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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/06/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3244/2024 R.G., avente ad oggetto “Separazione
giudiziale e Divorzio” e promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. , rapp.ta Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Vincenzo Viscolo
E
RICORRENTE nata a [...] il [...], C.F.: rapp.ta e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Antonio Muto
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.6.2025. In data 2.12.2024 il PM in sede apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data 21.11.2024, ha dichiarato di aver Parte_1
contratto matrimonio in SY - Ucraina in data 01.10.1995 con;
CP_1 che dall'unione coniugale è nato il figlio in data 05.08.1996 a Parte_1
SY (Ucraina); - che da oltre vent'anni i coniugi hanno stabilito la Pt_1
loro dimora in Italia;
- che l'ultima dimora coniugale è stata fissata in Domicella alla via Casa Rega n. 7 Traversa II ed è attualmente occupata dal ricorrente e dal proprio figlio;
che da diversi mesi si è allontanata volontariamente dalla CP_1
predetta abitazione;
che la su indicata dimora è di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%; che entrambi i coniugi risultano attualmente occupati;
che l'unico figlio nato dall'unione di nome risulta essere economicamente Pt_1
autosufficiente in quanto attualmente occupato presso notoria azienda del settore secondario;
che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti tra le parti.
Ha chiesto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi con assegnazione della casa al figlio.
2. Si è costituita che inizialmente ha contestato talune pretese. CP_1
All'udienza del 4.6.2025, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dalla scrivente.
Alla medesima udienza del 4.6.2025 il giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, rimetteva la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma c.p.c..
3. Il Collegio,
-letta la dichiarazione sottoscritta dai coniugi di non volersi riconciliare;
-considerato che, sulla base delle dichiarazioni rese dalle stesse parti, può senz'altro ritenersi che tra queste ultime sia oramai venuta meno la comunione di vita e di intenti che deve caratterizzare la unione coniugale, tanto da rendere del tutto intollerabile la convivenza;
- preso atto della volontà concorde, liberamente espressa dai coniugi, di separarsi alle condizioni di cui agli accordi del 4.6.2025;
-ritenute le condizioni della separazione concordate dai coniugi conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastanti con l'ordine pubblico e con il buon costume;
OMOLOGA La separazione personale consensuale dei coniugi in intestazione generalizzati, alle condizioni di cui agli accordi del 4.6.2025, da intendersi come parte integrante della presente sentenza.
Provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio/divorzio.
Manda alla cancelleria per i successivi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Maria Iandiorio Il Presidente
Dott. Raffaele Califano