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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 645-1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 645-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
IE EN (CF [...]) e da TO LL (CF
[...]), entrambi residenti a [...], con l'ausilio del gestore della crisi Avv. Alberto Frascà del foro di Torino, nominato dall'Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Modello Torino”
- RICORRENTI IN PROPRIO-
***
Letto il ricorso congiunto per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da RO SE e LL LI in data 03 Dicembre 2024, in proprio, quali debitori;
letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dall' Avv. Alberto Frascà nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Modello Torino” (TO) (doc. 3); sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che i debitori risiedono a
Collegno (TO), via Venaria n.27 (doc. 17); ritenuta preliminarmente l'ammissibilità della presentazione congiunta dell'istanza di apertura della liquidazione controllata da parte di familiari conviventi, giusto disposto dell'art. 66 CCII, norma che, all'esito del d.lgs n. 136/2024 menziona espressamente altresì la procedura in esame;
ritenuto che
ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- i debitori sono persone fisiche, attualmente lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
(docc. 20-21) e non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, tenuto anche conto che la società
“Sara snc di SE RO & C”, di cui erano soci, risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 4.12.2017 (docc. 41.1,41.2,41.3) e dunque è decorso il termine di cui all'art. 33 CCII;
- i ricorrenti risultano essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co 1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che:
o l'attivo di RO SE è costituito: dal suo reddito mensile da lavoro dipendente pari a circa 1.753,00 euro netti mensili, cui devono, allo stato, aggiungersi euro 233,50 mensili percepiti a titolo di c.d. assegno unico, che appaiono accreditati sulla carta postpay n. 5333171174688941 (doc. 31); da un motociclo Yamaha tg AB21023, che utilizza per recarsi al lavoro (doc.30); dall'immobile sito in Barge, in Via Comba Carle n. 27 (censito al catasto al fg 73, n. 80, sub 1), oltre a terreno pertinenziale (censito al Catasto al fg 73 n. 81) di cui risulta unico proprietario (doc. 28). Mette conto osservare che, l'immobile risulta al momento libero da iscrizioni di formalità pregiudizievoli (cfr. docc. 29-29.1) e che RO
SE ha, in relazione ad esso, instaurato un procedimento giudiziario, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'immobile a causa di infiltrazioni di acqua proveniente dalla proprietà attigua che ha quantificato in Euro 11.000,00 (Trib. Cuneo, RG.
1880/2023 – doc.15);
o l'attivo di LL LI è costituito dal suo reddito mensile da lavoro dipendente pari a circa 840,00 euro mensili, che risulta accreditato si su carta postepay n.
5333171104970815 (doc. 36);
o congiuntamente, inoltre RO SE e LL LI sono comproprietari al
50 % dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Collegno (TO), Via Venaria n. 27,
(docc.18-19) censito al catasto fg 4, part. 404, sub 83, oggi gravato da pignoramento e sottoposto a procedura esecutiva immobiliare (docc. 26-26.1).
2 o i debiti già scaduti sono stati quantificati dall'OCC in complessivi euro 232.436,23 per
SE RO ed euro 227.714,73 per LI LL, con la precisazione che, di questi, euro 227.679,45 sono in solido (doc. 6, pag. 12);
o il raffronto tra reddito mensile (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie al mantenimento familiare pari ad euro 1.951,63) ed ammontare del passivo
(comprensivo anche delle obbligazioni contratte dai debitori in qualità di soci amministratori della “Sara s.n.c. di SE RO & C”, cancellata dal registro delle imprese in data
4.12.2017 – docc. 41.1,41.2,41.3), la sottoposizione dell'immobile di abitazione a procedura esecutiva e la non pronta liquidabilità dell'immobile sito a Barge, dimostrano che rispetto ad entrambi vi è una manifesta inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, essendovi debiti già scaduti come sopra quantificati, ed anche che i debitori non sono più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
-al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi avv. Alberto Frascà, che contiene la valutazione circa la sufficienza della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda, ne illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assunzione delle obbligazioni e attesta la possibilità di acquisizione di attivo da distribuire ai creditori;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;
ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento dei debitori deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta, sulla base delle risultanze dello stato di famiglia, composto dai ricorrenti e da due figlie, delle quali una di minore età (RI SE nata a
Torino il 28.06.2010 – doc.17) e l'altra, Sara SE, nata il [...] (doc. 17);
- i ricorrenti hanno dichiarato che la figlia maggiorenne non viene computata nel nucleo familiare convivente in quanto economicamente indipendente e prossima a trasferire la propria residenza altrove. Tale trasferimento dovrà essere oggetto di verifica, tramite deposito di stato di famiglia aggiornato da parte del liquidatore che provvederà a tal riguardo a depositare entro 60 giorni dalla sentenza una informativa dando atto dell'avvenuta verifica del trasferimento o, in caso contrario, segnalerà le diverse circostanze risultanti dallo stato
3 di famiglia, al fine della rideterminazione delle somme trattenibili mensilmente (indicando e provando il reddito della figlia) e al fine di segnalare la non corretta informazione contenuta nel ricorso, in quanto circostanza rilevante al fine della futura esdebitazione;
- le somme necessarie al mantenimento del nucleo devono stabilirsi, dunque tenendo conto di un nucleo familiare composto da coppia con un figlio. La somma complessiva richiesta dai ricorrenti (euro 1.951,68), appare congrua tenuto conto che è inferiore alla mediana
ISTAT 2023 per una famiglia di analoga composizione (euro 2.948,59) e che allo stato non vi è notizia che sia stato emesso ordine di liberazione in relazione all'immobile di abitazione oggetto di esecuzione, al cui indirizzo risulta la residenza. Al riguardo occorre osservare che sarà onere dei ricorrenti richiedere la modifica delle somme che i debitori sono autorizzati mensilmente a trattenere e dunque sottratte all'attivo al momento della perdita di disponibilità dell'immobile di abitazione oggetto di esecuzione;
- la somma complessiva che potrà essere trattenuta mensilmente, allo stato, è dunque pari ad euro 1.951,68 e dovrà essere oggetto di apposita istanza modificativa al momento della perdita di disponibilità dell'immobile;
- la contribuzione pro quota alle spese di mantenimento, tenuto conto dei rispettivi redditi, può ripartirsi, secondo un criterio di contribuzione in proporzione ai guadagni, tra i componenti nella misra del 68% a carico di RO SE e del 32% a carico di LL
LI; pertanto, può essere esclusa dalla liquidazione di RO SE la somma di euro
1.327,14 mensili e la somma di euro 624,54 dalla liquidazione di LL LI, mentre ogni altra somma percepita dai debitori dovrà essere messa a disposizione del liquidatore. Come si è detto, tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova;
in accoglimento della richiesta dei ricorrenti, in ragione della funzionalità a recarsi sul posto di lavoro di RO SE, può consentirsi ex art. 270 co 2 lett. e) l'utilizzo da parte di quest'ultimo, del motoveicolo Yamaha targato AB21023, dovendosi rimettere invece al liquidatore ogni valutazione in ordine alla eventuale antieconomicità dell'acquisizione all'attivo del bene;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che i debitori provvedano trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto,
4 anche della poste pay, o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente le C.U.; rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII;
ritenuto che
possa confermarsi quale Liquidatore l'avv. Alberto Frascà nominato dall'OCC
“Modello Torino”, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII;
visti gli artt. 66, 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di IE EN (CF
[...]) e TO LL ([...]), entrambi residenti a [...]; nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore l'avv. Alberto Frascà, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata
5 indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quanto sotto indicato;
autorizza
RO SE ex art. 270 co 2 lett. e) CCII ad autorizzare il motoveicolo Yamaha targato
AB21023, sino alle ulteriori valutazioni;
dispone che i debitori possano trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale;
invita il debitore a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui i debitori svolgano attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
6 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 09.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Carlotta Pittaluga) (Enrico Astuni)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 645-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
IE EN (CF [...]) e da TO LL (CF
[...]), entrambi residenti a [...], con l'ausilio del gestore della crisi Avv. Alberto Frascà del foro di Torino, nominato dall'Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Modello Torino”
- RICORRENTI IN PROPRIO-
***
Letto il ricorso congiunto per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da RO SE e LL LI in data 03 Dicembre 2024, in proprio, quali debitori;
letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dall' Avv. Alberto Frascà nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Modello Torino” (TO) (doc. 3); sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che i debitori risiedono a
Collegno (TO), via Venaria n.27 (doc. 17); ritenuta preliminarmente l'ammissibilità della presentazione congiunta dell'istanza di apertura della liquidazione controllata da parte di familiari conviventi, giusto disposto dell'art. 66 CCII, norma che, all'esito del d.lgs n. 136/2024 menziona espressamente altresì la procedura in esame;
ritenuto che
ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- i debitori sono persone fisiche, attualmente lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
(docc. 20-21) e non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, tenuto anche conto che la società
“Sara snc di SE RO & C”, di cui erano soci, risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 4.12.2017 (docc. 41.1,41.2,41.3) e dunque è decorso il termine di cui all'art. 33 CCII;
- i ricorrenti risultano essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co 1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che:
o l'attivo di RO SE è costituito: dal suo reddito mensile da lavoro dipendente pari a circa 1.753,00 euro netti mensili, cui devono, allo stato, aggiungersi euro 233,50 mensili percepiti a titolo di c.d. assegno unico, che appaiono accreditati sulla carta postpay n. 5333171174688941 (doc. 31); da un motociclo Yamaha tg AB21023, che utilizza per recarsi al lavoro (doc.30); dall'immobile sito in Barge, in Via Comba Carle n. 27 (censito al catasto al fg 73, n. 80, sub 1), oltre a terreno pertinenziale (censito al Catasto al fg 73 n. 81) di cui risulta unico proprietario (doc. 28). Mette conto osservare che, l'immobile risulta al momento libero da iscrizioni di formalità pregiudizievoli (cfr. docc. 29-29.1) e che RO
SE ha, in relazione ad esso, instaurato un procedimento giudiziario, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'immobile a causa di infiltrazioni di acqua proveniente dalla proprietà attigua che ha quantificato in Euro 11.000,00 (Trib. Cuneo, RG.
1880/2023 – doc.15);
o l'attivo di LL LI è costituito dal suo reddito mensile da lavoro dipendente pari a circa 840,00 euro mensili, che risulta accreditato si su carta postepay n.
5333171104970815 (doc. 36);
o congiuntamente, inoltre RO SE e LL LI sono comproprietari al
50 % dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Collegno (TO), Via Venaria n. 27,
(docc.18-19) censito al catasto fg 4, part. 404, sub 83, oggi gravato da pignoramento e sottoposto a procedura esecutiva immobiliare (docc. 26-26.1).
2 o i debiti già scaduti sono stati quantificati dall'OCC in complessivi euro 232.436,23 per
SE RO ed euro 227.714,73 per LI LL, con la precisazione che, di questi, euro 227.679,45 sono in solido (doc. 6, pag. 12);
o il raffronto tra reddito mensile (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie al mantenimento familiare pari ad euro 1.951,63) ed ammontare del passivo
(comprensivo anche delle obbligazioni contratte dai debitori in qualità di soci amministratori della “Sara s.n.c. di SE RO & C”, cancellata dal registro delle imprese in data
4.12.2017 – docc. 41.1,41.2,41.3), la sottoposizione dell'immobile di abitazione a procedura esecutiva e la non pronta liquidabilità dell'immobile sito a Barge, dimostrano che rispetto ad entrambi vi è una manifesta inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, essendovi debiti già scaduti come sopra quantificati, ed anche che i debitori non sono più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
-al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi avv. Alberto Frascà, che contiene la valutazione circa la sufficienza della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda, ne illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assunzione delle obbligazioni e attesta la possibilità di acquisizione di attivo da distribuire ai creditori;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;
ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento dei debitori deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta, sulla base delle risultanze dello stato di famiglia, composto dai ricorrenti e da due figlie, delle quali una di minore età (RI SE nata a
Torino il 28.06.2010 – doc.17) e l'altra, Sara SE, nata il [...] (doc. 17);
- i ricorrenti hanno dichiarato che la figlia maggiorenne non viene computata nel nucleo familiare convivente in quanto economicamente indipendente e prossima a trasferire la propria residenza altrove. Tale trasferimento dovrà essere oggetto di verifica, tramite deposito di stato di famiglia aggiornato da parte del liquidatore che provvederà a tal riguardo a depositare entro 60 giorni dalla sentenza una informativa dando atto dell'avvenuta verifica del trasferimento o, in caso contrario, segnalerà le diverse circostanze risultanti dallo stato
3 di famiglia, al fine della rideterminazione delle somme trattenibili mensilmente (indicando e provando il reddito della figlia) e al fine di segnalare la non corretta informazione contenuta nel ricorso, in quanto circostanza rilevante al fine della futura esdebitazione;
- le somme necessarie al mantenimento del nucleo devono stabilirsi, dunque tenendo conto di un nucleo familiare composto da coppia con un figlio. La somma complessiva richiesta dai ricorrenti (euro 1.951,68), appare congrua tenuto conto che è inferiore alla mediana
ISTAT 2023 per una famiglia di analoga composizione (euro 2.948,59) e che allo stato non vi è notizia che sia stato emesso ordine di liberazione in relazione all'immobile di abitazione oggetto di esecuzione, al cui indirizzo risulta la residenza. Al riguardo occorre osservare che sarà onere dei ricorrenti richiedere la modifica delle somme che i debitori sono autorizzati mensilmente a trattenere e dunque sottratte all'attivo al momento della perdita di disponibilità dell'immobile di abitazione oggetto di esecuzione;
- la somma complessiva che potrà essere trattenuta mensilmente, allo stato, è dunque pari ad euro 1.951,68 e dovrà essere oggetto di apposita istanza modificativa al momento della perdita di disponibilità dell'immobile;
- la contribuzione pro quota alle spese di mantenimento, tenuto conto dei rispettivi redditi, può ripartirsi, secondo un criterio di contribuzione in proporzione ai guadagni, tra i componenti nella misra del 68% a carico di RO SE e del 32% a carico di LL
LI; pertanto, può essere esclusa dalla liquidazione di RO SE la somma di euro
1.327,14 mensili e la somma di euro 624,54 dalla liquidazione di LL LI, mentre ogni altra somma percepita dai debitori dovrà essere messa a disposizione del liquidatore. Come si è detto, tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova;
in accoglimento della richiesta dei ricorrenti, in ragione della funzionalità a recarsi sul posto di lavoro di RO SE, può consentirsi ex art. 270 co 2 lett. e) l'utilizzo da parte di quest'ultimo, del motoveicolo Yamaha targato AB21023, dovendosi rimettere invece al liquidatore ogni valutazione in ordine alla eventuale antieconomicità dell'acquisizione all'attivo del bene;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che i debitori provvedano trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto,
4 anche della poste pay, o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente le C.U.; rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII;
ritenuto che
possa confermarsi quale Liquidatore l'avv. Alberto Frascà nominato dall'OCC
“Modello Torino”, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII;
visti gli artt. 66, 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di IE EN (CF
[...]) e TO LL ([...]), entrambi residenti a [...]; nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore l'avv. Alberto Frascà, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata
5 indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quanto sotto indicato;
autorizza
RO SE ex art. 270 co 2 lett. e) CCII ad autorizzare il motoveicolo Yamaha targato
AB21023, sino alle ulteriori valutazioni;
dispone che i debitori possano trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale;
invita il debitore a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui i debitori svolgano attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
6 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 09.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Carlotta Pittaluga) (Enrico Astuni)
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