Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10/6/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1660 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Schiano Parte_1
Lomoriello Rosario, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via vico Latilla n.18
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Niceforo, con il quale elettivamente domicilia presso la sede dell'Ente in Napoli, via Santa Lucia n.81
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 18.06.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.7764/23 del 20/12/2023, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua opposizione all'ingiunzione di pagamento emanata dalla per la Controparte_1 restituzione dell'importo di euro 7.407,58.
In particolare il , premesso di essere dipendente Parte_1 dell' di essere stato in posizione di comando Parte_2 presso il Consiglio Regionale della e di avere Controparte_1 ricevuto comunicazione del 7.10.2021 con la quale veniva chiesta la restituzione di somme indebitamente corrisposte ex art. 2, co. 2 e 4 (rect: art. 2), della legge della 3 settembre Controparte_1
11 agosto 2001, n. 10, dichiarati incostituzionali con sent.
[...] della Corte costituzionale n. 146/2019, chiedeva al giudice di primo grado “accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della e/o del Controparte_1 Controparte_2 alla ripetizione delle somme corrisposte nell'arco temporale dal 2009 al 2019, richieste con l'ingiunzione di pagamento, che doveva essere annullata - in via subordinata, accertare e dichiarare che egli aveva diritto a trattenere le somme erogate a titolo di ingiustificato arricchimento della ex art. 2041 c.c. per CP_1 effetto delle prestazioni rese in suo favore.
L'appellante ha censurato la decisione sottolineando che l'art. 58, comma 1, della legge regionale campana n.10/2001 non era stato dichiarato integralmente incostituzionale, per cui alcun indebito sussisteva.
Ha criticato, poi, la pronuncia sulla dedotta irripetibilità delle somme per cui era causa, in base all'art. 2126 c.c., del quale sussistevano tutti i presupposti applicativi.
Ha concluso, pertanto, affinchè, in riforma della sentenza impugnata, venisse integralmente accolta la domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Si è costituita la , resistendo all'appello, di cui Controparte_1 ha chiesto il rigetto stante la sua infondatezza.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra dette, e del deposito delle prescritte note, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato condividendosi le ragioni già espresse da questa stessa Corte in analoghe vertenze (cfr le sent. nn. 496/2024, 219/2025, 341/2025, che qui si richiamano ex art. 118 disp. Att. c.p.c.).
La presente vicenda trae origine dalla decisione della Corte dei conti – Sez. regionale di controllo per la – che, in sede CP_1 di parifica del bilancio sul rendiconto del 2015 e del 2016, rilevato l'avvenuto esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003, sollevava questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguiva la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019. Quest'ultima pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della 3 settembre 2002, n. Controparte_1 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 maggio 2001, n. 7 e 11 agosto 2001 n. 10 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge della 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza Controparte_1 regionale anno 2001), e dell'art. 1, comma 1, della legge della
12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni Controparte_1 alla legge regionale 3settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge reg. n. 10 del 2001. CP_1
A fondamento della propria decisione, la Corte Costituzionale rilevava che le norme regionali istituivano nuovi fondi da destinare a risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali ed introducevano “la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, era in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile”. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014) lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono»; la Corte ha precisato che i “due livelli della contrattazione sono […] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal CP_3
e diretti all' per l'erogazione dei fondi, secondo quanto CP_4 previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.”.
Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte dei conti ha, quindi, emanato le decisioni n. 172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI, con le quali non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo il recupero da parte dell'amministrazione degli emolumenti illegittimamente erogati.
Conseguentemente, le somme versate all'odierno appellante in virtù delle disposizioni dichiarate illegittime sono divenute indebitamente percepite con effetto ex tunc ed è sorto l'obbligo per la di esercitare la pretesa restitutoria. Controparte_1
L'apprensione di quanto corrisposto opera retroattivamente, alla luce del condivisibile principio di diritto secondo cui “l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“conditio ob causam finitam”)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al diritto romano” e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi”” (cfr. Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 14084/05).
In tale contesto è infondato anche ogni rilievo sulla dedotta violazione del principio di affidamento.
Sul punto, la Corte costituzionale ha affermato che “è pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero i «rapporti esauriti»”. Diversamente ne risulterebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici (sentenze n. 49 del 1970, n. 26 del 1969, n. 58 del 1967 e n. 127 del 1966). Pertanto, il principio della retroattività «vale […] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n. 1 del 2014 e C. Cost. n. 10/2015).
A seguito dell'intervento della Corte di Cassazione (cfr. l'ordinanza n. 40004 del 14.12.2021), la Consulta (con sentenza n. 8/2023) ha da ultimo richiamato i presupposti e la nozione di affidamento incolpevole elaborati dalla Corte EDU (cioè la buona fede soggettiva del beneficiario, la provenienza dell'attribuzione da un ente pubblico e fondata su di una disposizione di legge, regolamento o contratto, il carattere ordinario e reiterato dell'erogazione ecc.) e ha fissato i principi cui l'ordinamento nazionale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti e ha precisato in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, all'art. 117, primo comma, Cost..
Ha, quindi, enunciato il principio per il quale “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale” (cfr. C. Cost. n. 8/2023).
Ebbene, tenuto conto del rispetto dei criteri di valorizzazione del legittimo affidamento dell'appellante, nel senso voluto dalla Corte costituzionale, va confermata la legittimità dell'operato dell'Ente, non risultando, infatti, che la creditrice della CP_1 prestazione indebita, abbia violato questi canoni (nel caso concreto è stata applicata una consistente riduzione sulla somma dovuta, senza richiesta di interessi).
Infine, nella fattispecie in esame, diversamente da quanto sostiene l'appellante, non può farsi riferimento all'art. 2126 c.c.. Infatti, come chiarito dalla Corte Cost. nella sent. n.8/2023, tale norma
“costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358) … per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”.
Il principio, pur affermato in riferimento alla qualifica dirigenziale, è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, relativamente ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, che non emerge e non è adeguatamente provata, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni. Prestazioni aggiuntive, peraltro, ricorrendone i presupposti, potrebbero essere remunerate a titolo di lavoro straordinario, estraneo alla causa petendi del presente contenzioso.
Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A. La ripetizione dell'indebito da parte dell'Ente è, pertanto, legittima anche da un tale differente angolo visuale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
In considerazione della complessiva particolarità dei profili giuridici trattati, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo.
Così deciso all'esito dell'udienza del 10.06.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente