Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2003, n. 10390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10390 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
ITALIANA OLLO 4UBBLICA B E E N ZIO 3 RA I PA 1, IST 9 19 D EG 11- E R 1- IC A 2 AD D L. IU 9 3 G E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele -CORONA Primo Presidente f.f. - R.G. N. 30608/01 Dott. Vittorio DUVA - Presidente di sezione Cron .23260 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere - Rep. Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere- Ud. 20/03/03 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE - Consigliere - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI -Consigliere - Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, che lo rappersenta e difende unitamente all'avvocato MARCO SELVAGGI, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente contro 2003 CO RG, elettivamente domiciliato in ROMA, 300 -1- VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DE BONIS, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2605/01 del Giudice di pace di FIRENZE, depositata il 25/09/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
uditi gli Avvocati Massimo DE BONIS, Maria Athena LORIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, giurisdizione dell'A.G.A.. -2- Svolgimento del processo 2001, Con ricorso depositato il 26 aprile notificato al Comune di Firenze, il sig. Sergio ai sensiMazzucconi propose opposizione, dell'art.23 1.n.689 del 1981, davanti al giudice di pace di Firenze avverso la cartella esattoriale emessa dalla Cassa di Risparmio di Firenze, quale concessionario del servizio di riscossione delle relativa alla sanzione entrate di quel Comune determinata, ai sensi dell'art.15 della legge n.1497 del 1939, nell'importo di lire 1.449.690 (di cui lire 1.400.000 per indennità risarcitoria), nell'ambito di un procedimento di condono edilizio per opere abusive realizzate in area soggetta a tutela paesaggistica. A sostegno della domanda 1'inapplicabilità dell'art.15 della legge dedusse 1497/1939 e del d.m.26 settembre 1997, rilevando che tale norma sarebbe stata applicabile soltanto in relazione ad abusi non condonabili, e la non debenza delle somme addebitate, e chiese che fosse comunque dichiarata di nessun effetto annullata e la cartella di pagamento. Il Comune, costituitosi nel giudizio, eccepi in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché l'incompetenza per SU Corte di Cassazione (r.n.30608 01) est. V.Proto 3. materia del giudice adito, l'inammissibilità dell'opposizione avverso la cartella esattoriale, e di legittimazione passiva del la carenza resistente%3B nel merito, contestò la fondatezza del ricorso. Con sentenza depositata il 25 settembre 2001 il giudice di pace accolse l'opposizione, avendo ritenuto fondati i rilievi del ricorrente in ordine alla mancata indicazione nella cartella esattoriale dell'autorità e del termine relativi all'impugnazione esperibile. Avverso questa decisione il Comune di Firenze ha proposto ricorso per cassazione in base a sei motivi. Col primo motivo deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Col secondo motivo denuncia 1'incompetenza per materia del giudice di pace. Col terzo motivo deduce la carenza di legittimazione passiva del Comune di Firenze, con riferimento alle censure relative alla validità dell'atto. Col quarto motivo sostiene l'inammissibilità dell'opposizione, non essendo stato impugnato il provvedimento di determinazione della sanzione SU Corte di Cassazione (r.n.30608 01) est. V.Proto t irrogata dal Comune. Col quinto motivo deduce che la sanzione applicata troverebbe la propria fonte nell'art.15 1.n.1497 del 1939, sostituito dall'art. 164 del d.lgs.n.490 del 1999, riproduttivo della disciplina anteriore, vigente al momento dell'irrogazione della sanzione, e che l'applicabilità della sanzione stessa, anche in presenza di pratiche di condono edilizio, sarebbe confermata dall'art.2, comma 46, della 1. n.662 del 1996 conv. nella 1. n.30 del 1997. d Col sesto motivo deduce che la mancata indicazione nella cartella esattoriale dell'autorità alla quale sarebbe stata possibile ricorrere e del termine per impugnare costituirebbe un'irregolarità non inficiante la legittimità del provvedimento. I motivi sono stati illustrati con memoria. L'intimato ha resistito con controricorso. Motivi della decisione.
1. L'inammissibilità del ricorso, eccepita dal resistente all'udienza di discussione, per nullità della procura del ricorrente, rilasciata su foglio separato dall'atto cui essa si riferiva e senza riferimento specifico al giudizio di cassazione, non sussiste. Questa Corte ha, infatti, chiarito che il SU Corte di Cassazione (r.n.30608 01) est. V.Proto -5- requisito, posto dall'art.83, terzo comma, c.p.c. (nel testo modificato dall'art.1 1.27 maggio 1997, n.141), della materiale congiunzione tra il foglio separato, col quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, si sostanzia in un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e di circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere rappresentanza ed alla riferibilità delladi procura stessa al giudizio di cui trattasi (Cass.S.U.18 settembre 2002, n.13666); certezza che nella fattispecie non può essere posta in dubbio, atteso che, da un lato, la procura risulta rilasciata su foglio materialmente congiunto al ricorso per cassazione, e, dall'altro, essa contiene sia la dichiarazione con la quale il ricorrente ha conferito al difensore il mandato a difenderlo sianel relativo giudizio, 1' autentificazione della sua sottoscrizione ad opera del difensore stesso.
2.Col primo motivo si denunciano la violazione della legge n.2248 del 1865, allegato E) sul contenzioso amministrativo;
dei principi generali sul riparto della giurisdizione in relazione alla SU Corte di Cassazione (r.n.30608 01) est. V.Proto -6- situazione giuridica soggettiva tutelata e alla qualificazione del potere esercitato dalla pubblica amministrazione;
l'errata valutazione delle risultanze del potere amministrativo riguardo alla tutela delle bellezze naturali;
e la violazione dell'art.34 della legge n.80 del 1998. Il ricorrente, sotto un primo profilo, lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che in materia di sanzioni amministrative, irrogate ai sensi dell'art.15 1.1497 del 1939, nell'esercizio un'attività discrezionale della pubblica di amministrazione, potendo questa scegliere fra l'ordine di demolizione dell'opera abusiva e l'indennità risarcitoria, la posizione del privato interesse legittimo, come sarebbe di tale tutelabile davanti al giudice amministrativo. Sotto altro profilo, deduce che, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n.80 del 1998, con cui è stata al giudice amministrativo la attribuita giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia, la controversia sarebbe oggi devoluta alla giurisdizione esclusiva di quest'ultimo. La censura, nel suo secondo profilo, di carattere pregiudiziale ed assorbente, è fondata. A norma dell'art.34 del decreto legislativo 31 SU Corte di Cassazione (r.n.30608 01) est. V.Proto marzo 1998, n.80 (in vigore, ai sensi dell'art.45, dal 1° luglio 1998), poi sostituito dall'art.7, comma 3, lett.b, della legge 21 luglio 2000, n.205, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (Cass.S.U.14 luglio 2000, n.494), la disposizione si caratterizza per l'estrema ampiezza della formula adottata, sia nella delimitazione dell'ambito della materia, sia nell'indicazione d delle controversie che in tale ambito assumono rilevanza ai fini della determinazione della giurisdizione esclusiva. Essa stabilisce, infatti, che sono compresi nella materia urbanistica tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e che rientrano nelle controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, purché attinenti alla materia urbanistica (come sopra definita), le controversie determinate da atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche. In questa linea si è, poi, ritenuto (Cass.S.U.13 SU Corte di Cassazione (r.n.30608 01) est. V.Proto -8- dicembre 2002, n. 17913) che la norma comprende anche le ingiunzioni in materia edilizia;
a di un orientamento, già sostanziale conferma espresso in tema di amministrative per sanzioni abusi edilizi, che (sia pure in un diverso contesto normativo), in base al disposto dell'art.16 della legge 28 giugno 1977, n.10, aveva attribuito in tale materia le relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr., ex plurimis, Cass.30 dicembre 1999, n.944 e Cass.20 ottobre 1995, n.10923).
3.Alla stregua delle considerazioni che precedono il motivo (nel suc secondo profilo) merita, dunque, accoglimento. Resta, pertanto, assorbito l'esame delle ulteriori censure. Conseguentemente, deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La sentenza impugnata va, quindi, cassata senza rinvio. Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso е dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Dichiara assorbite le ulteriori SU Corte di Cassazione (r.n.30608 01) est. V.Proto -g- censure. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso il 20 marzo 2003 nella di camera consiglio delle Sezioni Unite civili. Il Presidente Il cons est. C i лепта IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ну Depositric Cancelleria - 2 LUG. 2003 CELLIERE C1 Giovanni Giambattista SU Corte di Cassazione (r.n.30608 01) est. V.Proto 10-