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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13186 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 26.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 627 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. ANZELONI GUIDO e LA IA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MANTOVANI FRANCESCO MARIA
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 8.1.2025 la ricorrente, premesso di aver lavorato dal
05/09/2020 al 30/06/2024, alle dipendenze della convenuta, con mansioni di addetta alle pulizie ed inquadramento nel livello D2 della declaratoria professionale del C.C.N.L.
Servizi Ausiliari Anpit;
precisato che il rapporto era a tempo parziale, ed in particolare al
25% sino al mese di gennaio 2022 e successivamente al 62,5%; precisato altresì di non aver mai effettuato trasferte;
ha dedotto di non aver mai ricevuto la retribuzione dovuta a titolo di
13^ mensilità, permessi (rol ed ex festività), ferie e TFR, ricevendo un mero acconto di €
364,00, per il pagamento della busta paga finale di giugno 2024.
Ha pertanto chiesto la condanna della convenuta al pagamento di tali emolumenti, quantificati in € 7.773,32, giusti conteggi notificati unitamente al ricorso.
Costituitasi in giudizio la società convenuta ha contestato l'avversa domanda deducendo di aver sempre corrisposto la retribuzione dovuta.
Rilevato inoltre che la ricorrente si era dimessa senza concedere il dovuto preavviso, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della lavoratrice al pagamento dell'importo di
€. 380,56 a titolo di indennità di mancato preavviso.
1.La questione controversa concerne esclusivamente il pagamento della retribuzione dovuta a titolo di 13^, ferie, permessi, e TFR essendo invece pacifici i fatti di causa, sia con riferimento alle mansioni svolte ed all'inquadramento contrattuale, sia con riferimento alla natura part time del rapporto ed orario di lavoro osservato.
Risulta depositata in atti la prova del pagamento mediante bonifico della 13^ relativa agli anni 2022 e 2023. Non risulta invece alcuna prova del pagamento della 13^ relativa all'anno 2021 ed ai ratei maturati per l'anno 2020 e 2024.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire la 13^ per l'anno 2021, nonché i ratei di 13^ relativi all'anno 2020 e 2024.
Per quanto attiene alle ferie, dalle buste paga depositate in atti emerge che il datore di lavoro ha corrisposto nel settembre 2022 l'importo di € 271,31 a titolo di ferie godute, per n.
45 giorni;
che inoltre nel mese di aprile 2023 ed a decorrere dal mese di giugno 2023 la società ha mensilmente trattenuto in busta paga importi variabili a titolo di “assenze non retribuite”; che infine, alla cessazione del rapporto, con la busta paga di giugno 2024 ha azzerato i 37,52 giorni di ferie residue indicati nella busta paga di maggio 2024.
2 Tale documentazione, dunque, attesta che la ricorrente dal settembre 2022 non ha goduto di alcun giorno di ferie retribuite. Per quanto attiene poi all'indicato godimento di n.
45 giorni di ferie nel mese di settembre 2022, è chiaro che trattasi di una indicazione non veritiera, non potendo materialmente fruirsi nell'arco di un mese di più giornate di ferie di quelle che compongono la mensilità.
Ritiene pertanto il giudicante che le buste paga in atti siano idonee a dimostrare il mancato godimento di ferie retribuite da parte della ricorrente. Sicchè deve dichiararsi il diritto della a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie maturate in costanza di Pt_1
rapporto e non godute, detratto l'importo di € 271,31 percepito a titolo di ferie nel settembre
2022.
Anche con riferimento ai permessi, si osserva che la busta paga di maggio 2024 riporta n. 38,34 permessi residui, che tuttavia vengono azzerati nella busta paga di giugno
2024, senza dar conto del relativo godimento.
Sicchè anche la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva dei permessi non goduti va accolta.
Da, ultimo, con riferimento al TFR, si osserva che a fronte dell'allegato inadempimento datoriale all'obbligo di corrisponderlo, la società convenuta non ha fornito alcuna prova del relativo pagamento, anche in considerazione dell'omessa sottoscrizione della relativa busta paga, a differenza di tutte le altre depositate in atti.
Sicchè deve dichiararsi il diritto della al pagamento del TFR. Pt_1
2. Circa il quantum, si osserva che i conteggi depositati in data 23.10.2025, eseguiti sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e non specificamente contestati dalla convenuta, quantificano il credito della ricorrente nell'importo lordo di € 4.106,88 (di cui €
1.220,37 a titolo di TFR) oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Ne segue la condanna della società al pagamento di tale importo in favore della ricorrente.
3. Deve infine essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, tenuto conto che dalla documentazione in atti (doc. 5 di parte ricorrente) emerge che la ricorrente ha rassegnato le dimissioni in data 17.6.2024, con decorrenza 1.7.2024, nel rispetto del preavviso di 10 giorni fissato dalla contrattazione collettiva per i lavoratori inquadrati nel livello D, con anzianità inferiore a 5 anni, quali appunto la ricorrente.
3 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria e ridotte del 50% tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo e della prossimità del valore della causa allo scaglione base.
P.Q.M.
Condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di
€ 4.106,88 (di cui € 1.220,37 a titolo di TFR) oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in €
2.108,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma 19.12.2025
La Giudice
F. R. Pucci
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 26.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 627 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. ANZELONI GUIDO e LA IA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MANTOVANI FRANCESCO MARIA
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 8.1.2025 la ricorrente, premesso di aver lavorato dal
05/09/2020 al 30/06/2024, alle dipendenze della convenuta, con mansioni di addetta alle pulizie ed inquadramento nel livello D2 della declaratoria professionale del C.C.N.L.
Servizi Ausiliari Anpit;
precisato che il rapporto era a tempo parziale, ed in particolare al
25% sino al mese di gennaio 2022 e successivamente al 62,5%; precisato altresì di non aver mai effettuato trasferte;
ha dedotto di non aver mai ricevuto la retribuzione dovuta a titolo di
13^ mensilità, permessi (rol ed ex festività), ferie e TFR, ricevendo un mero acconto di €
364,00, per il pagamento della busta paga finale di giugno 2024.
Ha pertanto chiesto la condanna della convenuta al pagamento di tali emolumenti, quantificati in € 7.773,32, giusti conteggi notificati unitamente al ricorso.
Costituitasi in giudizio la società convenuta ha contestato l'avversa domanda deducendo di aver sempre corrisposto la retribuzione dovuta.
Rilevato inoltre che la ricorrente si era dimessa senza concedere il dovuto preavviso, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della lavoratrice al pagamento dell'importo di
€. 380,56 a titolo di indennità di mancato preavviso.
1.La questione controversa concerne esclusivamente il pagamento della retribuzione dovuta a titolo di 13^, ferie, permessi, e TFR essendo invece pacifici i fatti di causa, sia con riferimento alle mansioni svolte ed all'inquadramento contrattuale, sia con riferimento alla natura part time del rapporto ed orario di lavoro osservato.
Risulta depositata in atti la prova del pagamento mediante bonifico della 13^ relativa agli anni 2022 e 2023. Non risulta invece alcuna prova del pagamento della 13^ relativa all'anno 2021 ed ai ratei maturati per l'anno 2020 e 2024.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire la 13^ per l'anno 2021, nonché i ratei di 13^ relativi all'anno 2020 e 2024.
Per quanto attiene alle ferie, dalle buste paga depositate in atti emerge che il datore di lavoro ha corrisposto nel settembre 2022 l'importo di € 271,31 a titolo di ferie godute, per n.
45 giorni;
che inoltre nel mese di aprile 2023 ed a decorrere dal mese di giugno 2023 la società ha mensilmente trattenuto in busta paga importi variabili a titolo di “assenze non retribuite”; che infine, alla cessazione del rapporto, con la busta paga di giugno 2024 ha azzerato i 37,52 giorni di ferie residue indicati nella busta paga di maggio 2024.
2 Tale documentazione, dunque, attesta che la ricorrente dal settembre 2022 non ha goduto di alcun giorno di ferie retribuite. Per quanto attiene poi all'indicato godimento di n.
45 giorni di ferie nel mese di settembre 2022, è chiaro che trattasi di una indicazione non veritiera, non potendo materialmente fruirsi nell'arco di un mese di più giornate di ferie di quelle che compongono la mensilità.
Ritiene pertanto il giudicante che le buste paga in atti siano idonee a dimostrare il mancato godimento di ferie retribuite da parte della ricorrente. Sicchè deve dichiararsi il diritto della a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie maturate in costanza di Pt_1
rapporto e non godute, detratto l'importo di € 271,31 percepito a titolo di ferie nel settembre
2022.
Anche con riferimento ai permessi, si osserva che la busta paga di maggio 2024 riporta n. 38,34 permessi residui, che tuttavia vengono azzerati nella busta paga di giugno
2024, senza dar conto del relativo godimento.
Sicchè anche la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva dei permessi non goduti va accolta.
Da, ultimo, con riferimento al TFR, si osserva che a fronte dell'allegato inadempimento datoriale all'obbligo di corrisponderlo, la società convenuta non ha fornito alcuna prova del relativo pagamento, anche in considerazione dell'omessa sottoscrizione della relativa busta paga, a differenza di tutte le altre depositate in atti.
Sicchè deve dichiararsi il diritto della al pagamento del TFR. Pt_1
2. Circa il quantum, si osserva che i conteggi depositati in data 23.10.2025, eseguiti sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e non specificamente contestati dalla convenuta, quantificano il credito della ricorrente nell'importo lordo di € 4.106,88 (di cui €
1.220,37 a titolo di TFR) oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Ne segue la condanna della società al pagamento di tale importo in favore della ricorrente.
3. Deve infine essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, tenuto conto che dalla documentazione in atti (doc. 5 di parte ricorrente) emerge che la ricorrente ha rassegnato le dimissioni in data 17.6.2024, con decorrenza 1.7.2024, nel rispetto del preavviso di 10 giorni fissato dalla contrattazione collettiva per i lavoratori inquadrati nel livello D, con anzianità inferiore a 5 anni, quali appunto la ricorrente.
3 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria e ridotte del 50% tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo e della prossimità del valore della causa allo scaglione base.
P.Q.M.
Condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di
€ 4.106,88 (di cui € 1.220,37 a titolo di TFR) oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in €
2.108,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma 19.12.2025
La Giudice
F. R. Pucci
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