Articolo 1 della Legge 15 luglio 1994, n. 444
Versione
17 luglio 1994
Art. 1. 1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 , recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 381, 19 novembre 1992, n. 439, 18 gennaio 1993, n. 7, 19 marzo 1993, n. 69, 20 maggio 1993, n. 150, 19 luglio 1993, n. 239, 17 settembre 1993, n. 363, 19 novembre 1993, n. 463, 17 gennaio 1994, n. 33, e 17 marzo 1994, n. 179 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1994.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17.
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Entrata in vigore il 17 luglio 1994
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