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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10449/2024 R.G.
T R A rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv.to Assunta Parte_1
Todisco;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv.to Isabella Rinaldi;
CP_1
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato il 10.10.2024 remesso che: Parte_1
1. aveva avuto una relazione more uxorio con (già madre di due figli, CP_1
nato il [...] ed nata il [...]), dalla quale era nata la figlia Per_1 Per_2
(21.03.2019), riconosciuta da entrambi;
Per_3
2. da settembre 2016 avevano convissuto in Monopoli cambiando diverse residenze, andando ad abitare da ultimo alla via Ungaretti n. 3 in un immobile da loro condotto in locazione e dove aveva continuato a risiedere la resistente;
3. la resistente gli aveva restituito delle somme perché dal 2016 al 2019 lui si era fatto carico delle spese relative al sostentamento del nucleo familiare, contraendo diversi prestiti personali (con rate mensili rispettivamente di € 337,84, di € 369,19 e di € 150,44), poi dal 2021 all'ottobre 2023 si era fatto carico del pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui avevano vissuto e, inoltre, per avvisare la sua ditta individuale dopo l'emergenza epidemiologica COVID aveva sottoscritto altri tre finanziamenti, uno con rata mensile di €
53,21 e due con rate trimestrali, rispettivamente, di € 941,87 ed € 642,87; 4. nel 2023, a seguito dei tradimenti subiti dalla lui si era trasferito in un CP_1 immobile adibito a casa vacanze che locava a terzi, perdendone la relativa rendita;
5. dopo la cessazione della loro convivenza, le parti avevano gestito serenamente i loro rapporti con la figlia , che lui prelevava quotidianamente da scuola e che spesso pernottava presso Per_3 di lui, pattuendo altresì in € 250,00 mensili il contributo paterno al mantenimento della stessa;
6. i rapporti tra le parti erano proseguiti serenamente sin quando la resistente aveva iniziato a subordinare l'esercizio del suo diritto di visita a questioni di carattere economico e, a seguito di una discussione, lui era stato attinto da una misura cautelare di divieto di avvicinamento, poi revocata;
7. la resistente aveva lavorato sino all'anno precedente come collaboratrice scolastica percependo € 1.300,00 mensili oltre all'intero Assegno unico e Universale mentre lui era gestore di una struttura ricettiva denominata “Nenetta Rooms” con un reddito imponibile lordo di € 19.000,00. Tanto premesso, chiedeva l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre e con assegnazione a quest'ultima della casa familiare, la regolamentazione del suo diritto di visita, il suo obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 250,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat, al 100% dell'assegno unico universale pari ad € 300,00 ed al 50% delle spese straordinarie da regolare secondo il Protocollo d'intesa stipulato con il C.O.A. l'8.07.2019. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio in data CP_1
20.12.2024, contestando gli avversi assunti e deducendo che:
- la sua relazione con il si era rivelata sin da subito turbolenta a causa dei Parte_1 comportamenti aggressivi e ossessivi di quest'ultimo, dedito al consumo di bevande alcoliche;
- cessata la loro convivenza, il ricorrente non accettando la fine della loro relazione, era solito offenderla, minacciarla e spiarla, tanto che in data 1.02.2024 era stata strattonata sotto casa, ragion per cui si era rivolta al Centro Antiviolenza “Safiya” di Polignano ed il 21.5.2024 lo aveva querelato;
- il ricorrente, dopo essere stato destinatario di una misura cautelare di divieto di avvicinamento,
a settembre 2024 aveva patteggiato la pena per il reato ascrittogli a seguito delle sue condotte persecutorie;
- nel novembre 2016 lei aveva ottenuto un finanziamento di € 30.000,00 in scadenza a novembre 2026 e aveva prestato al dapprima la somma di € 22.000,00 e Parte_1 successivamente quella di € 30.000,00 per la ristrutturazione del suo b&b;
- nel 2018 era stata costretta a vendere una casa di sua proprietà sita in Gravina al prezzo di €
60.000,00 e dal 2018 al 2020 aveva lavorato presso le strutture ricettive del suo ex compagno, il quale dal 2018, oltre alla sua ditta individuale, aveva iniziato a percepire il 25% del fatturato relativo alla struttura ricettiva “La Maison de Nicole”, dal gennaio 2014 aveva iniziato a gestire anche il parcheggio “Sa. Ma parking” sito in Monopoli e dal maggio 2024 aveva iniziato a lavorare come cameriere nel ristorante “L'isola che non c'è”, oltre ad aver ereditato delle quote di immobili;
- lei dall'ottobre 2020 percepiva un reddito di € 14.000,00 e dal luglio 2023 al dicembre 2023 il ricorrente le aveva versato € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di sua figlia , poi ridotto ad € 250,00 mensili;
Per_3
- i suoi figli e a seguito delle vicende familiari cui avevano assistito, Per_1 Per_2 avevano accusato problemi psicologici mentre era affetta da una forma di “artenoidite Per_3 immunopurulenta in ipertrofia adenotonsillare-otite catarrale” e, pertanto, non poteva esporsi al freddo;
- il 28.11.2024 era stata convocata presso i Servizi Sociali di Monopoli;
chiedeva disporsi l' “affido esclusivo rafforzato” della minore o in subordine quello esclusivo, con collocamento presso di lei, a regolamentazione del diritto di visita paterno da esercitarsi in modalità protetta tramite l'intervento dei Servizi Sociali, l'obbligo del ricorrente di versarle la somma di €
800,00 mensili o quella ritenuta di giustizia a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo siglato con il C.O.A. ed al 100% dell'A.U.U.
Inoltre, quanto al resistente, chiedeva la verifica del percorso di recupero da lui intrapreso in conformità alle prescrizioni rese all'esito del giudizio penale, disponendosi accertamenti presso il Sert di Monopoli, l'avvio di un percorso presso il CAM competente e una C.T.U. tesa ad accertare la sua personalità e le sue capacità genitoriali.
All'udienza del 22.01.2025 si procedeva all'ascolto delle parti e la causa veniva riservata per la decisione. Il P.M. interveniva con propria nota del 24.10.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- Preliminarmente, la causa è matura per la decisione, senza necessità di ammettere i mezzi istruttori richiesti da ambedue le parti, stante la superfluità degli stessi (prove orali, istanze ex artt. 210 e 213
c.p.c., indagini patrimoniali e C.T.U.) ai fini decisori.
2.- È incontroverso tra le parti che la loro relazione more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali rispetto alla prole.
3.- Quanto all'affidamento, deve premettersi che dalle reciproche allegazioni delle parti è emerso il clima di forte conflittualità che caratterizza i rapporti tra le parti, genitori della minore . Per_3
In particolare, avversando la domanda di affidamento condiviso avanzata del , la Parte_1 ha lamentato i comportamenti offensivi, persecutori e minacciosi agiti da quest'ultimo CP_1 nei suoi confronti dopo la cessazione della loro convivenza - per i quali in data 10.09.2024 è intervenuta sentenza di patteggiamento n. 1018/2024 emessa dal Tribunale Penale di Bari ai sensi degli art. 612 bis, co 1 e 2 c.p. – che impedirebbero alle parti di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia . Per_3 Orbene, come noto, la Suprema Corte insegna che si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso della prole solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che una eventuale pronuncia in tal senso dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Civ., 7 dicembre 2010, n.
24841).
Ebbene, nel caso di specie mentre non è in discussione che la madre si sia occupata costantemente delle esigenze di vita della minore, impegnandosi a non farle mancare nulla sia dal punto di vista morale che materiale, deve ritenersi che i comportamenti offensivi e persecutori posti in essere dal ricorrente ai danni della resistente dopo la cessazione della loro convivenza e perpetrati anche alla presenza degli altri figli della stessa – che hanno determinato l'emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna e successivamente la sua condanna penale - escludono che egli, all'attualità, possa utilmente partecipare alla gestione quotidiana della vita di sua figlia . Per_3
Ed invero, per quel che qui rileva, non può essere trascurata la condotta di costui, il quale in occasione delle conversazioni telefoniche con la sua ex compagna l'ha inondata di messaggi e insulti, sfogando il proprio risentimento verso di lei in maniera pedante e ossessiva, impendendole di comunicare serenamente con lui nel primario interesse della minore (v. all. n. 2 della comparsa di costituzione della resistente).
Tale contegno si è riverberato negativamente non solo sulle condizioni psicofisiche della
(v. certificati medici all. 3 memoria del 20.12.2024 della resistente) ma anche, in CP_1 maniera preoccupante, su quelle degli altri figli della stessa nati dal suo precedente matrimonio (v. all.12 della predetta memoria) i quali sono stati spettatori indiretti del conflitto che anima le parti in causa.
Ma ciò che più rileva è che ad oggi tra le parti vi è assoluta mancanza di dialogo e tantomeno vi è spirito di collaborazione nell'interesse della comune figlia, tanto che all'ultima udienza è stato riferito
(circostanza rimasta incontestata) che lo zio paterno fa da tramite finanche per la sottoscrizione di autorizzazione varie e che neppure viene consentito dal ricorrente il rilascio di una delega a soggetto di fiducia per il prelievo da scuola della minore. Pertanto, allo stato, il temperamento del , se non depurato dall'astio nei confronti Parte_1 della sua ex compagna, che continua ad offendere in occasione dei loro contatti telefonici, impedisce l'instaurazione tra i due di un sereno canale comunicativo nell'interesse della minore e, dunque, di una serena gestione condivisa della stessa al fine dell'elaborazione di un progetto educativo comune. In definitiva, la valutazione prognostica negativa degli effetti della gestione condivisa della minore sul suo equilibrio psico-fisico, impone il suo affidamento esclusivo alla madre, che sarà legittimata ad assumere da sola tutte le decisioni più importanti relative alla vita di sua figlia, ciò almeno fino a quando il ricorrente non avrà concluso positivamente il percorso già avviato con la psicologa e le ore di volontariato conseguenti alla sentenza di patteggiamento (cfr. dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 22.01.2025) che lo aiutino ad elaborare la fine della relazione con la sua ex compagna e a maturare un rapporto con sua figlia, esclusivamente incentrato sui bisogni della stessa e depurato da qualsiasi rivendicazione di carattere personale nei confronti della resistente.
4. La minore dovrà continuare a risiedere in via prevalente con la sia in ossequio ad CP_1 uno stato di fatto ormai consolidato sia perché il padre non vi si è opposto.
5.- Quanto, invece, ai rapporti personali padre-figlia, che il ricorrente intende coltivare, alla luce di quanto dedotto dalle parti in relazione allo svolgimento del diritto di visita, così come sino ad oggi attuato, questo Collegio evidenza che la richiesta della resistente di valutare l'opportunità di incontri protetti risulta eccessivamente limitativa del ruolo di cura e accudimento del padre, il quale verrebbe così sostanzialmente privato della possibilità di consolidare il suo legame affettivo con la figlia, fermo restando che ad oggi il padre già incontra liberamente la minore per due pomeriggi a settimana con l'assenso materno.
In ogni caso, al precipuo fine di incoraggiare il ricorrente a salvaguardare il rapporto con sua figlia, senza che tale obiettivo venga frustrato dalla persistente conflittualità tra le parti, i Servizi Sociali del comune di Monopoli di concerto con il centro famiglie del Consultorio familiare di riferimento dovranno proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare in questione. Il ricorrente potrà incontrare sua figlia secondo il calendario indicato in dispositivo, nell'osservare il quale, peraltro, le parti dovranno dimostrare flessibilità allo scopo di adeguare modalità e tempi degli incontri alle esigenze di vita della minore e con la precisazione che tale modalità di incontri costituisce una messa alla prova delle effettive capacità relazionali del . Parte_1
In caso di oppositività della resistente alle visite secondo le modalità stabilite, al fine di limitare la discrezionalità dei genitori rispetto ai loro tempi e modalità di svolgimento, il padre potrà rivolgersi ai Servizi Sociali ed al centro famiglie del Consultorio di Monopoli.
5.1.- Ne consegue, in applicazione del regime ordinario di seguito indicato, che il padre potrà tenere con sé sua figlia, prelevandola dall'abitazione materna ed ivi riportandola alla fine del periodo di visita, secondo il calendario indicato in dispositivo (ivi inclusi i relativi pernottamenti col padre al fine del consolidamento del rapporto padre-figlia).
Va prescritto, inoltre, al di adottare un comportamento collaborativo con la madre Parte_1 della minore e con gli operatori dei Servizi coinvolti, astenendosi da ogni e qualsivoglia condotta di conflitto con i medesimi.
6.- Quanto alle questioni economiche, premesso che la madre vi provvederà in via diretta (costei ha prodotto la propria documentazione reddituale attestante un reddito da lavoro dipendente lordo di €
7.948,96 per il 2021 cfr. CUD 2022; di € 10.796,00 per il 2022 cfr. 730/2023, di € 14.557,00 nel 2023 cfr. 730/2024), a carico del ricorrente va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento di Per_3 versando alla madre € 300,00 mensili a decorrere dal mese di ottobre 2024 (ovvero dal mese del deposito del ricorso, in ossequio al principio della domanda), oltre adeguamento annuale ISTAT;
il pagamento dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli eventuali arretrati ed entro il 15 di ogni mese per quelle future.
Il dovrà inoltre corrispondere alla resistente, parimenti a decorrere dal mese di Parte_1 ottobre 2024, le spese straordinarie che la ha sostenuto e dovesse affrontare CP_1 nell'interesse della figlia nella misura del 50%, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019. L'importo del contributo paterno è stato in tal misura determinato tenuto conto della capacità reddituale, dichiarata dal ricorrente (reddito complessivo nell'UNICO 2023 di €. 19.204,00 – reddito regime forfettario €. 24.049,99-, nell'UNICO 2022 di €. 15.399,00 – reg. forfetario €. 20.750,00 e nell'UNICO 2021 di €. 8.659,00- reg. forf. €. 11.199,00), e dei finanziamenti da lui contratti e documentati (v. doc. 4 all. comparsa costituzione) nonchè della circostanza che per il futuro, ove già non accada, l'Assegno Unico Universale sarà percepito dalla quale genitore CP_1 collocatario prevalente della prole, la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi. 7.- Le ragioni della decisione consigliano di compensare integralmente tra le parti le spese di lite
(tenuto conto dell'intervenuto accordo sul collocamento materno, sulla ripartizione delle spese straordinarie, sulla percezione dell'intero A.U.U. in favore della resistente nonché tenuto conto della reciproca soccombenza in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole e considerata, da un canto, la soccombenza del ricorrente sul regime di affido ma, d'altro canto, la soccombenza della resistente sugli incontri protetti e sui pernottamenti).
8.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 10.10.2024 da ei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) affida la figlia in via esclusiva alla madre con collocamento privilegiato presso la stessa;
Per_3
2) dispone che i Servizi Sociali di Monopoli di concerto con il centro famiglie del Consultorio del medesimo comune proseguano l'attività di monitoraggio del nucleo familiare in questione;
3) il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la minore, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita della minore, e comunque secondo il seguente calendario minimo: a) il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle 17:00 alle 20:30; b) a settimane alterne dalle 12:00 del sabato alle 21,00 della domenica;
c) nel periodo natalizio, negli anni pari, dalle h. 10,00 del 23/12 alle 21,30 del 30/12 e, negli anni dispari, secondo i medesimi orari dal 30/12 al 6/1 e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del giovedì Santo alle 21,30 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
e) nel periodo estivo per 15 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni caso e con decorrenza immediata, per le altre festività e per i giorni del compleanno della minore, questi ultimi preferibilmente da trascorrersi insieme, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
la minore trascorrerà con i rispettivi genitori il giorno del loro compleanno e dei compleanni dei nonni materni e paterni, anche ove tale giornata capitasse nel turno ordinario dell'altro genitore, e con i rispettivi genitori il giorno della festa della mamma e del papà, anche qualora quella giornata capitasse nel turno ordinario dell'altro genitore;
4) dà atto che il presente regolamento degli incontri é puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e la figlia;
5) pone a carico del l'obbligo di versare all'altro genitore, a partire dal mese Parte_1 di ottobre 2024, l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia;
il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
6) pone altresì, a partire dal mese di ottobre 2024, a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre ha sostenuto e dovesse sostenere nell'interesse della minore, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
7) dispone che per il futuro l'Assegno Unico Universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la madre, la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
8) compensa tra le parti le spese del giudizio;
9) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso il 1 aprile 2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10449/2024 R.G.
T R A rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv.to Assunta Parte_1
Todisco;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv.to Isabella Rinaldi;
CP_1
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato il 10.10.2024 remesso che: Parte_1
1. aveva avuto una relazione more uxorio con (già madre di due figli, CP_1
nato il [...] ed nata il [...]), dalla quale era nata la figlia Per_1 Per_2
(21.03.2019), riconosciuta da entrambi;
Per_3
2. da settembre 2016 avevano convissuto in Monopoli cambiando diverse residenze, andando ad abitare da ultimo alla via Ungaretti n. 3 in un immobile da loro condotto in locazione e dove aveva continuato a risiedere la resistente;
3. la resistente gli aveva restituito delle somme perché dal 2016 al 2019 lui si era fatto carico delle spese relative al sostentamento del nucleo familiare, contraendo diversi prestiti personali (con rate mensili rispettivamente di € 337,84, di € 369,19 e di € 150,44), poi dal 2021 all'ottobre 2023 si era fatto carico del pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui avevano vissuto e, inoltre, per avvisare la sua ditta individuale dopo l'emergenza epidemiologica COVID aveva sottoscritto altri tre finanziamenti, uno con rata mensile di €
53,21 e due con rate trimestrali, rispettivamente, di € 941,87 ed € 642,87; 4. nel 2023, a seguito dei tradimenti subiti dalla lui si era trasferito in un CP_1 immobile adibito a casa vacanze che locava a terzi, perdendone la relativa rendita;
5. dopo la cessazione della loro convivenza, le parti avevano gestito serenamente i loro rapporti con la figlia , che lui prelevava quotidianamente da scuola e che spesso pernottava presso Per_3 di lui, pattuendo altresì in € 250,00 mensili il contributo paterno al mantenimento della stessa;
6. i rapporti tra le parti erano proseguiti serenamente sin quando la resistente aveva iniziato a subordinare l'esercizio del suo diritto di visita a questioni di carattere economico e, a seguito di una discussione, lui era stato attinto da una misura cautelare di divieto di avvicinamento, poi revocata;
7. la resistente aveva lavorato sino all'anno precedente come collaboratrice scolastica percependo € 1.300,00 mensili oltre all'intero Assegno unico e Universale mentre lui era gestore di una struttura ricettiva denominata “Nenetta Rooms” con un reddito imponibile lordo di € 19.000,00. Tanto premesso, chiedeva l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre e con assegnazione a quest'ultima della casa familiare, la regolamentazione del suo diritto di visita, il suo obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 250,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat, al 100% dell'assegno unico universale pari ad € 300,00 ed al 50% delle spese straordinarie da regolare secondo il Protocollo d'intesa stipulato con il C.O.A. l'8.07.2019. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio in data CP_1
20.12.2024, contestando gli avversi assunti e deducendo che:
- la sua relazione con il si era rivelata sin da subito turbolenta a causa dei Parte_1 comportamenti aggressivi e ossessivi di quest'ultimo, dedito al consumo di bevande alcoliche;
- cessata la loro convivenza, il ricorrente non accettando la fine della loro relazione, era solito offenderla, minacciarla e spiarla, tanto che in data 1.02.2024 era stata strattonata sotto casa, ragion per cui si era rivolta al Centro Antiviolenza “Safiya” di Polignano ed il 21.5.2024 lo aveva querelato;
- il ricorrente, dopo essere stato destinatario di una misura cautelare di divieto di avvicinamento,
a settembre 2024 aveva patteggiato la pena per il reato ascrittogli a seguito delle sue condotte persecutorie;
- nel novembre 2016 lei aveva ottenuto un finanziamento di € 30.000,00 in scadenza a novembre 2026 e aveva prestato al dapprima la somma di € 22.000,00 e Parte_1 successivamente quella di € 30.000,00 per la ristrutturazione del suo b&b;
- nel 2018 era stata costretta a vendere una casa di sua proprietà sita in Gravina al prezzo di €
60.000,00 e dal 2018 al 2020 aveva lavorato presso le strutture ricettive del suo ex compagno, il quale dal 2018, oltre alla sua ditta individuale, aveva iniziato a percepire il 25% del fatturato relativo alla struttura ricettiva “La Maison de Nicole”, dal gennaio 2014 aveva iniziato a gestire anche il parcheggio “Sa. Ma parking” sito in Monopoli e dal maggio 2024 aveva iniziato a lavorare come cameriere nel ristorante “L'isola che non c'è”, oltre ad aver ereditato delle quote di immobili;
- lei dall'ottobre 2020 percepiva un reddito di € 14.000,00 e dal luglio 2023 al dicembre 2023 il ricorrente le aveva versato € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di sua figlia , poi ridotto ad € 250,00 mensili;
Per_3
- i suoi figli e a seguito delle vicende familiari cui avevano assistito, Per_1 Per_2 avevano accusato problemi psicologici mentre era affetta da una forma di “artenoidite Per_3 immunopurulenta in ipertrofia adenotonsillare-otite catarrale” e, pertanto, non poteva esporsi al freddo;
- il 28.11.2024 era stata convocata presso i Servizi Sociali di Monopoli;
chiedeva disporsi l' “affido esclusivo rafforzato” della minore o in subordine quello esclusivo, con collocamento presso di lei, a regolamentazione del diritto di visita paterno da esercitarsi in modalità protetta tramite l'intervento dei Servizi Sociali, l'obbligo del ricorrente di versarle la somma di €
800,00 mensili o quella ritenuta di giustizia a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo siglato con il C.O.A. ed al 100% dell'A.U.U.
Inoltre, quanto al resistente, chiedeva la verifica del percorso di recupero da lui intrapreso in conformità alle prescrizioni rese all'esito del giudizio penale, disponendosi accertamenti presso il Sert di Monopoli, l'avvio di un percorso presso il CAM competente e una C.T.U. tesa ad accertare la sua personalità e le sue capacità genitoriali.
All'udienza del 22.01.2025 si procedeva all'ascolto delle parti e la causa veniva riservata per la decisione. Il P.M. interveniva con propria nota del 24.10.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- Preliminarmente, la causa è matura per la decisione, senza necessità di ammettere i mezzi istruttori richiesti da ambedue le parti, stante la superfluità degli stessi (prove orali, istanze ex artt. 210 e 213
c.p.c., indagini patrimoniali e C.T.U.) ai fini decisori.
2.- È incontroverso tra le parti che la loro relazione more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali rispetto alla prole.
3.- Quanto all'affidamento, deve premettersi che dalle reciproche allegazioni delle parti è emerso il clima di forte conflittualità che caratterizza i rapporti tra le parti, genitori della minore . Per_3
In particolare, avversando la domanda di affidamento condiviso avanzata del , la Parte_1 ha lamentato i comportamenti offensivi, persecutori e minacciosi agiti da quest'ultimo CP_1 nei suoi confronti dopo la cessazione della loro convivenza - per i quali in data 10.09.2024 è intervenuta sentenza di patteggiamento n. 1018/2024 emessa dal Tribunale Penale di Bari ai sensi degli art. 612 bis, co 1 e 2 c.p. – che impedirebbero alle parti di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia . Per_3 Orbene, come noto, la Suprema Corte insegna che si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso della prole solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che una eventuale pronuncia in tal senso dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Civ., 7 dicembre 2010, n.
24841).
Ebbene, nel caso di specie mentre non è in discussione che la madre si sia occupata costantemente delle esigenze di vita della minore, impegnandosi a non farle mancare nulla sia dal punto di vista morale che materiale, deve ritenersi che i comportamenti offensivi e persecutori posti in essere dal ricorrente ai danni della resistente dopo la cessazione della loro convivenza e perpetrati anche alla presenza degli altri figli della stessa – che hanno determinato l'emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna e successivamente la sua condanna penale - escludono che egli, all'attualità, possa utilmente partecipare alla gestione quotidiana della vita di sua figlia . Per_3
Ed invero, per quel che qui rileva, non può essere trascurata la condotta di costui, il quale in occasione delle conversazioni telefoniche con la sua ex compagna l'ha inondata di messaggi e insulti, sfogando il proprio risentimento verso di lei in maniera pedante e ossessiva, impendendole di comunicare serenamente con lui nel primario interesse della minore (v. all. n. 2 della comparsa di costituzione della resistente).
Tale contegno si è riverberato negativamente non solo sulle condizioni psicofisiche della
(v. certificati medici all. 3 memoria del 20.12.2024 della resistente) ma anche, in CP_1 maniera preoccupante, su quelle degli altri figli della stessa nati dal suo precedente matrimonio (v. all.12 della predetta memoria) i quali sono stati spettatori indiretti del conflitto che anima le parti in causa.
Ma ciò che più rileva è che ad oggi tra le parti vi è assoluta mancanza di dialogo e tantomeno vi è spirito di collaborazione nell'interesse della comune figlia, tanto che all'ultima udienza è stato riferito
(circostanza rimasta incontestata) che lo zio paterno fa da tramite finanche per la sottoscrizione di autorizzazione varie e che neppure viene consentito dal ricorrente il rilascio di una delega a soggetto di fiducia per il prelievo da scuola della minore. Pertanto, allo stato, il temperamento del , se non depurato dall'astio nei confronti Parte_1 della sua ex compagna, che continua ad offendere in occasione dei loro contatti telefonici, impedisce l'instaurazione tra i due di un sereno canale comunicativo nell'interesse della minore e, dunque, di una serena gestione condivisa della stessa al fine dell'elaborazione di un progetto educativo comune. In definitiva, la valutazione prognostica negativa degli effetti della gestione condivisa della minore sul suo equilibrio psico-fisico, impone il suo affidamento esclusivo alla madre, che sarà legittimata ad assumere da sola tutte le decisioni più importanti relative alla vita di sua figlia, ciò almeno fino a quando il ricorrente non avrà concluso positivamente il percorso già avviato con la psicologa e le ore di volontariato conseguenti alla sentenza di patteggiamento (cfr. dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 22.01.2025) che lo aiutino ad elaborare la fine della relazione con la sua ex compagna e a maturare un rapporto con sua figlia, esclusivamente incentrato sui bisogni della stessa e depurato da qualsiasi rivendicazione di carattere personale nei confronti della resistente.
4. La minore dovrà continuare a risiedere in via prevalente con la sia in ossequio ad CP_1 uno stato di fatto ormai consolidato sia perché il padre non vi si è opposto.
5.- Quanto, invece, ai rapporti personali padre-figlia, che il ricorrente intende coltivare, alla luce di quanto dedotto dalle parti in relazione allo svolgimento del diritto di visita, così come sino ad oggi attuato, questo Collegio evidenza che la richiesta della resistente di valutare l'opportunità di incontri protetti risulta eccessivamente limitativa del ruolo di cura e accudimento del padre, il quale verrebbe così sostanzialmente privato della possibilità di consolidare il suo legame affettivo con la figlia, fermo restando che ad oggi il padre già incontra liberamente la minore per due pomeriggi a settimana con l'assenso materno.
In ogni caso, al precipuo fine di incoraggiare il ricorrente a salvaguardare il rapporto con sua figlia, senza che tale obiettivo venga frustrato dalla persistente conflittualità tra le parti, i Servizi Sociali del comune di Monopoli di concerto con il centro famiglie del Consultorio familiare di riferimento dovranno proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare in questione. Il ricorrente potrà incontrare sua figlia secondo il calendario indicato in dispositivo, nell'osservare il quale, peraltro, le parti dovranno dimostrare flessibilità allo scopo di adeguare modalità e tempi degli incontri alle esigenze di vita della minore e con la precisazione che tale modalità di incontri costituisce una messa alla prova delle effettive capacità relazionali del . Parte_1
In caso di oppositività della resistente alle visite secondo le modalità stabilite, al fine di limitare la discrezionalità dei genitori rispetto ai loro tempi e modalità di svolgimento, il padre potrà rivolgersi ai Servizi Sociali ed al centro famiglie del Consultorio di Monopoli.
5.1.- Ne consegue, in applicazione del regime ordinario di seguito indicato, che il padre potrà tenere con sé sua figlia, prelevandola dall'abitazione materna ed ivi riportandola alla fine del periodo di visita, secondo il calendario indicato in dispositivo (ivi inclusi i relativi pernottamenti col padre al fine del consolidamento del rapporto padre-figlia).
Va prescritto, inoltre, al di adottare un comportamento collaborativo con la madre Parte_1 della minore e con gli operatori dei Servizi coinvolti, astenendosi da ogni e qualsivoglia condotta di conflitto con i medesimi.
6.- Quanto alle questioni economiche, premesso che la madre vi provvederà in via diretta (costei ha prodotto la propria documentazione reddituale attestante un reddito da lavoro dipendente lordo di €
7.948,96 per il 2021 cfr. CUD 2022; di € 10.796,00 per il 2022 cfr. 730/2023, di € 14.557,00 nel 2023 cfr. 730/2024), a carico del ricorrente va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento di Per_3 versando alla madre € 300,00 mensili a decorrere dal mese di ottobre 2024 (ovvero dal mese del deposito del ricorso, in ossequio al principio della domanda), oltre adeguamento annuale ISTAT;
il pagamento dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli eventuali arretrati ed entro il 15 di ogni mese per quelle future.
Il dovrà inoltre corrispondere alla resistente, parimenti a decorrere dal mese di Parte_1 ottobre 2024, le spese straordinarie che la ha sostenuto e dovesse affrontare CP_1 nell'interesse della figlia nella misura del 50%, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019. L'importo del contributo paterno è stato in tal misura determinato tenuto conto della capacità reddituale, dichiarata dal ricorrente (reddito complessivo nell'UNICO 2023 di €. 19.204,00 – reddito regime forfettario €. 24.049,99-, nell'UNICO 2022 di €. 15.399,00 – reg. forfetario €. 20.750,00 e nell'UNICO 2021 di €. 8.659,00- reg. forf. €. 11.199,00), e dei finanziamenti da lui contratti e documentati (v. doc. 4 all. comparsa costituzione) nonchè della circostanza che per il futuro, ove già non accada, l'Assegno Unico Universale sarà percepito dalla quale genitore CP_1 collocatario prevalente della prole, la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi. 7.- Le ragioni della decisione consigliano di compensare integralmente tra le parti le spese di lite
(tenuto conto dell'intervenuto accordo sul collocamento materno, sulla ripartizione delle spese straordinarie, sulla percezione dell'intero A.U.U. in favore della resistente nonché tenuto conto della reciproca soccombenza in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole e considerata, da un canto, la soccombenza del ricorrente sul regime di affido ma, d'altro canto, la soccombenza della resistente sugli incontri protetti e sui pernottamenti).
8.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 10.10.2024 da ei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) affida la figlia in via esclusiva alla madre con collocamento privilegiato presso la stessa;
Per_3
2) dispone che i Servizi Sociali di Monopoli di concerto con il centro famiglie del Consultorio del medesimo comune proseguano l'attività di monitoraggio del nucleo familiare in questione;
3) il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la minore, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita della minore, e comunque secondo il seguente calendario minimo: a) il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle 17:00 alle 20:30; b) a settimane alterne dalle 12:00 del sabato alle 21,00 della domenica;
c) nel periodo natalizio, negli anni pari, dalle h. 10,00 del 23/12 alle 21,30 del 30/12 e, negli anni dispari, secondo i medesimi orari dal 30/12 al 6/1 e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del giovedì Santo alle 21,30 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
e) nel periodo estivo per 15 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni caso e con decorrenza immediata, per le altre festività e per i giorni del compleanno della minore, questi ultimi preferibilmente da trascorrersi insieme, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
la minore trascorrerà con i rispettivi genitori il giorno del loro compleanno e dei compleanni dei nonni materni e paterni, anche ove tale giornata capitasse nel turno ordinario dell'altro genitore, e con i rispettivi genitori il giorno della festa della mamma e del papà, anche qualora quella giornata capitasse nel turno ordinario dell'altro genitore;
4) dà atto che il presente regolamento degli incontri é puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e la figlia;
5) pone a carico del l'obbligo di versare all'altro genitore, a partire dal mese Parte_1 di ottobre 2024, l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia;
il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
6) pone altresì, a partire dal mese di ottobre 2024, a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre ha sostenuto e dovesse sostenere nell'interesse della minore, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
7) dispone che per il futuro l'Assegno Unico Universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la madre, la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
8) compensa tra le parti le spese del giudizio;
9) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso il 1 aprile 2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato