazione della violazione dell'art. 49 e ss. e dell'art. 67 e ss. del D. Lgs. n. 206 del
6.9.2005, in quanto infondata in fatto e in diritto;
3. Rigettare la domanda del Sig. volta ad ottenere un risarcimento del Parte_1 danno da parte di per complessivi € 5.000,00, o in altro importo, anche quale CP_2 sanzione civile di cui all'art. 67 – septies decies del D. Lgs. n. 206 del 6.9.2005, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
IN OGNI CASO.
Con vittoria di onorari e spese del giudizio, anche ex art. 96 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 2 di 5 1. Con atto introduttivo ritualmente notificato in data 27/02/2023 ha Parte_1
citato in giudizio (quale società addetta alla fornitura e alla realizzazione di Controparte_2
un impianto fotovoltaico) e (quale società finanziatrice Controparte_1 dell'importo complessivo di euro 9.250,00 dovuto per la realizzazione dell'impianto), al fine di far accertare l'insussistenza, per mancata accettazione e sottoscrizione, del contratto di fornitura con e, conseguentemente, del contratto di finanziamento con Controparte_2
relativamente all'importo erogato, lamentando altresì la Controparte_1 violazione dell'art. 49 e ss. D. Lgs. n. 206 del 6.9.2005 relativo alla “trasparenza delle informazioni” che devono essere rese al consumatore.
In conseguenza di tali deduzioni, parte attrice ha altresì domandato il risarcimento dei danni nei confronti della convenuta per aver questa provveduto Controparte_1
illegittimamente all'iscrizione nei Sistemi di informazioni creditizie (S.I.C).
Le società convenute si sono ritualmente costituite in giudizio, contestando tutte le avverse pretese e producendo in allegato alle rispettive comparse di costituzione copia sottoscritta dall'attore del contratto di fornitura per l'impianto fotovoltaico in data 23/05/2020 [v. doc.
1 ] e di finanziamento in data 1/06/2020 [v. doc. 11 . CP_2 CP_1
A seguito delle produzioni documentali offerte dalle convenute, non contestate dall'attore, quest'ultimo, con memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. depositata in data 29/06/2023, ha di fatto riconosciuto la sottoscrizione del contratto con e con Controparte_2
L'attore ha inoltre contestualmente espresso la volontà di Controparte_1
rinunciare alle domande, rappresentando di aver formulato una proposta transattiva alle convenute in relazione alle spese legali sostenute per il giudizio.
All'udienza del 20/02/2024 l'attore, comparso personalmente, ha dichiarato di rinunciare all'azione.
2. Alla luce della rinuncia all'azione manifestata dalla parte attrice personalmente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, infatti, la rinuncia all'azione si configura quale vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato che impedisce ogni attività giurisdizionale, sostanziandosi di fatto in un rigetto nel merito della domanda e determina, oltre al rilievo della mancanza di interesse ad una pronuncia di merito, la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda giudiziale (così Cass. Sez. L, Ordinanza n.
1386 del 2020: “la rinunzia all'azione, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio che,
pagina 3 di 5 per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, facendo venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronunzia negativa sull'azione proposta dall'atto”).
2.1. Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere segue però la necessità di verificare la c.d. soccombenza virtuale delle parti al fine di regolamentare tra queste le spese di lite (sul v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24714 del 2022: “il giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”).
Nel caso di specie, alla luce della mancata contestazione da parte dell'attore delle sottoscrizioni apposte ai contratti di fornitura e di finanziamento prodotti dalle parti convenute in allegato alle rispettive comparse di costituzione e risposta risulta agevole determinare la soccombenza virtuale della causa in capo alla parte attrice che invece aveva domandato di accertare proprio l'inesistenza di tali contratti per omessa accettazione e sottoscrizione.
L'attore risulterebbe altresì soccombente sul piano virtuale anche in relazione alla domanda risarcitoria formulata nei confronti della convenuta per illegittima CP_1
segnalazione nei Sistemi di informazioni creditizie, in quanto la sottoscrizione del contratto di finanziamento e la validità dello stesso tra le parti determina l'imputabilità dell'inadempimento del pagamento delle rate in virtù del quale la segnalazione è stata disposta. Questa pertanto non avrebbe potuto considerarsi illegittimamente posta in essere e pertanto parte attrice non avrebbe subito alcun danno ingiusto ristorabile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, del numero contenuto di questioni giuridiche trattate, delle fasi effettivamente svolte.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
pagina 4 di 5 SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore delle parti convenute, le spese di giudizio, che liquida per ciascuno in euro 2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA sugli importi imponibili.
Varese, 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 651/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Corrado Verti ( ) presso lo studio del quale è elettivamente C.F._2
domiciliato in Milano, Via Lecco n. 12
- parte attrice - nei confronti di:
(P. VA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gambi (C.F.
), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Firenze, C.F._3
Viale Matteotti n. 60;
(P. VA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Bruscagnin (C.F. C.F._4
), presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Padova, Via Milazzo n.
[...]
22
- parti convenute -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così decidere:
- dichiarare l'estinzione del giudizio;
- compensare le spese di lite o, in subordine, contenerle in quanto dallo stesso offerto in sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. o entro i minimi tariffari.
pagina 1 di 5 Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Varese, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
IN TESI:
− dare atto della rinunzia agli atti del giudizio da parte del sig. e della Parte_1
relativa accettazione;
− dichiarare estinto il giudizio;
− condannare il sig. Sig. a rifondere a le Parte_1 CP_1 CP_1
competenze e spese di lite;
IN IPOTESI:
− respingere le domande del sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
− condannare il sig. Sig. a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
competenze e spese di lite.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
NEL MERITO
1.Accertare e dichiarare, per quanto esposto nel presente atto, l'efficacia e la validità del contratto tra e il Sig. come da proposta di adesione (cfr. Controparte_2 Parte_1
doc. 1), e, di conseguenza rigettare la domanda del Sig. volta ad ottenere Parte_1
l'accertamento dell'insussistenza del contratto tra il Sig. ed Parte_1 CP_2
in quanto infondata in fatto e in diritto;
[...]
2.Rigettare la domanda del Sig. volta ad ottenere l'accertamento e la Parte_1 dichiarazione della violazione dell'art. 49 e ss. e dell'art. 67 e ss. del D. Lgs. n. 206 del
6.9.2005, in quanto infondata in fatto e in diritto;
3. Rigettare la domanda del Sig. volta ad ottenere un risarcimento del Parte_1 danno da parte di per complessivi € 5.000,00, o in altro importo, anche quale CP_2 sanzione civile di cui all'art. 67 – septies decies del D. Lgs. n. 206 del 6.9.2005, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
IN OGNI CASO.
Con vittoria di onorari e spese del giudizio, anche ex art. 96 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 2 di 5 1. Con atto introduttivo ritualmente notificato in data 27/02/2023 ha Parte_1
citato in giudizio (quale società addetta alla fornitura e alla realizzazione di Controparte_2
un impianto fotovoltaico) e (quale società finanziatrice Controparte_1 dell'importo complessivo di euro 9.250,00 dovuto per la realizzazione dell'impianto), al fine di far accertare l'insussistenza, per mancata accettazione e sottoscrizione, del contratto di fornitura con e, conseguentemente, del contratto di finanziamento con Controparte_2
relativamente all'importo erogato, lamentando altresì la Controparte_1 violazione dell'art. 49 e ss. D. Lgs. n. 206 del 6.9.2005 relativo alla “trasparenza delle informazioni” che devono essere rese al consumatore.
In conseguenza di tali deduzioni, parte attrice ha altresì domandato il risarcimento dei danni nei confronti della convenuta per aver questa provveduto Controparte_1
illegittimamente all'iscrizione nei Sistemi di informazioni creditizie (S.I.C).
Le società convenute si sono ritualmente costituite in giudizio, contestando tutte le avverse pretese e producendo in allegato alle rispettive comparse di costituzione copia sottoscritta dall'attore del contratto di fornitura per l'impianto fotovoltaico in data 23/05/2020 [v. doc.
1 ] e di finanziamento in data 1/06/2020 [v. doc. 11 . CP_2 CP_1
A seguito delle produzioni documentali offerte dalle convenute, non contestate dall'attore, quest'ultimo, con memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. depositata in data 29/06/2023, ha di fatto riconosciuto la sottoscrizione del contratto con e con Controparte_2
L'attore ha inoltre contestualmente espresso la volontà di Controparte_1
rinunciare alle domande, rappresentando di aver formulato una proposta transattiva alle convenute in relazione alle spese legali sostenute per il giudizio.
All'udienza del 20/02/2024 l'attore, comparso personalmente, ha dichiarato di rinunciare all'azione.
2. Alla luce della rinuncia all'azione manifestata dalla parte attrice personalmente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, infatti, la rinuncia all'azione si configura quale vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato che impedisce ogni attività giurisdizionale, sostanziandosi di fatto in un rigetto nel merito della domanda e determina, oltre al rilievo della mancanza di interesse ad una pronuncia di merito, la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda giudiziale (così Cass. Sez. L, Ordinanza n.
1386 del 2020: “la rinunzia all'azione, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio che,
pagina 3 di 5 per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, facendo venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronunzia negativa sull'azione proposta dall'atto”).
2.1. Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere segue però la necessità di verificare la c.d. soccombenza virtuale delle parti al fine di regolamentare tra queste le spese di lite (sul v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24714 del 2022: “il giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”).
Nel caso di specie, alla luce della mancata contestazione da parte dell'attore delle sottoscrizioni apposte ai contratti di fornitura e di finanziamento prodotti dalle parti convenute in allegato alle rispettive comparse di costituzione e risposta risulta agevole determinare la soccombenza virtuale della causa in capo alla parte attrice che invece aveva domandato di accertare proprio l'inesistenza di tali contratti per omessa accettazione e sottoscrizione.
L'attore risulterebbe altresì soccombente sul piano virtuale anche in relazione alla domanda risarcitoria formulata nei confronti della convenuta per illegittima CP_1
segnalazione nei Sistemi di informazioni creditizie, in quanto la sottoscrizione del contratto di finanziamento e la validità dello stesso tra le parti determina l'imputabilità dell'inadempimento del pagamento delle rate in virtù del quale la segnalazione è stata disposta. Questa pertanto non avrebbe potuto considerarsi illegittimamente posta in essere e pertanto parte attrice non avrebbe subito alcun danno ingiusto ristorabile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, del numero contenuto di questioni giuridiche trattate, delle fasi effettivamente svolte.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
pagina 4 di 5 SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore delle parti convenute, le spese di giudizio, che liquida per ciascuno in euro 2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA sugli importi imponibili.
Varese, 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
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