Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4623 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 10/06/2025 SENTENZA nella causa iscritta al numero 2376/2024 R.G. TRA
, c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. PALAZZO AMEDEO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE E
, c.f. , c.f. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
, c.f. e C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4 c.f. , rapp.ti e difesi dall'Avv. ROSCIGNO GIOVANNI presso il cui studio C.F._5 sono elettivamente domiciliati in Napoli RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/01/2024 parte ricorrente agiva nei confronti dei resistenti per sentire accertare l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato con i sigg.ri e Parte_5 CP_1
nel periodo compreso tra il 15/09/2020 ed il 20/09/2022, e per la condanna di parte
[...] convenuta, in proprio e quali eredi di al pagamento delle competenze maturate e Parte_5 non corrisposte, per il complessivo importo ed i titoli specificati in seguito. In prima udienza la ricorrente dichiarava di rinunciare all'azione nei confronti dei resistenti quali eredi di Parte_5
di talchè il Giudice dichiarava estinto il giudizio tra la stessa ed i resistenti quali eredi di
[...]
Parte_5 Nel merito, l'istante deduceva di aver svolto le mansioni di collaboratrice familiare e badante presso l'abitazione della sig.ra deceduta il 19.9.2022, zia del resistente Parte_5 Controparte_1
(unico ad essere convenuto in proprio), e di essere stata assunta dalla sig.ra e dal Parte_5 nipote in base da un rapporto di lavoro di “tipo convivente” per 15 giorni al Controparte_1 mese, alternandosi con altra badante. Affermava che la de cuius non era persona autosufficiente, in quanto malata di Alzheimer e di varie patologie, e di essere addetta alla cura ed all'assistenza della stessa, oltre che alla pulizia della casa, per 54 ore articolate su sette giorni settimanali, dal lunedì alla domenica, lavorando anche nelle festività e svolgendo lavoro straordinario. Dichiarava, altresì, che per il lavoro prestato, il sig. le consegnava in contanti la somma mensile di Controparte_1 euro 500 e che le mansioni venivano svolte sotto il potere direttivo dello stesso, in via esclusiva e quasi prevalente fino alla risoluzione del rapporto avvenuta in data 20/09/2022, giorno successivo al decesso della sig.ra , in cui veniva costretta dal sig. a lasciare l'abitazione, senza il Pt_5 Pt_5 regolare preavviso di 15 gg. Tanto premesso, lamentava di non essere stata regolarizzata con la qualifica di “assistente a persona non autosufficiente, in regime di convivenza”, come previsto dal “CNNL Lavoro Domestico” dell'8.092020, di aver percepito compensi non proporzionati alla quantità e alla qualità delle mansioni eseguite, ivi compreso il mancato preavviso, lo straordinario con le maggiorazioni, le differenze retributive maturate, i ratei di tredicesima mensilità e i compensi sostitutivi per mancato godimento delle ferie retribuite. Contestava, altresì, di non aver mai beneficiato del riposo domenicale di 24 ore e dei riposi stabiliti per le festività nazionali nei primi tre mesi di servizio svolti nell'anno 2017, né le era stata riconosciuta la maggiorazione del 60% della retribuzione oraria globale di fatto, il TFR e i contributi previdenziali e assistenziali.
Concludeva chiedendo accertarsi la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con i sigg.ri e per i periodi indicati con condanna da limitarsi, a seguito Parte_5 Controparte_1
Si costituiva il resistente sig. , che contestavail fondamento delle domande Controparte_1 proposte nei propri confronti, sia in proprio che in qualità di erede legittimo in rappresentazione del padre premorto, perché infondate in fatto e in diritto, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva,avendo rinunciato all'eredità in data 20 marzo 2024; quanto all'azione proposta nei suoi confronti in proprio quale datore di lavoro, contestava le circostanze addotte dalla ricorrente, non essendo egli datore di lavoro della ricorrente in quanto non rientrante nel “nucleo familiare” della zia e mancando anche il vincolo di subordinazione. In via gradata, chiedeva dichiararsi inammissibili le domande di condanna relative all'orario di lavoro, al lavoro straordinario, alle ferie, alle festività (comprese le domeniche) lavorate, in quanto dedotte e provate in modo generico.
Si costituivano i resistenti sigg.ri e , che Parte_2 Parte_3 Parte_4 parimenti eccepivano il proprio difetto di legittimazione avendo rinunciato all'eredità della Parte_5 sempre in data 20 marzo 2024, chiedendo l'estromissione dal giudizio e il rigetto della
[...] domanda proposta nei loro confronti quali eredi della de cuius, in quanto destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Come già sopra esposto, a seguito di rinuncia della ricorrente all'azione nei confronti dei resistenti quali eredi di il relativo giudizio è stato estinto;
dunque, permane la sola domanda Parte_5 proposta nei confronti del in proprio. Controparte_1 La ricorrente ha dichiarato di aver “preso accordi con il sig. , che mi ha pagato, con dei CP_1 soldi che si trovavano in una busta da lettere con il mio nome. La sig.ra non usciva da casa, e Pt_5 camminava con un bastone. I soldi li prendeva il sig. e glieli dava”; che la sig.ra CP_1 Pt_5
“non è mai stata capace di intendere e di volere da quando l'ho conosciuta, perché ammalata di Alzheimer”; di alternarsi nel corso del mese con la sig.ra che le dava il cambio nei 15 Persona_1 giorni del mese in cui” la ricorrente non lavorava. Il resistente, nel corso del suo libero interrogatorio, ha dichiarato di ritirare “il denaro per conto di mia zia da un libretto postale sul quale venivano accreditati i soldi della pensione di euro 1.700,00 che la stessa percepiva;
eseguivo prelievi in 3 volte in totale nel corso del mese, in quanto con il bancomat il prelievo massimo era di euro 600,00 a volta;
mia zia era autonoma, non era ammalata di Alzheimer”; che la sig. “era un'amica di famiglia, e non ha mai lavorato. I soldi li gestiva ER1 comunque mia zia, che si è rotta il femore nella primavera del 2022; quando li prelevavo spesso li davo a che scendeva giù al palazzo a prenderli, tant'è che io non avevo le chiavi ER1 dell'appartamento”. I testi escussi hanno reso le seguenti dichiarazioni. La sig. ha riferito di aver abitato con la sig.ra dal 2014, in quanto la sua Persona_1 Parte_5 casa era stata messa in vendita all'asta; di esser stata ospitata dalla , che lei chiamava zia Pt_5 ER
di aver conosciuto il sig. che veniva a trovare la zia più o meno una volta Controparte_1 al mese;
che fino al maggio 2022, la era autonoma ed entrambi uscivano a prelevare i soldi Pt_5 con il bancomat;
di aver conosciuto “una signora di nazionalità bulgara che noi chiamavamo ER ; zia l'ha fatta venire a casa nel settembre 2021, non prima, affinché si occupasse di ER3 effettuare pulizie una volta a settimana o ogni quindici giorni, come capitava. La pagava ad ore e gestiva lei i pagamenti, non so quanto le dava”; di essersi accordata con la stessa da maggio 2022, “ dietro indicazioni datemi dalla sig.ra … affinché venisse alle 20.00, e fino alle 8.00 del Pt_5 giorno dopo, a giorni alterni;
i giorni in cui non dormiva lei, ero presente io e tenevo compagnia alla sig.ra Talvolta capitava che chiamassi la mia amica, e la sig.ra non era presente, ma Pt_5 ER3 era uscita. La retribuzione concordata era di Euro 500,00 mensili che metteva in una busta ER4
e io, su sua indicazione, consegnavo alla ricorrente. Quando la stessa morì ero presente io, e contattai alcuni suoi parenti, perché il sig. era fuori Napoli. Io consegnai le chiavi CP_1 dell'appartamento alla sig.ra Il sig. non aveva le chiavi Controparte_2 Controparte_1 dell'abitazione; ha prelevato occasionalmente denaro dal conto della zia con il bancomat nel mese ER di agosto 2022; prima, a partire da maggio 2022, i prelievi li curavo io, poiché zia si era allettata. La ricorrente ad agosto 2022 non venne proprio perché era andata in Bulgaria. Fino a fine ER agosto 2022 zia è stata assolutamente lucida e non è mai stata affetta da demenza senile;
fino alla fine del 2021 usciva fuori di casa, dal 2022 si muoveva per casa con un bastone. Ella percepiva una pensione di circa Euro 1700,00, versati sul c.c., e prelevabili tramite bancomat, quello utilizzato da me e dal sig. , come sopra riferito…. Sono tornata presso la mia vecchia Controparte_1 ER abitazione a partire dal 2018; mi recavo comunque a casa di zia perché avevo un rapporto di amicizia con lei, la trattavo come una madre. Non sono mai stata retribuita per la mia presenza presso casa sua per tale motivo”. La teste amica e vicina di casa della ricorrente, ha riferito di aver Testimone_1 lavorato per la signora per circa un anno e mezzo, e quando ho smesso di lavorare Parte_5 per lei dopo il primo lock down, ho presentato la ricorrente. “Io ricevevo la retribuzione dal nipote della sig. , che io conosco come Ho preso accordi con lui, dal Pt_5 Controparte_1 ER5 momento che la signora era malata di Alzheimer;
lei capiva che c'era una persona nuova, ma Pt_5 non era in grado di dare direttive sul da farsi. Incontravo il resistente una volta al mese, quando veniva a retribuirmi, e comunque passava una volta oppure due volte a settimana;
durante le feste le portava i dolci. Quando sono andata via, l'ho detto al resistente, presentando la ricorrente come mia
“sostituta”. La ricorrente ha lavorato sempre con la seguente frequenza: una settimana per tre volte per 24 ore a volta, la settimana successiva per quattro volte sempre per 24 ore a volta. Si alternava con la stessa persona con cui io mi alternavo ossia la sig.ra Quest'ultima percepiva una Persona_1 retribuzione per il lavoro prestato, tanto posso riferire in quanto me lo riferì lei, e inoltre ho visto la busta con i soldi per lei che lasciava il sig. . Sul luogo di lavoro mi chiamano La Pt_5 ER6 ricorrente ha lavorato per quasi due anni;
ad agosto 2022 si recò in Bulgaria. Finché ho lavorato io, la sig. camminava all'interno dell'abitazione, ma non cucinava;
quando ha lavorato la Pt_5 ricorrente, in italiano, la sig.ra era allettata. Quando non c'era la ricorrente lavorava ER3 Pt_5 solo la sig.ra Sia io che la ricorrente percepivamo € 500,00 al mese. La sig.ra si Persona_1 ER1 occupava della spesa, con i soldi a lei dati dal resistente. Sia io che la ricorrente dormivamo nella stessa stanza ove dormiva la sig.ra in un lettino singolo;
la sig.ra nel letto Pt_5 ER1 matrimoniale, con la signora La sig.ra mi riferì che la percepiva una ER7 ER1 Pt_5 pensione;
il resistente mi riferì che non poteva pagarmi di più in quanto solo quelli erano i soldi della pensione della zia. Il rapporto della ricorrente è terminato per la morte della . In quel Pt_5 momento lei non era presente, ma era presente Non so se era presente il sig. I ER1 ER8 soldi della mia retribuzione erano di ed erano gestiti da .” Parte_5 Controparte_1
La teste figlia del compagno di per 16 anni, deceduto nel 2014, ha Testimone_2 Parte_5 riferito di essere “andata a trovare la signora anche dopo con una frequenza di due o tre volte Pt_5 al mese, anche quando lei è caduta nella primavera del 2022. Finché non si è allettata dopo la caduta, la signora era autonoma, pur se aveva dei problemi di deambulazione. Utilizzava un bastone, ma si recava da sola in bagno, non aveva bisogno di essere accompagnata da alcuno… La signora qualche volta ha anche lasciato la signora da sola a casa perché finché non è ER1 Pt_5 caduta era autonoma. mi ha sempre riconosciuta, si ricordava dei fatti passati, perciò, escludo Pt_5 che fosse malata di Alzheimer, ricordo che aveva delle analisi perfette. La pensione percepita dalla signora credo fosse in parte propria, avendo lei lavorato, in parte di reversibilità del coniuge;
Pt_5 era di circa €. 1700/1800 mensili. Per quanto a mia conoscenza, la gestiva lei i soldi Parte_5 della pensione, non so se esistesse un bancomat. La sig.ra aveva una sua stanza presso ER1 l'abitazione di quando si è allettata dormiva con lei in un lettino nella sua stanza. Non Pt_5 Pt_5 ho mai incontrato il resistente presso l'abitazione della zia dal 2020 al 2022. Abita al vomero ed io sono sempre rimasta in contatto anche con lui. Fui avvisata da della morte di La casa ER1 Pt_5 fu svuotata da che mi consegnò le chiavi;
l'abitazione era di proprietà di mio fratello e ER1 Pt_5 ne aveva l'usufrutto.” La teste amica della ricorrente, ha riferito di incontrare la ricorrente Testimone_3 il martedì quando lei finiva di lavorare alle 9-9,30. Ha poi reso dichiarazioni de relato della ricorrente sulle modalità di svolgimento del rapporto, sulle condizioni di salute della sig. pur Pt_5 non avendola mai incontrata, sulla retribuzione percepita.
Orbene, sebbene si sia raggiunta la prova in atti della prestazione di lavoro svolta dalla Parte_1 non reputa il giudicante che i testi escussi abbiano reso dichiarazioni tali da ritener soddisfatto il relativo onere probatorio, incombente sulla medesima, in ordine alla ricorrenza di un vincolo di subordinazione correlato alla legittimazione passiva del resistente in proprio.
I testi escussi hanno reso dichiarazioni non determinanti ai fini della prova richiesta in giudizio, in quanto o hanno riferito – per la maggior parte – de relato actoris, sia in ordine alle mansioni svolte, sia in ordine alla persona alle cui dipendenze l'istante avrebbe lavorato, o hanno reso dichiarazioni contrastanti in ordine alle condizioni di salute della defunta sig. e quindi alla sua capacità di Pt_5 gestire un rapporto lavorativo con la ricorrente in termini di direttive.
Peraltro, anche la stessa ricorrente ha riferito circostanze non veritiere sul momento di cessazione del rapporto o, meglio, sulla sua presenza in concomitanza con il decesso della sig. laddove è Pt_5 emerso che di contro era fuori Italia. Infine, è dato provato che la retribuzione della ricorrente veniva prelevata da soldi di proprietà della de cuius afferenti la sua pensione.
Con riferimento al caso di specie, le risultanze probatorie acquisite agli atti non consentono di ritenere provato che il referente della istante per il pagamento dei suoi compensi fosse il resistente
, e, comunque, le dichiarazioni dei testi sono a parere del giudicante insufficienti per Pt_5 provare la ricorrenza degli indici sintomatici ai fini della qualificabilità dell'attività di lavoro in termini di subordinazione rispetto a costui (etero-direzione, sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del detto datore di lavoro che si estrinsechi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo da parte sua nell'esecuzione delle prestazioni lavorative). La domanda va dunque respinta per mancato raggiungimento della prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti oggi in giudizio. Quanto alle spese, l'andamento della lite giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso in Napoli, il 10.6.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon