Articolo 8 della Legge 11 giugno 1959, n. 450
Articolo 7Articolo 9
Versione
22 luglio 1959
>
Versione
1 ottobre 1975
Art. 8.

Le materie prime debbono essere custodite in apposito magazzino ed il loro movimento deve risultare da un registro di carico e scarico fornito dall'Amministrazione nel quale si annoteranno, nella parte del carico, il quantitativo delle materie stesse introdotte in magazzino, e in quella dello scarico il quantitativo estratto per la lavorazione con riferimento alla dichiarazione di lavoro.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1975