Ordinanza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/624
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE CIVILE
RG 624-1/2025
ORDINANZA
Il Giudice Rossella Mastropietro
° Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.3.2025;
° Visto il ricorso introduttivo depositato il 7.3.2024 per la separazione e quindi per il divorzio nell'ambito del quale, tra le altre cose, la parte ricorrente ha Parte_1 chiesto ex art. 473 bis 71 c. 3 cpc ordine di protezione, in via di urgenza;
° Visto il decreto datato 8 marzo 2025, pronunciato inaudita altera parte, il cui contenuto, nella parte di interesse, per chiarezza espositiva, qui si trascrive:
< - Ritenuto che la documentazione allegata agli atti ed in particolare:
a) Verbale di pronto soccorso OR , dal quale risulta che la stessa è giunta al Pronto Pt_1
Soccorso di Chivasso accompagnata in ambulanza il 2.3.2025, all'esame obiettivo è risultato un trauma policontusivo (da riferita aggressione), è stata effettuata progettazione di dimissioni in protezione con ricovero in ginecologia su letto rosa;
in data 3.3.2025 si è allontanata dal nosocomio ed è stata accompagnata dai Carabinieri in Caserma per la denuncia e poi è rientrata ed è rimasta con la figlia in reparto suddetto;
le dimissioni ci sono state il 4.3.2025 ore 17.55;
b) Denuncia/ querela del 03.03.2025 della OR , del 3.3.2025 nella quale la Pt_1 ricorrente ha riferito di condotte del marito aggressive verbalmente e fisicamente anche in presenza della figlia nata a [...] il [...], già iniziate da tempo;
poi il Persona_1
2.3.2025, il marito che voleva impedire a lei ed alla figlia di uscire perché non previamente da lui autorizzate, le avrebbe sferrato un pugno al volto provocandole il sanguinamento del naso;
la moglie aveva allora richiesto l'intervento delle che erano intervenute e poi era stata Pt_2 portata in pronto soccorso;
la moglie dichiarava inoltre di avere paura a rientrare a casa con la figlia (che si era allontanata con lei) fintanto che vi fosse rimasto il marito;
giustifichino allo stato l'ordine di immediata cessazione della condotta pregiudizievole aggressiva tenuta dal marito e l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare, devolutane la cognizione al prosieguo a seguito di rituale instaurazione del contraddittorio e il diritto di difesa di parte resistente, dovendo i Servizi Sociali incaricandi intervenire nella
Pagina 1
- Rilevata l'oggettiva, conclamata e irreversibile insostenibilità della vita coniugale, tanto che la ricorrente ha anche avanzato domanda di separazione (con addebito al marito) e quindi divorzio nel medesimo procedimento;
- Ritenuto che nel presente processo debba affrontarsi innanzitutto la questione afferente al petitum attoreo relativo ad ordine di protezione e le più immediate questioni minorili di mantenimento e visite ex art 473 bis 70 cpc nel superiore esclusivo interesse della prole minore previo incarico ai Servizi Sociali;
Ritenuto necessario porre a carico del padre l'obbligo di versare per il mantenimento della figlia alla madre convivente la somma mensile di € 200,00, trattandosi di famiglia che si riferisce per lungo tempo monoreddito (avendo solo da poco la moglie cominciato a lavorare), con la conseguenza che per effetto del disposto allontanamento la madre resterebbe priva di mezzi adeguati per provvedere alle esigenze della minore,
- Ritenuto, infine, che vadano dunque demandate all'esito tutte le valutazioni sulle altre istanze formulate dalla ricorrente anche ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., risultando preliminarmente necessario definire la suddetta questione dato l'alto livello della crisi familiare denunciata, impregiudicate le successive determine giudiziali;
- Ritenuto doversi fissare udienza compatibilmente col proprio gravoso ruolo di udienze ed urgenze già calendarizzate, non consentaneo di fissazioni anteriori, anche alla luce della variazione tabellare n. 9/2024, n. 14/2024 e n. 17/2024 (trasferimento del Presidente del
Tribunale e di altri magistrati ad altro incarico giudiziario e conseguente riorganizzazione della Sezione Civile – Area Famiglia – ruoli .); Controparte_1
Vista la sopravvenuta ulteriore variazione tabellare urgente immediatamente esecutiva 3/2025 del 27.1.2025 – copertura Ufficio GIP – conseguente ulteriore riorganizzazione complessiva della Sezione Civile – Area Famiglia – assegnazione ruolo aggiuntivo, turni ed urgenze ai familiaristi dottoressa Mastropietro e dottor Per_2
Vista la variazione tabellare licenziata da ultimo n. 5/2025 che prevede turni dei magistrati della sezione civile in appoggio alla sezione penale ed in particolare all'Ufficio GIP;
P.Q.M.
Il Giudice Relatore, pronunciando in via d'urgenza inaudita altera parte e art 473 bis. 71 c. 3 cpc:
1) ORDINA al convenuto nato in [...] il [...] (C.F. CP_2
), residente in [...], l'immediata cessazione C.F._1 della condotta pregiudizievole ai danni della parte ricorrente Parte_1
2) ORDINA ex art 473 bis.70 cpc l'immediato allontanamento del convenuto CP_2
nato in [...] il [...] (C.F. ), dalla casa familiare sita
[...] C.F._1 in Brandizzo (TO), Via Po n. 13 con durata dell'ordine sino al giorno 8 settembre 2025;
Pagina 2 3) DISPONE che nato in [...] il [...] (C.F. CP_2
non si avvicini ai luoghi di lavoro, di vita, di C.F._1 Parte_1 nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]
Po n. 13, e per l'effetto non si avvicini ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente quali il luogo di lavoro o l'abitazione dei di lei genitori, la scuola della figlia Persona_1
(nata a [...] il [...]) e i luoghi dalla stessa frequentati per pratica sportiva,
l'abitazione ex familiare con distanza minima da osservarsi da tutti tali luoghi di 500 metri;
4) DISPONE che il padre possa incontrare la figlia minore nata a [...] il Persona_1
10.10.2013 esclusivamente in luogo neutro con educatore nelle modalità e tempistiche meglio viste in concreto dal Servizio Sociale che organizzerà gli incontri avendo cura di non far incontrare e avvicinare il padre alla madre e tenendo conto dello stato emotivo della minore e della sua attuale volontà rispetto agli incontri con il padre;
5) STABILISCE allo stato la misura dell'ordine protettivo sino al 8 settembre 2025 e comunque fatto salvo sino al definitorio esito del procedimento di conferma-modifica-revoca disciplinato dall'art. 473 bis.71 cpc;
6) PONE a carico del padre il pagamento periodico, entro il 5 di ogni mese, di un assegno a favore della figlia minore di € 200,00 mensili da versare alla madre convivente, ai sensi dell'art. 473 bis.70 co. 2 c.p.c.;
7) DISPONE che l'esecuzione del presente provvedimento avvenga – ove necessario – con l'ausilio della Forza Pubblica – Carabinieri di Chivasso o veriori competenti sull'abitazione familiare in Brandizzo (TO), Via Po n. 13, ex art 473 bis.70 c. 4 cpc;
8) DISPONE che copia del presente provvedimento sia per l'effetto trasmessa con urgenza alla stazione – Comando Carabinieri Chivasso o veriori competenti sull'abitazione familiare in
Brandizzo (TO), Via Po n. 13 - PER URGENTE NOTIFICA PERSONALE ALLA PARTE
CONVENUTA PER URGENTE ESECUZIONE DEL PRESENTE CP_2
PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA TEMPESTIVA TRASMISSIONE ALLO
SCRIVENTE GIUDICE DELL'AVVENUTA EVASIONE DELL'INCOMBENTE
9) DISPONE che i Servizi Sociali competenti su Brandizzo prendano urgentemente in carico il nucleo familiare e la minore (nata a [...] il [...]) con urgente sua Persona_1 audizione in ordine alla volontà di collocamento e frequentazione con i genitori, con riferimento alle tempistiche di permanenza. Richiesta la presenza del Servizio Sociale all'udienza del 25.3.2025 h 11.30 e deposito di relazione in Tribunale entro il 24.3.2025;
10) CONCEDE a Parte convenuta di costituirsi in giudizio CON LA CP_2
NECESSARIA ASSISTENZA TECNICA e depositare memoria difensiva con eventuali documenti in PCT entro il 20.3.2025;
11) FISSA UDIENZA AVANTI A Sé per conferma-modifica-revoca ex art 473 bis 71 c. 3 cpc in Tribunale di Ivrea al 25.3.2025 h 11.30 per la ricorrente e h 12.00 per il convenuto
Pagina 3 AVVERTE LE PARTI CHE NON SONO TENUTE A COMPARIRE PERSONALMENTE
ALL'UDIENZA.
Chiesto il SERVIZIO d'ORDINE E SICUREZZA IN UDIENZA.
DISPONE CHE IN RELAZIONE ALL'ISTANZA FORMULATA DAL RICORRENTE
PRELIMINARMENTE EX ART. 473-bis.70 cod. proc. civ. VENGA APERTO APPOSITO
SUB PROCEDIMENTO.
Demanda all'esito del presente subprocedimento ogni valutazione e determinazione in ordine alle restanti istanze ed al merito del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza e le urgenti comunicazioni a:
- Sig. PM presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea per quanto di competenza;
- Parte Ricorrente;
- Stazione Arma Carabinieri Chivasso o veriori competenti in base all'abitazione familiare in
Brandizzo PER URGENTE NOTIFICA E ESECUZIONE DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO ALLA PARTE CONVENUTA, CON TRASMISSIONE ALLO
SCRIVENTE GIUDICE DELL'AVVENUTA e Controparte_3 segnalando il luogo che il convenuto indicherà ove si trasferirà a vivere;
- Ai Servizi Sociali di Brandizzo o veriore competenti in base alla residenza della minore in
Brandizzo per urgente presa in carico del nucleo, per quanto di competenza e per presenziare all'udienza del 25.3.2025 h. 11.30, per l'organizzazione delle visite genitori figli.”
OSSERVA
Parte resistente si è costituita nel presente sub-procedimento prendendo posizione in ordine alle richieste attoree, negando soprattutto di aver maltrattato la moglie, sostenendo di avere invece sempre cercato un rapporto chiaro di confronto con la stessa, atteggiamento che forse, unitamente ad un tono di voce alto (che è proprio del
Sig. sarebbe stato interpretato male. Il ha eccepito di non avere mai CP_2 CP_2 rivolto minacce alla moglie e di non averla mai svilita per questioni economiche in quanto la moglie aveva sempre lavorato, seppure in modo irregolare. Il marito ha spiegato, quanto all'occorso del marzo 2025, di avere scoperto che la figlia minore (11
ANNI!!) frequentava CHAT per adulti e, quindi, di avere avuto una reazione forte nei toni ma di non avere sicuramente impedito alla moglie di uscire. Il convenuto ha negato fermamente di avere in quella circostanza sferrato un pugno alla moglie.
Tanto premesso, il convenuto ha concluso che i provvedimenti cautelari non siano necessari in quanto si è spontaneamente allontanato rilasciando la casa familiare nella disponibilità della moglie e della figlia, e non ha la minima intenzione di
“arrecare loro alcuna turbativa”. Sulla contribuzione al mantenimento della figlia stante l'attuale situazione economica piuttosto disagiata, ha proposto di contribuire nella misura di 200,00 € mensili oltre le spese straordinarie al 50 % come da protocollo,
Pagina 4 rendendosi disponibile ad incontri in luogo neutro e ad ogni percorso utile per la genitorialità.
All'udienza del 25.3.2025, la ricorrente ha ritenuto di non comparire personalmente ed è quindi comparso il solo marito il quale ha dichiarato: “Il giorno 30.3.2025 mi scade il contratto con il Ristorante in Valle d'Aosta; per fortuna ho trovato lavoro dal giorno
1.4.2025 a Castiglione T.se e sto cercando una sistemazione abitativa da quelle parti, che potrebbe essere San Raffale Cimena o Chivasso, Volpiano. Il mio medico di base è a Brandizzo dott.ssa che ha studio in via Torino 110, e poiché ho problemi di schiena ha Persona_3 bisogno di andare dalla stessa. Non voglio creare nessun problema ma ho bisogno di andare dal medico o ad es. al Comune. Chiederei quindi di essere autorizzato a farlo in caso di necessità”
Nel medesimo contesto, il padre ha dichiarato di essere disponibile a continuare a consentire alla madre, cui arriva, l'utilizzo dell'intero assegno Unico ed altresì a versare € 200,00, rappresentando di avere il conto pignorato per alcune multe e quindi dover trovare valida alternativa al bonifico bancario. I legali si sono impegnati allora a trovare la soluzione più adatta nell'interesse di tutti.
Le parti hanno poi dichiarato di essere concordi nel consentire a tutela di tutti le videochiamate ulteriori rispetto agli incontri in luogo neutro ma comunque alla presenza degli operatori, eventualmente anche tramite chiamate what's up di gruppo;
al riguardo la dott.ssa ha confermato che tali modalità sono state dai Tes_1
Servizi Sociali utilizzate già in altri casi.
In data 24.3.2025 è pervenuta relazione dei Servizi Sociali le cui conclusioni sono del seguente tenore: “Alla luce di quanto su riferito e della necessità di approfondire le Per_ dinamiche relazionali, specie nei riguardi di con entrambi i genitori, il Servizio sociale scrivente ha già avviato l'intervento di educativa territoriale affinché vengano organizzati sia incontri settimanali padre/figlia (come già riferito già avviati) sia interventi al domicilio, alla presenza della madre e individualmente con la minore. Ad oggi appare importante garantire alla minore, in virtù del proprio attaccamento alla figura paterna, continuità nel rapporto con il padre, ma si rimette all'A.G. la valutazione in merito alla possibilità di concedere contatti extra tramite messaggi e/o video-chiamate. E' indubbio, qualora la S.V. ritenga opportuno di concedere tali contatti, la difficoltà del Servizio scrivente di poter monitorare nel modo più opportuno il contenuto sia dei messaggi (scritto o verbali) sia delle eventuali video-chiamate e le problematicità che potrebbero sorgere qualora avvengano alla presenza della OR
. Il Servizio scrivente a tal proposito, qualora lo si ritenga opportuno, offre la propria Pt_1 disponibilità a organizzare delle video-chiamate in aggiunta agli incontri in luogo neutro, per garantire una maggiore frequenza dei contatti padre/figlia.” La relazione è stata esaminata nel corso dell'udienza e confermata dalla dott.ssa che la ha redatta. Tes_1
Pagina 5 All'esito, i difensori hanno discusso la causa insistendo nelle rispettive richieste. In particolare, la difesa della ricorrente ha chiesto la conferma della misura alla luce di quanto in atti e della relazione depositata dai Servizi Sociali, salvo un aumento del contributo al mantenimento fino ad € 400,00. La difesa del convenuto, premesso di nulla riconoscere circa gli assunti e le accuse mosse dalla controparte, nell'interesse della figlia e anche al fine di non complicare oltre la situazione, data anche la situazione di fatto ossia di essersi allontanato ancora prima dalla casa e di non intendere farvi rientro avendo anche consegnato le chiavi in tempi non sospetti, ha richiamato le proprie conclusioni, in ogni caso rimettendosi e in caso di conferma chiedendo che vengano tenute in conto le necessità di cura o di espletare formalità presso uffici di Brandizzo;
in ogni caso, ha confermato l'impegno del padre a non avvicinarsi alla moglie o alla figlia, per quest'ultima salvo quanto stabilito per gli incontri in luogo neutro.
Dall'esame degli atti e documenti emerge una fortissima conflittualità familiare, confermata anche dalle dichiarazioni della figlia ai Servizi, che ha appunto Per_1 riferito che vi erano litigi continui tra i genitori anche per motivi futili, nel corso dei quali il padre “infastidiva la mamma mettendole le mani in faccia” e alle volte anche la mamma si difendeva “ma soprattutto a parolacce”.
Il clima di conflittualità reciproca pare comunque maggiormente subito dalla ricorrente, alla luce delle dichiarazioni della figlia di essere l'unica in grado di far ragionare il padre, che nel confrontarsi con la madre era sempre arrabbiato. La figlia ha anche raccontato che le giornate erano scandite dall'umore del padre: se il padre
“si alza bene la mattina è una giornata felice ma se si alza male così così”. Rispetto al rapporto tra il padre e la madre, ha ancora riferito che c'erano giornate in cui “le Per_1 dava baci, altre giornate in cui era più preoccupato per il lavoro e per i soldi e se la mamma sgarrava succedeva un casino”; in quelle occasioni, a volte, quando il padre aggrediva la mamma, lei interveniva per fermarlo, mentre altre invece “entravo in blocco”. La minore ha spiegato a tal proposito che il padre era solito aggredire la mamma solo quando era tanto arrabbiato, il più delle volte tirava o distruggeva oggetti. Tali ultime condotte sono state anche ammesse dal padre che, quanto in particolare all'occorso del marzo 2025, pur negando di aver tirato un pugno alla moglie, ha aggiunto di averle dato “al massimo un “manata” senza volerlo”, in tal modo ammettendo comunque di averla colpita. Infine, il padre ha altresì dichiarato ai
Servizi di sentirsi responsabile ed in colpa verso la figlia per quanto accaduto e di essere consapevole di avere “sbagliato quel giorno”, riferendosi al 2.3.2025. (cfr. relazione dei Servizi Sociali trasmessa il 24.3.2025).
Tanto premesso, si ritiene di confermare l'ordine di protezione emesso, ma con dei correttivi resi possibili dalla condotta comunque collaborativa del padre che,
Pagina 6 incontestatamente, ha da subito dichiarato di essere disponibile ad allontanarsi dalla casa familiare per consentire alla figlia di farvi rientro;
madre e figlia sono rientrate a casa il 13.3.2025. Il padre, inoltre si è impegnato in ogni caso a non avvicinarsi a moglie e figlia (salvo in relazione a quest'ultima gli incontri in luogo neutro), in ultima analisi rimettendosi alle determinazioni del giudice ma chiedendo appunto di potersi recare dal medico in caso di necessità ed anche presso uffici di Brandizzo per l'espletamento di pratiche necessarie, luoghi che date le piccole dimensioni del
Comune distano dalla casa coniugale meno dei prescritti 500 mt. Nel contemperamento delle esigenze di rispetto della misura disposta con quelle di vita e cura del marito, va dunque consentito allo stesso in caso di necessità di poter frequentare uffici pubblici in Brandizzo ed il medico di base, salvo preavviso alle
Forze dell'Ordine.
Come da accordo tra le parti, e in accoglimento del desiderio anche della minore, tra padre e figlia con la mediazione dei servizi Sociali potranno avvenire anche video chiamate ulteriori rispetto agli incontri in luogo neutro. Gli stessi Servizi, peraltro nella già citata relazione hanno sottolineato la necessità di garantire alla minore, in virtù del mostrato attaccamento alla figura paterna, continuità nel rapporto con il padre.
I Servizi dovranno proseguire con la presa in carico di adulti e minore, offrendo tutti gli strumenti e percorsi ritenuti necessari, ivi compresa (già intervenuta l'Educativa) sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
gli stessi dovranno inoltre – ciascuno per le proprie competenze, effettuare indagine sociale sulle condizioni di vita della minore e sui suoi rapporti con ciascun genitore, ed effettuare valutazioni sulla capacità genitoriale delle parti, sottolineando ogni elemento utile all'individuazione del regime di affido, collocazione e calendario di incontri più adeguato.
Per quanto riguarda la richiesta della madre di aumentare fino ad € 400,00 il contributo al mantenimento disposto con l'ordinanza di cui, per il resto, ha chiesto la conferma, è evidente che non essendo emersi elementi ulteriori in questa fase di urgenza va confermato anche il contributo al mantenimento di € 200,00. In ogni caso,
l'assegno unico per la minore potrà continuare ad essere percepito integralmente dalla madre, alla luce del consenso espresso dal padre.
Il corredo normativo di cui agli artt. 473 bis. 40-46 cpc neo introdotti dalla cd. riforma
Cartabia offre un nuovo strumentario giuridico nel panorama ordinamentale e le nuove norme (art. 473 bis.40 cpc) “si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori”, per cui, alla luce di tutto quanto fin qui osservato,
Pagina 7 si ritiene che vada confermato l'ordine di protezione disposto, con le integrazioni e nella modalità infra indicate in parte dispositiva,
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica nel contraddittorio tra le Parti,
PROVVEDENDO A DEFINIRE IL SUBPROCEDIMENTO
ogni diversa istanza, eccezione, difesa rigettate, visti gli 473 bis. 40 ss / 70 cpc:
conferma le statuizioni del decreto datato 8.3.2025, di cui in motivazione, integrato come segue e per l'effetto
1) ORDINA al convenuto nato in [...] il [...] (C.F. CP_2
), residente in [...], l'immediata cessazione C.F._1 della condotta pregiudizievole ai danni della parte ricorrente Parte_1
2) ORDINA ex art 473 bis.70 cpc l'immediato allontanamento del convenuto CP_2
nato in [...] il [...] (C.F. ), dalla casa familiare sita
[...] C.F._1 in Brandizzo (TO), Via Po n. 13 con durata dell'ordine sino al giorno 8 settembre 2025;
3) DISPONE che nato in [...] il [...] (C.F. CP_2
non si avvicini ai luoghi di lavoro, di vita, di C.F._1 Parte_1 nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]
Po n. 13, e per l'effetto non si avvicini ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente quali il luogo di lavoro o l'abitazione dei di lei genitori, la scuola della figlia Persona_1
(nata a [...] il [...]) e i luoghi dalla stessa frequentati per pratica sportiva,
l'abitazione ex familiare con distanza minima da osservarsi da tutti tali luoghi di 500 metri;
il convenuto potrà, in caso di necessità, recarsi dal proprio medico o agli Uffici siti in
Brandizzo per il disbrigo di pratiche urgenti ed importanti, salvo preavviso ai Carabinieri competenti;
4) DISPONE che il padre possa incontrare la figlia minore nata a [...] il Persona_1
10.10.2013 esclusivamente in luogo neutro con educatore nelle modalità e tempistiche meglio viste in concreto dal Servizio Sociale che organizzerà gli incontri avendo cura di non far incontrare e avvicinare il padre alla madre e tenendo conto dello stato emotivo della minore e della sua attuale volontà rispetto agli incontri con il padre;
i Servizi individueranno di volta in volta le modalità più tutelanti per la minore, tenendo prioritariamente conto anche delle esigenze e dei desideri della figlia, con facoltà di sospensione degli stessi qualora ne emergesse la necessità a tutela della minore;
padre e figlia potranno inoltre effettuare video-chiamate, oltre gli incontri suddetti, con la mediazione dei Servizi Sociali;
in ogni caso, tali disposizioni sono da intendersi come recessive in caso di emissione di eventuale misura cautelare penale;
5) CONFERMA allo stato la misura dell'ordine protettivo sino al 8 settembre 2025;
Pagina 8 6) PONE a carico del padre il pagamento periodico, entro il 5 di ogni mese, di un assegno a favore della figlia minore di € 200,00 mensili da versare alla madre convivente, ai sensi dell'art. 473 bis.70 co. 2 c.p.c.; la madre potrà inoltre continuare ad usufruire dell'Assegno Unico per la minore integralmente;
7) DISPONE che i Servizi Sociali competenti su Brandizzo proseguano con la presa in carico del nucleo familiare e della minore (nata a [...] il [...]), provvedendo Persona_1 al monitoraggio e ad effettuare indagine sociale sulle condizioni di vita della minore e sui suoi rapporti con ciascun genitore;
con sua audizione in ordine alla volontà di collocamento e frequentazione con i genitori, con riferimento alle tempistiche di permanenza, riferendo tutti gli elementi utili ai fini dell'individuazione del regime di affido, collocazione e calendario di incontri più adeguato;
. dispone da parte del Servizio di psicologia della salute in età evolutiva / NPI una valutazione del benessere del minore anche con riferimento alle capacità genitoriali delle parti;
i Servizi incaricati dovranno approntare tutti gli interventi ritenuti necessari ed offrire alle parti percorso di sostegno alla genitorialità;
Richiesta deposito di relazione nel procedimento portante n. 624/2025 entro il 27 agosto 2025, salvo eventuali gravi urgenze da segnalare prontamente (le dette relazioni, a cura della cancelleria, dovranno essere inserite nel fascicolo elettronico della causa portante in formato PDF editabile).
DICHIARA ESTINTO IL PRESENTE SUB-PROCEDIMENTO
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza a tutte le
Parti costituite, al PM, ai Servizi Sociali già incaricati in atti, al Servizio di Psicologia
Età Evolutiva incaricato, alla Stazione Arma Carabinieri già in atti indicata per esecuzione del provvedimento.
Ivrea, 28 marzo 2025 Il Giudice
Rossella Mastropietro
Pagina 9