Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2024, n. 6704
CASS
Sentenza 13 marzo 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 10 gennaio 2024, con relatore il Consigliere Francesco Giuseppe Luigi Caso. Le parti in causa erano una lavoratrice, che ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino, e la datrice di lavoro, una società di assicurazioni. La lavoratrice contestava la nullità del contratto di apprendistato stipulato, sostenendo che fosse privo di un piano formativo, requisito essenziale secondo il d.lgs. 167/2011. La Corte d'Appello aveva rigettato l'appello, ritenendo che l'assenza del piano formativo non comportasse la nullità del contratto.

La Corte di Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha argomentato che la forma scritta del contratto di apprendistato e del piano formativo è un requisito essenziale, la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. La Corte ha sottolineato che la normativa mira a proteggere il lavoratore, evidenziando l'importanza del piano formativo per garantire la consapevolezza del lavoratore riguardo al percorso formativo. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per un nuovo esame, in conformità ai principi di diritto enunciati.

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Massime1

In tema di contratto di apprendistato, il requisito della forma scritta, previsto ratione temporis dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 167 del 2011, va inteso in senso funzionale, in quanto prescritto a pena di nullità "di protezione" di una delle parti contrattuali, sicché esso è rispettato solo quando è redatto per iscritto anche il piano formativo individuale.

Commentari3

  • 1Studio Legale Pietrangeli Bernabei
    https://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 26 marzo 2025

    Nel contratto di apprendistato va evidenziato l′apposito piano formativo – Piano formativo individuale Corte di cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 13 marzo 2024 n. 6704 La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interprofessionali ovvero a contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2024, n. 6704
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6704
Data del deposito : 13 marzo 2024

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