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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4103/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nato a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Antonio Palpacelli, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), non Controparte_1 C.F._2 rappresentata né difesa;
– resistente contumace–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: scaduto il termine del 18/6/2025, parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta del 12/1/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28/2/2023, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , a Villabate il 21/5/2004, in costanza Controparte_1
del quale è nato il figlio (il 3/11/2004), ha esposto: che il Tribunale di Palermo, Per_1
1 con sentenza n. 145/2016 del 13/1/2016, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disciplinato i rapporti economici tra le parti, anche con riferimento al mantenimento del figlio, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di € 150,00; che il figlio è divenuto economicamente Per_1 indipendente;
di essere disoccupato e di versare in precarie condizioni economiche.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto: la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza nulla prevedere sotto il profilo economico;
in via subordinata, di fissare il mantenimento per il figlio a suo carico in misura non superiore ad € 150,00, da rivalutarsi annualmente in misura pari al 75% della variazione dell'indice ISTAT. Co
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, Controparte_1 non si è costituita in giudizio, rimanendo, quindi, contumace.
All'udienza del 10/10/2023, il Presidente f.f. ha preso atto dell'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della resistente, e, con ordinanza del
12/10/2023, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando le condizioni della separazione.
All'udienza del 14/2/2024, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente ha insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e chiedendo la prosecuzione del giudizio per la definizione delle ulteriori domande.
La causa è stata, pertanto, assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza n. 1006/2024 del 19/2/2024, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia sullo status.
Proseguito il giudizio, nella perdurante contumacia della resistente, scaduto il termine del 18/6/2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, va osservato che, come già accennato, tra le parti è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale n.
1006/2024 del 19/2/2024.
3. Relativamente alle statuizioni di natura economica, giova premettere, in linea generale, che, in materia di mantenimento della prole maggiorenne, “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di
2 avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Sez. 1, Sentenza n. 26875 del
20/09/2023).
Ebbene, nel caso di specie, la parte resistente, non essendosi costituita in giudizio, non ha formulato alcuna domanda diretta ad ottenere la conferma del mantenimento per il figlio, né, conseguentemente, risulta allegata né provata in alcun modo la permanenza delle relative condizioni legittimanti.
Pertanto, non sussistono i presupposti per confermare l'obbligo a carico del ricorrente – previsto in sede di separazione – di versamento in favore della resistente del contributo per il mantenimento del figlio obbligo che deve, quindi, essere revocato, con Per_1 decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
3. Infine, le spese del giudizio – stante l'opzione di contumacia della resistente – devono essere lasciate a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, vista la sentenza n. 1006/2024 del 19/2/2024, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, nella contumacia di;
Controparte_1
• revoca l'obbligo a carico del ricorrente di versamento in favore della resistente del contributo per il mantenimento del figlio con decorrenza dal mese Per_1
successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
• lascia a carico del ricorrente le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 giugno 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
3
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4103/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nato a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Antonio Palpacelli, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), non Controparte_1 C.F._2 rappresentata né difesa;
– resistente contumace–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: scaduto il termine del 18/6/2025, parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta del 12/1/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28/2/2023, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , a Villabate il 21/5/2004, in costanza Controparte_1
del quale è nato il figlio (il 3/11/2004), ha esposto: che il Tribunale di Palermo, Per_1
1 con sentenza n. 145/2016 del 13/1/2016, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disciplinato i rapporti economici tra le parti, anche con riferimento al mantenimento del figlio, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di € 150,00; che il figlio è divenuto economicamente Per_1 indipendente;
di essere disoccupato e di versare in precarie condizioni economiche.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto: la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza nulla prevedere sotto il profilo economico;
in via subordinata, di fissare il mantenimento per il figlio a suo carico in misura non superiore ad € 150,00, da rivalutarsi annualmente in misura pari al 75% della variazione dell'indice ISTAT. Co
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, Controparte_1 non si è costituita in giudizio, rimanendo, quindi, contumace.
All'udienza del 10/10/2023, il Presidente f.f. ha preso atto dell'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della resistente, e, con ordinanza del
12/10/2023, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando le condizioni della separazione.
All'udienza del 14/2/2024, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente ha insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e chiedendo la prosecuzione del giudizio per la definizione delle ulteriori domande.
La causa è stata, pertanto, assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza n. 1006/2024 del 19/2/2024, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia sullo status.
Proseguito il giudizio, nella perdurante contumacia della resistente, scaduto il termine del 18/6/2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, va osservato che, come già accennato, tra le parti è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale n.
1006/2024 del 19/2/2024.
3. Relativamente alle statuizioni di natura economica, giova premettere, in linea generale, che, in materia di mantenimento della prole maggiorenne, “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di
2 avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Sez. 1, Sentenza n. 26875 del
20/09/2023).
Ebbene, nel caso di specie, la parte resistente, non essendosi costituita in giudizio, non ha formulato alcuna domanda diretta ad ottenere la conferma del mantenimento per il figlio, né, conseguentemente, risulta allegata né provata in alcun modo la permanenza delle relative condizioni legittimanti.
Pertanto, non sussistono i presupposti per confermare l'obbligo a carico del ricorrente – previsto in sede di separazione – di versamento in favore della resistente del contributo per il mantenimento del figlio obbligo che deve, quindi, essere revocato, con Per_1 decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
3. Infine, le spese del giudizio – stante l'opzione di contumacia della resistente – devono essere lasciate a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, vista la sentenza n. 1006/2024 del 19/2/2024, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, nella contumacia di;
Controparte_1
• revoca l'obbligo a carico del ricorrente di versamento in favore della resistente del contributo per il mantenimento del figlio con decorrenza dal mese Per_1
successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
• lascia a carico del ricorrente le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 giugno 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
3
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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