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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1055/2025 depositato il 25/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00108219 00 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00108219 00 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00108219 00 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato il 25 ottobre 2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 01220250010821900000 che gli era stata notificata il 28 luglio 2025. Il ricorrente ha premesso che detta cartella era stata preceduta dalla notifica dell'atto n. 00033942285 – ID Controllo: T21U0006261564 del
15.04.2024, con il quale erano rettificati gli oneri deducibili elativi a contributi previdenziali pagati nel 2021 alla Cassa Avvocati per un totale di € 7.959,00, conseguendone una maggiore IRPEF di € 3.423,00, oltre addizionali, sanzioni e interessi;
che aveva presentato all'Ufficio le ricevute di pagamento dei contributi previdenziali pagati alla Cassa di Previdenza Avvocati;
che nessuna successiva comunicazione aveva ricevuto dall'Agenzia, fino alla detta cartella;
che la sua istanza di sgravio del 30 agosto 2025 era stata disattesa dall'Ufficio. Il ricorrente, quindi, s'è doluto che: i contributi integrativi pagati nel 2021, per € 7.959,00, erano rimasti totalmente a suo carico, perché non potevano essere assoggettati a rivalsa verso i clienti in quanto determinati dalla Cassa prima della loro liquidazione;
i contributi alla Cassa erano stati determinati il 26 aprile 2021 e interamente pagati. Il ricorrente ha così concluso: “A. Di voler rilevare e dichiarare lo sgravio parziale della cartella esattoriale tenendo conto della sola differenza sopra evidenziata … e con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del difensore”.
La Direzione Provinciale di Avellino dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, costituendosi, ha dedotto che la cartella traeva origina dal controllo formale della dichiarazione del contribuente, che aveva portato alla rideterminazione degli oneri deducibili, con una differenza di € 7.959,00, e che le avverse doglianze non trovavano riscontro nei dati della dichiarazione, nelle evidenze documentali e nella disciplina fiscale applicabile, in quanto: l'art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR consente la deducibilità dal reddito dei soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori effettivamente versati nell'anno d'imposta e restati a carico del contribuente;
Ricorrente_1 aveva erroneamente considerato come deducibili i contributi integrativi della Cassa Forense (pari al 4% degli importi fatturati ai clienti), trattandosi di rivalsa a carico dei clienti, non del professionista;
l'inserimento nel rigo RP21delle somme relative a tali oneri era un errore dichiarativo, correttamente rilevato in sede di controllo formale;
dei contributi riferiti a piani di riscatto pluriennali poteva essere dedotto non l'intero importo previsto, ma solo quanto effettivamente versato nell'anno di riferimento;
l'Ufficio aveva riconosciuto come deducibile solo la parte degli oneri dimostrata da effettivi versamenti, pari a € 45.484,00; la comunicazione preventiva era completa, chiara e rispettosa della normativa. L'Ufficio ha, quindi, concluso per “il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
All'udienza del 2 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È consolidata giurisprudenza che, in materia di IRPEF, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dagli avvocati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, in quanto il relativo importo è a carico del cliente e non fa parte delle componenti del compenso professionale, con la conseguenza che esso non rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma
1, lettera e), del d.P.R. n. 917 del 1986 (cfr. e plurimis Cass. 2089/2025 e n. 32258/2018).
I contributi volontari riferibili a piani di riscatto pluriennali, quali quelli relativi al riscatto della laurea, possono essere dedotti nei limiti di quanto effettivamente versato nell'anno d'imposta.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, per la natura e difficoltà delle questioni controverse.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Avellino, 02/02/26 Il Giudice Andrea Luce
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1055/2025 depositato il 25/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00108219 00 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00108219 00 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00108219 00 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato il 25 ottobre 2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 01220250010821900000 che gli era stata notificata il 28 luglio 2025. Il ricorrente ha premesso che detta cartella era stata preceduta dalla notifica dell'atto n. 00033942285 – ID Controllo: T21U0006261564 del
15.04.2024, con il quale erano rettificati gli oneri deducibili elativi a contributi previdenziali pagati nel 2021 alla Cassa Avvocati per un totale di € 7.959,00, conseguendone una maggiore IRPEF di € 3.423,00, oltre addizionali, sanzioni e interessi;
che aveva presentato all'Ufficio le ricevute di pagamento dei contributi previdenziali pagati alla Cassa di Previdenza Avvocati;
che nessuna successiva comunicazione aveva ricevuto dall'Agenzia, fino alla detta cartella;
che la sua istanza di sgravio del 30 agosto 2025 era stata disattesa dall'Ufficio. Il ricorrente, quindi, s'è doluto che: i contributi integrativi pagati nel 2021, per € 7.959,00, erano rimasti totalmente a suo carico, perché non potevano essere assoggettati a rivalsa verso i clienti in quanto determinati dalla Cassa prima della loro liquidazione;
i contributi alla Cassa erano stati determinati il 26 aprile 2021 e interamente pagati. Il ricorrente ha così concluso: “A. Di voler rilevare e dichiarare lo sgravio parziale della cartella esattoriale tenendo conto della sola differenza sopra evidenziata … e con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del difensore”.
La Direzione Provinciale di Avellino dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, costituendosi, ha dedotto che la cartella traeva origina dal controllo formale della dichiarazione del contribuente, che aveva portato alla rideterminazione degli oneri deducibili, con una differenza di € 7.959,00, e che le avverse doglianze non trovavano riscontro nei dati della dichiarazione, nelle evidenze documentali e nella disciplina fiscale applicabile, in quanto: l'art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR consente la deducibilità dal reddito dei soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori effettivamente versati nell'anno d'imposta e restati a carico del contribuente;
Ricorrente_1 aveva erroneamente considerato come deducibili i contributi integrativi della Cassa Forense (pari al 4% degli importi fatturati ai clienti), trattandosi di rivalsa a carico dei clienti, non del professionista;
l'inserimento nel rigo RP21delle somme relative a tali oneri era un errore dichiarativo, correttamente rilevato in sede di controllo formale;
dei contributi riferiti a piani di riscatto pluriennali poteva essere dedotto non l'intero importo previsto, ma solo quanto effettivamente versato nell'anno di riferimento;
l'Ufficio aveva riconosciuto come deducibile solo la parte degli oneri dimostrata da effettivi versamenti, pari a € 45.484,00; la comunicazione preventiva era completa, chiara e rispettosa della normativa. L'Ufficio ha, quindi, concluso per “il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
All'udienza del 2 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È consolidata giurisprudenza che, in materia di IRPEF, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dagli avvocati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, in quanto il relativo importo è a carico del cliente e non fa parte delle componenti del compenso professionale, con la conseguenza che esso non rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma
1, lettera e), del d.P.R. n. 917 del 1986 (cfr. e plurimis Cass. 2089/2025 e n. 32258/2018).
I contributi volontari riferibili a piani di riscatto pluriennali, quali quelli relativi al riscatto della laurea, possono essere dedotti nei limiti di quanto effettivamente versato nell'anno d'imposta.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, per la natura e difficoltà delle questioni controverse.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Avellino, 02/02/26 Il Giudice Andrea Luce