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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/03/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12526/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna AN Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso per separazione consensuale depositato in data 8 novembre 2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 12 maggio 1980
Cittadino italiano e francese
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. Francesca Mele del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Roma il 1° ottobre 1985
Cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Marco Grando del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Roma (RM) il giorno 26 settembre 2015 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma (anno 2015 - atto n. 772 - parte II - serie A) pagina 1 di 7 in separazione dei beni con i seguenti figli minorenni:
- , nato a [...] il [...], cittadino Persona_1 italiano;
- , nata a [...] il [...], cittadina Parte_3 italiana.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e della collaborazione nell'interesse dei figli.
2) I figli minori e rimarranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori e Per_1 Pt_3 continueranno a vivere con la madre presso l'abitazione familiare, di Milano, Via Eustachi n. 10.
3) La casa familiare di Milano, Via Eustachi n. 10, condotta in locazione, rimarrà assegnata alla IGa AN quale genitore convivente con i figli minori.
I mobili e gli arredi che si trovano nella casa coniugale rimarranno assegnati alla moglie con le precisazioni di cui all'elenco sub doc. 10).
Il IG si impegna a rilasciare la casa familiare entro due settimane dalla data di Parte_1
sottoscrizione del presente ricorso e ad asportare i propri beni ed effetti personali non appena avrà reperito un'abitazione adeguata ad ospitare i figli nei periodi di permanenza degli stessi presso di sé.
Egli lascerà la casa familiare anche prima del termine indicato ove trovasse una adeguata soluzione abitativa in tempi più rapidi.
4) Salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, il padre, solamente da quando avrà reperito un'abitazione adeguata ad ospitare i figli, terrà con sé e con le seguenti modalità: Per_1 Pt_3
(A) a settimane alterne c.d.
6-8 quindi 12 notti i bambini staranno con il padre e 16 notti con la madre ogni 28 giorni/4 settimane, accorpando tutti i giorni di frequentazione infrasettimanali al fine settimana di propria spettanza e così:
- a settimane alterne, dal martedì dall'orario di uscita da scuola di entrambi fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà entrambi a scuola (se non andranno a scuola il padre li riaccompagnerà entro le 9.30 alla casa materna); pagina 2 di 7 (B) durante le vacanze scolastiche estive, e staranno: Per_1 Pt_3
- nel mese di luglio, due settimane, anche non consecutive, con il padre, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
- la metà del mese di agosto alternando di anno in anno il periodo dal 1° al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto, con la precisazione che se l'ultimo fine settimana rientrante nel periodo di vacanza i bambini sono stati con un genitore, una volta terminate le vacanze, i minori trascorreranno il fine settimana successivo con l'altro genitore, per poi riprendere, a decorrere dal mese di settembre, le frequentazioni ordinarie (8 giorni – 6 giorni) come previsto in precedenza.
Nei mesi di giugno e settembre i bambini staranno con i genitori secondo il calendario ordinario.
(C) e staranno con il padre: Per_1 Pt_3
- durante le vacanze scolastiche natalizie alternando di anno in anno il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla ripresa della scuola.
Si precisa che per l'anno 2024 i bambini trascorreranno con la mamma il primo periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre (e quindi il giorno della Vigilia, di Natale e di Santo Stefano) e con il papà il secondo periodo dal 31 dicembre al 7 gennaio (e quindi Capodanno ed Epifania) con la precisazione che se la settimana dal 16 dicembre 2024 fosse di spettanza materna, i bambini staranno con il padre dal martedì 17 dicembre all'uscita da scuola al giovedì 19 dicembre all'ingresso a scuola, e viceversa dall'anno 2025 in poi;
- le vacanze pasquali ad anni alterni (Pasqua 2025 con la madre);
- le vacanze scolastiche di Carnevale seguiranno il calendario e l'alternanza ordinaria;
- i ponti e le vacanze scolastiche infra-annuali secondo il principio dell'alternanza dei fine settimana.
- Ciascun genitore si impegna ad informare l'altro, anche nei periodi di vacanza, circa l'indirizzo del luogo in cui soggiornerà con i figli e a mantenere un recapito telefonico attivo.
- Il giorno del compleanno di e i genitori si accorderanno per festeggiare insieme i Per_1 Pt_3
figli o, in ogni caso, per consentire al genitore che in forza del calendario non è con i bambini di ritagliarsi un momento nella giornata per poter fare gli auguri di persona alla figlia o al figlio.
- I genitori si accorderanno e si organizzeranno per partecipare, possibilmente assieme, agli eventi significativi dei figli quali eventi organizzati dalla scuola, feste di fine anno, saggi, gare sportive, etc..
5) Il IG , dalla data di rilascio della casa coniugale, come previsto al punto 3), Parte_1
contribuirà al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno mensile di € 3.200,00 (€1.600,00 per figlio); assegno da corrispondersi alla IGa AN in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat del costo della vita (base novembre
2024 e prima rivalutazione novembre 2025).
pagina 3 di 7 Si dà atto che in data 2 ottobre 2024 il IG ha già versato alla proprietà Parte_1 dell'abitazione di Via Eustachi n. 10, €5.573,00 a titolo di canoni per i mesi 1.10.2024-31.12.2024 +
€1.050,00 a titolo di acconto spese condominiali per i medesimi mesi, per un totale di €6.623,00, ovvero di €2.207,66 per ciascun mese. Pertanto, le parti concordano che il suindicato pagamento vada a parziale compensazione del contributo di mantenimento dovuto per i figli solo dal momento in cui il IG avrà rilasciato la casa familiare, e che pertanto il contributo per il mantenimento Parte_1
dei figli che il IG dovrà ancora versare alla IGa AN sarà calcolato al netto Parte_1
di quanto già versato a titolo di contributo abitativo.
A far data dal mese di novembre 2024, il contratto di locazione della casa familiare - previo consenso della proprietà - sarà ceduto alla IGa AN la quale si impegna sin d'ora, a decorrere dal mese di gennaio 2025, a pagare puntualmente il canone e le spese condominiali dell'abitazione di
Milano, Via Eustachi n. 10, nonché le spese di registro annuali e ogni onere connesso al contratto di locazione, attingendo all'assegno mensile versato dal IG quale contributo anche Parte_1
abitativo al mantenimento dei figli. Il IG avrà diritto ad incassare dalla IGa Parte_1
AN la somma versata a titolo di cauzione oltre alla maggiorazione degli interessi di legge, se prevista contrattualmente, nel momento in cui il contratto sarà intestato alla IGa AN ed egli avrà rilasciato l'abitazione familiare.
Nel caso in cui la proprietà non consentisse la cessione del contratto a favore della IGa AN, il IG quale contributo al mantenimento dei due figli si obbliga a corrispondere Parte_1
l'assegno come più sopra quantificato, secondo le seguenti modalità:
- su indicazione e delegazione di pagamento della IGa AN, mediante il pagamento del canone mensile di locazione della casa familiare di Milano, Via Eustachi n. 10, comprensivo delle spese condominiali;
- quanto al restante importo, fino al raggiungimento del complessivo importo mensile concordato per il mantenimento dei figli, mediante bonifico bancario a favore della IGa AN.
A far data dal momento in cui il marito avrà lasciato l'abitazione familiare, la IGa AN provvederà alla voltura delle utenze (luce, gas, telefono, internet) della casa familiare a suo nome e ne sosterrà le spese.
6) Il padre terrà a proprio carico il 100% del costo della attuale babysitter che seguirà i bambini nei loro spostamenti e che, pertanto, lavorerà presso l'abitazione del IG nei giorni in Parte_1
cui e si tratterranno presso il padre, per i restanti giorni lavorerà presso Per_1 Pt_3
l'abitazione della IGa AN.
pagina 4 di 7 7) Il padre terrà a proprio carico il 100% del costo della retta e della mensa dell'istituto privato
Scuola Europa attualmente frequentato da per l'intero ciclo di studi della scuola primaria o Pt_3 comunque fintanto che i genitori saranno d'accordo a che frequenti detta scuola. Pt_3
8) Le voci di spesa di cui ai punti 6) e 7) che precedono saranno ripartite tra i genitori nella misura percentuale del 70% al padre e del 30% alla madre nel momento in cui la IGa AN godesse di una retribuzione e/o di entrate pari o superiori a €2.500,00 netti mensili.
9) Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 6), 7) e 8), il padre terrà comunque a proprio carico il 70% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 5 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) I genitori concordano sin d'ora che entrambi i figli per l'anno scolastico in corso 2024/2025 frequenteranno due attività extrascolastiche e in particolare, , oltre all'impegno del Per_1
Catechismo, calcio presso Virtus via Redi, Milano e atletica leggera presso Atletica Meneghina,
Milano e danza presso Accademia Danza, via Mameli Milano, e musica con lezioni Per_2 Pt_3
settimanali private a casa. I costi per queste attività saranno ripartiti in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
11) Il IG cederà a titolo gratuito alla IGa AN la proprietà della sua Parte_1
automobile SU ZA (ma senza impegnarsi a consegnarla funzionante, essendo attualmente non funzionante ed essendo imprevedibile l'esborso necessario) e il costo del passaggio di proprietà rimarrà a carico della IGa AN (così come il costo del bollo e dell'assicurazione dalla data del passaggio di proprietà);
In alternativa
Il IG venderà l'automobile (valore stimato circa €2.000, a cui andranno detratti i Parte_1
costi per le eventuali riparazioni) e trasferirà l'intero corrispettivo alla IGa AN.
A sua volta la IGa AN cederà a titolo gratuito al sig. la propria quota di Parte_1
proprietà dell'autovettura SU ES targata GM 617 YA e il costo del passaggio di proprietà rimarrà a carico del IG così come e il restante costo, nulla escluso, del Parte_1 finanziamento acceso per l'acquisto, nonchè gli oneri connessi alla tassa di proprietà e dell'assicurazione dalla data del passaggio di proprietà.
12) I genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso al rinnovo di documenti di identità e/o passaporti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
13) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e che allo stato nessuno contributo è dovuto dall'uno a favore dell'altro.
pagina 6 di 7 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473bis.51, comma III, c.p.c., ad eccezione delle dichiarazioni fiscali relative agli ultimi tre anni. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio a Roma il giorno 26 settembre 2015.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, l'8.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna AN
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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