Art. 3.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinaria e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinaria e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).