Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00491/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2012, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Campanati, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Paolo Campanati in Ancona, viale della Vittoria, 32 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
1) del Decreto Ministeriale N.-OMISSIS-, emanato dal Capo della Polizia di Stato, presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno in data 20.12.2011 e notificato all'interessato in data 25.1.2012, con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio dell'Ispettore Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, per la durata di mesi uno;
2) dell'allegato verbale di Consiglio Provinciale di Disciplina presso la Questura di Ancona del 28.10.2011, parimenti notificato in uno con il provvedimento di sospensione dal servizio in data 25.01.2012;
3) Di tutti gli atti ad esso presupposti, preordinati e preparatori, consequenziali e comunque connessi, in particolare:
della contestazione di addebito -OMISSIS- del 28.7.2011, comminata dalla Questura di Ancona, Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso all’esame il ricorrente riferisce di essere ispettore capo della Polizia di Stato, in servizio presso il Compartimento di Polizia ferroviaria di Marche Umbria e Abruzzo e di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare, mediante gli atti in epigrafe, per fatti accaduti il 5 aprile 2011, mentre effettuava servizio scorta sul treno -OMISSIS-, assieme a due colleghi di qualifica inferiore.
Giunti alla stazione di -OMISSIS-i tre poliziotti decidevano di scendere dal treno, anziché proseguire fino al termine della corsa, confidando sul fatto che a bordo del convoglio erano presenti altri colleghi, appartenenti ad altri uffici e svolgenti medesimo servizio, che avrebbero comunque garantito la scorta fino a -OMISSIS-.
All’esito del procedimento disciplinare al ricorrente veniva inflitta la sanzione della sospensione dal servizio per un mese. L’atto era notificato il 25 gennaio 2012 ed aveva la seguente motivazione: “ l'ispettore, quale responsabile del servizio, cui era stato comandato unitamente ad altri dipendenti di qualifica inferiore, poneva in essere grave negligenza nell'esecuzione dell'ordine di servizio, relativo all'espletamento di scorta a convoglio ferroviario, fermandosi in stazione precedente rispetto a quella di destinazione, e quindi a -OMISSIS-invece che a -OMISSIS-, attestando falsamente, a fine servizio, di aver rispettato regolarmente la tabella di marcia ".
Contro gli atti impugnati sono mosse le seguenti censure, contenute in un unico motivo di diritto, così rubricato, “ Violazione di legge per contrasto con gli artt. 97 e 103 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, nonché con gli artt. 59 e segg. D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545 e art. 9 e 11 D.P.R. 737/81. Violazione di legge per contrasto con l'art.21 del Dpr 737/81 (regolamento di disciplina per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato). Eccesso di potere: per illogicità e travisamento dei fatti insufficienza, contraddittorietà della motivazione - ingiustizia manifesta”.
Si afferma che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere avviato al momento dell'acquisizione dei fatti in ossequio al principio di immediatezza. La contestazione di addebito, proprio perché mossa a distanza di oltre tre mesi dall'acquisizione dei fatti, avrebbe leso il proprio diritto alla difesa rendendo materialmente impossibile l'acquisizione di dichiarazioni testimoniali ed altre fonti di prova a discolpa.
Si deduce che sotto altro profilo il provvedimento impugnato è illegittimo per essere stato notificato oltre il termine di dieci giorni dalla audizione formale, previsto dall'art. 21 ultimo comma del Dpr n.737/81.
La sanzione disciplinare sarebbe, inoltre, viziata sotto il profilo dell'eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti, insufficienza, contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta.
Infatti altri colleghi, provenienti da altri uffici, erano sul treno ed effettuavano lo stesso servizio del ricorrente e dei due colleghi come lui comandati, cosicché nessun disservizio si sarebbe creato. Inoltre, una volta giunto a destinazione non avrebbe dovuto svolgere alcun servizio ulteriore.
Il ricorrente ritiene pertanto che nel caso di specie non vi sia stata alcuna interruzione del servizio, nemmeno potenziale, con conseguente irrilevanza della condotta sotto il profilo disciplinare.
Nella stessa informativa alla A.G., si dice, l'Amministrazione dà atto che se pure la scorta fosse stata programmata sino a -OMISSIS-, anziché sino -OMISSIS-, la medesima sarebbe stata retribuita in egual misura.
Né, si afferma, il ricorrente ha attestato falsamente alcunché, dato che quello che negli atti viene definita una " relazione di servizio " è un prestampato sul quale è possibile unicamente inserire a penna i nomi dei viaggiatori identificati. Anche la cosiddetta " maschera " è un mero atto interno che non viene inviato ad altro Ente, né ha altre finalità certificative.
Si lamenta che il provvedimento impugnato è illegittimo per il mancato rispetto del criterio di proporzionalità tra fatto contestato e sanzione irrogata. Né sarebbe possibile sanzionare il ricorrente in misura superiore agli altri colleghi che con lui sono scesi dal treno, che hanno, si dice ricevuto la mera deplorazione.
Inoltre, le dichiarazioni dei colleghi, secondo cui sarebbe stata idea del ricorrente scendere dal treno anzitempo, avrebbero solo scopo difensivo e sarebbero prive di valenza probatoria.
Si è costituito per resistere il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, difendendosi con memoria.
In vista dell’udienza pubblica di discussione del 21 maggio 2025 le parti non hanno prodotto ulteriori documenti o memorie. All’esito di tale udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il mezzo di gravame va respinto per le ragioni che seguono.
Quanto alla tempestività e al rispetto dei termini procedimentali va ribadito che “ l'art. 14 del d.P.R. n. 737/81 reca una autonoma disciplina dell'istituto della contestazione degli addebiti, prevedendo, quale unico requisito, che essa vada "... fatta per iscritto"; peraltro, anche l'art. 17 del medesimo d.P.R. n. 737/81, che prevede le scansioni del procedimento disciplinare tendente alla irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto e della pena pecuniaria, ribadisce che la contestazione debba essere "scritta" senza prevedere termini, né, tanto meno, termini perentori per l'esercizio dell'azione disciplinare.
Sul punto anche in giurisprudenza è stato condivisibilmente affermato che: "Lo speciale sistema sanzionatorio per gli appartenenti alla Polizia di Stato, di cui al D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, nel disciplinare all'art. 14 il primo atto del relativo procedimento disciplinare, non pone al riguardo alcun termine." (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, Sentenza, 23/10/2017, n. 2012), (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 30 luglio 2024, n. 2356).
Nella specie lo iato di tre mesi tra notizia dell’illecito disciplinare e contestazione dell’addebito non viola il principio generale di ragionevole tempestività di contestazione (desumibile dall’art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 3/57, cfr. T.A.R. Palermo n. 2356, cit.), posto che gli accertamenti nella specie sono stati articolati, hanno coinvolto altro personale, anche esterno alla Polizia e hanno riguardato fatti aventi pure rilevanza penale.
Ultronee sono, inoltre, le deduzioni relative alla continuità del servizio di scorta e l’indifferenza economica, sotto il profilo retributivo, della cessazione della scorta a -OMISSIS-, piuttosto che a -OMISSIS-.
Ciò che rileva a fini disciplinari è il mero inadempimento colpevole di obblighi gravanti sul dipendente pubblico ed emerge pacifico dagli atti del processo che vi sia stata una oggettiva non conformazione della condotta del più alto in grado tra i componenti della scorta all’ordine di servizio ricevuto, che prevedeva di mantenersi all’interno del treno individuato fino a fine corsa. Così come è rilevante e pacifico che vi sia stata un’attestazione circa il servizio svolto, difforme rispetto alla sua reale dinamica. Come già statuito da questo Tribunale in merito alla medesima vicenda e con riferimento ad altro agente facente parte della stessa scorta qui in rilievo, “ dal punto di vista disciplinare rileva la circostanza che il ricorrente non ha mai chiesto un’autorizzazione preventiva (anche informale) né comunicato spontaneamente all’amministrazione che il servizio era in realtà terminato a -OMISSIS- ”, (T.A.R. Marche, sez. I, 20 maggio 2025, n. 376).
Quanto alla proporzionalità, poi, non può che ricordarsi e ribadirsi in tema che “ la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente, in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che per violazione delle norme procedurali o in alcune ipotesi limite di eccesso di potere, sotto il profilo della abnormità e del travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, IV, 15 gennaio 2020, n. 381), peraltro non esistenti nel caso di specie ”, (T.A.R. Toscana sez. I, 18 novembre 2022, n.1345; nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. IV, 5 maggio 2023, n. 4554; id . T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 13 novembre 2024, n. 20193).
Nel caso che occupa il Collegio non vi è alcuna illogicità nel sanzionare in modo più marcato l’agente più alto in grado, vista la maggiore responsabilità rivestita e il maggior disvalore che ha la trasgressione agli ordini da parte di chi riveste maggiore responsabilità. In tal senso la gravità disciplinare dell’inadempimento è direttamente proporzionale al ruolo rivestito nell’organizzazione.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate visto il carattere risalente della controversia e l’assenza di attività difensive in vista dell’udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.