Ordinanza collegiale 5 novembre 2024
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/06/2025, n. 4590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4590 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 04590/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01651/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1-OMISSIS-1 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Maria Di Leva, con domicilio digitale come in atti;
contro
Comune di Sorrento, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- quanto al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti depositati il 1-OMISSIS- ottobre 202-OMISSIS-:
a) del provvedimento del 19 gennaio 2021, prot. n. -OMISSIS-, notificato alla parte ricorrente in data 22 gennaio 2021, a firma del Dirigente del IV Dipartimento del Comune di Sorrento, avente ad oggetto “… diniego relativamente alla richiesta di condono edilizio presentata ai sensi della L. 326/03, in data 10 dicembre 200-OMISSIS- protocollo -OMISSIS-. Immobile sito alla Via -OMISSIS-(Foglio -OMISSIS-, part.lla -OMISSIS--OMISSIS-8 – ex -OMISSIS-/a …”;
b) di ogni altro atto precedente, susseguente o comunque connesso a quello che precede, tra cui:
1) la relazione istruttoria a firma del Tecnico di Supporto al R.U.P. del 1-OMISSIS- gennaio 2021, costituente parte integrante del provvedimento impugnato sub a);
2) il preavviso di diniego prot. -OMISSIS- ex art. art. 10 bis della L. 2-OMISSIS-1/90, richiamato nel provvedimento impugnato sub a);
3) la relazione di sopralluogo prot. -OMISSIS- non conosciuta nel suo contenuto integrale, richiamata nel provvedimento impugnato sub a);
-OMISSIS-) la relazione di accertamento U.T.C. prot. -OMISSIS--OMISSIS-, relativa al sopralluogo del 0-OMISSIS- ottobre 199-OMISSIS-, non conosciuta nel suo contenuto integrale, richiamata nel provvedimento impugnato sub a);
5) la relazione di accertamento U.T.C. prot. n. -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento impugnato sub a);
6) la relazione di accertamento U.T.C. prot. 72-OMISSIS-8 del 03 marzo 1997.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Vista l’ordinanza n. 5928 del 5 novembre 202-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma -OMISSIS-- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato il 22 marzo 2021 e depositato il successivo 23 aprile 2021, il ricorrente, proprietario dal 1993 di un fondo e annessi fabbricati, siti in Sorrento, località -OMISSIS-, Via -OMISSIS-n. 17 (tutti identificati in catasto terreni al Foglio -OMISSIS- part. lle -OMISSIS-OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, nonché in catasto Fabbricati al Foglio -OMISSIS- part. lle -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, deduceva, allegando documentazione a sostegno, che:
- il 18 febbraio 1995 aveva inoltrato istanza (prot. n. 5217) al Comune di Sorrento finalizzata al rilascio di concessione edilizia in sanatoria ex l. 72-OMISSIS-/9-OMISSIS-, avente ad oggetto: 1) un “corpo di fabbrica ad unico livello posto in aderenza ad altro di tipo rurale, realizzato con muratura portante e solai laterocementizi”, adibito ad abitazione e costituito da tre vani ed accessori, rifinito ed utilizzato; 2) un “corpo di fabbrica ad un livello più ammezzato costituito parte in muratura e parte in lamiera di pertinenza del corpo di cui al punto 1 adibito a cucina rustica con annesso wc”; 3) un “forno di tipo tradizionale con tettoia e zona attrezzata posto in aderenza del corpo di fabbrica di cui al punto 2”;
- con provvedimento n. 1-OMISSIS-3/39-97 del 6 maggio 1997, l’istanza di sanatoria era stata rigettata, per ritenuto superamento del limite temporale del 31 dicembre 1993 previsto dall’art. 39, comma 1, l. 72-OMISSIS-/9-OMISSIS- quanto al solo immobile di cui al punto 1);
- successivamente (10 dicembre 200-OMISSIS-), aveva quindi presentato istanza di definizione dell’illecito ex l. 326/03 per il medesimo cespite, così descritto: “corpo di fabbrica ad unico livello posto in aderenza ad altro di tipo rurale, con cambio di destinazione d’uso, realizzato in muratura portante e solaio laterocementizio completamente rifinito ed abitato”; Tipologia di abuso 1: superficie residenziale nq. -OMISSIS-8,03, superficie non residenziale mq. 6,00, superficie complessiva mq. 5-OMISSIS-,03”; “Tipologia di abuso 3: superficie residenziale mq. 29,76, superficie complessiva mq. 29,76; foglio -OMISSIS- p.lla -OMISSIS-”;
- infine, dopo l’istaurazione del contraddittorio procedimentale ex art. 10 bis l. 2-OMISSIS-1/1990 (prot. -OMISSIS-), con provvedimento prot. n. -OMISSIS- la domanda era stata rigettata sulla scorta di due distinte motivazioni: 1) la trasformazione delle opere in pendenza della domanda di condono, con conseguente differimento della loro realizzazione oltre il 31 dicembre 2003 (termine previsto dalla legge ai fini della condonabilità); 2) il contrasto dei manufatti – rientranti nella tipologia 1 - con quanto disposto dal comma 27, lettera d) dell’art. 32 della legge 2-OMISSIS- novembre 2003 n. 326 (“opere classificate in Tipologia di abuso 1-3 non conformi agli strumenti urbanistici ed in contrasto con quanto disposto dal comma 27, lettera d) dell’art. 32 della legge 2-OMISSIS-.-OMISSIS-.2003 n. 326, nonché insistenti in zona 1b del P.U.T. di cui alla L.R. 35/87 di tutela dell’ambiente naturale di 2° grado, ara nella quale non è consentita alcuna edificazione”).
2. – Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugnava quest’ultimo provvedimento, articolando, a sostegno, due ordini di censure con cui, in sintesi:
- a) ne rilevava la carenza/genericità motivazionale, non risultando a suo dire: 1) “affatto sufficiente il mero richiamo alla zona “E” del vigente P.U.C. (aree agricolo-ambientali), quale asserito motivo di non conformità allo strumento urbanistico; 2) […] affatto coerente, con la ritenuta ipotesi di assoluta inedificabilità, il mero richiamo alla Zona Territoriale “1b” del P.U.T. ex L. Reg. Camp n. 35/87 (Tutela dell’ambiente naturale di 2° grado); 3) […] pertinente, sempre i fini della ritenuta ipotesi di assoluta inedificabilità, il mero richiamo al comma 27, lettera d) dell’art. 32 della legge 2-OMISSIS-.-OMISSIS-.2003 n. 326”;
- b) deduceva la relatività, comunque, del divieto di cui comma 27, lettera d) dell’art. 32 della legge 2-OMISSIS- novembre 2003 n. 326, sì da non essere tale richiamo ostativo alla sanabilità delle opere da condonare;
- c) evidenziava la carenza di istruttoria alla base del diniego, posto che: “1) sarebbe stato onere dell’Ufficio correttamente inquadrare la tipologia del condono, indipendentemente dalla classificazione puramente indicativa prospettata dalla parte richiedente; 2) tanto sarebbe dovuto avvenire, considerando l’esistenza storica dei volumi originari, mediante la considerazione, non solo della descrizione letterale dell’atto di acquisto del 1993, ma anche delle relative risultanze planimetriche ivi allegate (planimetria sottoscritta dalle parti e modello 29); 3) la preesistenza del cespite andava necessariamente considerata ai fini di una corretta istruttoria, indipendentemente dall’avvenuto rigetto parziale della domanda di condono ex L. 72-OMISSIS-/93, laddove invece […] il cespite stesso viene riconsiderato dall’ufficio quale volume totalmente abusivo, per effetto dell’avvenuto rigetto della precedente domanda di condono L. 72-OMISSIS-/199-OMISSIS-”;
- d) allegava l’omessa corretta qualificazione delle opere: “in luogo delle tipologie “1” (Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici) e “3” (Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio), l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare la sussistenza della tipologia “6” (Opere di manutenzione straordinaria come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume), la cui condonabilità è invece espressamente ammessa dall’art. 32 co. 26 della L. 326/2003 all. 1”;
3. – Si costituiva in giudizio il Comune di Sorrento (10 maggio 2021), successivamente depositando memoria e documenti (29 agosto 202-OMISSIS-) e chiedendo il rigetto del ricorso.
-OMISSIS-. – Il -OMISSIS- settembre 202-OMISSIS-, il ricorrente depositava documenti ed il successivo 13 settembre depositava memoria, nonché, il 7 ottobre 202-OMISSIS-, istanza di rinvio dell’udienza pubblica già fissata, attesa l’imminente proposizione di motivi aggiunti, alla luce di quanto emerso dalla relazione U.T.C. prot. n. -OMISSIS- depositata dall’Amministrazione resistente il 29 agosto 202-OMISSIS- ed acquisita in esito ad apposita istanza di accesso il 1 agosto 202-OMISSIS-.
5. – Con motivi aggiunti notificati e depositati il 1-OMISSIS- ottobre 202-OMISSIS-, il ricorrente sviluppava le argomentazioni di cui al ricorso principale con specifico riferimento alla relazione di sopralluogo prot. 1-OMISSIS-76 del 21.05.2020 nuovamente lamentando l’erroneità del dato della modificazione, con realizzazione di manufatti ex novo , dell’immobile oggetto dell’istanza di condono, nonché ulteriormente specificando i profili di censura di cui al ricorso principale, di cui supra sub a) – d).
6. - Con ordinanza n. 5928 del 5 novembre 202-OMISSIS-, la trattazione della causa era quindi rinviata ad una successiva udienza di discussione.
7. – Il -OMISSIS- aprile 2025 il ricorrente depositava documenti ed il 1-OMISSIS- aprile 2025 depositava memoria, successivamente (13 maggio 2025) instando nuovamente per un differimento della trattazione, attesa l’avvenuta presentazione (prot. n. 27288 del 30 aprile 2025) di un’istanza di riesame del provvedimento impugnato, che depositava.
8. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 maggio 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il difensore di parte ricorrente insisteva nell’istanza di rinvio del 13 maggio 2025; il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
9. – Oggetto dell’odierno contendere è – unitamente agli atti presupposti e connessi in epigrafe meglio specificati - il provvedimento (prot. n. 27-OMISSIS- del 19-21 gennaio 2021) con cui il Comune di Sorrento ha respinto l’istanza di condono ex l. 326/03 presentata dal ricorrente in data 10 dicembre 200-OMISSIS-, per un manufatto sine titulo insistente sul fondo di proprietà sito in Sorrento, località -OMISSIS-, Via -OMISSIS-n. 17 e così descritto nella domanda: “corpo di fabbrica ad unico livello posto in aderenza ad altro di tipo rurale, con cambio di destinazione d’uso, realizzato in muratura portante e solaio laterocementizio completamente rifinito ed abitato”, “Tipologia di abuso 1: superficie residenziale nq. -OMISSIS-8,03, superficie non residenziale mq. 6,00, superficie complessiva mq. 5-OMISSIS-,03”; “Tipologia di abuso 3: superficie residenziale mq. 29,76, superficie complessiva mq. 29,76; foglio -OMISSIS- p.lla -OMISSIS-, con allegate dichiarazioni di autocertificazione, rilievo fotografico, pagamento 1° rata oblazione ed oneri, il tutto secondo quanto dichiarato nell’istanza di sanatoria” (cfr., domanda di condono, dep. -OMISSIS- aprile 2025).
9.1. - A quanto consta in atti, alla base del diniego, il Comune di Sorrento ha posto due ordini di motivi: 1) l’esistenza del vincolo ostativo di cui al comma 27, lettera d) dell’art. 32 della legge 2-OMISSIS- novembre 2003 n. 326; 2) la realizzazione di opere ulteriori non ricomprese nell’istanza di sanatoria; il tutto così sinteticamente riportato: “Rilevato che […] trattasi di opere abusive classificate in tipologia 1-3 secondo quanto riportato nell’istanza di sanatoria di cui alla l. 326/2003 ovvero realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio, non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e che le stesse sono state poste in essere successivamente all’imposizione del vincolo paesaggistico ambientale dianzi richiamato; sono state realizzate ulteriori opere senza alcun titolo e non oggetto dell’istanza di sanatoria e comunque afferenti allo stesso”.
9.2. - In questi termini sinteticamente circoscritto il thema decidendum , in via preliminare ritiene il Collegio doversi respingere nell’istanza di rinvio del 13 maggio 2025, non ravvisandosi, nella specie, i presupposti di cui all’art. 73 comma 1 bis , c.p.a., tanto più in considerazione della risalenza della vertenza (che impone un vaglio ancora più stringente dei “casi eccezionali” menzionati dalla disposizione) e del fatto che, comunque – impregiudicata la possibilità di impugnare un eventuale e successivo rigetto del riesame con ricorso autonomo - la presentazione dell’istanza di riesame al Comune di Sorrento, costituisce un elemento fattuale sopravvenuto ed autonomo che non assume rilevanza rispetto alla legittimità (o meno) del provvedimento impugnato, quest’ultima da vagliare sulla base della situazione di diritto e di fatto esistente alla data della sua adozione ( tempus regit actum ).
9.3. - Passando quindi al merito del ricorso e dei motivi aggiunti, essi sono infondati, in ragione delle dirimenti considerazioni appresso spiegate.
9.3.1. - Va anzitutto rilevato che per giurisprudenza amministrativa consolidata, anche di questo Tribunale (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., (ud. 19/10/2022) 03-01-2023, n. 3-OMISSIS-), in materia di cd. “terzo condono”, “ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, lett. d), del D.L. n. 269 del 2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, tra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) le opere siano state realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) deve trattarsi di opere minori senza aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, cioè opere rientranti nelle categorie indicate ai numeri -OMISSIS-, 5 e 6 dell’allegato 1 al D.L. n. 269 del 2003); d) vi deve essere il previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo violato” (Cfr., ex multis , di recente, Cons. Stato Sez. VI, 10/01/2023, n. 295; Cons. Stato Sez. VI, 13/01/2023, n. -OMISSIS-71; Cons. Stato Sez. VI, 05/05/2022, n. 3531 T.A.R. Lazio Roma II Stralcio, 29/09/2022, n. 12363).
Orbene, nel caso di specie – pacifica non contestata la sussistenza del vincolo paesaggistico nell’area oggetto di interesse, puntualmente richiamato dal Comune nel provvedimento impugnato - è evidente la mancanza delle condizioni ora indicate, posto che, alla luce degli atti versati in giudizio:
- non solo difetta la prova della anteriorità del manufatto al 1962 (epoca alla quale risale l’imposizione del vincolo paesaggistico ex D.M. del 26 gennaio 1962), ma anzi, vi è piena prova della sua realizzazione in epoca assai successiva con progressivi ampliamenti e modificazioni, in punto di sagoma, volume e superficie: in proposito, merita menzione quanto riportato nella relazione prot. 1-OMISSIS-76 del 21 maggio 2020 (dep. 29 agosto 202-OMISSIS-), alle pp. 3 e ss., laddove con esaustiva e puntuale ricostruzione da punto di vista cronologico, si dà atto della presenza, sul fondo, nel 1993, anno dell’acquisto, di soli piccoli fabbricati rurali (deposito attrezzi agricoli, stalle e porcile) e successivamente, nel 199-OMISSIS- (anno di una prima richiesta di condono) di plurimi manufatti, anche adibiti ad abitazione, successivamente modificati nel 1997 e , più di recente, nel 2018, fino ad arrivare all’odierna configurazione di un piccolo agglomerato di unità abitative, completo di varie pertinenze ed accessori, destinato al nucleo famigliare del ricorrente e dei figli;
- inoltre, non si tratta di opere minori, ma, all’evidenza, della realizzazione ex novo di interi manufatti con creazione, singolarmente e nel loro insieme, di nuove superfici e volumi; circostanza, questa, confermata, oltreché dalle indicazioni contenute nella stessa istanza di condono, ove le opere abusive sono classificate in tipologia 1-3 anche dalla puntuale descrizione del manufatto di cui alla relazione prot. -OMISSIS- dianzi citata (vd. in proposito, pp. 6 e ss. par. “trasformazioni fabbricato A”), anche dagli esiti dei plurimi sopralluoghi e dal raffronto con l’oggetto della domanda di condono del 199-OMISSIS- (immobile di cui al punto 1), dal quale emerge un progressivo sviluppo del manufatto sino alla sua configurazione attuale.
9.3.2. – Alla luce degli elementi ora esposti, non v’è dubbio che il Comune resistente si sia correttamente determinato, peraltro con un’istruttoria ampia ed esaustiva richiamata per relationem nel provvedimento impugnato, che ha tenuto conto delle precedenti domande di condono (come elemento fattuale di riscontro), di plurimi sopralluoghi, di rilievi in situ , di mappe catastali e planimetrie, anche di quelle allegate all’originario atto di compravendita. Non colgono nel segno, pertanto, i rilievi di cui al ricorso principale ed ai motivi aggiunti dianzi richiamati alle lett. a) - d) nella parte in cui, peraltro privi di una qualche apprezzabile consistenza, censurano il provvedimento impugnato per una non corretta qualificazione dell’abuso e della sua astratta (o meno) condonabilità.
Si aggiunga la precisa ricostruzione delle norme vincolistiche di riferimento ed il fatto che è del tutto irrilevante, infine, quanto sostenuto in ordine alla natura (relativa) del vincolo di cui al D.M. del 26 gennaio 1962, posto che, “in ogni caso le opere non devono comportare la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta" (in questo senso cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 1 settembre 021, n. 61-OMISSIS-0, Consiglio di Stato, sez. II, 13 novembre 2020, n. 701-OMISSIS-, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 marzo 2020, n. 1902, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 gennaio 2020, n. -OMISSIS-25, Consiglio di Stato, sez. II, 15 ottobre 2019, n. 7032, T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 6 novembre 2020, n.50-OMISSIS--OMISSIS-, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 3 dicembre 2019, n. -OMISSIS-73, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, -OMISSIS- gennaio 2019, n.-OMISSIS-8)” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 03/01/2023, n. 3-OMISSIS-).
9.-OMISSIS-. – Per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti per i profili sin qui esaminati, con conseguente conferma del provvedimento di diniego laddove ha posto come condizione ostativa la rilascio del titolo in sanatoria il contrasto dei manufatti – rientranti nella tipologia 1 - con quanto disposto dal comma 27, lettera d) dell’art. 32 della legge 2-OMISSIS- novembre 2003 n. 326.
9.5. – La sufficienza di tale motivazione a sorreggere il diniego comporta, giocoforza, la sopravvenuta carenza di interesse all’esame degli ulteriori motivi, di cui al ricorso principale ed ai motivi aggiunti, rivolti a censurare il diniego di condono sotto il profilo dell’erroneità (in tesi) del dato della modificazione, con realizzazione di manufatti ex novo , dell’immobile oggetto dell’istanza di condono: dal loro esame, infatti, il ricorrente non potrebbe trarre alcune effettiva utilità. (“Allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento plurimotivato ossia fondato su più ragioni di diritto tra loro indipendenti, l’accertamento dell’inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni, soccorrendo, infatti, al riguardo il consolidato principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento" (T. A. R. Campania - Napoli, Sez. III, 3/10/2018, n. 5782).
9.6. – Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso ed i motivi aggiunti;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Sorrento, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.