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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 5475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5475 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10124 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Controparte_2
RESISTENTE
Oggi, 02/07/2025, ad ore 13 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per , l'avv. RE CECCONI DAVIDE Parte_1 per , l'avv. Matteo Politano in sostituzione dell'avv. Controparte_1
PO RE per , l'avv. SILVIA MEDINA Controparte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il GIUDICE
Invita le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 15 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 10124 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10124 / 2024 r.g. promossa da:
, , con l'avv. Parte_1 C.F._1
RE CECCONI DAVIDE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
, , con l'avv. PO Controparte_1 C.F._2
RE PO MA ( ) PIAZZALE MARENGO 6 20122 C.F._3
MILANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
(P.IVA e C.F.: ), con gli avv.ti MEDINA SILVIA Controparte_2 P.IVA_1
AN E TR IM ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.3.2024, la (Carrozzeria o Parte_1
Ricorrente) chiedeva al Tribunale di Milano, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, l'accertamento del diritto della al pagamento della somma di € 16.580,17 di cui Parte_1 alla fattura n. 147 del 18.09.2023 e la condanna del Sig. (Sig. Controparte_1
e di al pagamento dell'importo di € 20.525,60, in CP_1 Controparte_2 solido fra loro.
Esponeva la Ricorrente di aver eseguito opere per la riparazione e ripristino dei danni riportati dall'autovettura di proprietà del Sig. in occasione di un sinistro occorsogli in data 24.07.2023 CP_1
e che, al momento della consegna dell'autovettura al Carrozzeria, il Sig. con atto di cessione CP_1 pro solvendo, aveva ceduto il proprio credito nei confronti di con cui aveva contratto una CP_2 polizza “AS”, per il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro, tempestivamente comunicato alla stessa.
Sempre secondo quanto esposto dalla Ricorrente, terminata la riparazione dei danni, la stessa aveva riconsegnato l'autovettura al Sig. emettendo la fattura per i lavori eseguiti, per l'importo di € CP_1
16.580,17, che trasmetteva a per la liquidazione in proprio favore in forza dell'atto di CP_2 cessione del credito di cui sopra, ma che la compagnia assicuratrice aveva negato il risarcimento, contestando il sinistro e l'applicabilità della polizza.
Per tale motivo, la Ricorrente si rivolgeva al Sig. invitandola a provvedere al saldo. CP_1
Poiché il Sig. non riscontrava le richieste, la Carrozzeria, dopo aver costituito in mora lo CP_1 stesso e la compagnia assicurativa, procedeva all'instaurazione del presente giudizio.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, si costituiva tempestivamente in giudizio contestando le pretese della , in quanto infondate in CP_2 Parte_1 fatto e in diritto, e chiedendone il rigetto.
In particolare, dopo aver eccepito l'improcedibilità del giudizio per il mancato invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, obbligatoria per le cause di valore non superiore a €
50.000, nel merito, eccepiva la tardività della denuncia del sinistro, la sovrassicurazione del CP_2 veicolo, per un importo di € 16.900, ben superiore al prezzo pagato per l'acquisto dello stesso, pari a € 7.000, nonché contestava la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. sia CP_1 relativamente allo stato della vettura prima del denunciato sinistro, sia relativamente alle circostanze del sinistro così come esposte dal Sig. CP_1
In subordine, l'Assicurazione contestava la quantificazione dei lavori di riparazione asseritamente effettuati dalla , chiedendo in ogni caso che l'eventuale indennizzo venisse calcolato nei Parte_1 limiti e con le franchigie previsti dalla polizza.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullità del contratto assicurativo ai sensi dell'art. 1909, comma 1, c.c. nonché l'inoperatività dello stesso e, in ogni caso il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda della Ricorrente, chiedeva che l'importo eventualmente accertato a suo carico tenesse conto dei massimali, delle franchigie, degli scoperti contrattualmente previsti e di tutte le condizioni contrattuali di polizza.
Non essendosi costituito nei termini in resistente Sig. alla prima udienza ne veniva dichiarata CP_1 la contumacia. Veniva altresì dichiarata l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione obbligatorio, con concessione alla Ricorrente di un termine di 15 giorni per avviare la procedura. Alla successiva udienza, parte Ricorrente e davano atto dell'esperimento della procedura di CP_2 negoziazione assistita, con esito negativo.
Essendosi, nelle more, costituitosi tardivamente in giudizio il Sig. ne veniva revocata la CP_1 dichiarazione di contumacia.
Nella propria comparsa, il Sig. contestava l'asserita tardività della denuncia del sinistro e CP_1
l'eccezione di sovrassicurazione, nonché le contestazioni di relative alla valutazione del CP_2 valore del veicolo assicurato e dei danni subiti. Chiedeva, pertanto, di essere tenuto indenne da qualsiasi spesa in forza del contratto assicurativo AS stipulato con la e il rigetto di tutte CP_2 le domande ed eccezioni formulate dalla stessa.
In corso di causa veniva sentito come testimone il Sig. , perito assicurativo che, su Testimone_1 richiesta di aveva eseguito l'accertamento dei danni della vettura presso la sede della CP_2
, dove il veicolo era stato collocato successivamente al sinistro, il quale confermava di Parte_1 aver valutato il danno nell'importo di € 16.580, specificando, tuttavia, che la sua era una valutazione meramente tecnica che non impegnava in alcun modo al pagamento della CP_2 somma, circostanza di cui aveva avvertito il titolare della . Parte_1
All'esito dell'escussione del teste, la causa veniva posta in decisione.
Parte Ricorrente precisava le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento del proprio diritto al pagamento della somma di € 16.580,17, di cui alla fattura n. 147 del 18.09.2023 emessa per le opere eseguite per il ripristino dei danni riportati dall'autovettura di proprietà del Sig. in occasione CP_1 del sinistro occorsogli in data 24.07.2023 e, per l'effetto la condanna del Sig. e di in CP_1 CP_2 solido fra loro, giusta cessione del credito di cui si è detto, al pagamento in favore della Parte_1 della somma di € 16.580,17 portata dalla fattura n. 147 del 18.09.2023
Il sig. precisava le proprie conclusioni chiedendo di essere tenuto indenne da qualsiasi spesa CP_1
[per la riparazione del suo veicolo danneggiato] in forza del contratto assicurativo AS stipulato in data 03/07/2023 con la con rigetto di tutte le domande ed eccezioni formulate in CP_2 CP_2 quanto totalmente infondate in fatto e in diritto. precisava le proprie conclusioni chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità del CP_2 contratto di assicurazione si sensi dell'art. 1909 c.c., nonché l'inoperatività dello stesso e, in ogni caso, il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda di parte ricorrente, con condanna di chiedeva che l'importo eventualmente accertato a suo carico tenesse conto dei CP_2 massimali, delle franchigie, degli scoperti contrattualmente previsti e di tutte le condizioni contrattuali di polizza.
Tanto premesso, si osserva quanto segue. E' provato e non contestato che , dietro richiesta del Sig. abbia effettuato lavori di Parte_1 CP_1 riparazione del veicolo di proprietà di quest'ultimo.
La congruità del prezzo richiesto da , non contestata dal Sig. risulta confermata Parte_1 CP_1 dalla perizia del perito liquidatore nominato da (doc. 13 fascicolo , Sig. CP_2 CP_2 Tes_1
, che l'ha altresì confermata all'udienza del 19.3.2025, in cui è stato sentito come teste: in
[...] tale circostanza, lo stesso ha precisato che la sua valutazione, essendo meramente tecnica, non impegnava in nessun modo al pagamento. CP_2
Risulta altresì provata e non contestata la cessione pro solvendo da parte del sig. a favore di CP_1
del proprio credito nei confronti dell'Assicurazione (doc. 2 fascicolo Ricorrente), in Parte_1 forza della polizza n. 95428679 del 3.7.2023 (doc. 3 fascicolo Unipol).
A fronte delle contestazioni di relativamente alle modalità del sinistro, la ricostruzione CP_2 offerta dal Sig. non appare sufficientemente provata, alla luce delle numerose incongruenze in CP_1 merito alla ricostruzione dei fatti relativi all'evento dannoso, sia per ciò che riguarda la data, l'ora
(non indicata in nessun modo dal Sig. , le modalità dell'incidente, il luogo dove lo stesso CP_1 sarebbe avvenuto e la riconducibilità dello stesso all'evento meteorologico di particolare intensità avvenuto a Milano nella notte fra il 24 e 25 luglio 2023. A tale proposito, si deve ritenere che la documentazione offerta dal Sig. (doc. 2-4, articoli di giornale) non rileva ai fini della prova CP_1 della riconducibilità dei danni della vettura a tale evento.
Ne consegue, dunque, il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di non trovando CP_2 applicazione la polizza de quo.
Restano pertanto assorbite le dedotte eccezioni di tardività della denuncia del sinistro e di sovrassicurazione del veicolo sollevate da CP_2
Deve, invece, ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente di condanna del Sig. al CP_1 pagamento dell'importo portato nella fattura n. 0147/2023 emessa da il 18.9.2023. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza del Sig. e vengono liquidate come da dispositivo. CP_1
PQM
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, visto l'art. 281 terdecies
c.p.c., definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso presentato da;
Parte_1
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 16.580,17;
[...]
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 parte ricorrente, che si liquidano in € 2.777, di cui € 2.540 per onorari e € 237 per spese;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Controparte_2
2.540.
Così deciso in Milano, il 2.7.2025
(già , che si liquidano in € Controparte_2
Il GOT
(Micaela Magri)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Controparte_2
RESISTENTE
Oggi, 02/07/2025, ad ore 13 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per , l'avv. RE CECCONI DAVIDE Parte_1 per , l'avv. Matteo Politano in sostituzione dell'avv. Controparte_1
PO RE per , l'avv. SILVIA MEDINA Controparte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il GIUDICE
Invita le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 15 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 10124 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10124 / 2024 r.g. promossa da:
, , con l'avv. Parte_1 C.F._1
RE CECCONI DAVIDE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
, , con l'avv. PO Controparte_1 C.F._2
RE PO MA ( ) PIAZZALE MARENGO 6 20122 C.F._3
MILANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
(P.IVA e C.F.: ), con gli avv.ti MEDINA SILVIA Controparte_2 P.IVA_1
AN E TR IM ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.3.2024, la (Carrozzeria o Parte_1
Ricorrente) chiedeva al Tribunale di Milano, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, l'accertamento del diritto della al pagamento della somma di € 16.580,17 di cui Parte_1 alla fattura n. 147 del 18.09.2023 e la condanna del Sig. (Sig. Controparte_1
e di al pagamento dell'importo di € 20.525,60, in CP_1 Controparte_2 solido fra loro.
Esponeva la Ricorrente di aver eseguito opere per la riparazione e ripristino dei danni riportati dall'autovettura di proprietà del Sig. in occasione di un sinistro occorsogli in data 24.07.2023 CP_1
e che, al momento della consegna dell'autovettura al Carrozzeria, il Sig. con atto di cessione CP_1 pro solvendo, aveva ceduto il proprio credito nei confronti di con cui aveva contratto una CP_2 polizza “AS”, per il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro, tempestivamente comunicato alla stessa.
Sempre secondo quanto esposto dalla Ricorrente, terminata la riparazione dei danni, la stessa aveva riconsegnato l'autovettura al Sig. emettendo la fattura per i lavori eseguiti, per l'importo di € CP_1
16.580,17, che trasmetteva a per la liquidazione in proprio favore in forza dell'atto di CP_2 cessione del credito di cui sopra, ma che la compagnia assicuratrice aveva negato il risarcimento, contestando il sinistro e l'applicabilità della polizza.
Per tale motivo, la Ricorrente si rivolgeva al Sig. invitandola a provvedere al saldo. CP_1
Poiché il Sig. non riscontrava le richieste, la Carrozzeria, dopo aver costituito in mora lo CP_1 stesso e la compagnia assicurativa, procedeva all'instaurazione del presente giudizio.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, si costituiva tempestivamente in giudizio contestando le pretese della , in quanto infondate in CP_2 Parte_1 fatto e in diritto, e chiedendone il rigetto.
In particolare, dopo aver eccepito l'improcedibilità del giudizio per il mancato invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, obbligatoria per le cause di valore non superiore a €
50.000, nel merito, eccepiva la tardività della denuncia del sinistro, la sovrassicurazione del CP_2 veicolo, per un importo di € 16.900, ben superiore al prezzo pagato per l'acquisto dello stesso, pari a € 7.000, nonché contestava la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. sia CP_1 relativamente allo stato della vettura prima del denunciato sinistro, sia relativamente alle circostanze del sinistro così come esposte dal Sig. CP_1
In subordine, l'Assicurazione contestava la quantificazione dei lavori di riparazione asseritamente effettuati dalla , chiedendo in ogni caso che l'eventuale indennizzo venisse calcolato nei Parte_1 limiti e con le franchigie previsti dalla polizza.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullità del contratto assicurativo ai sensi dell'art. 1909, comma 1, c.c. nonché l'inoperatività dello stesso e, in ogni caso il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda della Ricorrente, chiedeva che l'importo eventualmente accertato a suo carico tenesse conto dei massimali, delle franchigie, degli scoperti contrattualmente previsti e di tutte le condizioni contrattuali di polizza.
Non essendosi costituito nei termini in resistente Sig. alla prima udienza ne veniva dichiarata CP_1 la contumacia. Veniva altresì dichiarata l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione obbligatorio, con concessione alla Ricorrente di un termine di 15 giorni per avviare la procedura. Alla successiva udienza, parte Ricorrente e davano atto dell'esperimento della procedura di CP_2 negoziazione assistita, con esito negativo.
Essendosi, nelle more, costituitosi tardivamente in giudizio il Sig. ne veniva revocata la CP_1 dichiarazione di contumacia.
Nella propria comparsa, il Sig. contestava l'asserita tardività della denuncia del sinistro e CP_1
l'eccezione di sovrassicurazione, nonché le contestazioni di relative alla valutazione del CP_2 valore del veicolo assicurato e dei danni subiti. Chiedeva, pertanto, di essere tenuto indenne da qualsiasi spesa in forza del contratto assicurativo AS stipulato con la e il rigetto di tutte CP_2 le domande ed eccezioni formulate dalla stessa.
In corso di causa veniva sentito come testimone il Sig. , perito assicurativo che, su Testimone_1 richiesta di aveva eseguito l'accertamento dei danni della vettura presso la sede della CP_2
, dove il veicolo era stato collocato successivamente al sinistro, il quale confermava di Parte_1 aver valutato il danno nell'importo di € 16.580, specificando, tuttavia, che la sua era una valutazione meramente tecnica che non impegnava in alcun modo al pagamento della CP_2 somma, circostanza di cui aveva avvertito il titolare della . Parte_1
All'esito dell'escussione del teste, la causa veniva posta in decisione.
Parte Ricorrente precisava le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento del proprio diritto al pagamento della somma di € 16.580,17, di cui alla fattura n. 147 del 18.09.2023 emessa per le opere eseguite per il ripristino dei danni riportati dall'autovettura di proprietà del Sig. in occasione CP_1 del sinistro occorsogli in data 24.07.2023 e, per l'effetto la condanna del Sig. e di in CP_1 CP_2 solido fra loro, giusta cessione del credito di cui si è detto, al pagamento in favore della Parte_1 della somma di € 16.580,17 portata dalla fattura n. 147 del 18.09.2023
Il sig. precisava le proprie conclusioni chiedendo di essere tenuto indenne da qualsiasi spesa CP_1
[per la riparazione del suo veicolo danneggiato] in forza del contratto assicurativo AS stipulato in data 03/07/2023 con la con rigetto di tutte le domande ed eccezioni formulate in CP_2 CP_2 quanto totalmente infondate in fatto e in diritto. precisava le proprie conclusioni chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità del CP_2 contratto di assicurazione si sensi dell'art. 1909 c.c., nonché l'inoperatività dello stesso e, in ogni caso, il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda di parte ricorrente, con condanna di chiedeva che l'importo eventualmente accertato a suo carico tenesse conto dei CP_2 massimali, delle franchigie, degli scoperti contrattualmente previsti e di tutte le condizioni contrattuali di polizza.
Tanto premesso, si osserva quanto segue. E' provato e non contestato che , dietro richiesta del Sig. abbia effettuato lavori di Parte_1 CP_1 riparazione del veicolo di proprietà di quest'ultimo.
La congruità del prezzo richiesto da , non contestata dal Sig. risulta confermata Parte_1 CP_1 dalla perizia del perito liquidatore nominato da (doc. 13 fascicolo , Sig. CP_2 CP_2 Tes_1
, che l'ha altresì confermata all'udienza del 19.3.2025, in cui è stato sentito come teste: in
[...] tale circostanza, lo stesso ha precisato che la sua valutazione, essendo meramente tecnica, non impegnava in nessun modo al pagamento. CP_2
Risulta altresì provata e non contestata la cessione pro solvendo da parte del sig. a favore di CP_1
del proprio credito nei confronti dell'Assicurazione (doc. 2 fascicolo Ricorrente), in Parte_1 forza della polizza n. 95428679 del 3.7.2023 (doc. 3 fascicolo Unipol).
A fronte delle contestazioni di relativamente alle modalità del sinistro, la ricostruzione CP_2 offerta dal Sig. non appare sufficientemente provata, alla luce delle numerose incongruenze in CP_1 merito alla ricostruzione dei fatti relativi all'evento dannoso, sia per ciò che riguarda la data, l'ora
(non indicata in nessun modo dal Sig. , le modalità dell'incidente, il luogo dove lo stesso CP_1 sarebbe avvenuto e la riconducibilità dello stesso all'evento meteorologico di particolare intensità avvenuto a Milano nella notte fra il 24 e 25 luglio 2023. A tale proposito, si deve ritenere che la documentazione offerta dal Sig. (doc. 2-4, articoli di giornale) non rileva ai fini della prova CP_1 della riconducibilità dei danni della vettura a tale evento.
Ne consegue, dunque, il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di non trovando CP_2 applicazione la polizza de quo.
Restano pertanto assorbite le dedotte eccezioni di tardività della denuncia del sinistro e di sovrassicurazione del veicolo sollevate da CP_2
Deve, invece, ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente di condanna del Sig. al CP_1 pagamento dell'importo portato nella fattura n. 0147/2023 emessa da il 18.9.2023. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza del Sig. e vengono liquidate come da dispositivo. CP_1
PQM
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, visto l'art. 281 terdecies
c.p.c., definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso presentato da;
Parte_1
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 16.580,17;
[...]
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 parte ricorrente, che si liquidano in € 2.777, di cui € 2.540 per onorari e € 237 per spese;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Controparte_2
2.540.
Così deciso in Milano, il 2.7.2025
(già , che si liquidano in € Controparte_2
Il GOT
(Micaela Magri)