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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1378/2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LOTTI MARIO e BORDONE ANDREA Parte_1
RICORRENTE
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. MARTUCCI ANDREA MARIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti
La sig.ra , con ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. iscritto a ruolo generale il 29.8.2024, ha Pt_1
rappresentato di aver lavorato alle dipendenze di (d'ora in avanti semplicemente Controparte_1
dal 16.5.2019 al 22.1.2024, con contratto di apprendistato professionalizzante per il CP_1
conseguimento della qualifica di guardia particolare giurata di IV° livello di cui al CCNL Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari, inizialmente con rapporto part-time di 24 ore settimanali, trasformato in tempo pieno dall'1.6.2019 (doc. nn. 2-4). Per i primi 18 mesi era stato previsto l'inquadramento al
VI° livello, V° livello dal 19° mese e, infine, il IV° entro i 36 mesi dall'assunzione. Era stata stabilita, inoltre, l'erogazione di 120 ore di formazione medie annue in orario lavorativo. La lavoratrice ha precisato di aver effettuato la prestazione lavorativa all'aeroporto di Milano Malpensa, salvo una parentesi presso Linate negli anni 2020-2021. Ha asserito di aver effettuato, in totale autonomia e fin dal primo giorno, attività di controllo nell'area imbarchi delle carte di imbarco, dei passeggeri e dei bagagli. Ha riferito, inoltre, di essersi occupata di controllare i veicoli ammessi, le merci trasportate e i passeggeri nei varchi interni ed esterni.
Ha lamentato l'omessa predisposizione di uno specifico piano formativo individuale, di non aver ricevuto alcuna formazione, né pratica né teorica, il mancato computo nella paga base mensile dell'indennità di vacanza contrattuale, l'erroneità dei criteri di calcolo della retribuzione a titolo di straordinario e mensilità aggiuntive, l'ingiusta trattenuta mensile in busta paga di un importo fisso per l'uso del parcheggio aeroportuale.
Ciò premesso, la ricorrente ha convenuto in giudizio il datore per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A. accertata e dichiarata la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del contratto di apprendistato concluso tra le parti in data 16 maggio 2019, dichiarare che tra la ricorrente e la società convenuta si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
a decorrere dal 16 maggio 2019 e sino al 22 gennaio 2024 con qualifica sin dall'assunzione di guardia particolare giurata e inquadramento al livello IV del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari o comunque dalla diversa data o per il diverso periodo che risulterà dovuto o sarà ritenuto di giustizia
a esito del giudizio, B. accertare e dichiarare che l'indennità di vacanza contrattuale ex art. 109 del
CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari costituisce elemento integrativo della retribuzione normale oraria utile anche ai fini del computo delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro straordinario, nonché per il computo della tredicesima e della quattordicesima mensilità, C. accertato e dichiarato, all'occorrenza, l'erroneità dei criteri di calcolo adottati dalla convenuta per la quantificazione della retribuzione spettante alla ricorrente a titolo di straordinario e di mensilità aggiuntive e, conseguente, il mancato integrale corretto pagamento da parte della società convenuta degli importi dovuti anche a tali titoli, D. accertata e dichiarata l'illegittimità della trattenuta mensile operata dalla convenuta a titolo di “parcheggio Malpensa” sulla retribuzione spettante alla ricorrente, E. dichiarare tenuta e quindi condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle conseguenti differenze retributive, nell'importo di euro 6.852,80 - di cui euro 5.514,10 a titolo di differenze per errato inquadramento (sulla paga base conglobata), euro 866,09 a titolo di differenze per errata retribuzione delle ore di lavoro straordinario prestato, euro 472,61 a titolo di incidenza sul TFR, come specificato nel relativo conteggio in atti, nonché l'ulteriore importo di euro 2.700,00 per illegittima trattenuta sulla retribuzione operata dalla convenuta a titolo di “Parcheggio
Malpensa”, e comunque del diverso maggiore o minore importo dovuto o di giustizia, anche per i diversi titoli dovuti o accertati a esito del giudizio;
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c”.
si è costituita in giudizio, contestando quanto sostenuto e allegato da controparte, chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale, si chiede di rigettare in toto il ricorso ed ogni sua domanda perché infondato in fatto ed in diritto nonché destituito di qualsivoglia fondamento logico e giuridico in virtù di quanto in narrativa dettagliatamente argomentato;
- in via subordinata, nel caso l'Ill.mo Giudice ritenesse dovute somme a titolo di differenze retributive in favore del ricorrente, dichiarare l'eventuale credito del dipendente compensato con la maggior somma dovuta dalla società resistente, quale precisamente l'importo di euro 1.205,28 in virtù di quanto dedotto al capo 1) della presente memoria difensiva;
- in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare l'odierno ricorrente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari inerenti il presente giudizio, con attribuzione”.
Esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione della lite, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, è stato concesso alle parti termine sino al 13.5.2025 per depositare sintetiche note conclusive. Lette queste ultime, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nullità del contratto di apprendistato e sue conseguenze
La ricorrente ha rimarcato come la descrizione dei contenuti formativi indicata a livello contrattuale fosse generica. Ha sostenuto, poi, di essere stata lasciata operare da sola sin dal primo giorno, nonostante la formale assegnazione di un tutor, e di non aver frequentato alcun corso teorico durante il rapporto lavorativo. L'assenza di attività formativa teorica trova conferma, secondo la difesa di parte ricorrente, nella comunicazione mail inviata alla lavoratrice dal datore il 25.5.2022, con cui venivano allegati i presunti registri di classe dei corsi ai quali sarebbe stata iscritta dall'1.10.2019 al 16.5.2022 ma ai quali non avrebbe in realtà mai partecipato, Ciò nonostante, la società chiedeva comunque alla ricorrente di “apporre la propria firma nelle caselle FIRMA ENTRATA
e FIRMA USCITA” (cfr. doc. nn. 7 e 8 fasc. ricorrente).
I suddetti rilievi sono fondati. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “l'elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell'accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire
l'acquisizione della qualifica alla quale l'apprendistato e finalizzato;
in concorrente profilo è da rilevare che la soluzione accolta è quella maggiormente idonea a prevenire abusi della parte datoriale nella concreta configurazione del percorso formativo, una volta che il piano formativo individuale risulti cristallizzato nel documento contrattuale e non in un documento esterno al contratto” (Cass. n. 10826/2023; Cass. n. 6704/2024).
Il contratto applicato alla sig.ra ha così previsto: “Contenuti della Formazione: Formazione Pt_1
trasversale e normativa così come previsto dall'art. 40 del CCNL di categoria nell'ambito delle seguenti aree e contenuti:
1. Competenze relazionali;
2. Organizzazione aziendale;
3. Disciplina del rapporto di lavoro e sicurezza del lavoro. La formazione sul lavoro dovrà essere definita sulla base dei seguenti obiettivi formativi: Conoscenza dei servizi offerti dalla società datrice di lavoro nonché di tutte le tecnologie utilizzate a supporto. Conoscenza di tutte le tecniche ed i metodi di lavoro da utilizzare durante l'attività lavorativa relativamente ad ogni tipo di servizio prestato (Piantonamento
– scorta armata – guardiania). Conoscenza di tutte le misure di sicurezza individuali ed ambientali”.
Deve subito osservarsi come il suddetto art. 40 del CCNL sia stato in realtà espunto dalla contrattazione collettiva sin dal 2013. Infatti, gli articoli da 35 a 51 sono stati sostituiti dal Capo 1 del Titolo VI, rubricato “Apprendistato”, secondo cui: “La specifica disciplina relativa al rapporto di apprendistato, ricompresa negli articoli da 35 a 51, e relativo riordino, costituisce oggetto di specifica articolazione nell'allegato titolato “Riordino della disciplina del rapporto di apprendistato” ai sensi del Testo Unico 167/2011”. Le parti stipulanti, peraltro, mai hanno accluso al CCNL qualsivoglia allegato contenente una regolamentazione pattizia del rapporto di apprendistato.
Il richiamo all'art. 40 del CCNL rimanda dunque a un elemento esterno al contratto di apprendistato,
e in particolare a un articolo non più in vigore, sostituito da una previsione che a sua volta rinvia a un allegato esterno. La descrizione prevista nel contratto non consente alla lavoratrice di avere piena consapevolezza del percorso formativo proposto né della sua idoneità a consentirle l'acquisizione della qualifica cui l'apprendistato sarebbe finalizzato.
Anche la successiva dicitura impiegata nel contratto individuale, per cui “la formazione sul lavoro dovrà essere definita…” rimanda a una definizione solo futura e incerta nei contenuti essenziali. L'art. 42, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, prevede sì un piano formativo redatto “in forma sintetica”, ma non legittima l'utilizzo di espressioni eccessivamente generiche e astratte, che privino di sostanziali contenuti la formazione proposta. Si rileva, peraltro, che non ha preso alcuna CP_1
posizione rispetto alla criticata genericità del piano formativo.
In ogni caso, sarebbe stato onere della società dimostrare l'effettiva erogazione dell'attività formativa in favore della lavoratrice. Così, tuttavia, non è stato.
A livello di formazione teorica la convenuta non ha provato di aver mai invitato la sig.ra a Pt_1
partecipare ad alcun corso né di averle consentito di parteciparvi. Non costituiscono prova idonea i registri di partecipazione che la società ha inoltrato via mail alla lavoratrice ma mai sottoscritti dalla stessa. Peraltro, sugli stessi non risulta apposta nemmeno la firma del docente o del tutor aziendale, né si rinviene alcuna indicazione circa l'ente erogatore dei corsi (cfr. doc. n. 8 fasc. ricorrente).
Dal punto di vista della formazione pratica, non risulta provato che la sig.ra sia mai stata Pt_1
affiancata dal tutor formalmente indicato dalla società, sig. sul punto, ha Persona_1 CP_1
svolto – peraltro solo nelle note conclusive e non nella memoria di costituzione – un generico riferimento al fatto che l'affiancamento sarebbe documentato dai rapportini di servizio e dalle evidenze interne. Tale assunto, tuttavia, non è supportato da alcun riscontro probatorio.
In virtù di quanto esposto, deve ritenersi nullo il contratto di apprendistato sottoscritto dalle parti.
Conseguentemente, considerato che la sig.ra risultava stabilmente inserita Pt_1
nell'organizzazione aziendale, svolgendo mansioni operative analoghe a quelle svolte da altri dipendenti (fattispecie non smentita dalla società), deve riconoscersi la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 16.5.2019 al 22.1.2024.
Va riconosciuto inoltre, sin dall'origine, l'inquadramento al IV° livello del CCNL, stante l'omessa attività formativa e il fatto che la lavoratrice ha svolto da subito mansioni ivi ascrivibili.
Sul punto non è condivisibile la tesi della convenuta secondo cui, ai sensi dell'art. 31
(“Classificazione”) del Titolo V (“Classificazione del personale”), Capo I (“Norme generali del contratto collettivo”), sarebbe obbligatorio il VI° livello per i primi 24 mesi, il V° per i successivi 24 e, solo dopo questi 48 mesi, il IV°, sicché la lavoratrice non potrebbe comunque vantare il diritto a essere inquadrata in quest'ultimo sin dall'assunzione.
Invero, il CCNL non impone l'iniziale collocazione nel VI° livello di chi svolge mansioni di guardia giurata particolare. È invece rimesso alle parti, in virtù della libertà contrattuale che connota l'iniziativa privata, attribuire da subito un superiore inquadramento. Ne è dimostrazione, d'altronde, la circostanza che nel contratto di apprendistato era stata pattuita una progressione diversa (solo
18 mesi di permanenza nei livelli inferiori) rispetto a quella della contrattazione collettiva.
Deve ricordarsi, poi, il già richiamato art. 42 del D. Lgs. n. 81/2015, che prevede al comma 5, lett. b), la “possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto (…)”.
Ebbene, nel caso di specie l'inquadramento progressivo era connesso unicamente al rapporto di apprendistato: decadendo una volta accertato che non vi è stato un addestramento graduale della lavoratrice.
Deve poi ricordarsi che la ricorrente svolgeva svariate attività di controllo in aeroporto. Tali mansioni
– non espressamente contestate dalla convenuta, che non ha fornito alcuna loro diversa descrizione
– sono ben inquadrabili nel IV° livello, in cui sono ricompresi i lavoratori che svolgono le attività indicate dall'art. 3 del D.M. n. 269/2010 (“Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”), quali la vigilanza ispettiva (servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario a effettuare i controlli richiesti) e la vigilanza fissa (servizio presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza e altri simili adempimenti). Si evidenzia, tra l'altro, che la stessa convenuta ha rimarcato che le “mansioni presuntivamente svolte dal ricorrente comunque rientrano ampiamente nel dettato di cui all'art. 3 del D.M. 10/12/2010 n. 269” (cfr. p. 4 della memoria difensiva;
si veda anche p. 3 delle note conclusive).
In mancanza di un'effettiva attività di formazione, ritenuto provato e non fondatamente smentito dalle asserzioni societarie che la ricorrente ha svolto dall'inizio del rapporto mansioni riconducibili al IV° livello di destinazione individuato dal contratto, la lavoratrice deve esservi inquadrata ab origine.
Di conseguenza, va condannata al pagamento delle differenze retributive derivanti dal CP_1
corretto inquadramento contrattuale, considerando un importo mensile pari a euro 1.258,88 (come applicato da gennaio 2022 in poi). In merito alla quantificazione complessiva si rimanda al paragrafo successivo, dovendosi preliminarmente affrontare la questione del riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale nel computo.
Errata determinazione della paga oraria e differenze retributive
Secondo quanto emerge dalla buste paga (doc. n. 9 fasc. ricorrente), non ha computato, se CP_1
non da dicembre 2021 (sotto la voce “Cop. ”, per euro 18,86, divenuti euro 20,00 da CP_2
gennaio 2022), l'indennità di vacanza contrattuale prevista e disciplinata dall'art. 109 del CCNL. La ricorrente ha rimarcato che questa sia un elemento fisso, utile a comporre la retribuzione normale oraria, anche quale parametro per retribuire le ore di straordinario e le mensilità aggiuntive. In particolare, il datore aveva riconosciuto alla sig.ra l'importo di euro 14,29 mensili (alle voci Pt_1
“Cop. ec. Art. 109 CCNL” sino all'ottobre 2020 e “Cop. ec. Apprendisti” da novembre 2020 a novembre 2021), senza considerarlo ai fini del computo. Inoltre, la società ha applicato per tutta la durata del rapporto lavorativo un divisore convenzionale differente e peggiorativo rispetto a quello di 173 stabilito dalla contrattazione collettiva.
Parte convenuta ha sostenuto che l'indennità di vacanza contrattuale, da lei denominata AFAC
(acconto su futuri aumenti contrattuali), era stata erogata in conformità alla circolare n. 21/2016 dell'associazione di categoria ASSIV, disponendo il pagamento mensile di euro 20,00 lordi, non ricompresi nell'importo del salario unico nazionale di cui all'art. 106 del CCNL, e quindi non incidendo su tutti gli istituti contrattuali. Ha inoltre asserito che ai sensi dell'art. 109 del CCNL si tratta di un elemento economico provvisorio corrisposto a titolo di acconto su futuri miglioramenti retributivi, non potendo rientrare pertanto nella paga base conglobata.
Per esaminare la questione è necessario richiamare quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
L'art. 105 (“Retribuzione normale”) prevede che “per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi: salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106 (…)”.
Quest'ultimo articolo (“Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)”) stabilisce che il salario unico nazionale è comprensivo, tra le altre voci, “dell'indennità di vacanza contrattuale”.
L'art. 109 (“Copertura economica”) richiamato da parte ricorrente, stabilisce invece: “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a TITOLO di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
Va poi citato l'art. 116 (“Maggiorazione per lavoro: Festivo - Straordinario”), che così prevede: “Le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105 (…)”.
L'art. 117 (“Mensilità supplementari (13ª e 14ª)”), invece, recita: “Ogni anno, entro il 20 dicembre, ai lavoratori deve essere corrisposto un importo pari a una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 105, oltre le indennità di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 108. Ogni anno, entro il 15 luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari a una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 105 (…)”.
Quanto al divisore, va ricordato l'art. 115 (“Paga giornaliera e oraria”), secondo cui: “La quota giornaliera della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 26. La quota oraria della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 173”.
Tale ultima norma va letta in stretta correlazione con il primo periodo dell'art. 113 (“Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione”): “La retribuzione sarà corrisposta in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato sarà compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate (…)”.
Sulla base delle norme suddette, deve ritenersi che l'indennità di vacanza contrattuale vada computata nella paga base. Si richiama al riguardo la giurisprudenza di merito, secondo cui: “È indubbio che la “copertura economica” di cui all'art. 109 debba essere inquadrata nella fattispecie della indennità di vacanza contrattuale. La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8253/16) ha precisato al riguardo che “L'indennità di vacanza costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (in tal senso,
Cass. sent. n. 8803/14). Se si tratta di un'”anticipazione”, non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale (così, Cass. sent.
n. 14356/14)”. Ciò posto, non è condivisibile quanto asserito dall'appellante ovvero che la caratteristica di “provvisorietà” dell'indennità di vacanza contrattuale le precluda il riconoscimento della natura “pienamente retributiva”, essendo demandata alle parti sociali la facoltà di regolamentare in sede di rinnovo contrattuale tale istituto proprio in considerazione della natura provvisoria e contingente dello stesso. La interpretazione seguita dal giudice a quo trova supporto da un lato nell'art. 106, che include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale” a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'art. 105; e dall'altro nell'art. 142, che, disciplinando l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. a2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio
2013), precisa - a differenza di quanto stabilito nell'art. 109 che regola il periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo - che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
La lettura combinata di dette disposizioni permette di affermare che l'emolumento in questione fa parte del salario unico nazionale e dunque della retribuzione normale, rientrando, così, nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta spettanti ai dipendenti” (Corte d'appello di Milano n.
2931/2023; n. 436/2020).
Quanto al divisore da applicarsi, la giurisprudenza si è così espressa: “L'applicazione dell'uno o dell'altro divisore ha naturalmente diretta incidenza sul calcolo nella maggiorazione per il lavoro straordinario in senso più favorevole per una delle due parti: nel caso di specie evidentemente
l'applicazione del divisore giornaliero 26 ha effetti sfavorevoli per il lavoratore ricorrente. Per la risoluzione della questione viene in rilievo l'articolo 116 CCNL di settore, il quale recita: “le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'articolo 105…”. Questo va esaminato congiuntamente all'articolo 113 dello stesso contratto, il quale così dispone: “la retribuzione sarà corrisposta in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato sarà compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate. Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad un mese, comunque, per parte dell'orario contrattuale verranno detratte le quote di retribuzione giornaliera od oraria relative rispettivamente alle giornate od ore non lavorate” Dalla lettura di queste due disposizioni si evince che il calcolo della retribuzione va compiuto sulla base dei giorni di effettiva prestazione o delle ore effettivamente lavorate. Ciò trova conferma nell'articolo 115 del contratto il quale dispone che “la quota giornaliera della retribuzione mensile normale e di quella di fatto agli effetti contrattualmente previsti si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 26. La quota oraria della retribuzione mensile normale e di quella di fatto agli effetti contrattualmente previsti si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 173”. Non si può pertanto dubitare che, trattandosi di calcolo del compenso per le ore di lavoro straordinario prestate, la retribuzione normale di fatto debba essere divisa per il divisore 173” (Tribunale di Milano n. 851/2023; Corte d'appello di Milano
n. 2931/2023).
Giudicate dunque fondate le doglianze della lavoratrice, ritiene questo Giudice di condividere i conteggi dalla stessa allegati (doc. n. 10 fasc. ricorrente). deve essere pertanto condannata a CP_1
corrisponderle la somma di euro 5.514,10 a titolo di differenze retributive per errato inquadramento e omesso calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale (il calcolo considera una paga base mensile pari a euro 1.278,88, data dalla somma di euro 1.258,88 come retribuzione per inquadramento al
IV° livello + euro 20,00 ex art. 109 CCNL).
Devono riconoscersi alla ricorrente anche euro 866,09 a titolo di differenze per errata retribuzione delle ore di lavoro straordinario prestato (calcolo effettuato sulle ore di straordinario indicate nelle buste paga), di cui euro 622,39 per ore di straordinario maggiorate al 30%, euro 219,99 per ore maggiorate al 35% ed euro 23,71 per ore maggiorate al 40%.
Va riconosciuto, da ultimo, l'importo di euro 472,61 a titolo di incidenza sul T.F.R. (dato da euro
5.514,10 + 866,09 / 13,5).
Il tutto per la somma complessiva di euro 6.852,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
Illegittimità delle trattenute “Parcheggio Malpensa”
Da ultimo, la ricorrente ha lamentato le trattenute effettuate mensilmente dalla società alla voce
“Parcheggio Malpensa”, di euro 54,00 fino a marzo 2023 e di euro 32,40 per il periodo successivo.
La sig.ra ha riferito di essere stata autorizzata insieme ai colleghi a utilizzare tale Pt_1
parcheggio, al quale accedevano con la propria autovettura senza sostenere alcun costo mediante tesserino di accesso agli spazi aeroportuali consegnato dalla datrice.
Rileva sul punto l'Accordo Quadro n. 5600049391 tra la convenuta e il gestore aeroportuale SEA
(per l'affidamento dei servizi di supporto esterno al controllo dei passeggeri e loro bagaglio a mano, ai varchi staff e carrai nonché per l'affidamento dei servizi di sorveglianza e pattugliamento presso gli Aeroporti Linate e Malpensa – cfr. doc. n. 11 fasc. ricorrente) prevede al punto 13, “Oneri dell'Appaltatore” (e, quindi, della convenuta): “(…) sono a totale carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e obblighi che, in quanto previsti e valutati, non potranno dar luogo ad alcun compenso, rimborso o maggiorazione dell'importo pattuito (…) l'Appaltatore prende atto che l'utilizzo dei parcheggi ubicati all'interno del sedime da parte del proprio staff è a titolo oneroso e che lo stesso è tenuto a sottoscrivere un regolare contratto per l'uso delle strutture indicate e a comunicare tempestivamente i nominativi dei propri dipendenti/collaborati” (doc. n. 11 fasc. ricorrente).
Dall'esame di tale accordo è agevole comprendere che l'utilizzo dei parcheggi da parte del personale di era a titolo oneroso per il datore, tenuto alla sottoscrizione di contratto per l'uso degli CP_1
stessi nonché alla comunicazione a SEA dei nominativi dei lavoratori che ne avrebbero fruito. Non emerge invece che sia mai stata stipulata alcuna pattuizione che legittimasse una trattenuta nelle buste paga dei dipendenti, né l'azienda ha dato alcuna prova contraria.
Deve ritenersi, inoltre, che la messa a disposizione del parcheggio fosse necessaria per la tempestiva entrata in servizio ed esecuzione della prestazione lavorativa assegnata (fattispecie desumibile proprio dal fatto che e il gestore aeroportuale abbiano voluto sottoscrivere uno specifico CP_1
accordo), costituendo un'obbligazione del datore di lavoro non può riversabile sul lavoratore. In tal senso, non si può sostenere che le spese di parcheggio fossero “per esigenze personali” (così a p. 11 della memoria) della sig.ra . Le stesse erano, semmai, funzionali a un rapido ingresso al Pt_1
lavoro e alla pronta soddisfazione degli interessi datoriali.
Conseguentemente, deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente la somma di CP_1
euro 2.700,00 illegittimamente trattenutale durante il rapporto di lavoro a titolo di “Parcheggio
Malpensa”. Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
In definitiva, il ricorso trova totale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., venendo poste a carico di CP_1
e liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
P.Q.M.
dichiara la illegittimità del contratto di apprendistato concluso tra le parti il 16.5.2019; dichiara che tra la sig.ra e è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_1
subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 16.5.2019 al 22.1.2024, con qualifica sin dall'assunzione di guardia particolare giurata e inquadramento al IV° livello del CCNL Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari;
dichiara che l'indennità di vacanza contrattuale ex art. 109 del CCNL Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari costituisce elemento integrativo della retribuzione normale oraria utile anche ai fini del computo delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro straordinario, nonché della tredicesima e della quattordicesima mensilità;
dichiara l'erroneità dei criteri di calcolo adottati dal datore di lavoro per la quantificazione della retribuzione spettante a titolo di straordinario e di mensilità aggiuntive, e, per l'effetto,
condanna la società al pagamento delle differenze retributive per l'importo di euro 6.852,80 - di cui euro 5.514,10 per errato inquadramento, euro 866,09 per errata retribuzione delle ore di lavoro straordinario prestato ed euro 472,61 a titolo di incidenza sul T.F.R.;
dichiara l'illegittimità della trattenuta mensile operata dalla convenuta a titolo di “Parcheggio
Malpensa” sulla retribuzione spettante, e, per l'effetto,
condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 2.700,00 Controparte_1
illegittimamente trattenuto sulla retribuzione;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.700,00, da Controparte_1
distrarsi a favore dei procuratori anticipatari.
Busto Arsizio, 09/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1378/2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LOTTI MARIO e BORDONE ANDREA Parte_1
RICORRENTE
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. MARTUCCI ANDREA MARIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti
La sig.ra , con ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. iscritto a ruolo generale il 29.8.2024, ha Pt_1
rappresentato di aver lavorato alle dipendenze di (d'ora in avanti semplicemente Controparte_1
dal 16.5.2019 al 22.1.2024, con contratto di apprendistato professionalizzante per il CP_1
conseguimento della qualifica di guardia particolare giurata di IV° livello di cui al CCNL Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari, inizialmente con rapporto part-time di 24 ore settimanali, trasformato in tempo pieno dall'1.6.2019 (doc. nn. 2-4). Per i primi 18 mesi era stato previsto l'inquadramento al
VI° livello, V° livello dal 19° mese e, infine, il IV° entro i 36 mesi dall'assunzione. Era stata stabilita, inoltre, l'erogazione di 120 ore di formazione medie annue in orario lavorativo. La lavoratrice ha precisato di aver effettuato la prestazione lavorativa all'aeroporto di Milano Malpensa, salvo una parentesi presso Linate negli anni 2020-2021. Ha asserito di aver effettuato, in totale autonomia e fin dal primo giorno, attività di controllo nell'area imbarchi delle carte di imbarco, dei passeggeri e dei bagagli. Ha riferito, inoltre, di essersi occupata di controllare i veicoli ammessi, le merci trasportate e i passeggeri nei varchi interni ed esterni.
Ha lamentato l'omessa predisposizione di uno specifico piano formativo individuale, di non aver ricevuto alcuna formazione, né pratica né teorica, il mancato computo nella paga base mensile dell'indennità di vacanza contrattuale, l'erroneità dei criteri di calcolo della retribuzione a titolo di straordinario e mensilità aggiuntive, l'ingiusta trattenuta mensile in busta paga di un importo fisso per l'uso del parcheggio aeroportuale.
Ciò premesso, la ricorrente ha convenuto in giudizio il datore per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A. accertata e dichiarata la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del contratto di apprendistato concluso tra le parti in data 16 maggio 2019, dichiarare che tra la ricorrente e la società convenuta si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
a decorrere dal 16 maggio 2019 e sino al 22 gennaio 2024 con qualifica sin dall'assunzione di guardia particolare giurata e inquadramento al livello IV del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari o comunque dalla diversa data o per il diverso periodo che risulterà dovuto o sarà ritenuto di giustizia
a esito del giudizio, B. accertare e dichiarare che l'indennità di vacanza contrattuale ex art. 109 del
CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari costituisce elemento integrativo della retribuzione normale oraria utile anche ai fini del computo delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro straordinario, nonché per il computo della tredicesima e della quattordicesima mensilità, C. accertato e dichiarato, all'occorrenza, l'erroneità dei criteri di calcolo adottati dalla convenuta per la quantificazione della retribuzione spettante alla ricorrente a titolo di straordinario e di mensilità aggiuntive e, conseguente, il mancato integrale corretto pagamento da parte della società convenuta degli importi dovuti anche a tali titoli, D. accertata e dichiarata l'illegittimità della trattenuta mensile operata dalla convenuta a titolo di “parcheggio Malpensa” sulla retribuzione spettante alla ricorrente, E. dichiarare tenuta e quindi condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle conseguenti differenze retributive, nell'importo di euro 6.852,80 - di cui euro 5.514,10 a titolo di differenze per errato inquadramento (sulla paga base conglobata), euro 866,09 a titolo di differenze per errata retribuzione delle ore di lavoro straordinario prestato, euro 472,61 a titolo di incidenza sul TFR, come specificato nel relativo conteggio in atti, nonché l'ulteriore importo di euro 2.700,00 per illegittima trattenuta sulla retribuzione operata dalla convenuta a titolo di “Parcheggio
Malpensa”, e comunque del diverso maggiore o minore importo dovuto o di giustizia, anche per i diversi titoli dovuti o accertati a esito del giudizio;
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c”.
si è costituita in giudizio, contestando quanto sostenuto e allegato da controparte, chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale, si chiede di rigettare in toto il ricorso ed ogni sua domanda perché infondato in fatto ed in diritto nonché destituito di qualsivoglia fondamento logico e giuridico in virtù di quanto in narrativa dettagliatamente argomentato;
- in via subordinata, nel caso l'Ill.mo Giudice ritenesse dovute somme a titolo di differenze retributive in favore del ricorrente, dichiarare l'eventuale credito del dipendente compensato con la maggior somma dovuta dalla società resistente, quale precisamente l'importo di euro 1.205,28 in virtù di quanto dedotto al capo 1) della presente memoria difensiva;
- in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare l'odierno ricorrente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari inerenti il presente giudizio, con attribuzione”.
Esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione della lite, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, è stato concesso alle parti termine sino al 13.5.2025 per depositare sintetiche note conclusive. Lette queste ultime, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nullità del contratto di apprendistato e sue conseguenze
La ricorrente ha rimarcato come la descrizione dei contenuti formativi indicata a livello contrattuale fosse generica. Ha sostenuto, poi, di essere stata lasciata operare da sola sin dal primo giorno, nonostante la formale assegnazione di un tutor, e di non aver frequentato alcun corso teorico durante il rapporto lavorativo. L'assenza di attività formativa teorica trova conferma, secondo la difesa di parte ricorrente, nella comunicazione mail inviata alla lavoratrice dal datore il 25.5.2022, con cui venivano allegati i presunti registri di classe dei corsi ai quali sarebbe stata iscritta dall'1.10.2019 al 16.5.2022 ma ai quali non avrebbe in realtà mai partecipato, Ciò nonostante, la società chiedeva comunque alla ricorrente di “apporre la propria firma nelle caselle FIRMA ENTRATA
e FIRMA USCITA” (cfr. doc. nn. 7 e 8 fasc. ricorrente).
I suddetti rilievi sono fondati. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “l'elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell'accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire
l'acquisizione della qualifica alla quale l'apprendistato e finalizzato;
in concorrente profilo è da rilevare che la soluzione accolta è quella maggiormente idonea a prevenire abusi della parte datoriale nella concreta configurazione del percorso formativo, una volta che il piano formativo individuale risulti cristallizzato nel documento contrattuale e non in un documento esterno al contratto” (Cass. n. 10826/2023; Cass. n. 6704/2024).
Il contratto applicato alla sig.ra ha così previsto: “Contenuti della Formazione: Formazione Pt_1
trasversale e normativa così come previsto dall'art. 40 del CCNL di categoria nell'ambito delle seguenti aree e contenuti:
1. Competenze relazionali;
2. Organizzazione aziendale;
3. Disciplina del rapporto di lavoro e sicurezza del lavoro. La formazione sul lavoro dovrà essere definita sulla base dei seguenti obiettivi formativi: Conoscenza dei servizi offerti dalla società datrice di lavoro nonché di tutte le tecnologie utilizzate a supporto. Conoscenza di tutte le tecniche ed i metodi di lavoro da utilizzare durante l'attività lavorativa relativamente ad ogni tipo di servizio prestato (Piantonamento
– scorta armata – guardiania). Conoscenza di tutte le misure di sicurezza individuali ed ambientali”.
Deve subito osservarsi come il suddetto art. 40 del CCNL sia stato in realtà espunto dalla contrattazione collettiva sin dal 2013. Infatti, gli articoli da 35 a 51 sono stati sostituiti dal Capo 1 del Titolo VI, rubricato “Apprendistato”, secondo cui: “La specifica disciplina relativa al rapporto di apprendistato, ricompresa negli articoli da 35 a 51, e relativo riordino, costituisce oggetto di specifica articolazione nell'allegato titolato “Riordino della disciplina del rapporto di apprendistato” ai sensi del Testo Unico 167/2011”. Le parti stipulanti, peraltro, mai hanno accluso al CCNL qualsivoglia allegato contenente una regolamentazione pattizia del rapporto di apprendistato.
Il richiamo all'art. 40 del CCNL rimanda dunque a un elemento esterno al contratto di apprendistato,
e in particolare a un articolo non più in vigore, sostituito da una previsione che a sua volta rinvia a un allegato esterno. La descrizione prevista nel contratto non consente alla lavoratrice di avere piena consapevolezza del percorso formativo proposto né della sua idoneità a consentirle l'acquisizione della qualifica cui l'apprendistato sarebbe finalizzato.
Anche la successiva dicitura impiegata nel contratto individuale, per cui “la formazione sul lavoro dovrà essere definita…” rimanda a una definizione solo futura e incerta nei contenuti essenziali. L'art. 42, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, prevede sì un piano formativo redatto “in forma sintetica”, ma non legittima l'utilizzo di espressioni eccessivamente generiche e astratte, che privino di sostanziali contenuti la formazione proposta. Si rileva, peraltro, che non ha preso alcuna CP_1
posizione rispetto alla criticata genericità del piano formativo.
In ogni caso, sarebbe stato onere della società dimostrare l'effettiva erogazione dell'attività formativa in favore della lavoratrice. Così, tuttavia, non è stato.
A livello di formazione teorica la convenuta non ha provato di aver mai invitato la sig.ra a Pt_1
partecipare ad alcun corso né di averle consentito di parteciparvi. Non costituiscono prova idonea i registri di partecipazione che la società ha inoltrato via mail alla lavoratrice ma mai sottoscritti dalla stessa. Peraltro, sugli stessi non risulta apposta nemmeno la firma del docente o del tutor aziendale, né si rinviene alcuna indicazione circa l'ente erogatore dei corsi (cfr. doc. n. 8 fasc. ricorrente).
Dal punto di vista della formazione pratica, non risulta provato che la sig.ra sia mai stata Pt_1
affiancata dal tutor formalmente indicato dalla società, sig. sul punto, ha Persona_1 CP_1
svolto – peraltro solo nelle note conclusive e non nella memoria di costituzione – un generico riferimento al fatto che l'affiancamento sarebbe documentato dai rapportini di servizio e dalle evidenze interne. Tale assunto, tuttavia, non è supportato da alcun riscontro probatorio.
In virtù di quanto esposto, deve ritenersi nullo il contratto di apprendistato sottoscritto dalle parti.
Conseguentemente, considerato che la sig.ra risultava stabilmente inserita Pt_1
nell'organizzazione aziendale, svolgendo mansioni operative analoghe a quelle svolte da altri dipendenti (fattispecie non smentita dalla società), deve riconoscersi la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 16.5.2019 al 22.1.2024.
Va riconosciuto inoltre, sin dall'origine, l'inquadramento al IV° livello del CCNL, stante l'omessa attività formativa e il fatto che la lavoratrice ha svolto da subito mansioni ivi ascrivibili.
Sul punto non è condivisibile la tesi della convenuta secondo cui, ai sensi dell'art. 31
(“Classificazione”) del Titolo V (“Classificazione del personale”), Capo I (“Norme generali del contratto collettivo”), sarebbe obbligatorio il VI° livello per i primi 24 mesi, il V° per i successivi 24 e, solo dopo questi 48 mesi, il IV°, sicché la lavoratrice non potrebbe comunque vantare il diritto a essere inquadrata in quest'ultimo sin dall'assunzione.
Invero, il CCNL non impone l'iniziale collocazione nel VI° livello di chi svolge mansioni di guardia giurata particolare. È invece rimesso alle parti, in virtù della libertà contrattuale che connota l'iniziativa privata, attribuire da subito un superiore inquadramento. Ne è dimostrazione, d'altronde, la circostanza che nel contratto di apprendistato era stata pattuita una progressione diversa (solo
18 mesi di permanenza nei livelli inferiori) rispetto a quella della contrattazione collettiva.
Deve ricordarsi, poi, il già richiamato art. 42 del D. Lgs. n. 81/2015, che prevede al comma 5, lett. b), la “possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto (…)”.
Ebbene, nel caso di specie l'inquadramento progressivo era connesso unicamente al rapporto di apprendistato: decadendo una volta accertato che non vi è stato un addestramento graduale della lavoratrice.
Deve poi ricordarsi che la ricorrente svolgeva svariate attività di controllo in aeroporto. Tali mansioni
– non espressamente contestate dalla convenuta, che non ha fornito alcuna loro diversa descrizione
– sono ben inquadrabili nel IV° livello, in cui sono ricompresi i lavoratori che svolgono le attività indicate dall'art. 3 del D.M. n. 269/2010 (“Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”), quali la vigilanza ispettiva (servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario a effettuare i controlli richiesti) e la vigilanza fissa (servizio presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza e altri simili adempimenti). Si evidenzia, tra l'altro, che la stessa convenuta ha rimarcato che le “mansioni presuntivamente svolte dal ricorrente comunque rientrano ampiamente nel dettato di cui all'art. 3 del D.M. 10/12/2010 n. 269” (cfr. p. 4 della memoria difensiva;
si veda anche p. 3 delle note conclusive).
In mancanza di un'effettiva attività di formazione, ritenuto provato e non fondatamente smentito dalle asserzioni societarie che la ricorrente ha svolto dall'inizio del rapporto mansioni riconducibili al IV° livello di destinazione individuato dal contratto, la lavoratrice deve esservi inquadrata ab origine.
Di conseguenza, va condannata al pagamento delle differenze retributive derivanti dal CP_1
corretto inquadramento contrattuale, considerando un importo mensile pari a euro 1.258,88 (come applicato da gennaio 2022 in poi). In merito alla quantificazione complessiva si rimanda al paragrafo successivo, dovendosi preliminarmente affrontare la questione del riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale nel computo.
Errata determinazione della paga oraria e differenze retributive
Secondo quanto emerge dalla buste paga (doc. n. 9 fasc. ricorrente), non ha computato, se CP_1
non da dicembre 2021 (sotto la voce “Cop. ”, per euro 18,86, divenuti euro 20,00 da CP_2
gennaio 2022), l'indennità di vacanza contrattuale prevista e disciplinata dall'art. 109 del CCNL. La ricorrente ha rimarcato che questa sia un elemento fisso, utile a comporre la retribuzione normale oraria, anche quale parametro per retribuire le ore di straordinario e le mensilità aggiuntive. In particolare, il datore aveva riconosciuto alla sig.ra l'importo di euro 14,29 mensili (alle voci Pt_1
“Cop. ec. Art. 109 CCNL” sino all'ottobre 2020 e “Cop. ec. Apprendisti” da novembre 2020 a novembre 2021), senza considerarlo ai fini del computo. Inoltre, la società ha applicato per tutta la durata del rapporto lavorativo un divisore convenzionale differente e peggiorativo rispetto a quello di 173 stabilito dalla contrattazione collettiva.
Parte convenuta ha sostenuto che l'indennità di vacanza contrattuale, da lei denominata AFAC
(acconto su futuri aumenti contrattuali), era stata erogata in conformità alla circolare n. 21/2016 dell'associazione di categoria ASSIV, disponendo il pagamento mensile di euro 20,00 lordi, non ricompresi nell'importo del salario unico nazionale di cui all'art. 106 del CCNL, e quindi non incidendo su tutti gli istituti contrattuali. Ha inoltre asserito che ai sensi dell'art. 109 del CCNL si tratta di un elemento economico provvisorio corrisposto a titolo di acconto su futuri miglioramenti retributivi, non potendo rientrare pertanto nella paga base conglobata.
Per esaminare la questione è necessario richiamare quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
L'art. 105 (“Retribuzione normale”) prevede che “per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi: salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106 (…)”.
Quest'ultimo articolo (“Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)”) stabilisce che il salario unico nazionale è comprensivo, tra le altre voci, “dell'indennità di vacanza contrattuale”.
L'art. 109 (“Copertura economica”) richiamato da parte ricorrente, stabilisce invece: “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a TITOLO di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
Va poi citato l'art. 116 (“Maggiorazione per lavoro: Festivo - Straordinario”), che così prevede: “Le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105 (…)”.
L'art. 117 (“Mensilità supplementari (13ª e 14ª)”), invece, recita: “Ogni anno, entro il 20 dicembre, ai lavoratori deve essere corrisposto un importo pari a una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 105, oltre le indennità di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 108. Ogni anno, entro il 15 luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari a una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 105 (…)”.
Quanto al divisore, va ricordato l'art. 115 (“Paga giornaliera e oraria”), secondo cui: “La quota giornaliera della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 26. La quota oraria della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 173”.
Tale ultima norma va letta in stretta correlazione con il primo periodo dell'art. 113 (“Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione”): “La retribuzione sarà corrisposta in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato sarà compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate (…)”.
Sulla base delle norme suddette, deve ritenersi che l'indennità di vacanza contrattuale vada computata nella paga base. Si richiama al riguardo la giurisprudenza di merito, secondo cui: “È indubbio che la “copertura economica” di cui all'art. 109 debba essere inquadrata nella fattispecie della indennità di vacanza contrattuale. La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8253/16) ha precisato al riguardo che “L'indennità di vacanza costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (in tal senso,
Cass. sent. n. 8803/14). Se si tratta di un'”anticipazione”, non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale (così, Cass. sent.
n. 14356/14)”. Ciò posto, non è condivisibile quanto asserito dall'appellante ovvero che la caratteristica di “provvisorietà” dell'indennità di vacanza contrattuale le precluda il riconoscimento della natura “pienamente retributiva”, essendo demandata alle parti sociali la facoltà di regolamentare in sede di rinnovo contrattuale tale istituto proprio in considerazione della natura provvisoria e contingente dello stesso. La interpretazione seguita dal giudice a quo trova supporto da un lato nell'art. 106, che include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale” a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'art. 105; e dall'altro nell'art. 142, che, disciplinando l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. a2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio
2013), precisa - a differenza di quanto stabilito nell'art. 109 che regola il periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo - che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
La lettura combinata di dette disposizioni permette di affermare che l'emolumento in questione fa parte del salario unico nazionale e dunque della retribuzione normale, rientrando, così, nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta spettanti ai dipendenti” (Corte d'appello di Milano n.
2931/2023; n. 436/2020).
Quanto al divisore da applicarsi, la giurisprudenza si è così espressa: “L'applicazione dell'uno o dell'altro divisore ha naturalmente diretta incidenza sul calcolo nella maggiorazione per il lavoro straordinario in senso più favorevole per una delle due parti: nel caso di specie evidentemente
l'applicazione del divisore giornaliero 26 ha effetti sfavorevoli per il lavoratore ricorrente. Per la risoluzione della questione viene in rilievo l'articolo 116 CCNL di settore, il quale recita: “le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'articolo 105…”. Questo va esaminato congiuntamente all'articolo 113 dello stesso contratto, il quale così dispone: “la retribuzione sarà corrisposta in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato sarà compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate. Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad un mese, comunque, per parte dell'orario contrattuale verranno detratte le quote di retribuzione giornaliera od oraria relative rispettivamente alle giornate od ore non lavorate” Dalla lettura di queste due disposizioni si evince che il calcolo della retribuzione va compiuto sulla base dei giorni di effettiva prestazione o delle ore effettivamente lavorate. Ciò trova conferma nell'articolo 115 del contratto il quale dispone che “la quota giornaliera della retribuzione mensile normale e di quella di fatto agli effetti contrattualmente previsti si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 26. La quota oraria della retribuzione mensile normale e di quella di fatto agli effetti contrattualmente previsti si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 173”. Non si può pertanto dubitare che, trattandosi di calcolo del compenso per le ore di lavoro straordinario prestate, la retribuzione normale di fatto debba essere divisa per il divisore 173” (Tribunale di Milano n. 851/2023; Corte d'appello di Milano
n. 2931/2023).
Giudicate dunque fondate le doglianze della lavoratrice, ritiene questo Giudice di condividere i conteggi dalla stessa allegati (doc. n. 10 fasc. ricorrente). deve essere pertanto condannata a CP_1
corrisponderle la somma di euro 5.514,10 a titolo di differenze retributive per errato inquadramento e omesso calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale (il calcolo considera una paga base mensile pari a euro 1.278,88, data dalla somma di euro 1.258,88 come retribuzione per inquadramento al
IV° livello + euro 20,00 ex art. 109 CCNL).
Devono riconoscersi alla ricorrente anche euro 866,09 a titolo di differenze per errata retribuzione delle ore di lavoro straordinario prestato (calcolo effettuato sulle ore di straordinario indicate nelle buste paga), di cui euro 622,39 per ore di straordinario maggiorate al 30%, euro 219,99 per ore maggiorate al 35% ed euro 23,71 per ore maggiorate al 40%.
Va riconosciuto, da ultimo, l'importo di euro 472,61 a titolo di incidenza sul T.F.R. (dato da euro
5.514,10 + 866,09 / 13,5).
Il tutto per la somma complessiva di euro 6.852,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
Illegittimità delle trattenute “Parcheggio Malpensa”
Da ultimo, la ricorrente ha lamentato le trattenute effettuate mensilmente dalla società alla voce
“Parcheggio Malpensa”, di euro 54,00 fino a marzo 2023 e di euro 32,40 per il periodo successivo.
La sig.ra ha riferito di essere stata autorizzata insieme ai colleghi a utilizzare tale Pt_1
parcheggio, al quale accedevano con la propria autovettura senza sostenere alcun costo mediante tesserino di accesso agli spazi aeroportuali consegnato dalla datrice.
Rileva sul punto l'Accordo Quadro n. 5600049391 tra la convenuta e il gestore aeroportuale SEA
(per l'affidamento dei servizi di supporto esterno al controllo dei passeggeri e loro bagaglio a mano, ai varchi staff e carrai nonché per l'affidamento dei servizi di sorveglianza e pattugliamento presso gli Aeroporti Linate e Malpensa – cfr. doc. n. 11 fasc. ricorrente) prevede al punto 13, “Oneri dell'Appaltatore” (e, quindi, della convenuta): “(…) sono a totale carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e obblighi che, in quanto previsti e valutati, non potranno dar luogo ad alcun compenso, rimborso o maggiorazione dell'importo pattuito (…) l'Appaltatore prende atto che l'utilizzo dei parcheggi ubicati all'interno del sedime da parte del proprio staff è a titolo oneroso e che lo stesso è tenuto a sottoscrivere un regolare contratto per l'uso delle strutture indicate e a comunicare tempestivamente i nominativi dei propri dipendenti/collaborati” (doc. n. 11 fasc. ricorrente).
Dall'esame di tale accordo è agevole comprendere che l'utilizzo dei parcheggi da parte del personale di era a titolo oneroso per il datore, tenuto alla sottoscrizione di contratto per l'uso degli CP_1
stessi nonché alla comunicazione a SEA dei nominativi dei lavoratori che ne avrebbero fruito. Non emerge invece che sia mai stata stipulata alcuna pattuizione che legittimasse una trattenuta nelle buste paga dei dipendenti, né l'azienda ha dato alcuna prova contraria.
Deve ritenersi, inoltre, che la messa a disposizione del parcheggio fosse necessaria per la tempestiva entrata in servizio ed esecuzione della prestazione lavorativa assegnata (fattispecie desumibile proprio dal fatto che e il gestore aeroportuale abbiano voluto sottoscrivere uno specifico CP_1
accordo), costituendo un'obbligazione del datore di lavoro non può riversabile sul lavoratore. In tal senso, non si può sostenere che le spese di parcheggio fossero “per esigenze personali” (così a p. 11 della memoria) della sig.ra . Le stesse erano, semmai, funzionali a un rapido ingresso al Pt_1
lavoro e alla pronta soddisfazione degli interessi datoriali.
Conseguentemente, deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente la somma di CP_1
euro 2.700,00 illegittimamente trattenutale durante il rapporto di lavoro a titolo di “Parcheggio
Malpensa”. Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
In definitiva, il ricorso trova totale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., venendo poste a carico di CP_1
e liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
P.Q.M.
dichiara la illegittimità del contratto di apprendistato concluso tra le parti il 16.5.2019; dichiara che tra la sig.ra e è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_1
subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 16.5.2019 al 22.1.2024, con qualifica sin dall'assunzione di guardia particolare giurata e inquadramento al IV° livello del CCNL Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari;
dichiara che l'indennità di vacanza contrattuale ex art. 109 del CCNL Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari costituisce elemento integrativo della retribuzione normale oraria utile anche ai fini del computo delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro straordinario, nonché della tredicesima e della quattordicesima mensilità;
dichiara l'erroneità dei criteri di calcolo adottati dal datore di lavoro per la quantificazione della retribuzione spettante a titolo di straordinario e di mensilità aggiuntive, e, per l'effetto,
condanna la società al pagamento delle differenze retributive per l'importo di euro 6.852,80 - di cui euro 5.514,10 per errato inquadramento, euro 866,09 per errata retribuzione delle ore di lavoro straordinario prestato ed euro 472,61 a titolo di incidenza sul T.F.R.;
dichiara l'illegittimità della trattenuta mensile operata dalla convenuta a titolo di “Parcheggio
Malpensa” sulla retribuzione spettante, e, per l'effetto,
condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 2.700,00 Controparte_1
illegittimamente trattenuto sulla retribuzione;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.700,00, da Controparte_1
distrarsi a favore dei procuratori anticipatari.
Busto Arsizio, 09/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari